N. 41
1. Ai sensi dellart. 8 della Legge 25 luglio 1956, n. 837, il Comune provvede al funzionamento di sei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle persone affette da malattie veneree.
2. I dispensari sono costituiti in locali ritenuti idonei.
3. Il Ministero per la Sanità contribuisce alle spese occorrenti per ciascun dispensario oltre che con la fornitura di medicinali specifici anche con un contributo annuo, la cui misura è stabilita mediante convenzione fra lo stesso Ministero ed il Comune.
1. Il Comune fornisce al dispensario il mobilio ed il materiale sanitario occorrente per la diagnosi ed il trattamento dei malati, nonché i registri, lo schedario ed i moduli occorrenti.
1. Nei dispensari antivenerei del Comune devono essere visitate e curate gratuitamente tutte le persone affette da blenorragia, da ulcera venerea, da lue e dalla malattia di Nicolas-Favre (linfogranulomatosi inguinale).
1. I singoli dispensari sono aperti tutti i giorni non festivi nelle ore più adatte a facilitare lafflusso degli ammalati per almeno due ore il giorno e in modo da assicurare nel complesso di tutti i dispensari antivenerei almeno dieci ore giornaliere di funzionamento.
1. I malati devono presentarsi personalmente: è vietato laccesso ad incaricati che si presentino a chiedere informazioni, consulti, notizie di malati o medicinali per conto di terzi.
1. A ciascun dispensario è preposto un Direttore.
2. In relazione al numero dei dispensari di cui allarticolo 1 sono istituiti n. 6 posti di ruolo di Direttore di dispensario antivenereo. Ai posti predetti si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. È richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia, labilitazione allesercizio della professione ed il diploma di specializzazione in dermosifilopatica o la libera docenza in clinica dermosifilopatica. Il limite massimo di età è fissato in anni 50 senza alcuna eccezione.
3. Le prove di esame dovranno consistere: in una prova clinica fatta sopra due infermi di malattie veneree, con diagnosi scritta sui casi presi in esame; in una prova scritta sulle varie manifestazioni delle malattie veneree ed i metodi di cura; in una prova orale sulle malattie veneree ed i metodi di cura; in una prova orale sulle materie delle prove precedenti, sulle indagini di laboratorio che valgono a confermare la diagnosi sulle malattie veneree e sulla legislazione sanitaria.
4. La Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici di cui sopra sarà nominata dal Consiglio Comunale e sarà composta dal Sindaco, che la presiede, da due professori di cui uno titolare o incaricato di cattedra in clinica dermosifilopatica e il secondo docente nella stessa materia, scelti dal Consiglio Comunale, da un funzionario medico appartenente ai ruoli della Amministrazione della Sanità pubblica designata dal Medico Provinciale e da un Ufficiale sanitario, capo di Ufficio Sanitario Comunale, scelto dal Consiglio Comunale.
5. Un funzionario del Comune eserciterà le funzioni di segretario.
1. I Direttori di dispensario antivenereo saranno assunti quali direttori di dispensario antivenereo aggiunti con iniziale collocazione al parametro 230. Al compimento del primo anno di anzianità saranno inquadrati - quali direttori di dispensario antivenereo - con il parametro 250 e parametro aggiuntivo 65.
2. Il trattamento economico derivante dall'applicazione dei suddetti parametri sarà corrisposto nella misura ridotta del 50%.
3. Ai direttori di dispensario antivenereo sono estese le norme di carattere generale introdotte dal Regolamento generale per il personale con deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza 21 marzo 1972. Trova Pure applicazione, nei loro confronti, la norma transitoria di cui al punto 6) dell'allegato C alla dianzi citata deliberazione.
4. Saranno inoltre corrisposte tutte le indennità o aggiunte attribuite agli altri dipendenti nella misura ridotta a metà.
1. I suddetti sanitari sono iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai Sanitari, allOpera Pia Nazionale "Orfani dei Sanitari Italiani" in Perugia e allIstituto Nazionale assistenza dipendenti Enti Locali.
1- Per il servizio serale - dalle ore 20 alle 22 - presso il Dispensario di via Santa Chiara, n. 25, è conferito un incarico di Vice Direttore, con il compito di coadiuvare il Direttore e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. Lincarico è conferito con provvedimento della civica Amministrazione per la durata di un anno fra aspiranti in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dei posti di Direttore, ad eccezione dei limiti di età.
1. Ogni Direttore di ruolo e il vice Direttore incaricato
sono tenuti:
a) a praticare le visite
e le cure degli ammalati, rendendoli edotti della natura e della
contagiosità della malattia, della obbligatorietà
della cura radicale e delle facilitazioni concesse a tal fine
dalla Legge 25 luglio 1956, n. 837, e delle responsabilità
alle quali vanno incontro nel caso che trasmettano il contagio.
Tali notizie il Direttore deve fornire agli aventi obbligo in
caso si tratti di minore di anni 18 o di interdetto.
