N. 41

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER I DISPENSARI ANTIVENEREI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 Dicembre 1963 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 1 giugno 1964, Divisione 3; San. Amm., n. 8820/5556. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 24 luglio 1967 (n. mecc. 1397/67) esecutiva dall'11 gennaio 1968, 10 novembre 1969 (n. mecc. 2095/69) esecutiva dal 24 febbraio 1970 e 28 gennaio 1974 (n. mecc. 190/74) esecutiva dal 26 febbraio 1974.

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Articolo 1

1.  Ai sensi dell’art. 8 della Legge 25 luglio 1956, n. 837, il Comune provvede al funzionamento di sei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle persone affette da malattie veneree.

2.  I dispensari sono costituiti in locali ritenuti idonei.

3.  Il Ministero per la Sanità contribuisce alle spese occorrenti per ciascun dispensario oltre che con la fornitura di medicinali specifici anche con un contributo annuo, la cui misura è stabilita mediante convenzione fra lo stesso Ministero ed il Comune.

Articolo 2

1.  Il Comune fornisce al dispensario il mobilio ed il materiale sanitario occorrente per la diagnosi ed il trattamento dei malati, nonché i registri, lo schedario ed i moduli occorrenti.

Articolo 3

1.  Nei dispensari antivenerei del Comune devono essere visitate e curate gratuitamente tutte le persone affette da blenorragia, da ulcera venerea, da lue e dalla malattia di Nicolas-Favre (linfogranulomatosi inguinale).

Articolo 4

1.  I singoli dispensari sono aperti tutti i giorni non festivi nelle ore più adatte a facilitare l’afflusso degli ammalati per almeno due ore il giorno e in modo da assicurare nel complesso di tutti i dispensari antivenerei almeno dieci ore giornaliere di funzionamento.

Articolo 5

1.  I malati devono presentarsi personalmente: è vietato l’accesso ad incaricati che si presentino a chiedere informazioni, consulti, notizie di malati o medicinali per conto di terzi.

Articolo 6

1.  A ciascun dispensario è preposto un Direttore.

2.  In relazione al numero dei dispensari di cui all’articolo 1 sono istituiti n. 6 posti di ruolo di Direttore di dispensario antivenereo. Ai posti predetti si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. È richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione ed il diploma di specializzazione in dermosifilopatica o la libera docenza in clinica dermosifilopatica. Il limite massimo di età è fissato in anni 50 senza alcuna eccezione.

3.  Le prove di esame dovranno consistere: in una prova clinica fatta sopra due infermi di malattie veneree, con diagnosi scritta sui casi presi in esame; in una prova scritta sulle varie manifestazioni delle malattie veneree ed i metodi di cura; in una prova orale sulle malattie veneree ed i metodi di cura; in una prova orale sulle materie delle prove precedenti, sulle indagini di laboratorio che valgono a confermare la diagnosi sulle malattie veneree e sulla legislazione sanitaria.

4.  La Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici di cui sopra sarà nominata dal Consiglio Comunale e sarà composta dal Sindaco, che la presiede, da due professori di cui uno titolare o incaricato di cattedra in clinica dermosifilopatica e il secondo docente nella stessa materia, scelti dal Consiglio Comunale, da un funzionario medico appartenente ai ruoli della Amministrazione della Sanità pubblica designata dal Medico Provinciale e da un Ufficiale sanitario, capo di Ufficio Sanitario Comunale, scelto dal Consiglio Comunale.

5.  Un funzionario del Comune eserciterà le funzioni di segretario.

Articolo 7

1.  I Direttori di dispensario antivenereo saranno assunti quali direttori di dispensario antivenereo aggiunti con iniziale collocazione al parametro 230. Al compimento del primo anno di anzianità saranno inquadrati - quali direttori di dispensario antivenereo - con il parametro 250 e parametro aggiuntivo 65.

