N. 105

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SCUOLA PER INFERMIERE ED INFERMIERI GENERICI

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 23 e 28 giugno 1966 esecutive dall'11 aprile 1967 (G.P.A. Div. T/San. n. 10370/3886). Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 8 aprile 1968 (n. 578) esecutiva dal 10 ottobre 1968 (G.P.A. Div. T/San. n. 2619/9874) e 21 dicembre 1970 (n. 2510) esecutiva dal 26 marzo 1971 (G.P.A. Div. T/San. n. 6309/3921).

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ARTICOLO l

1.  E' istituita presso il Comune di Torino una scuola per infermiere ed infermieri generici a norma della Legge 29 ottobre 1954 n. 1046.

ARTICOLO 2

1.  La scuola è rappresentata e retta dall'Amministrazione Comunale, che ne assume la gestione ed esercita la facoltà ed i poteri che la legge e le disposizioni regolamentari in materia conferiscono all'ente che istituisce e gestisce la scuola.

2.  La scuola è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Sanità e del Ministero della Pubblica Istruzione. La vigilanza da parte del Ministero della Sanità si esercita a mezzo del Medico Provinciale oppure di altri funzionari appositamente incaricati.

ARTICOLO 3

1.  La scuola ha sede in appositi locali presso l'Ufficio comunale di Igiene e Sanità.

2.  Essa disporrà di un ufficio e di un servizio di segreteria, di un conveniente arredamento scolastico e delle necessarie attrezzature didattiche, nonché di adeguati impianti igienico-sanitari.

3.  Agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione e dalla gestione della scuola provvede il Comune con i propri fondi di bilancio e con eventuali contributi che posso no a tal fine essere messi a disposizione dallo Stato, da Enti e da privati.

ARTICOLO 4

1.  Alla scuola possono essere ammessi, fino alla copertura dei posti disponibili, gli aspiranti di ambo i sessi, laici e religiosi, che ne facciano domanda e si trovino in possesso dei requisiti prescritti.

2.  L'Amministrazione Comunale darà annualmente pubblica notizia dell'apertura delle iscrizioni per l'ammissione ai corsi scolastici, con apposito tempestivo avviso. All'avviso, che sarà preventivamente inviato in visione al Medico Provinciale, verrà data adeguata diffusione.

3.  I corsi hanno la durata di un anno e sono gratuiti.

4.  Al termine di ogni corso sarà tenuta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

5.  Il certificato che la scuola rilascia abilita all'esercizio delle mansioni indicate nell'articolo 4 del Regio Decreto 2 maggio 1940 n. 1310, subordinatamente alla osservanza delle disposizioni prescritte in materia dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; dal regolamento approvato con R.D. 31 maggio 1928 n. 1334; nonché delle altre norme legislative e regolamentari vigenti sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

ARTICOLO 5

1.  La Direzione della scuola è affidata ad un Medico Chirurgo iscritto all'Albo professionale, nominato dall’Amministrazione Comunale su proposta dell'Ufficiale Sanitario del Comune. .

2.  Il Direttore è responsabile del buon andamento della scuola; vigila sullo svolgimento generale dei corsi; si incontra almeno ogni bimestre, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno con ciascun insegnante per essere informato e discutere di tutto ciò che concerne l'insegnamento allo stesso affidato; convoca e presiede il Collegio degli insegnanti della scuola ed esercita in genere le attribuzioni che gli sono demandate da leggi e da regolamenti.

3.  Il personale insegnante della scuola risponde direttamente al Direttore della regolarità dell'insegnamento affidatogli.

ARTICOLO 6

1.  Il Direttore esercita le sue funzioni direttamente e tramite un'infermiera diplomata in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive previsto dall'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, oppure del diploma per l'esercizio della professione di Assistente Sanitaria Visitatrice previsto dall'art. 136 del predetto testo unico - alla quale sia stato conferito con provvedimento della Giunta Municipale l'incarico di vice direttrice della scuola.

2.  La vice direttrice della scuola collabora con il Direttore nel curare l'educazione etico-professionale degli allievi; ne segue il profitto; ne controlla il comportamento; vigila sul rispetto delle norme igieniche e delle misure profilattiche; predispone i turni di servizio presso gli Ospedali degli allievi e ne sorveglia l'osservanza e lo svolgimento; cura in genere la disciplina dei corsi.

3.  La vice direttrice impartisce le lezioni di etica professionale e svolge le dimostrazioni pratiche di tecnica assistenziale infermieristica. Svolge ogni altra incombenza che le sia affidata dal Direttore della scuola.

