N. 115
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 giugno 1968 (n. 984/68) esecutiva dal 5 agosto 1969 (G.P.A. - Div. T/San. n. 3836/11389).
Articolo 1 - Definizione del macello
Articolo 2 - Gestione
Articolo 3 - Direzione
Articolo 4 - Compiti del Direttore
Articolo 5 - Gestione dei servizi
Articolo 6 - Documento per l'accesso al macello
Articolo 7 - Libretto Sanitario
Articolo 8 - Macellazione
Articolo 9 - Orario
Articolo 10 - Introduzione del bestiame nel Macello
Articolo 11 - Operazioni di macellazione
Articolo 12 - Personale addetto alle operazioni di macellazione
Articolo 13 - Disciplina delle operazioni di macellazione
Articolo 14 - Personale dipendente da operatori addetto alle macellazioni
Articolo 15 - Tariffe
Articolo 16 - Ispezione sanitaria
Articolo 17 - Bollatura del Servizio Imposte di Consumo
Articolo 18 - Lavorazione trippe e raserie
Articolo 19 - Raccolta pelli
Articolo 20 - Raccolta organi per uso opoterapico
Articolo 21 - Raccolta del sangue
Articolo 22 - Raccolta Grasso, Unghie, Corna, ecc.
Articolo 23 - Reparto di consegna carni e frattaglie
Articolo 24 - Gallerie di preraffreddamento rapido
Articolo 25 - Frigoriferi di congelazione
Articolo 26 - Frigoriferi
Articolo 27 - Uso dei servizi di refrigerazione e congelamento
Articolo 28 - Reparto carni foranee
Articolo 29 - Ingresso e circolazione veicoli
Articolo 30 - Rimessa autoveicoli adibita al trasporto carni
Articolo 31 - Spogliatoio e refettorio
Articolo 32 - Centrale Termica, Frigorifera, Idrica ed Elettrica
Articolo 33 - Custodia degli ingressi
Articolo 34 - Personale addetto alla vigilanza
Articolo 35 - Responsabilità
Articolo 36 - Derattizzazione
Articolo 37 - Norme di polizia e d'ordine
Articolo 38 - Esercizio della bassa macelleria
Articolo 39 - Vendita della bassa macelleria
Articolo 40 - Conservazione delle carni
Articolo 41 - Orario e modalità di vendita
Articolo 42 - Prezzi di vendita
Articolo 43 - Norme transitorie
Articolo 44 - Penalità
Articolo 45 - Disposizioni finali
1. Il Civico Macello è costituito dagli edifici, dalle
aree, dalle attrezzature, dai servizi destinati alle operazioni
di:
a) macellazione e controllo igienico sanitario degli animali della
specie bovina, equina, suina, caprina ed, eventualmente, di animali
di altre specie soggetti all'ispezione ed alla vigilanza sanitaria;
b) lavorazione e deposito delle carni e dei sottoprodotti;
e viene messo a disposizione degli operatori economici nei settori
delle carni e dei sottoprodotti.
2. Con il Mercato bestiame ed il Mercato carni forma un unico stabilimento sito in via Traves.
1. Il civico Macello è gestito direttamente dal Comune di Torino.
1. Allo stabilimento (Macello - Mercato bestiame - Mercato carni) è preposto unico Direttore nominato con le norme di cui al R.D. 11 marzo 1935 n. 281, modificato con il D.P.R. 23 ottobre 1963 n. 2211.
2. Lo stato giuridico ed economico del Direttore è regolato dalle norme di cui al regolamento generale del personale del Comune di Torino e dalle tabelle organiche ad esso allegate.
1. Il Direttore dello stabilimento è responsabile del regolare andamento di tutti i servizi svolti nello stabilimento stesso, e ciò al fine della indispensabile uniformità di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché con quelle impartite dall'Amministrazione Comunale e dalle altre competenti Autorità Sanitarie.
2. Egli ordina e regola i servizi di tutto il personale comunale
assegnato, veterinario, amministrativo, ausiliario, tecnico, d'ordine,
e in tale sua funzione formula le idonee proposte ai competenti
organi dell'Amministrazione Comunale in merito a:
a) l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze
di tutti i servizi;
b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
c) i turni di lavoro;
d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.
3. Vigila inoltre sull'ordine e la disciplina degli utenti dello Stabilimento, del loro personale, e ne regola i servizi.
