N. 136

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO DEL COMUNE DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 giugno 1977 (n. 1166) esecutiva dal 18 agosto 1977. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 1980 (mecc. 8010246/13) e 24 marzo 1981 (mecc. 8101960/13) esecutive dal 17 aprile 1981, 22 settembre 1981 (mecc. 8107911/13) esecutiva dal 1 ottobre 1981, 22 febbraio 1983 (mecc. 8301223/13) esecutiva dal 25 marzo 1983, 2 luglio 1984 (mecc. 8407256/13) esecutiva dal 7 agosto 1984, 11 novembre 1985 (mecc. 8512806/13) esecutiva dal 12 dicembre 1985 e 9 settembre 1986 (mecc. 8609370/13) esecutiva dal 10 ottobre 1986.

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INDICE

CAPO I - Istituzione e compiti del Consiglio Tributario
Articoli  1  -  2  -  3

CAPO II - Struttura e composizione del Consiglio Tributario
Articoli   4  -  5  -  6  -  7  -  8

CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario
Articoli  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  13 bis  -  14


CAPO I
Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1

1.  Nella Città di Torino è istituito il Consiglio Tributario quale organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, investito del compito di esprimere pareri nelle materie indicate alle lettere a), b), c):
a) nella partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 44, commi 3° e 4°, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo modificato dall'art. 13, Legge 13 aprile 1977 n. 114 e dall'art. 18 Legge 24 aprile 1980 n. 146;
b) nello svolgimento dei compiti attribuiti ai Comuni dall'art. 9 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784;
c) in ogni altra questione in materia tributaria, formulando pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte su richiesta della Giunta Municipale.

2.  Il Consiglio Tributario esprime inoltre parere obbligatorio in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il Comune determina o modifica i tributi comunali.

Articolo 2

1.  Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 44 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo modificato dall'art. 13 della Legge 13 aprile 1977 n. 114 e dall'art. 18 Legge 24 aprile 1980 n. 146, la Giunta trasmette al Consiglio Tributario le proposte di accertamento pervenute dagli uffici erariali corredate degli elementi di cui sia già in possesso.

2.  La Sezione del Consiglio Tributario, competente per territorio, deve far pervenire, entro 40 giorni dalla data di trasmissione di cui al comma precedente, al Comitato dei Presidenti di Sezione di cui all'art. 13 bis del presente regolamento, il proprio motivato parere in ordine alla proposta di aumento dell'imponibile dell'accertamento esaminata.

3.  I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli.

4.  Il Comitato dei Presidenti di Sezione di cui all'art. 13 bis seguente, provvede entro i successivi 20 giorni ad emettere il parere definitivo in ordine alle proposte d'aumento degli imponibili, da sottoporre alla Giunta Municipale.

5.  La Ripartizione Imposte e Tasse provvede, nel rispetto dei termini di cui al predetto art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, alla predisposizione dei conseguenti atti da sottoporre alla Giunta, la quale, esaminate le proposte del Consiglio Tributario, assumerà le sue determinazioni.

6.  Tali determinazioni saranno comunicate agli uffici erariali a cura della Ripartizione stessa.

Articolo 3

1.  Il Consiglio Comunale, sentita la relazione della Giunta Municipale, determinerà all'inizio di ogni anno i criteri oggettivi cui l'Amministrazione Comunale, nell'espletamento dell'attività relativa agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 44 D.P.R. 29 settembre 1973 numero 600, nel testo modificato dall'art. 13 della Legge 13 aprile 1977 n. 114, dovrà attenersi per la valutazione dei cespiti o dei redditi e per la scelta dei gruppi di contribuenti e delle singole posizioni contributive da esaminare.

CAPO II
Struttura e composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4

1.  Il Consiglio Tributario del Comune di Torino si compone di n. 50 membri: per l'adempimento delle proprie funzioni esso è suddiviso in 5 sezioni territoriali, composte ciascuna di 10 consiglieri aventi competenza in merito ai cittadini residenti nelle circoscrizioni della Città a fianco di ciascuna sezione indicati:
1ª sezione - Circoscrizione 1-2
2ª sezione - Circoscrizione 3-4
3ª sezione - Circoscrizione 5-6
4ª sezione - Circoscrizione 7-8
5ª sezione - Circoscrizione 9-10.

Articolo 5

1.  I 50 componenti del Consiglio Tributario sono nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Torino.

2.  Di essi 10 sono nominati su indicazione delle Circoscrizioni in ragione di uno per ogni Circoscrizione.

3.  Gli altri 40 sono nominati assicurando a ciascun gruppo consiliare una rappresentanza proporzionale alla sua presenza numerica in Consiglio Comunale.