4.  Con provvedimento della Giunta Municipale, su richiesta del direttore della scuola, possono essere conferite, a non più di due infermiere professionali, le funzioni di assistente della vice direttrice, perché la coadiuvino nello svolgimento dei compiti che le sono affidati, soprattutto per quanto concerne lo svolgimento delle dimostrazioni pratiche e l’assistenza agli allievi durante il tirocinio pratico negli ospedali.

ARTICOLO 7

1.  Gli insegnanti della scuola saranno scelti, di massima, tra il personale sanitario del Comune. Potranno essere scelti anche tra coloro che siano particolarmente competenti in materia, possibilmente appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o della Provincia oppure a pubblici ospedali.

2.  L'incarico dell'insegnamento è conferito con formale atto dell'Amministrazione Comunale per l'intero anno scolastico e può essere confermato di anno in anno.

3.  Compete altresì all'Amministrazione Comunale di provvedere alle sostituzioni degli insegnanti che eventualmente si rendessero necessarie nel corso dell'anno.

ARTICOLO 8

1.  E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di assegnare un compenso in favore del direttore, della direttrice, della vice direttrice della scuola, degli incaricati degli delle assistenti della vice direttrice. Potranno altresì corrispondersi particolari indennità a coloro che siano addetti comunque al servizio della scuola.

ARTICOLO 9

1.  Gli incaricati dell'insegnamento riuniti nel loro insieme costituiscono il Collegio degli insegnanti della scuola.

2.  Il Collegio è organo consultivo, convocato dal direttore nei casi previsti dal presente regolamento ed ogni qualvolta egli desideri sentirne il parere su argomenti che riguardano la Scuola. Il collegio degli insegnanti sarà inoltre convocato ogniqualvolta almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

3.  Del Collegio degli insegnanti fa parte anche la vice-direttrice della scuola, incaricata dell'insegnamento dell'etica professionale e dello svolgimento delle dimostrazioni pratiche.

4.  Alle riunioni collegiali possono essere invitate di volta in volta dal Direttore le assistenti della vice direttrice, che vi partecipano senza voto.

ARTICOLO 10

1.  Il numero massimo complessivo degli allievi da ammettere annualmente ai corsi è stabilito in 100, di cui 65 donne e 35 uomini. Qualora peraltro si verificasse una carenza di domande regolari di aspiranti allievi di un sesso ed un eccesso di domande regolari di allievi dell'altro sesso, i posti rimasti vacanti saranno assegnati a questi ultimi.

2.  Nell'eventualità che il numero degli aspiranti allievi superasse quello dei posti disponibili, rimane in facoltà dell'Amministrazione Comunale di formare una graduatoria di merito per limitare l'ammissione al numero massimo dei posti indicati, in base all'esame dei titoli (titolo di studio, pratica di tirocinio e altri) ovvero a seguito di una prova di cultura generale da far sostenere agli aspiranti.

3.  Tale prova d'esame, in linea di massima, potrà consistere nella scrittura sotto dettatura di un breve brano di lingua italiana e nella lettura e nel commento di altro appropriato brano, nonché di una prova di aritmetica, con cognizioni elementari delle unità di misura.

ARTICOLO 11

1.  Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti allievi devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°; questo limite massimo di età è elevato a 50 anni per i candidati sottufficiali delle Forze Armate ed a 40 anni per le vedove dei militari e civili caduti in guerra e delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra; devono inoltre essere in possesso almeno della licenza elementare per i nati prima dell'anno 1943 e della licenza di scuola media inferiore se nati negli anni dal 1944 in poi.

2.  Essi devono presentare domanda manoscritta di loro pugno in carta legale dichiarando anche ai sensi ed agli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed a pena di esclusione dall'ammissione:
a)  il proprio nome e cognome (per le donne coniugate anche il cognome del marito);
b)  il luogo e la data di nascita;
c)  il luogo di residenza e l'indirizzo completo di numero di codice di avviamento postale ed eventualmente il numero telefonico;
d)  di essere in possesso del prescritto titolo di studio;
e)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
f)  di avere sana e robusta costituzione fisica e di essere esente da imperfezioni fisico-psichiche che possono comunque menomare la capacità lavorativa ed il prestigio di infermiere;
g)  tutte quelle altre indicazioni e precisazioni che fossero richieste di anno in anno nel bando di apertura delle iscrizioni.

3.  Per gli aspiranti minori di 21 anni dovrà essere riportato in calce alla domanda l'esplicito consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela; la firma dell'aspirante - e per i minori di anni 21 anche quella del padre o di chi ne fa le veci - dovrà essere autenticata ai sensi e nei modi dell'art. 20 della citata Legge 4 gennaio 1968 n. 15.

4.  Gli aspiranti allievi che abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno presentare i documenti che comprovino la loro particolare condizione.

