N. 29
Proposto dall'ufficiale Sanitario a sensi degli art. 93 e 187 del Regolamento generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45; deliberato dalla Giunta municipale il 31 luglio 1906, approvato dal Consiglio provinciale Sanitario il 20 maggio 1907 e coordinato dalla Giunta nella seduta del 20 giugno 1907. Modificato con deliberazione del Podestà 10 gennaio 1940; Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta 18 aprile 1940; Div. Sanità n. 15818/1279.
Capitolo I Disposizioni generali (Articoli 1-7)
Capitolo II Cautele contro la diffusione del fumo, delle emanazioni moleste e di prodotti gassosi irritanti, tossici o comune nocivi (Articoli 8-19)
Capitolo III Cautele contro la diffusione degli odori e delle emanazioni sgradevoli (Articoli 20-30)
Capitolo IV Cautele contro lo sviluppo e lo spandimento del pulviscolo (Articoli 31-42)
Capitolo V Cautele per prevenire gli inconvenienti relativi allaccumulazione, allo smaltimento, alla depurazione ed allutilizzazione dei residui industriali in genere e specialmente delle acque delle fabbriche (Articoli 43-46)
Capitolo VI Cautele contro gli incendi, contro il calore radiante e contro i pericoli di esplosione (Articoli 47-81)
Capitolo VII Cautele contro il rumore e la propagazione del tremolio (Articoli 82-85)
Capitolo VIII Cautele contro i pericoli dintossicazione (Articoli 86-94)
Capitolo IX Cautele contro i pericoli dinfezione (Articoli 95-100)
Capitolo X Disposizioni varie - Penalità (Articoli 101-104)
Appendice - Disposizioni legislative per la vigilanza sulle industrie insalubri o pericolose
Tutti i locali ad uso di lavoro o di industria insalubre, nei quali sono contemporaneamente occupate più persone, tanto in lavori manuali, che in operazioni sussidiate dal concorso di macchine o speciali apparecchi; i laboratori tecnici, scientifici e professionali, i depositi di materie prime e prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi, relativi ad industrie insalubri, oltre ad offrire le necessarie garanzie di solidità e sicurezza prescritte dal Regolamento edilizio, devono corrispondere in ogni parte, per la loro costruzione e disposizione, alluso cui sono destinati e presentare condizioni igieniche e di ubicazione atte ad evitare ogni causa di rischio, di insalubrità o di molestia per le persone che vi sono addette e per il vicinato.
In ogni locale il numero delle persone contemporaneamente occupate dev'essere proporzionato alla cubatura, avuto stretto riguardo alla qualità delle materie impiegate o depositate ed al grado di nocività delle operazioni, per modo che ogni persona fruisca d'un volume di 10-15 metri cubi d'aria individuale, con altezza dei locali non inferiore a metri 3.
A parità di volume, il numero delle persone deva essere tanto minore quarto più l'indole dell'industria sarà riconosciuta insalubre.
Tutti i locali devono essere dotati di ventilazione conveniente, naturale od artificiale, secondo le esigenze delle singole industrie. La scelta dei mezzi di ventilazione è rimessa agli stessi industriali, ma dev'essere subordinata all'approvazione dell'Autorità Comunale, previo accertamento dell'Ufficiale sanitario e di un Ingegnere del Servizio tecnico dei lavori pubblici, che i mezzi adottati corrispondono allo scopo e sono adatti alle condizioni del locale ed alla natura dell'industria.
Gli industriali, nella scelta ad essi rimessa, terranno conto della natura dominante delle impurità che la lavorazione tende a disperdere nell'atmosfera ambiente, dando la preferenza, per lo smaltimento delle emanazioni leggere, ai metodi di ventilazione generale ascendente; per quelle più pesanti (quali i vapori di solfuro di carbonio) ai sistemi per descensum, e per le polveri, ai metodi di aspirazione localizzata (Vedi art. 31).