4.  I criteri, cui sarà informata la nomina dei Consiglieri Tributari, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il Consiglio Tributario esprima la più ampia rappresentatività della realtà sociale della Città e che annoveri fra i suoi componenti, cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Articolo 6

1.  I Consiglieri Tributari indicati dalle Circoscrizioni amministrative verranno assegnati alle sezioni comprendenti le Circoscrizioni che li hanno designati. Gli altri saranno invece assegnati, per sorteggio dalla Giunta Municipale.

2.  Le operazioni verranno effettuate in modo da garantire, nelle singole sezioni, la proporzionalità prevista dal 3° comma, dell'art. 5.

Articolo 7

1.  Non possono far parte del Consiglio Tributario:
- i parlamentari;
- i consiglieri regionali;
- i membri del Comitato regionale di controllo ed i consiglieri provinciali;
- i consiglieri comunali e delle circoscrizioni territoriali (quartieri);
- i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza (dei contribuenti) dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie - sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria -.

2.  Sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie.

3.  Non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado e in genere le persone che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

Articolo 8

1.  I Consiglieri Tributari restano in carica 36 mesi a far tempo dalla data della loro nomina e comunque fino all'insediamento dei successori anche oltre il triennio. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi (nove anni).

2.  Nel caso di decadenza dei componenti per l'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 7 o per violazione degli obblighi di cui all'art. 12 o per 4 assenze ingiustificate consecutive, come pure nel caso di morte o di dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Bilancio, nel prenderne atto procede alla loro sostituzione.

CAPO III
Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9

1.  Ciascuna sezione territoriale del Consiglio Tributario designa, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente ed un vice presidente.

2.  Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata ai membri almeno tre giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti al vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 10

1.  Ciascuna sezione territoriale del Consiglio Tributario tiene proprie sedute presso la Ripartizione Imposte e Tasse la quale provvede con proprio personale allo svolgimento delle funzioni di segreteria, nonché a rappresentare l'Amministrazione nelle sezioni stesse.

2.  Le sedute non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

3.  Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica.

4.  Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario.

5.  Il verbale stesso deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 11

1.  Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, tramite gli incaricati della Ripartizione X, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti Pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Articolo 12

1.  I consiglieri tributari sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere affidato al consigliere tributario per essere utilizzato fuori dalla Ripartizione X - Imposte e Tasse. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta della sezione territoriale di appartenenza in occasione dell'esame di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano. In particolare salvo altri casi, l'obbligo predetto interessa l'esame di posizioni fiscali che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

Articolo 13

1.  Il Consiglio Tributario si riunisce in seduta plenaria, in via ordinaria, ogni sei mesi, oppure in via straordinaria su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Imposte e Tasse o di almeno due presidenti di sezioni per lo scambio di comuni esperienze e per garantire l'omogeneità dei giudizi.

2.  Le sedute plenarie del Consiglio Tributario sono presiedute dal presidente di sezione più anziano di età. Alle sedute plenarie partecipano il Sindaco e l'Assessore alle Imposte e Tasse.

3.  Il Consiglio Tributario in seduta plenaria può costituire gruppi di studio aventi lo scopo di approfondire la conoscenza sui livelli e la composizione dei redditi dei gruppi di contribuenti indicati dal Consiglio Comunale.

Articolo 13bis

1.  La rappresentanza del Consiglio Tributario è assunta dal Comitato dei Presidenti delle Sezioni composto da cinque presidenti delle Sezioni Territoriali, che ha i seguenti compiti:
a) Coordinare i lavori delle singole sezioni e fissare criteri e principi di ordine generale tali da garantire l'omogeneità dei giudizi espressi.
b) Stabilire il calendario delle sedute.
c) Ratificare con parere definitivo le proposte di aumenti degli imponibili, avanzate dalle singole sezioni territoriali.
d) Esaminare le proposte operative formulate dalle singole sezioni, coordinandole con l'attività accertatrice svolta dalla Ripartizione X - Imposte e Tasse.
e) In casi di particolare urgenza, esprimere pareri nelle materie indicate all'art. 1 lettera a), quando le Sezioni Territoriali del Consiglio Tributario non hanno potuto adempiere tale compito per mancanza di numero legale.

2.  In caso di impedimento a partecipare alle sedute di un Presidente di Sezione, partecipa il rispettivo Vice Presidente.

3.  Il Comitato dei Presidenti di Sezione si riunisce tutte le volte che è reso necessario per i pareri occorrenti di cui al punto 3 succitato ovvero su richiesta della maggioranza dei presidenti stessi, o su iniziativa dell'Assessore alle Finanze.

Articolo 14

1.  Ai Consiglieri Tributari, ai funzionari che svolgono le funzioni di segretari-relatori delle singole sezioni ovvero di relatori in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 70.000 per seduta, come previsto dalle leggi 27 dicembre 1985, n. 816 e precedenti, e relativa deliberazione del Consiglio Comunale n. 2697 del 18 giugno 1986 (mecc. 8607068/01) esecutiva CO.RE.CO. il 18 luglio 1986.