5.  La direzione della scuola provvederà d'ufficio ad accettare il possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e della buona condotta; ed a richiedere il certificato generale del Casellario Giudiziale.

6.  Agli aspiranti allievi che saranno utilmente collocati in graduatoria verrà richiesto di presentare entro il termine perentorio il titolo di studio in originale od in copia autenticata nei modi di legge ed il certificato medico rilasciato da un Medico Provinciale o da un Ufficiale Sanitario, dai quali risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisico-psichiche che comunque possono menomare la capacità lavorativa ed il prestigio di infermiere.

ARTICOLO 12

1.  L’Amministrazione Comunale con provvedimento dell'Assessore all'Igiene e Sanità su proposta del Direttore della scuola decide sull'ammissione degli aspiranti allievi con le modalità previste ed entro i limiti dei posti disponibili, previ eventuali accertamenti anche di carattere sanitario (questi ultimi potranno comprendere esami clinici, sierologici, radiologici).

2.  Al termine del primo bimestre di lezioni e di esercitazioni pratiche il Direttore della scuola, sentito il Collegio degli insegnanti integrato dalle Assistenti della vice Direttrice, compila l'elenco degli allievi che devono essere dimessi perché inidonei allo studio od all'esercizio dell'attività infermieristica rilevata soprattutto durante le dimostrazioni pratiche.

3.  La dimissione degli allievi stessi viene effettuata dall'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato dall'Assessore all'Igiene e Sanità su proposta del Direttore della Scuola.

ARTICOLO 13

1.  Gli allievi definitivamente ammessi ai corsi dopo il bimestre di prova sono soggetti, a termine del decreto del capo del Governo 2 dicembre 1926, all'obbligo della vaccinazione antitifica, salvo coloro che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 5 del decreto stesso.

2.  Gli allievi potranno essere sottoposti a visita medica anche durante l'anno scolastico e qualora risultassero affetti da infermità imputabili con l'esercizio dell'attività di infermiere generico verranno allontanati temporaneamente o definitivamente dalla scuola.

3.  Per l'igiene scolastica si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nel regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole approvato con regio decreto 9 ottobre 1921 n. 1981.

ARTICOLO 14

1.  Le lezioni teoriche saranno svolte nell'aula per l'insegnamento presso gli Uffici d'Igiene e Sanità.

2.  Il tirocinio pratico degli allievi avverrà sia presso l'Ospedale Mauriziano Umberto I sia presso il ricostituito Nuovo Ospedale Martini, via Tofane, 71, secondo gli accordi che all'inizio di ciascun anno scolastico saranno presi dal Direttore della scuola con ciascun Direttore Sanitario.

3.  Le dimostrazioni pratiche avverranno sia presso gli Uffici d'Igiene e Sanità, sia presso gli ospedali Mauriziano e Martini a giudizio del direttore della scuola.

4.  Lo svolgimento del tirocinio sarà sottoposto alla vigilanza del Direttore Sanitario dell'Ospedale, il quale alla fine del corso rilascerà alla Scuola un rapporto informativo su ciascuno degli allievi affidatigli.

5.  L'onere dell'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e del ricovero in ospedale in caso di malattia acuta e contratta durante il corso, è assunta dal Comune di Torino.

6.  Le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati sono quelli contemplati dal decreto A.C.I.S. 3 maggio 1955, adottato di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 1955, che formano parte integrante del presente Regolamento (allegato A).

7.  Per il tirocinio pratico degli allievi sono posti a disposizione della Scuola per infermiere ed infermieri generici, reparti nei quali - secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 29 ottobre 1954 n. 1046, contenuto nelle rispettive convenzioni - l'assistenza immediata agli infermi sarà assicurata da un turno completo di infermiere professionali o, in mancanza, affidata ad una infermiera capo-sala diplomata, sotto la direzione di un medico; in particolare:
A)  dall'Ospedale Mauriziano Umberto I saranno posti a disposizione i reparti di:
   1)  Medicina generale;
   2)  Chirurgia generale;
   3)  Ostetricia e Ginecologia;
   4)  Pediatria;
   5)  Ortopedia e Traumatologia;
   6)  Urologia;
   7)  Otorinolaringologia;
   8)  Oculistica;
   9)  Neurologia;
  10)  Dermatologia;
   nonché le sale operatorie e gli ambulatori speciali, compresi quelli del Pronto Soccorso.
B)  dal Ricostruito Nuovo Ospedale Martini saranno posti a disposizione i propri reparti di:
   1)  Medicina generale;
   2)  Chirurgia generale;
   3)  Pediatria;
   nonché le sale operatorie e gli ambulatori speciali, compresi quelli del Pronto Soccorso.