2.  Il trattamento economico derivante dall'applicazione dei suddetti parametri sarà corrisposto nella misura ridotta del 50%.

3.  Ai direttori di dispensario antivenereo sono estese le norme di carattere generale introdotte dal Regolamento generale per il personale con deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza 21 marzo 1972. Trova Pure applicazione, nei loro confronti, la norma transitoria di cui al punto 6) dell'allegato C alla dianzi citata deliberazione.

4.  Saranno inoltre corrisposte tutte le indennità o aggiunte attribuite agli altri dipendenti nella misura ridotta a metà.

Articolo 8

1.  I suddetti sanitari sono iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai Sanitari, all’Opera Pia Nazionale "Orfani dei Sanitari Italiani" in Perugia e all’Istituto Nazionale assistenza dipendenti Enti Locali.

Articolo 9

1-  Per il servizio serale - dalle ore 20 alle 22 - presso il Dispensario di via Santa Chiara, n. 25, è conferito un incarico di Vice Direttore, con il compito di coadiuvare il Direttore e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

2.  L’incarico è conferito con provvedimento della civica Amministrazione per la durata di un anno fra aspiranti in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dei posti di Direttore, ad eccezione dei limiti di età.

Articolo 10

1.  Ogni Direttore di ruolo e il vice Direttore incaricato sono tenuti:
     a)  a praticare le visite e le cure degli ammalati, rendendoli edotti della natura e della contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura radicale e delle facilitazioni concesse a tal fine dalla Legge 25 luglio 1956, n. 837, e delle responsabilità alle quali vanno incontro nel caso che trasmettano il contagio. Tali notizie il Direttore deve fornire agli aventi obbligo in caso si tratti di minore di anni 18 o di interdetto.
Con apposito ordine di servizio è determinato l’orario per le visite di accertamento diagnostico e di controllo sull’andamento delle cure;
     b)  a prescrivere agli infermi i mezzi e le modalità per prevenire la diffusione del contagio venereo nelle famiglie ed eventualmente nelle collettività;
     c)  a prescrivere le cure da praticarsi fuori dell’ambulatorio:
     d)  a rilasciare gratuitamente, a richiesta, i certificati di malattia e di guarigione;
     e)  ad eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie negli infermi che frequentano il dispensario, servendosi, per ogni altra indagine che non può essere praticata in loco, della sezione micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;
     f)  ad attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree, impartendo le necessarie istruzioni all’assistente sanitaria assegnata al dispensario;
     g)  a svolgere opera attiva di propaganda per la prevenzione delle dette malattie, anche mediante conferenze presso le istituzioni giovanili e le collettività in genere;
     h)  a curare che siano tenute al corrente le prescritte registrazioni;
     i)  a inviare le prescritte notizie statistiche nel tempo e secondo le norme fissate dall’Ufficiale Sanitario e a trasmettere la denuncia di malattia al Medico Provinciale segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio secondo le modalità previste dall’art. 5 della Legge 25 luglio 1956, n. 837;
     l)  a provvedere perché il materiale di medicazione e di cura sia usato con la dovuta parsimonia;
     m)  a che sia mantenuto il buon andamento del servizio e la buona conservazione del materiale;
     n)  ad assicurare l’ordine e la disciplina nella sala del dispensario;
     o)  a curare, presso l’Ufficio Sanitario, oltre al servizio espletato nell’ambito dell’ambulatorio, gli incombenti demandatigli dall’Ufficiale sanitario, secondo le determinazioni dell’Amministrazione, nel campo della profilassi delle malattie veneree, estendendo la sua attività all’ambiente familiare ed alle indagini concernenti gli accertamenti per i militari ed il baliatico.

Articolo 11

1.  A ogni dispensario sarà addetta un’assistente sanitaria visitatrice e una infermiere appartenenti ai ruoli organici comunali con l’incarico di assistere i sanitari e di attendere al servizio di profilassi.