4. Al Direttore sono anche attribuiti i seguenti particolari
compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione
ad operare nel Macello, in base alla certificazione prevista dal
presente Regolamento;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di
chiusura del Macello;
3) curare il regolare svolgimento delle attività
del Macello;
4) accertare che tutte le operazioni si effettuino
nel rispetto delle norme di legge e di regolamento;
5) intervenire per dirimere equamente le eventuali
divergenze sorte nell'ambito del Macello;
6) autorizzare, in caso di necessità, operazioni
oltre l'orario prescritto;
7) proporre, anche su segnalazione degli operatori,
le iniziative atte a favorire lo svolgimento delle attività
del Macello;
8) eseguire e dispone, ispezioni, nelle ore di chiusura
ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta
normalità del Macello;
9) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti
che si rendono necessari riferendone ai competenti organi della
Amministrazione Comunale;
10) predispone i mezzi, nel quadro delle attrezzature
esistenti nel Macello, per ottenere un razionale ed igienico svolgimento
delle operazioni che si eseguono nel Macello;
11) nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione
cautelativa di coloro i quali contravvengono alle disposizioni
che disciplinano l'attività del Macello, con obbligo di
immediato referto ai fini dei provvedimenti definitivi, e nei
casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli
per un periodo massimo di tre giorni;
12) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento
delle operazioni nel Macello, in conformità e nei limiti
delle proprie attribuzioni;
13) proporre all'Amministrazione Comunale le tariffe
relative ai vari servizi;
14) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni
legislative e regolamentari, nonché dal presente regolamento.
5. Contro i provvedimenti disposti dal Direttore è ammesso ricorso al Sindaco.
1. L'esercizio dei servizi inerenti al Macello e l'uso dei locali per scopi attinenti i servizi medesimi potranno essere dati in concessione nelle forme di legge, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Le concessioni, regolate da apposita convenzione tra il Comune e le Ditte concessionarie, siano strettamente personali e revocabili per esigenze di pubblico servizio.
3. Le Ditte concessionarie non possono in nessun caso subconcedere il servizio assunto. In caso di decesso del concessionario è facoltà dell'Amministrazione di consentire la continuità della concessione sino al termine originale di scadenza in favore del coniuge e dei parenti entro il 3° grado nell'ambito dei diritti ereditari.
1. Oltre al personale municipale hanno diritto di ingresso al Macello gli addetti alla macellazione, di cui agli articoli n. 12 e 13.
2. Il Direttore, accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, - rilascia a tutte le persone ammesse un apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, bollato e dallo stesso Direttore firmato, ed un apposito contrassegno visivo.
3. Il Direttore può negare il rilascio del tesserino e del contrassegno e dispone il ritiro per accertati precedenti penati.
4. Nel tesserino dovranno essere indicate:
a) le generalità del titolare;
b) il titolo di ammissione al Macello;
c) il periodo di validità;
d) il numero del marchio col quale vengono contrassegnati gli
animali appartenenti al titolare.
5. Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non inferiore al costo del tesserino stesso.
6. Il Direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
7. E' comunque vietato l'ingresso nel Macello alle persone di età inferiore ai 16 anni.
8. Avverso al mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso al Sindaco che decide con provvedimento definitivo.
1. Tutti coloro che a qualsiasi titolo intendono operare nel Macello devono essere in possesso del libretto sanitario previsto dalla legge 30 aprile 1962 n. 283.
2. Il rilascio del tesserino di riconoscimento e del contrassegno visivo è subordinato al possesso del suddetto libretto sanitario che deve essere annualmente vidimato.
1. E' vietata la macellazione degli animali bovini, suini, ovini, caprini ed equini fuori del Macello, salvo il disposto dell'art. 1 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni R.D.L. 20 dicembre 1928 n. 3298.
1. L'orario di apertura e di chiusura del Macello, nonché il calendario e gli orari da osservare per i diversi servizi ad esso inerenti, saranno fissati dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Direttore, in conformità alle esigenze dei servizi medesimi .
1. Tutti gli animali bovini, suini, ovini, caprini ed equini da macellare devono essere sottoposti prima della macellazione, negli appositi posti di transito, a visita sanitaria al fine della constatazione dell'età, dello stato di nutrizione, delle condizioni di salute, nonché ai fini fiscali.
2. Ogni animale entrando nel Macello dovrà avere un marchio con numero corrispondente a quello riportato sulla tessera rilasciata al proprietario.