ARTICOLO 15

1.  La frequenza dei corsi di insegnamento e l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli allievi non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro né con il Comune di Torino né con l'Ospedale predetto, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo o previdenziale.

2.  Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con il Comune o con l'Ospedale continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purché completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

ARTICOLO 16

1.  Gli allievi hanno il dovere di frequentare le lezioni teoriche, le esercitazioni pratiche ed il tirocinio secondo i programmi e gli orari fissati dal direttore della Scuola sentito il consiglio degli insegnanti.

2.  Qualora il numero delle assenze in ciascuna materia superi un terzo del totale delle rispettive lezioni o esercitazioni, l'allievo non potrà essere ammesso all'esame di fine anno.

ARTICOLO 17

1.  Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con la massima diligenza ed assiduità, a rispettare gli orari, a conservare in ogni circostanza un contegno che non contrasti con la dignità dell'attività di infermiere generico. Devono rispettare i regolamenti della scuola e dell'ospedale, osservare la disciplina e l’ordine, avere massima cura della persona e dell’abbigliamento.

2.  Nello svolgimento delle loro attività in ospedale devono tenere un comportamento riservato, comprensivo, evitando ogni rapporto confidenziale con i degenti e mantenendo una condotta moralmente irreprensibile.

3.  E' in specie fatto divieto agli allievi di prestare agli infermi servizi in contrasto con le norme sanitarie e disciplinari proprie degli ospedali, ed è loro severamente vietato sotto pena di immediata dimissione dalla scuola, di chiedere od accettare dai ricoverati e da ogni altra persona compensi di qualsiasi genere a qualunque titolo.

4.  Gli allievi devono astenersi da ogni danneggiamento delle suppellettili scolastiche od ospedaliere, e risponderanno in proprio dei danni eventualmente arrecati, salvo l'accertamento delle eventuali responsabilità civili o penali.

ARTICOLO 18

1.  La cura della disciplina è affidata, singolarmente e collegialmente, al direttore della scuola, alla vice direttrice ed alle sue assistenti, agli insegnanti.

2.  A carico degli allievi che incorrono in infrazioni disciplinari possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a)  richiamo verbale;
b)  ammonizione scritta, da annotarsi in caso di recidiva, sul fascicolo personale dell'allievo;
c)  sospensione delle lezioni per un periodo massimo di otto lezioni;
d)  allontanamento dalla scuola.

3.  I provvedimenti saranno commisurati alla gravità della mancanza, avuto riguardo ai procedimenti dell'allievo ed alle circostanze nelle quali la mancanza sia stata commessa.

4.  I provvedimenti di cui ai punti c) e d), previa contestazione dell'infrazione, verranno adottati rispettivamente dal direttore della scuola e dall’Amministrazione Comunale, con provvedimento dell’Assessore all'Igiene e Sanità, su proposta del direttore e sentito il Collegio degli insegnanti, integrato dalle assistenti della vice direttrice, e saranno annotati nel fascicolo personale dell'allievo.

5.  Contro i provvedimenti di cui al punto a), b), c), l'interessato può ricorrere ad una commissione composta dall’Assessore all'Igiene e Sanità, dal Medico capo dell'Ufficio sanitario e da un insegnante della scuola indicato dall'allievo ricorrente. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

6.  Del pari è inappellabile il provvedimento di cui al punto d).

7.  Quando la gravità dei fatti lo richieda, il direttore può sospendere con effetto immediato a titolo cautelativo l'allievo dalla frequenza della scuola in attesa dei provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

ARTICOLO 19

1.  Al termine del corso, gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola o uno degli ospedali del capo luogo della provincia designato dal Medico Provinciale.

2.  A tal fine il Direttore della Scuola, sentito il Collegio degli insegnanti integrato dalle assistenti della vice-direttrice forma l'elenco degli allievi da ammettere alle sud dette prove.

3.  La Commissione esaminatrice è nominata dal Medico Provinciale ed è costituita:
a)  dal Medico Provinciale Presidente;
b)  da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione designato dal Provveditorato agli studi della Provincia. Copia del relativo provvedimento, a cura del Provveditore, sarà comunicato, per conoscenza al detto Ministero della Pubblica Istruzione;
c)  da un sovraintendente o direttore sanitario dell’ospedale;
d)  da un primario ospedaliero di ruolo o da chi ne fa le veci ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle forze Armate, da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo designato dalla competente Autorità sanitaria militare territoriale;
e)  da una direttrice di scuola convitto professionale per infermiere o, in mancanza, da una capo sala diplomata;
f)  da un insegnante del corso.

4.  Funziona da segretario un funzionario di carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Ufficio del Medico Provinciale o, in mancanza, un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Prefettura.

5.  Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Medico Capo e sono a carico del Comune.