N. 60
Articolo 1 - Scopo
Articolo 2 - Numero ed entità dei premi
Articolo 3 - Medaglia e Diploma d'onore
Articolo 4 - Vitalizi
Articolo 5 - Aspiranti al premio
Articolo 6 - Domande e titoli
Articolo 7 - Comitato-Composizione
Articolo 8 - Presidente del Comitato
Articolo 9 - Attribuzioni del Comitato
Articolo 10 - Deliberazioni del Comitato
Articolo 11 - Relazione del Comitato
Articolo 12 - Consegna del premio
Articolo 13 - Amministrazione del legato
Articolo 14 - Disposizioni per l'integrità e l'accrescimento del legato
Articolo 15 - Disposizione accessoria
Articolo 16
1. Il legato Giovanni Servais è destinato a costituire, col suo reddito, sotto il nome di Premio Servais, ricompense in denaro da distribuirsi ogni anno a coloro che, dotati di virtù attiva, avranno, nel corso dellanno precedente, compiuti atti straordinari di coraggio e di abnegazione diretti specialmente a far salve la vita o le sostanze dei privati cittadini.
1. Il numero e l'entità dei premi da distribuirsi annualmente non sono fissi; essi saranno determinati dallo speciale Comitato di cui infra, avuto riguardo alla rendita disponibile, all'importanza del servizio reso alla società dall'atto di valore che s'intende premiare, al rischio incorso ed alla condizione sociale della persona che si sia resa meritevole del premio.
1. Qualora, o per la propria condizione sociale, o per qualsivoglia altro motivo, alcuno rifiutasse il premio in danaro assegnatogli dal Comitato, gli sarà rimesso un diploma d'onore ed una grande medaglia di bronzo. L'ammontare del premio verrà, per cura del Comitato, distribuito, a titolo d'incoraggiamento, al Corpo delle Guardie municipali di Torino.
1. Sarà pure in facoltà del Comitato di costituire premi vitalizi da assegnarsi od all'autore dell'atto premiando, od alla vedova ed ai figli dell'autore stesso, quando questi fosse rimasto vittima del proprio coraggio e della propria abnegazione.
1. Possono aspirare al conferimento del premio Servais tutti gli abitanti nel territorio costituente l'attuale provincia di Torino per atti compiuti entro gli attuali confini della provincia stessa; ma, a parità di merito, avranno titolo di preferenza gli abitanti della Città e del territorio di Torino, e quelli del Comune e del territorio di Favria Canavese, per gli atti compiuti nelle rispettive località.
1. Le domande degli aspiranti, con tutti i titoli a comprova dell'atto di valore compiuto, dovranno essere dirette al Sindaco della Città di Torino, od al Comitato per l'erogazione del premio Giovanni Servais presso il Municipio di Torino.
2. Le domande dovranno contenere tutti i dati necessari per l'identificazione della persona aspirante al premio, e dovrà, di massima, essere corredata dell'atto consolare rilasciato dalla Giunta municipale del luogo ove l'azione fu compiuta, a seconda dell'art. 5 del R. Decreto 30 aprile 1851, n. 1168, per la creazione delle medaglie al valor civile.
3. Sarà però in facoltà del Comitato di dispensare dalla presentazione dei documenti comprovanti l'esecuzione dell'atto di valore l'autore che l'avesse compiuto in circostanze pubblicamente notorie od altrimenti accertate dal Comitato stesso.
4. Di più, il Comitato sarà in facoltà di prendere esso stesso l'iniziativa pel conferimento del premio a chi ne considerasse meritevole, anche quando l'autore, per sentimento di esagerata modestia, non avesse creduto di presentare domanda o aspirarvi direttamente.
1. Il Comitato esecutivo pel premio Giovani Servais sarà composto di sei membri nominati dal Consiglio comunale, e di un membro nato appartenente alla famiglia dell'avv. Michele Germano, cognato del testatore.