3. I veterinari ispettori dovranno avviare al reparto sanitario i capi non ammessi alla normale macellazione e quelli esclusi.
1. Per macellazione si intende l'insieme delle operazioni che
vanno dallo stordimento dell'animale alla divisione in mezzene
(sgozzatura, dissanguamento, scuoiatura, eviscerazione, toelettatura),
che devono essere esclusivamente compiute nelle apposite sale
del Macello all'uopo attrezzate e così distinte:
a) per grossi animali: bovini ed equini;
b) per vitelli;
c) per ovini e caprini;
d) per suini.
2. La macellazione avverrà, a giudizio del Direttore, o secondo l'ordine di presentazione degli animali, o secondo turni con modalità fissate da apposito ordine di servizio.
3. Il Direttore potrà anche fissare giornate, ore e turni in cui le sale di macellazione saranno messe a disposizione di cooperative di produttori di bestiame, consorzi di produttori, commercianti all'ingrosso di carni, che intendono macellare grosse partite di animali con personale proprio oppure con quello delle cooperative di macellazione.
1. Le operazioni per la macellazione degli animali devono essere eseguite, per l'intera serie delle fasi occorrenti, da squadre di operai macellatori dipendenti da imprese o riunite in cooperative, con l'osservanza delle norme emanate dalle competenti Autorità anche in materia di lavoro.
2. Gli operai macellatori devono eseguire l'abbattimento degli animali con la pistola a proiettile captivo, oppure con la recisione del midollo allungato (enervazione) a mezzo di stiletto apposito, operazioni da eseguirsi da persona di comprovata abilità, autorizzata dal Direttore.
3. Lo stordimento del suini deve effettuarsi con la tenaglia elettrica e con tale metodo possono essere anche abbattuti i piccoli animali.
4. Le operazioni di macellazione da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, avverranno col rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.
5. Allo stordimento deve subito far seguito il dissanguamento a mezzo della iugulazione.
6. A scuoiamento effettuato le pelli dovranno essere immediatamente avviate al sottostante locale di raccolta attraverso l'apposita tramoggia.
7. Tutti i visceri toraco-addominali, la testa e le zampe, dovranno essere posti su un apposito carrello per essere avviati alla visita del veterinario ispettore in concomitanza alla carcassa da cui sono stati tolti.
8. Ai visceri parenchimatosi, toraco-addominali (polmone, cuore, fegato, milza, tenuti uniti dai loro legamenti e connessioni), alla testa, alle zampe, alle mezzene dovrà essere apposta una piastrina riportante il numero di marchio col quale era contrassegnato l'animale (art. 10).
9. A visita sanitaria effettuata il pacco intestinale, la testa e le zampe dovranno essere avviate nelle sottostanti raserie e tripperie attraverso apposite tramoggie.
1. In ogni sala di macellazione le operazioni di abbattimento e susseguenti sono sorvegliate da agenti del Comune alle dirette dipendenze del veterinario di servizio gallo scopo di assicurare l'osservanza di ogni norma regolamentare e di legge.
2. Gli operai hanno l'obbligo:
a) di coadiuvare il veterinario Ispettore nella visita degli animali
macellati e di ottemperare a tutte le sue prescrizioni;
b) di osservare puntualmente gli orari di lavoro stabiliti;
c) di provvedersi degli strumenti necessari per la macellazione;
di mantenere tanto questi quanto quelli forniti dal Comune in
buono stato di conservazione pulizia. Tutti i lavoranti sono responsabili
dei guasti imputabili a dolo o negligenza e delle sottrazioni
che si verificano negli attrezzi forniti dai Comune;
d) di osservare tutte le disposizioni di ordine igienico, sanitario,
disciplinare del presente Regolamento, nonché tutte quelle
norme ed istruzioni che il Direttore riterrà di impartire
nell'interesse del buon andamento del servizio;
e) di attenersi alle tariffe stabilite per il servizio di macellazione;
3. Nelle sale di macellazione non sarà consentito l'accesso ai proprietari degli animali che non ne curano direttamente la macellazione.
4. Verrà tollerato l'accesso di un delegato:
1) delle associazioni di categoria dei macellai;
2) dei commercianti all'ingrosso di bestiame e cani;
3) di consorzi e cooperative di produttori;
4) di aziende che provvedono alla lavorazione ed alla
raccolta dei sottoprodotti;
ai quali verrà rilasciato dal Direttore un apposito permesso
con distintivo.
