N. 132
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 marzo 1992 (mecc. 9200108/17) esecutiva dal 3 aprile 1992. Interpretazione autentica articoli 6, 10 e 15 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 luglio 1992 (mecc. 9207713/47) esecutiva dal 7 agosto 1992. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 luglio 1994 (mecc. 9404784/17) esecutiva dal 24 agosto 1994.
Articolo 1 - Disciplina del servizio
Articolo 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
Articolo 3 - Domanda per esercitare il servizio
Articolo 4 - Titoli preferenziali
Articolo 5 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
Articolo 6 - Commissione Consultiva
Articolo 7 - Assegnazione della licenza
Articolo 8 - Rilascio della licenza
Articolo 9 - Rinnovo della licenza
Articolo 10 - Trasferibilità della licenza
Articolo 11 - Inizio del servizio
Articolo 12 - Sospensione della licenza
Articolo 13 - Revoca della licenza
Articolo 14 - Decadenza della licenza
Articolo 15 - Verifica e revisione degli autoveicoli
Articolo 16 - Sostituzione dell'autoveicolo
Articolo 17 - Cronotachigrafo
Articolo 18 - Numero civico
Articolo 19 - Tariffe
Articolo 20 - Responsabilità nell'esercizio
Articolo 21 - Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
Articolo 22 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
Articolo 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali
Articolo 26 - Disposizioni finali
1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con
l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati
secondo la prescrizione del VI comma art. 58 ed in conformità
all'uso di cui al punto 1 lett. c) art. 57 del T U. 15 giugno
1959, n. 393 sul quale si esercita la competenza di questo Comune,
è disciplinato:
a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 tenuto in vigore
dall'art. 145, II comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento
di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
c) dai regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73,
2827 e 2828/77;
d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n.394;
e) dal D.M. 18 aprile 1977 e D.M. 14 gennaio 1983;
f) dagli articoli 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonché
dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.
635;
g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
h) dalla delibera C.R. 6 ottobre 1983 con la quale è stato
approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
i) dalle disposizioni del presente Regolamento redatto conformemente
allo schema - tipo regionale.
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio
di noleggio con conducente nel rispetto delle caratteristiche
di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977 e dal D.M. 14 gennaio 1983
viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita
la Commissione di cui al successivo art. 6, tenendo presente i
seguenti criteri:
- l'entità della popolazione del territorio comunale;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi
di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione
governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti
il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali,
culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate
eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni
oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati dal competente
Ufficio Provinciale della M.C.T.C. all'effettuazione di corse
fuori linea in base all'art. 57, II comma, del Codice della Strada.
1. Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco
4. La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
5. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa (che deve rispondere alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi) o di altro recapito.
6. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi
finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese
artigiane;
b) certificato di iscrizione, inizialmente provvisorio per le
imprese artigiane, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura; le imprese artigiane dovranno quindi, non appena
rilasciato, produrre il certificato di iscrizione definitivo e
quello di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Legge 8
agosto 1985, n. 443);
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di residenza nel Comune;
e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
f) documentazione di eventuali titoli di preferenze in conformità
a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida
di autoveicoli riferito ai conducenti;
h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia
incompatibile con l'esercizio del servizio riferita ai conducenti.
7. Se trattasi di società o di società cooperative, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), d), e), f), g), h); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.
8. Se il soggetto richiedente è una cooperativa
dovranno essere prodotti:
a) statuto e atto costitutivo;
b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco soci;
f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale dei soci
abilitati alla guida degli autoveicoli);
g) certificazione di disciplina finanziaria;
h) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida
degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili
con l'esercizio della attività.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione pubblicizza l'elenco dei posti vacanti nelle singole classi di autoveicoli al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Entro e non oltre i 2 mesi successivi possono essere inoltrate le domande per ottenere le relative licenze.
1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione
delle licenze di esercizio:
1) essere in possesso di requisiti
che attestino la specifica professionalità del soggetto
richiedente tra i quali:
a)
documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b)
la continuità, la regolarità e l'efficienza dei
servizi svolti;
c)
l'organizzazione aziendale.
2) essere in possesso di altra licenza
di autonoleggio con conducente nello stesso Comune da almeno due
anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità,
regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della
licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con
conducente:
a) non avere la disponibilità di adeguate autorimesse;
b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività
di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le
condizioni soggettive e oggettive previste dal presente Regolamento;
c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato,
per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà
personale;
d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale
la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
1. È istituita una Commissione Consultiva, per l'esame e lo studio di ogni questione riguardante il servizio e la categoria interessata, che dovrà essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente Regolamento.
2. Essa comprende:
- il Sindaco o l'Assessore da lui delegato che la presiede:
- due Consiglieri designati dal Consiglio Comunale (1 di maggioranza
e 1 di minoranza);
- il Dirigente del Settore Polizia Amministrativa o suo delegato;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Trasporti e Viabilità o suo
delegato;
- i rappresentanti della categoria designati dalle Organizzazioni
locali rappresentate a livello nazionale, in ragione di un effettivo
e di un supplente ciascuno. I rappresentanti supplenti possono
partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di
intervenire solo in sostituzione del corrispondente rappresentante
effettivo.
Per "rappresentanti della categoria" debbono intendersi esclusivamente i rappresentanti della categoria dei noleggiatori da rimessa con conducente.