Fatta eccezione pei locali di cui all'art. 75, e per quelli destinati ad ufficio, gli stabilimenti insalubri devono essere provvisti, in tutte le loro parti, di pavimento impermeabile a superficie unita quali asfalto, cemento in gettata, lastre di pietra ben connesse con malta cementizia, tale cioè che se ne possa effettuare la completa pulitura; in questi casi il sottopavimento dev'essere formato con conveniente spessore di calcestruzzo ben battuto. Esso dovrà posare su voltine in muratura o, quando vi è macchinario pesante, su uno strato di pietrame e ghiaia alto 30 cm. circa. Nell'uno e nell'altro caso il vespaio dovrà essere ventilato da bocchette munite di griglie ed aprentisi all'aria libera.
L'impermeabilità del pavimento potrà, all'occorrenza, richiedersi anche pei locali parzialmente aperti, come le tettoie, od intieramente scoperti, quali i cortili.
Anche le pareti, oltre alle speciali esigenze portate da singole lavorazioni (vedi specialmente gli art. 28 e 96) devono essere a superficie liscia con zoccolo lavabile.
Il pavimento dei locali soggetti a spandimento di liquidi di qualsiasi natura, dev'essere percorso da canaletti di scolo, impermeabili, con pendenza non inferiore all'uno per cento, se si tratta di acque non lorde e con poche materie in sospensione, ed al tre per cento, se trattasi di acque lorde e torbide.
Nei tratti maggiormente soggetti all'umidità e dove è prolungato il soggiorno degli operai, il pavimento dovrà inoltre essere coperto con graticolato di legno convenientemente rialzato dal pavimento stesso.
I canaletti scaricantisi nelle fogne saranno provvisti di sifone idraulico. Quelli destinati a convogliare acque recanti in sospensione detriti filamentosi o elementi grossolani, dovranno munirsi di reti o di graticolati metallici, e di pozzetti di sedimentazione capaci di trattenere la massima parte dei detti elementi o detriti.
In casi speciali potrà esigersi che l'area su cui sorge Io stabilimento, od è istituito il deposito, sia cinta da muro di conveniente altezza.
L'impianto di ogni manifattura, fabbrica, laboratorio, ecc., insalubri, deve, in massima, essere fatto in modo razionale ed avere tutti i particolari tecnici atti a prevenire o rimuovere, nel maggior grado possibile, le cause di insalubrità, di pericolo e di molestia sia per l'interno che verso l'abitato.
Questi impianti oltre alle norme già indicate nei precedenti
articoli, ed alle altre di cui nei capitoli che seguono, relative
caso per caso, a speciali inconvenienti, devono essere dotati:
a) di buoni mezzi di illuminazione adatti alla disposizione degli
ambienti ed alla qualità del lavoro, scevri di pericolo
per la vista; gli apparecchi per l'illuminazione artificiale non
devono contaminare eccessivamente l'atmosfera con prodotti nocivi,
né dar luogo a rischi d'incendio, o d'altro infortunio;
b) di adatti apparecchi di riscaldamento, anche essi rispondenti
a tutte le esigenze dell'igiene e dell'incolumità delle
persone;
c) di acqua potabile in sufficiente quantità, assolutamente
protetta da ogni causa o pericolo di inquinamento di qualsiasi
natura ed origine, diretto od indiretto;
d) di lavabi in numero proporzionato a quello degli operai dove
questi prima di uscire dallo stabilimento o di entrare nel refettorio,
dovranno lavarsi le mani e la faccia;
e) di adatti spogliatoi, distinti per sessi in doppio riparto,
uno per gli abiti domestici, l'altro per gli indumenti da lavoro:
la separazione assoluta dei due riparti è soprattutto indispensabile
per le industrie in cui si lavorano materiali putrescibili, tossici
o comunque nocivi;
f) di latrine e di orinatoi completamente isolati dai locali di
lavoro, dotati di buona canalizzazione con cacciate d'acqua in
abbondanza, con pavimento e pareti costrutti e intonacati in modo
da potersi facilmente lavare e disinfettare: nessuna parte delle
latrine soggetta al contatto di materie putrescibili potrà
essere costrutta in legno. I camerini devono esser ben ventilati,
in numero sufficiente (almeno uno ogni 40 operai), separati per
uomini e donne e tali da non contenere più di una persona
per volta;
g) giusta l'art. 161 del Regolamento generale sanitario, in tutti
i locali di lavoro, magazzini, ecc., si terranno adatti recipienti
per raccogliere gli sputi, col divieto, scritto in modo evidente,
di sputare fuori dei medesimi.