1. Qualora le operazioni di macellazione siano eseguite da personale dipendente da operatori, di cui all'ultimo comma dell'art. 11, esso deve attenersi a quanto prescritto dagli articoli l2 e l3.
1. I corrispettivi ed i diritti dovuti ai Comune o ad eventuali concessionari per i vari servizi del Macello, risultano dalle apposite tariffe, deliberate dall'Amministrazione Comunale ed esposte al pubblico.
1. L'ispezione unitaria del bestiame prima e dopo la macellazione è affidata ai veterinari ispettori addetti al macello.
2. I veterinari ispettori devono sorvegliare la macellazione degli animali ed ispezionare quindi accuratamente le carni ed i visceri, non escluso il cervello quando lo ritengano necessario, valendosi pure all'occorrenza del sussidio di esami di laboratorio.
3. Nessuna parte e nessun viscere devono essere sottratti all'ispezione sanitaria.
4. Le carni ed i visceri, esclusi od ammessi condizionatamente al consumo a norma del vigente Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928 n. 3298, devono essere avviati al Reparto contumaciale.
5. Per ogni animale sequestrato viene redatto regolare verbale, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il Direttore controlla ogni sequestro effettuato, decide sulla destinazione delle carni e può rilasciare, a richiesta degli interessati, il certificato dell'avvenuto sequestro.
7. I visceri riconosciuti affetti da lesioni anatomo-patologiche, gli uteri gravidi e parti di carni riconosciute improprie alla alimentazione vengono sequestrati, pesati e destinati alla distruzione. Anche di tali sequestri deve essere fatta regolare registrazione.
8. A visita unitaria ultimata il veterinario ispettore, sotto la sua responsabilità, fa apporre alle carni ed ai visceri ammessi a libera pratica i prescritti contrassegni con appositi bolli, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
9. Le carni ed i visceri destinati alla bassa macelleria verranno contrassegnati con apposito bollo recante per esteso la dicitura "BASSA MACELLERIA".
10. E' vietato togliere od alterare i timbri apposti alle carni ed ai visceri.
1. I contrassegni del Servizio Imposte di Consumo devono essere applicati solo alle carni ed ai visceri già contrassegnati col bollo sanitario.
1. La massa gastrointestinale, le teste e le zampe degli animali abbattuti, subito dopo la visita sanitaria dovranno essere fatti pervenire ai rispettivi locali di lavorazione.
2. E' assolutamente vietata la vuotatura anche parziale e la lavatura degli stomachi nelle sale di macellazione. La lavatura e la lavorazione degli stomachi e delle budella, la rasatura delle teste e delle zampe, debbono avvenire esclusivamente negli appositi laboratori e con le modalità all'uopo fissate dall'Amministrazione, in riferimento a quanto previsto dall'art. 5.
3. Non è permessa l'asportazione dal Macello di trippe crude anche se lavate con acqua calda.
4. La consegna ai proprietari delle trippe lavorate e delle teste e delle zampe rasate sarà fatta ogni giorno nell'apposito luogo, secondo l'orario stabilito.
1. Le pelli, contrassegnate col marchio del proprietario, dovranno essere giornalmente allontanate dai locali di deposito ed il carniccio ricavato dalla loro pulitura non potrà essere destinato all'alimentazione umana.
1. La raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico dovrà avvertire con l'osservanza delle norme previste dal Decreto Ministeriale 1 febbraio 1939.
1. Il sangue degli animali abbattuti destinato all'utilizzazione industriale verrà raccolto nell'apposito locale e dovrà essere di volta in volta asportato dal Macello.
2. Il sangue destinato all'alimentazione umana dovrà essere raccolto e lavorato a norma delle Ordinanze Ministero degli Interni 30 giugno 1942 e 11 maggio 1943.
1. Grasso, unghie, corna, ecc., devono essere giornalmente asportati dai depositi relativi.
1. La consegna ai proprietari delle carni, dei visceri parenchimatosi toracoaddominali (polmone, cuore, fegato, milza), delle teste scuoiate, avverrà nell'apposito reparto a ciò destinato secondo le modalità e l'orario stabiliti dal Direttore.
