N. 129

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

RICOVERO IN ISTITUTO DI INABILI A CARICO DELLA CITTÀ. NORMATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 ottobre 1974 (n. 2147/74) esecutiva dal 19 novembre 1974.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  


Articolo 1

1.  Il ricovero di inabili presso gli Istituti di Riposo con onere totale o parziale a carico della Città, deve in ogni caso essere preventivamente autorizzato dalla Ripartizione XVI Assistenza Sociale, che rilascia di volta in volta formale impegnativa nei confronti dell'Istituto.

Articolo 2

1.  Alle persone ricoverate a totale carico della Città prive perciò di redditi propri e di congiunti tenuti per legge agli alimenti e in grado di prestarli, la Città eroga un sussidio mensile per piccole spese personali che viene corrisposto direttamente all'interessato, a mezzo assegno.

2.  Sarà cura dell'Istituto di segnalare tempestivamente i nominativi di coloro che risultino privi di tale sussidio, nonché le variazioni nelle condizioni economiche dei ricoverati, di cui siano venuti eventualmente a conoscenza.

Articolo 3

a)  Per gli inabili in possesso di una o più pensioni l'intervento economico della Città corrisponde ad una somma pari alla differenza tra la retta in vigore e la pensione di cui è titolare il ricoverato.
La pensione, al netto di una cifra, fissata dal Consiglio Comunale, che viene lasciata al ricoverato per piccole spese personali, deve essere versata direttamente dall'ospite all'Istituto, che ne cura la riscossione.
L'Istituto deve segnalare al Comune eventuali inadempienze nel versamento della quota di pensione dovuta, come pure eventuali aumenti verificatisi nel trattamento pensionistico dell'ospite, rilevabili dal libretto in possesso dell'interessato.

b)  Per gli inabili che oltre a godere di redditi propri usufruiscano anche di aiuti da parte di congiunti, l'intervento della Città è in ogni caso parziale ed integrativo della parte di retta non coperta dai redditi del ricoverato e dalle somme corrisposte dai congiunti.
La riscossione della retta, esclusa la quota a carico della Città, dovrà essere effettuata dall'Istituto stesso.

Articolo 4

1.  Nell'ambito di ciascun Istituto la retta deve essere unica per tutti gli ospiti a carico totale o parziale della Città; non si possono ammettere rette differenziate motivate unicamente dalla strutturazione interna dell'Istituto.

2.  Solo per gravi motivi sanitari, accertati di volta in volta dal civico Ufficio d'Igiene, è ammessa la sistemazione in reparti speciali, a retta differenziata.

Articolo 5

1.  Il passaggio da un reparto all'altro del medesimo Istituto, determinato da motivi sanitari e che comporti una variazione della retta, deve essere autorizzato preventivamente dal Comune, sentito sempre il parere dell'Ufficio d'Igiene.

Articolo 6

1.  Le rette proposte dagli Istituti, come pure le richieste di aumenti successivi, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

2.  La misura e la decorrenza degli aumenti dovrà essere concordata preventivamente fra l'Istituto e il Comune; eventuali controversie in materia verranno decise dalla Regione Piemonte.

Articolo 7

1.  La retta viene corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza; eventuali assenze, giustificate da validi motivi, devono essere autorizzate dal Comune; nei casi autorizzati, che non dovranno superare in linea di massima la durata di 30 giorni consecutivi, il posto letto sarà pagato in misura che verrà concordata in sede di convenzione con ciascun Istituto.

2.  L'Istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle presenze degli ospiti della Città e determinata da assenze per ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia, decessi, dimissioni volontarie e simili.

Articolo 8

1.  La liquidazione delle rette avviene a seguito dell'invio da parte dell'Istituto della contabilità relativa; la contabilità dovrà essere bimestrale. L'Istituto non può pretendere alcuna somma extra retta, per nessun titolo, dal ricoverato o dai suoi congiunti.

Articolo 9

1.  I ricoverati non possono essere ospitati in camere con più di sei letti.

2.  Il ricovero in corsia è ammesso in via provvisoria solo quando sia impossibile una diversa sistemazione.

Articolo 10

1.  Il vitto deve rispondere per quantità e qualità alle tabelle dietetiche fissate dalla Direzione Sanitaria e approvate dall'Ufficio d'Igiene della Città.

2.  Dovrà inoltre, se necessario, essere variato in relazione a particolari esigenze del ricoverato, attestate dal medico curante.

Articolo 11

1.  I locali e le attrezzature, specie quelle igieniche, devono essere tenute in perfetto stato di ordine e di pulizia; la biancheria dovrà essere cambiata almeno ogni 7 giorni.

Articolo 12

1.  Al fine di assicurare l'assistenza medica l'Istituto deve disporre di un adeguato servizio medico e infermieristico. Il rapporto numerico fra il personale medico e i ricoverati deve essere di un medico ogni 60 ricoverati e di un ausiliario ogni 3 anziani.

Articolo 13

1.  Le spese per medicinali, ricoveri ospedalieri, cure ambulatoriali, esami e cure riabilitative, fanno carico alle Casse Mutue per i ricoverati che abbiano titolo all'assistenza da parte di tali Enti; per quelli che hanno diritto unicamente all'assistenza del Comune, tali spese fanno carico alla Città, secondo le norme vigenti e fino all'entrata in vigore del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 14

1.  L'Istituto deve agevolare i rapporti fra i ricoverati e le famiglie e più in generale la vita di relazione; pertanto devono essere fissati idonei orari per le visite dei parenti e per le uscite dei ricoverati stessi.

Articolo 15

1.  Gli ospiti devono poter svolgere adatte attività ricreative; a tal fine l'Istituto deve mettere a disposizione locali e attrezzature, curando e stimolando tali iniziative.

Articolo 16

1.  Il servizio Sociale della Ripartizione XVI Assistenza tiene rapporti sistematici con la Direzione e con i ricoverati, in relazione a problemi generali o particolari.

Articolo 17

1.  La Città si riserva di effettuare a mezzo del proprio personale sopralluoghi diretti ad accertare la regolare osservanza del presente Regolamento.