Detti recipienti saranno soggetti ad accurata disinfezione e pulizia
periodica;
h) gli stabilimenti nei quali negli intervalli di lavoro si fermano
per la refezione più di 50 operai, avranno un locale annesso,
ma completamente separato dai locali di lavoro, per uso di refettorio,
nel quale gli operai possano conservare, ed, occorrendo, far riscaldare
i cibi, al riparo da ogni influenza nociva.
In ogni caso devessere assolutamente proibito di portare,
preparare, conservare o consumare cibi nei laboratori;
i) nei locali di lavoro in cui gli operai sono esposti a rischi
di infortunio, a pericoli ai asfissia, di avvelenamento acuto,
ecc., devono applicarsi scrupolosamente tutti i mezzi e porsi
in opera tutte le cautele che la scienza e la pratica indicano
più opportuni per tutelare la sicurezza personale e la
salute dei lavoratori; nei locali stessi si terranno affisse,
in parecchi esemplari, le relative istruzioni.
Negli stabilimenti deve trovarsi l'occorrente per i primi soccorsi d'urgenza, e, nel caso siano in essi impiegati oltre 100 operai, si dovrà arredare una apposita camera per i soccorsi di urgenza.
Oltre alla vigilanza che l'Autorità governativa, per mezzo degli Ufficiali ed Agenti proprii, specialmente designati, esercita in conformità di quanto prescrivono le leggi e regolamenti dello Stato, spetta all'Autorità Comunale di sorvegliare, per mezzo dell'Ufficiale sanitario, la distribuzione e durata degli orari di lavoro, in quanto possano aver rapporto con la salute dei lavoratori e di curare l'osservanza di tutte le disposizioni di legge che concorrono a tutelare il benessere e la sicurezza personale degli operai.
Quando vengano accertate cause di insalubrità o di pericolo in lavorazioni non comprese nell'Elenco delle industrie insalubri, l'Autorità Comunale, su proposta dell'Ufficiale sanitario ed in forza degli articoli 1 e 40 della Legge sanitaria, provvederà a disciplinarne l'esercizio in modo che ne vengano rimossi gli inconvenienti, con riserva di proporre allAutorità superiore le relative aggiunte e modificazioni da introdursi in detto Elenco, agli effetti dell'articolo 101 del Regolamento Sanitario generale.
Tutti gli stabilimenti che fanno uso di focolai e quelli che danno origine a prodotti gassosi molesti, irritanti, tossici comunque nocivi, o che insudiciano gli oggetti sui quali si posano (detrito carbonioso degli impianti a nafta), devono essere provvisti dei mezzi opportuni per impedire che lo sviluppo del fumo e degli altri prodotti gassosi rechi nocumento al vicinato.
Le fabbriche devono essere dotate di camini di conveniente altezza, nei quali potranno scaricarsi direttamente quei prodotti gassosi, compreso il fumo, che per la loro natura e quantità vanno meno soggetti a ristagno ed offrono maggiori garanzie di pronta diluizione e dispersione nell'atmosfera senza recar molestia al vicinato.
A parità d'industria, l'altezza dei camini deve essere tanto maggiore, quanto minore è il grado d'isolamento della fabbrica.