1. Tutte le carni provenienti dalla macellazione dovranno obbligatoriamente subire il trattamento di preraffreddamento rapido nelle apposite gallerie, e verranno consegnate ai proprietari, con le modalità previste all'art. 25 nella mattinata successiva al giorno di macellazione, dopo una sosta di almeno 16 ore.
2. Il Direttore del Macello può concedere deroghe all'obbligo della sosta nelle gallerie per quelle carni che, per particolari esigenze di lavorazione, debbono essere impiegate immediatamente dopo le operazioni di macellazione.
3. Le carni non ritirate nel tempo fissato saranno immesse nei frigoriferi a temperatura di refrigerazione a spese del proprietario per non oltre 15 giorni, dopo di che ne sarà tentata la vendita con accredito del ricavo in favore del proprietario, sotto deduzione delle spese.
1. Il trattamento di congelazione viene messo a disposizione degli operatori che intendono procedere al congelamento delle carni e delle frattaglie secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Gli operatori, a tal fine, devono presentare domanda al Direttore che concederà il trattamento di congelazione in relazione alla possibilità ed alla convenienza del momento.
1. Per la conservazione delle carni e delle frattaglie fresche e congelate sono messi a disposizione degli operatori appositi locali frigoriferi con sale di conservazione suddivise con gabbie semplici e multiple, e con sale indivise.
1. L'uso dei servizi di refrigerazione e congelamento è concesso dietro pagamento dei diritti stabiliti nelle apposite tariffe di cui all'art. 15 e con le norme di cui all'art. 9.
2. La pulizia delle gabbie date in uso dovrà essere fatta a cura degli utenti a carico dei quali saranno presi provvedimenti disciplinari in caso di inadempienza.
3. E' proibito depositare e tenere carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate. Dette carni verranno confiscate ed i responsabili saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni regolamentari.
1. Le carni fresche o congelate, provenienti da altri Comuni o dall'estero, sono soggette, a norma delle vigenti disposizioni, a visita sanitaria e dovranno essere presentate, scortate dai prescritti documenti di accompagnamento, nell'apposito reparto negli orari stabiliti.
2. Le carni ed i prodotti saranno scaricati nei luoghi a ciò destinati, secondo l'ordine di arrivo e di presentazione e verranno sottoposte al controllo sanitario e fiscale. A visita sanitaria e controllo fiscale ultimati, e dopo essere state sottoposte, nei casi previsti, a nuova bollatura potranno essere portate fuori dal Macello o immesse nei depositi frigoriferi o esposte sul Mercato carni.
3. Il veterinario ispettore farà affluire al reparto sanitario le carni ed i prodotti sprovvisti dei requisiti sanitari voluti, o privi dei prescritti documenti sanitari di scorta, per i provvedimenti da prendersi da parte del Direttore.
4. L'autorizzazione allo scarico è concessa previo accertamento della documentazione comprovante la rispondenza degli autoveicoli ai requisiti igienici di legge.
5. Le carni ed i prodotti giunti fuori dell'orario stabilito devono essere depositati nello apposito frigorifero e sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.
1. E' esclusivamente permesso l'ingresso nello stabilimento:
a) ai veicoli attrezzati per il trasporto delle carni e delle frattaglie, previa apposita autorizzazione;
b) ai veicoli addetti al ritiro dei sottoprodotti della macellazione muniti dell'autorizzazione del Direttore.
2. La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal Direttore con apposito ordine di servizio.
3. Nell'interno dello stabilimento i veicoli debbono procedere a passo d'uomo. I veicoli dovranno essere lavati e disinfettati nel luogo previsto.
4. I trasportatori per conto terzi devono presentare alla Direzione l'elenco dei dipendenti per i quali richiedono la tessera di ingresso nello stabilimento.
1. Questo locale è riservato agli autoveicoli adibiti al trasporto carni e la concessione viene deliberata dall'Amministrazione sotto l'osservanza delle norme e condizioni determinate dall'Autorità Comunale.
1. Tutto il personale è tenuto ad indossare e togliere i vestiti da lavoro esclusivamente nei reparti adibiti a spogliatoio e non nei posti di lavoro.
2. Il personale medesimo dovrà consumare i pasti nel refettorio e non nei posti di lavoro.
3. L'uso dei suddetti servizi sarà regolato con apposite norme dall'Amministrazione.
1. L'accesso alta centrale termica, frigorifera, idrica ed elettrica è esclusivamente riservato agli addetti agli impianti.