Articolo 12

1.  Il personale sanitaria ha l’obbligo di fare attiva opera affinché il dispensario costituisca vero e proprio centro di propaganda per la profilassi e l’igiene sessuale.

2.  L’assistente sanitaria visitatrice e l’infermiera svolgono le mansioni previste dagli articoli 22 e 23 del D.P. 27 ottobre 1962 n. 2056: debbono coadiuvare il medico nell0opera di propaganda per la profilassi sociale delle malattie veneree e svolgere, sia in ambulatorio si all’esterno, le inchieste ritenute opportune. Cureranno la buona tenuta dei locali e delle attrezzature e praticheranno le cure e gli atti, indicati dal sanitario presente, che la Legge consente alla loro professione. Terranno aggiornati i registri ed i moduli statistici necessari al funzionamento dei dispensari.

3.  Tutto il personale è tenuto ad osservare strettamente il segreto d’ufficio.

Articolo 13

1.  I Direttori dei dispensari antivenerei ed il Vice Direttore incaricato non possono, nell’ambito del dispensario, esercitare la libera professione.

2.  È fatto divieto ai Direttori di ruolo di cumulo con altri posti di ruolo presso pubbliche amministrazioni.

3.  L’assunzione di altri eventuali incarichi professionali fissi deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.

Articolo 14

1.  Tutti i dispensari antivenerei saranno dotati di:
     a)  Registro del servizio giornalieri, ove si deve segnare giornalmente, per ogni infermo, la diagnosi e lo stato dell’infermità, le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati, ed ogni altra notizia per l’aggiornamento della scheda individuale e del Registro dermovenerei.
     b)  Scheda individuale, per riportarvi le generalità, la diagnosi di ogni malattia dermovenerea dell’individuo durante l’anno, le giornate di frequenza al dispensario, l’andamento clinico delle affezioni.
     c)  Registro dermovenerei, per riportarvi tutte le notizie clinico-statistiche riferentisi ai dermovenerei visitati ed assistiti nel dispensario. Ogni pagina del registro deve corrispondere ad una sola malattia.
     d)  Moduli, per la denunzia delle malattie veneree a norma dell’art. 5 della Legge 25 luglio 1956, n. 837 ed ogni altro che sarà prescritto dal Ministero.
     e)  Registro di carico e scarico dei medicinali.
     f)  Registro inventario dei mobili e dello strumentario.
     g)  Moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.

Articolo 15

1.  I medicinali, i materiali di medicazione, gli strumenti e quanto possa occorrere ai dispensari verranno richiesti all’Ufficiale Sanitario, che provvederà previo accertamento del reale bisogno.

2.  I Direttori dei dispensari prendono in carico tutta la suppellettile del proprio dispensario e ne rispondono alla civica Amministrazione, la quale provvederà al relativo inventario almeno una volta all’anno.

Articolo 16

1.  Ai Direttori dei dispensari ed al vice Direttore incaricato sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento generale per il personale del Comune e nel Regolamento organico per l’Ufficio Sanitario, fatte salve le disposizioni di Legge in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(ai sensi dell’art. 23 della Legge 25 luglio 1956, n. 837)

Articolo 1

1.  I medici incaricati della direzione dei dispensari antivenerei, che prestano servizio presso il Comune da almeno cinque anni alla data in cui sarà emesso il decreto che pone a concorso i posti di nuova istituzione, possono partecipare al concorso pubblico indipendentemente dai limiti di età, sempreché sussista il possesso degli altre requisiti richiesti in via normale.

Articolo 2

1.  Ai Direttori di dispensario, inquadrati nel ruolo di nuova istituzione ai sensi dell’art. 1, verrà corrisposta, nel caso in cui il trattamento economico in godimento nella posizione iniziale del posto di ruolo, a titolo di assegno personale, pensionabile, l’eventuale eccedenza, finché questa non resti assorbita dai successivi aumenti.