2. I membri elettivi dureranno in carica tre anni, con scadenza di un terzo per ogni anno. Pei primi due anni la scadenza sarà determinata dalla sorte; in seguito sarà regolata dalla anzianità.
3. I membri del Comitato saranno sempre rieleggibili.
4. Il membro nato sarà designato dalla famiglia Germano. Venendo questa ad estinguersi, subentrerà nel diritto di essere membro del Comitato il più prossimo parente della famiglia stessa dal lato paterno, ed, in difetto, dal lato materno, e così di seguito in linea diretta o collaterale.
1. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente, il quale durerà in carica per un anno e potrà sempre venire rieletto.
1. Spetta al Comitato esecutivo:
1° Di esaminare e verificare le domande pervenutegli ed appurare i fatti, cui si riferiscono, classificandoli, in un con quelli pervenutigli a conoscenza, come agli ultimi comma dell'art. VI, pel conferimento del premio o dei premi Servais;
2° Determinare, sul reddito annualmente disponibile, la quantità dei premi e l'entità di ciascuno di essi, a norma dell'art. II.
1. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti.
2. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.
3. Le deliberazioni prese dal Comitato sono inappellabili.
1. Il Comitato presenta ogni anno, entro i mesi di marzo e di aprile una relazione sulle deliberazioni prese: questa relazione verrà stampata e resa pubblica ad opportuna norma degli interessati ed allo scopo di additare alla pubblica estimazione i nomi dei designati pel premio.
2. Le relazioni annuali saranno conservate e raccolte in parecchi esemplari nell'Archivio municipale di Torino, ed il Comitato dovrà, in qualsivoglia tempo, rilasciarne copia agli interessati che ne facessero domanda.
1. Il premio od i premi assegnati dal Comitato verranno distribuiti agli assegnatari nelle ricorrenza della festa dello Statuto immediatamente successiva alla data della relazione.
2. Qualora il premio constasse di una rendita vitalizia, questa avrà decorrenza a favore del premiato o della sua vedova o dei suoi figli dallo stesso giorno destinato al conferimento degli altri premi.
L'amministrazione finanziaria ed economica del legato Servais è affidata al Municipio di Torino, che vi provvederà a norma degli artt. 106 e 153 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (1).
(1) Corrispondenti agli articoli 132 e 203 del Testo unico 4 febbraio 1915 n. 148.
1. Essendosi la capitale somma costituente il legato dovuta diminuire dell'importo tassa di successione, l'amministrazione municipale detrarrà ogni anno dall'ammontare del reddito una parte, destinandola a pronta capitalizzazione ed investimento in certificato di rendita nominativa vincolata al servizio del legato stesso, fino a completo raggiungimento dell'integrale ammontare in capitale della somma legata.
2. A questo scopo dovranno pure servire le economie che eventualmente si facessero per mancata occasione di assegnazione di premi, o minore importanza di atti da premiare.
3. Raggiunto il capitale di lire trecento mila od una rendita di quindici mila lire, il legato non potrà più per alcun titolo o causa essere diminuito.
Potrà invece essere aumentato indefinitamente per modo da costituire un reddito annuo superiore, che offra, all'evenienza, la possibilità al Comitato di costituire premio o premi d'importanza pecuniaria eccezionale, quando l'azione compiuta possa considerarsi vero atto di eroismo.
1. È in facoltà dell'Amministrazione civica di demandare al voto ed alle deliberazioni del Comitato l'assegnazione dei premi che, per cause consimili a quelle contemplate dal legato Servais, venissero ad istituirsi presso il Municipio di Torino.
2. In tale caso le conclusioni e le deliberazioni del Comitato faranno pure parte della relazione annuale, ma dovranno tenersi distinte e separate.
1. L'istituzione del Premio Servais entrerà in funzione non appena approvato il presente Regolamento, il quale, a cura del Municipio di Torino, dovrà essere pubblicato in tutti i Comuni del distretto provinciale di Torino.