2. Al funzionamento della suddetta centrale provvederà, di regola, il Comune con proprio personale, oppure ne verrà data concessione mediante apposita convenzione.
1. Al personale addetto alla custodia degli ingressi del Macello spetta il compito di sorvegliare e custodire gli ingressi stessi per escludere coloro che sono privi di tesserino e contrassegno, di regolare il transito dei veicoli e di visitarne l'interno ai fini del controllo delle carni e dei materiali, sia in ingresso che in uscita.
1. L'ordine pubblico ed il servizio di Polizia amministrativa e sanitaria nel Macello sono assicurati dal Direttore a mezzo degli agenti del Comune.
1. La persone ammesse ad esercitare la loro attività nel Macello devono attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento e sono responsabili per sè e per i propri incaricati delle inottemperanze, degli sprechi di acqua e di luce, e dei danni comunque arrecati agli stabili, agli apparecchi e a qualsiasi oggetto o immobile di compendio del Macello.
2. Gli utenti sono tenuti a dar notizia alla Direzione dei guasti o dei danni rilevati.
3. Il Comune non assume responsabilità per darmi, ammanchi, sostituzione o deperimenti merci, derrate, furti che dovessero per qualunque titolo derivare agli utenti dei diversi servizi.
1. La derattizzazione viene fatta di regola dal Servizio di disinfezione e disinfestazione dell'Ufficio Sanitario Comunale, ma può essere data in concessione; così pure per quanto concerne la lotta contro le mosche.
1. Non è permessa l'entrata e la permanenza nello stabilimento a chi si trova in istato di ubriachezza.
2. Nel Macello è proibito:
a) portare armi di qualsiasi genere, anche se il detentore sia
munito di porto d'armi;
b) circolare fuori dei locali di lavorazione con coltelli ed armi
normalmente usati nei locali stessi;
c) attendere alle varie lavorazioni effettuate nel Macello senza
indossare vestiti e calzature di servizio, ogni giorno lavati
e sterilizzati;
d) attendere alle operazioni di facchinaggio e di trasporto delle
carni senza indossare vestiti di servizio, ogni giorno lavati
e sterilizzati;
e) fumare nelle sale di lavorazione e dovunque si manipoli carne;
f) far uso di lampade riconosciute non regolamentari dal Direttore;
g) esercitare qualsiasi commercio, industria, negozio estraneo
alla macellazione. È esclusivamente permessa l'esposizione
di attrezzature inerenti alle attività che si svolgono
nel complesso, nei luoghi stabiliti secondo le modalità
fissate dalla Amministrazione Comunale;
h) uscire, anche momentaneamente, con il vestito imbrattato di
sangue o portando ferri del mestiere;
i) introdurre cani e gatti od altri animali non destinati alla
macellazione;
l) ingombrare comunque le bocchette ed i canali di scolo;
m) sputare per terra e sulle pareti;
n) sprecare acqua, vapore, luce;
o) guastare, insudiciare, deteriorare i muri esterni ed interni,
praticarvi delle affissioni o delle iscrizioni;
p) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la
circolazione;
q) depositare pelli, grassi, ossa, ecc. fuori dei locali assegnati;
r) affiggere manifesti, stampati, fogli volanti, manoscritti fuori
dai posti a ciò destinati o distribuirli senza il visto
del Direttore;
s) entrare nell'edificio della centrale termica, frigorifica,
ecc. ed in qualunque altro locale per il quale vi sia divieto
di accesso;
t) toccare od azionare qualsiasi impianto del Macello;
u) maltrattare gli animali e compiere su di loro atti di crudeltà.
3. Sono pure vietati il turpiloquio, le bestemmie, i canti, i giochi di qualsiasi genere, gli schiamazzi, le provocazioni, gli atti e le parole offensive, le dispute, le risse, nonché ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e al buon costume.
4. I funzionari e gli agenti municipali possono visitare in qualunque momento, previa intesa con la Direzione, tutti i locali del macello.
5. La pulizia dei locali, delle strade e delle aree del Macello è disciplinata dal Direttore ed è a carico dei concessionari per i locali e le aree ceduti in concessione.
1. La vendita delle carni assegnate alla bassa macelleria, a termini del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, è, di regola esercitata direttamente dal Comune. In caso di concessione ad Enti o persone che diano le necessarie garanzie, il Comune ne vigila la gestione e provvede al controllo sanitario secondo le norme contenute nei seguenti articoli ed in quelli particolari stabiliti dagli atti di concessione.