3. Funge da segretario un funzionario del Settore Polizia Amministrativa.
4. La Commissione rimane in carica sino alla nomina dei successori.
1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Consiglio Comunale, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6.
1. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera consiliare di cui all'art. 7 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977 e D.M. 14 gennaio 1983), dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio e non ne potrà essere richiesta la trasformazione in licenza per autoveicolo con diverse caratteristiche.
2. Prima dei rilascio, il soggetto assegnatario deve aver conseguito la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
3. Le ditte di noleggio titolati di tre o più licenze potranno richiedere la trasformazione fino al 50%, con arrotondamento per eccesso all'unità, delle proprie licenze di minibus, mentre quelle titolari fino a due licenze potranno richiedere la trasformazione totale al fine di garantire il veicolo di scorta richiesto negli appalti con Enti Pubblici.
4. Esse dovranno esercitare tal facoltà entro
180 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione
presentando regolare domanda in bollo al Sindaco ed indicando
per quali licenze viene richiesta la trasformazione.
Qualora tale facoltà non venisse esercitata nel prescritto
periodo le ditte decadranno automaticamente dalla possibilità
di richiedere per il futuro tale trasformazione.
5. Le licenze di autobus che sostituiranno quelle di minibus (che dovranno essere consegnate al Comune) verranno considerate come licenze nuove e pertanto la loro trasferibilità non potrà essere autorizzata prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione delle stesse, escluso il caso di morte del titolare o di cessione dell'attività.
6. L'assegnatario della nuova licenza comunale di autobus avrà l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio della licenza con l'autoveicolo in dotazione o in caso di sostituzione con l'autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni.
7. Nel caso di sostituzione del veicolo durante il periodo normale di esercizio della nuova licenza di autobus l'autoveicolo subentrante dovrà possedere i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 16 del vigente Regolamento comunale per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente.
1. La licenza comunale di esercizio deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno a condizione che permangano i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio dell'attività.
1. La licenza comunale di esercizio può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 previo accertamento che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. La licenza comunale non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.
3. Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite dal 1° comma.
Nel caso di trasferimento di licenza con contestuale trasferimento del veicolo cui la licenza si riferisce può prescindersi dall'anno di fabbricazione del veicolo stesso quando questo sia stato utilizzato per il servizio da noleggio e risulti, comunque, perfettamente idoneo.
1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
3. Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.
1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 6.
3. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
1. La licenza comunale di esercizio viene revocata con
delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui
all'art. 6, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per
svolgere l'esercizio;
b) quando l'attività viene esercitata da persone che non
siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente
o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità
servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato
la licenza di esercizio;
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione,
sia stato adibito ad esercitare servizi a itinerari fissi con
offerta indifferenziata a prezzo ripartito, anche se sugli itinerari
stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi
o provvisoriamente autorizzati;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni
corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera
per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi
tributarie e sanitarie;
g) quando il titolare della licenza sia stato condannato, senza
che sia intervenuta riabilitazione, u pene restrittive della libertà
personale per una durata complessiva superiore ad anni tre per
reati non colposi;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del
servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie
del presente Regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa
che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile
con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso ai giustificazioni dopo la prima diffida con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
4. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
1. La licenza comunale di esercizio viene dichiarata
automaticamente decaduta con obbligo per il Sindaco di emanare
il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito
nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza, secondo
quanto previsto dall'art. 11;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza
da parte del titolare della stessa;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90
giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a cause di
forza maggiore;
d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza
che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza allorché tale evento
sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo
comma dell'art. 10.
2. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima della ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977 e D.M. 14 gennaio 1983) contenuta nella domanda di assegnazione della licenza.
2. Detta Commissione comprende:
- il Dirigente del Settore VI Polizia Amministrativa o suo delegato,
Presidente;
- due incaricati del Comune;
- due rappresentanti delle locali Organizzazioni di categoria
del settore rappresentate a livello nazionale.
3. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113, T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933 e art. 145 II comma, T.U. n.393 del 15 giugno 1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Piemonte (art. 86 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977).
4. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959, da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.
5. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.
La Commissione per la verifica e la revisione dei veicoli può operare validamente a maggioranza dei suoi componenti, purché sia comunque presente uno dei due rappresentanti di categoria.
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 15, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11.
2. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 18 novembre 1978, n. 727.
1. Le autovetture, i minibus e gli autobus, adibiti al servizio pubblico di noleggio da rimessa, dovranno essere contraddistinti da un contrassegno approvato dal Comune da applicarsi in modo ben visibile nella parte posteriore dell'autoveicolo e recante la scritta SERVIZIO PUBBLICO NOLEGGIO DA RIMESSA N....
2. Detto contrassegno dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm. 18 x 4,5 per le autovetture, ed a cm. 22 x 17 per autobus e minibus.
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio da noleggio con conducente. Per quanto riguarda gli autobus, allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, i costi economici e le conseguenti tariffe minime sono predisposte a livello regionale dalle Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.
2. La Commissione di cui all'art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
3. Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 13.
4. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa ,sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
1. È fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulta preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, fluviali ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività
dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati
della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza
pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contestazione possono comportare il provvedimento di sospensione di cui all'art. 12.
1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio
è fatto divieto di:
a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo
hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto
della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri
dell'autoveicolo;
e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica
richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o
di evidente pericolo.
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959, n.393, sono punite ai sensi della vigente Legge comunale e provinciale.
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche e tariffe, emanate in relazione al presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, dalla Legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.