N. 143
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 gennaio 1982 (mecc. 8111853/21) esecutiva dal 25 febbraio 1982.
1. La bicicletta viene concessa in uso gratuito ed a tempo limitato ed utilizzata secondo gli orari stabiliti dalle singole Circoscrizioni.
2. Gli utenti potranno prenotare le biciclette, con preavviso di almeno 7 giorni. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in dotazione a ciascun Centro di distribuzione e secondo l'ordine temporale delle stesse, dando la precedenza a coloro che non abbiano ancora usufruito della concessione o ne abbiano usufruito in minor misura.
3. Le Associazioni, i Circoli, le Organizzazioni operanti nel Quartiere possono chiedere, a firma del legale rappresentante, la concessione in uso di biciclette per la durata di 3 giorni liberi; per la concessione si osserverà quanto disposto nella seconda parte del comma precedente.
1. Gli utenti dovranno restituire le biciclette nello stesso luogo di prelievo entro l'orario ed il giorno indicati; gli inadempienti saranno esclusi dalle future concessioni per un periodo non superiore a giorni 15.
2. Per i veicoli non riconsegnati si provvederà ad esperire ogni opportuna iniziativa giudiziale.
1. La consegna della bicicletta è subordinata alla compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione - da parte dell'utente, o da parte dell'esercente la potestà parentale, o del tutore, nel caso di minori - dell'apposito modulo nonché all'esibizione e registrazione di valido documento di identificazione.
1. Il ritiro della bicicletta senza rilievi da parte dell'utente, comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità della stessa; pertanto, non verranno prese in considerazione contestazioni successive.
1. Le biciclette debbono essere usate in modo corretto senza che venga arrecato ad esse alcun danno.
2. L'utente che arrechi danni rilevanti alla bicicletta avuta in uso ovvero per 3 volte abbia restituito il mezzo dando luogo a contestazione di danni, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, non potrà usufruire ulteriormente della concessione in uso dei velocipedi.
1. La bicicletta dovrà essere usata da una sola persona con esclusione pertanto del trasporto di altre (articolo 128 del Codice della Strada T.U. 15/6/1959 numero 393).
2. L'utente non potrà in nessun caso cedere a terzi neppure temporaneamente l'uso della bicicletta avuta in consegna.
1. Qualsiasi danno che l'utente arrecherà al velocipede verrà contestato al momento della restituzione, dall'incaricato addetto alla distribuzione delle biciclette, con riserva di successiva notifica dell'ammontare del danno e con l'avvertenza che il pagamento, nella misura che verrà indicata dal competente servizio tecnico (Rip. V LL.PP.), dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica, presso la Tesoreria Comunale (via Bellezia n. 7 - Torino).
1. L'utente, l'esercente la potestà parentale ovvero il tutore, manleva la Città da ogni responsabilità derivante dalla circolazione del velocipede affidatogli.
1. L'utente, l'esercente la potestà parentale ovvero il tutore, si assume, in caso di sottrazione della bicicletta - anche a lui civilmente non imputabile a titolo alcuno - il pieno dovere di risarcire immediatamente la Città, corrispondendo, con le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento, il valore della bicicletta in luogo della sua restituzione e subentrando, così nelle ragioni civili della Città contro il sottrattore.
2. L'utente cui la bicicletta, avuta in uso gratuito, è stata sottratta, ovvero l'esercente la potestà parentale o il tutore, nel caso di concessione a minori, è inoltre tenuto a presentare immediata denunzia alle competenti Autorità. Copia di tale denunzia dovrà essere consegnata, a cura del detto utente, al centro di distribuzione presso il quale la bicicletta è stata ritirata.