1. La vendita delle carni di bassa macelleria avviene in spacci esclusivamente adibiti a tale commercio nelle località destinate dalla Civica Amministrazione.
2. La vigilanza ed il controllo su queste vendite sono esercitate dalla Direzione del Macello.
3. La vendita è effettuata sotto la continua sorveglianza di un agente comunale cui è fatto obbligo di curare la più scrupolosa osservanza di ogni norma regolamentare e di legge.
1. Le carni destinate alla bassa macelleria comprese quelle provenienti da macellazioni a domicilio o da altri comuni, devono essere depositate integralmente, per il tempo che è strettamente necessario, nel frigorifero del reparto contumaciale, sotto il diretto controllo del Direttore, e, prima di essere immesse nei locali di vendita, sottoposte a visita sanitaria.
2. Giornalmente, dopo l'orario di vendita, le carni rimaste invendute devono essere subito trasportate, con la scorta di un agente del Comune, nel civico Macello e quivi depositate nel suddetto frigorifero, nè possono essere destinate nuovamente alla vendita se non dopo un'altra visita sanitaria.
3. Il Veterinario di servizio al controllo degli spacci di vendita ha tuttavia la facoltà di autorizzare che la carne rimasta invenduta sta trattenuta negli spacci medesimi, quando possa esservi convenientemente conservata. In tal caso deve esservi custodita sotto chiave dell'agente incaricato.
1. L'orario di vendita al pubblico degli spacci di bassa macelleria è fissato dall'Amministrazione Comunale su proposta del Direttore.
2. E' in facoltà della Direzione del civico Macello di concedere un maggior orario, ciò si intende in relazione al quantitativo della merce disponibile.
3. L'orario è reso pubblico mediante avviso esposto all'esterno del locale di servizio. La vendita deve essere effettuata nel modo più sollecito.
4. L'accesso al pubblico nello spaccio deve essere regolato consegnando agli acquirenti un segno di prenotazione, ed avranno la precedenza gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.
5. A ciascun acquirente - anche se l'acquisto è fatto per conto di più persone - non può essere consegnato un quantitativo di carne superiore ai 2 kg. Neppure il concessionario e le altre persone addette all'esercizio possono acquistarne una quantità maggiore. Il Direttore del Macello ha la facoltà di autorizzare la vendita della carne n misura superiore a seconda della qualità e delle garanzie offerte dall'acquirente.
6. E' assolutamente vietata la vendita delle carni di bassa macelleria ai macellai, salumifici, produttori e rivenditori di carni insaccate o comunque preparate, osti, trattori, ecc., ed in genere a chiunque possa rimetterla in commercio cotta o cruda.
1. Il prezzo della carne di bassa macelleria è determinato dalla Direzione del Civico Macello, sentito il parere del rappresentante la categoria dei macellai interessata.
2. Il prezzo deve figurare, in modo ben visibile e leggibile, su apposita tabella posta all'esterno ed all'interno del locale di vendita ed indicante anche la specie e categoria animale da cui le carni provengono e se queste siano cotte o da usarsi soltanto cotte, nonché quelle altre notizie ed avvertimenti che l'Autorità Comunale, caso per caso, ritenesse di prescrivere.
1. Per due anni dall'inizio del funzionamento del nuovo Macello, l'Autorità Comunale può concedere l'uso di linee di lavorazione ai macellai che intendono macellare personalmente, o con personale regolarmente assunto, gli animali di loro esclusiva proprietà.
1. In casi di inosservanza di leggi e regolamenti il Direttore può comunque adottare provvedimenti d'urgenza, riferendone tosto all'Amministrazione Comunale.
2. Il Direttore, o per esso gli agenti comunali, possono espellere i contravventori dal Macello redigendone verbale.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare l'accesso al Macello per tempo determinato, ai recidivi abituali ed a coloro che si rendono colpevoli di fatti di notevole gravità.
4. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termine della vigente legge comunale e provinciale, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.
1. Sono abrogate le norme contenute nel Regolamento per la macellazione e per gli spacci di carne (Delib. Cons. Com. 7 marzo 1902, Om. Pref. 16 giugno 1902, Giunta Com. 16 dicembre 1910, Giunta Com. 7 agosto 1912), e le norme contenute nel Regolamento di igiene, in quanto siano in contrasto con il presente Regolamento.