Con apposito ordine di servizio è determinato lorario
per le visite di accertamento diagnostico e di controllo sullandamento
delle cure;
b) a prescrivere agli
infermi i mezzi e le modalità per prevenire la diffusione
del contagio venereo nelle famiglie ed eventualmente nelle collettività;
c) a prescrivere le cure
da praticarsi fuori dellambulatorio:
d) a rilasciare gratuitamente,
a richiesta, i certificati di malattia e di guarigione;
e) ad eseguire i comuni
accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree
e dermoparassitarie negli infermi che frequentano il dispensario,
servendosi, per ogni altra indagine che non può essere
praticata in loco, della sezione micrografica del Laboratorio
Provinciale di Igiene e Profilassi;
f) ad attendere alla
profilassi sociale delle malattie veneree, impartendo le necessarie
istruzioni allassistente sanitaria assegnata al dispensario;
g) a svolgere opera attiva
di propaganda per la prevenzione delle dette malattie, anche mediante
conferenze presso le istituzioni giovanili e le collettività
in genere;
h) a curare che siano
tenute al corrente le prescritte registrazioni;
i) a inviare le prescritte
notizie statistiche nel tempo e secondo le norme fissate dallUfficiale
Sanitario e a trasmettere la denuncia di malattia al Medico Provinciale
segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa
la fonte del contagio secondo le modalità previste dallart.
5 della Legge 25 luglio 1956, n. 837;
l) a provvedere perché
il materiale di medicazione e di cura sia usato con la dovuta
parsimonia;
m) a che sia mantenuto
il buon andamento del servizio e la buona conservazione del materiale;
n) ad assicurare lordine
e la disciplina nella sala del dispensario;
o) a curare, presso lUfficio
Sanitario, oltre al servizio espletato nellambito dellambulatorio,
gli incombenti demandatigli dallUfficiale sanitario, secondo
le determinazioni dellAmministrazione, nel campo della profilassi
delle malattie veneree, estendendo la sua attività allambiente
familiare ed alle indagini concernenti gli accertamenti per i
militari ed il baliatico.
1. A ogni dispensario sarà addetta unassistente sanitaria visitatrice e una infermiere appartenenti ai ruoli organici comunali con lincarico di assistere i sanitari e di attendere al servizio di profilassi.
1. Il personale sanitaria ha lobbligo di fare attiva opera affinché il dispensario costituisca vero e proprio centro di propaganda per la profilassi e ligiene sessuale.
2. Lassistente sanitaria visitatrice e linfermiera svolgono le mansioni previste dagli articoli 22 e 23 del D.P. 27 ottobre 1962 n. 2056: debbono coadiuvare il medico nell0opera di propaganda per la profilassi sociale delle malattie veneree e svolgere, sia in ambulatorio si allesterno, le inchieste ritenute opportune. Cureranno la buona tenuta dei locali e delle attrezzature e praticheranno le cure e gli atti, indicati dal sanitario presente, che la Legge consente alla loro professione. Terranno aggiornati i registri ed i moduli statistici necessari al funzionamento dei dispensari.
3. Tutto il personale è tenuto ad osservare strettamente il segreto dufficio.
1. I Direttori dei dispensari antivenerei ed il Vice Direttore incaricato non possono, nellambito del dispensario, esercitare la libera professione.
2. È fatto divieto ai Direttori di ruolo di cumulo con altri posti di ruolo presso pubbliche amministrazioni.
3. Lassunzione di altri eventuali incarichi professionali fissi deve essere preventivamente autorizzata dallAmministrazione comunale.
1. Tutti i dispensari antivenerei saranno dotati
di:
a) Registro del servizio
giornalieri, ove si deve segnare giornalmente, per ogni infermo,
la diagnosi e lo stato dellinfermità, le cure e gli
interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali
somministrati, ed ogni altra notizia per laggiornamento
della scheda individuale e del Registro dermovenerei.
b) Scheda individuale,
per riportarvi le generalità, la diagnosi di ogni malattia
dermovenerea dellindividuo durante lanno, le giornate
di frequenza al dispensario, landamento clinico delle affezioni.
c) Registro dermovenerei,
per riportarvi tutte le notizie clinico-statistiche riferentisi
ai dermovenerei visitati ed assistiti nel dispensario. Ogni pagina
del registro deve corrispondere ad una sola malattia.
d) Moduli, per la denunzia
delle malattie veneree a norma dellart. 5 della Legge 25
luglio 1956, n. 837 ed ogni altro che sarà prescritto dal
Ministero.
e) Registro di carico
e scarico dei medicinali.
f) Registro inventario
dei mobili e dello strumentario.
g) Moduli per il resoconto
statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.
1. I medicinali, i materiali di medicazione, gli strumenti e quanto possa occorrere ai dispensari verranno richiesti allUfficiale Sanitario, che provvederà previo accertamento del reale bisogno.
2. I Direttori dei dispensari prendono in carico tutta la suppellettile del proprio dispensario e ne rispondono alla civica Amministrazione, la quale provvederà al relativo inventario almeno una volta allanno.
1. Ai Direttori dei dispensari ed al vice Direttore incaricato sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento generale per il personale del Comune e nel Regolamento organico per lUfficio Sanitario, fatte salve le disposizioni di Legge in materia.
1. I medici incaricati della direzione dei dispensari antivenerei, che prestano servizio presso il Comune da almeno cinque anni alla data in cui sarà emesso il decreto che pone a concorso i posti di nuova istituzione, possono partecipare al concorso pubblico indipendentemente dai limiti di età, sempreché sussista il possesso degli altre requisiti richiesti in via normale.
1. Ai Direttori di dispensario, inquadrati nel ruolo di nuova istituzione ai sensi dellart. 1, verrà corrisposta, nel caso in cui il trattamento economico in godimento nella posizione iniziale del posto di ruolo, a titolo di assegno personale, pensionabile, leventuale eccedenza, finché questa non resti assorbita dai successivi aumenti.