In ogni caso e giusta l'art. 105 del vigente regolamento edilizio del Comune di Torino, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice civile, i camini dovranno elevarsi almeno sei metri oltre la massima altezza dei fabbricati distanti meno di 50 metri dai camini stessi. L'Autorità comunale si riserva la facoltà di farne modificare la costruzione ed aumentare l'altezza, quando, in seguito a parere del proprio personale tecnico, lo creda necessario nell'interesse della salute pubblica.
Nelle industrie soggette a disperdere quantità notevoli di fumo, e non abbastanza isolate e lontane dalle abitazioni, si devono adottare opportuni processi per assicurare la maggior possibile combustione ed adottare idonei apparecchi abbatti fumo.
Nei focolai delle fabbriche attivate entro l'abitato è vietato far uso di combustibili capaci di sviluppare esalazioni insalubri o moleste.
Tutte le operazioni suscettibili di sviluppare emanazioni moleste, o prodotti gassosi irritanti o comunque nocivi, devono praticarsi in recipienti chiusi, provvisti dei necessari apparecchi di sicurezza, o sotto ampie cappe dotate di energica aspirazione e comunicanti con un buon camino di richiamo.
Per le operazioni specialmente pericolose, si farà uso di cappe interamente chiuse e munite di porta a saracinesca vetrata, da potersi abbassare fino al piano del fornello.
Le commessure degli apparecchi e dei tubi dai quali si sviluppano e pei quali circolano vapori irritanti e nocivi, devono essere accuratamente suggellate con un mastice non intaccabile né dalle materie prime, né dai prodotti della lavorazione.
I prodotti gassosi, irritanti, tossici, o comunque nocivi, devono sottoporsi ad opportuni processi di condensazione, neutralizzazione chimica, saturazione, trasformazione pirogenica ed equivalenti, di provata efficacia, e confacenti alla loro stessa natura; anche per questi processi la scelta è rimessa agli industriali, riservandosi l'Autorità comunale di assicurarsi, con le solite forme, sulla validità dei medesimi e sulla loro costante applicazione.
Per le emanazioni di natura metallica, facilmente condensabili, quali i vapori di piombo e di arsenico, si darà la preferenza ai metodi di condensazione diretta, fondati sul raffreddamento di detti vapori in lunghi condotti sinuosi, od, alloccorrenza, in vere camere di condensazione a tramezzi verticali alternati, nelle quali essi verranno costretti a precedere alternativamente e ripetutamente dal basso in alto e dallalto in basso.
Trattandosi di sottoporre a trasformazione pirogenica vapori facilmente infiammabili e capaci di fumare con l'aria miscugli esplosivi, si adotteranno le speciali cautele indicate all'art. 63.
Per i vapori complessi, in parte condensabili, in parte suscettibili di trasformazione pirogenica, quali i prodotti volatili ammoniacali, empireumatici e catramosi, che si sviluppano durante la distillazione secca di molte sostanze organiche azotate, si accoppieranno i diversi processi più confacenti allo scopo, in guisa da impedire la diffusione all'esterno dell'officina della massima quantità possibile di detti vapori. In tal caso, i processi di condensazione, saturazione e neutralizzazione chimica dovranno sempre precedere quelli di trasformazione pirogenica.
Qualunque sia il metodo impiegato per la trasformazione dei gas nocivi, i relativi apparecchi devono essere collegati fra loro e col camino di aspirazione, in modo da assicurare la circolazione costante e regolare della corrente gassosa; la velocità di detta corrente, e cioè il tiraggio del camino, verrà regolata in modo che tutta la massa dei gas abbia tempo a subire l'azione depuratrice dei processi messi in opera; inoltre si adotteranno le necessarie disposizioni per impedire ogni eventuale riflusso dei gas nocivi nell'interno dell'officina.
Quando il tirante naturale esercitato dal camino risulti insufficiente, l'industriale sarà tenuto ad aumentarne l'energia con mezzi artificiali di provata efficacia, quali i getti di vapore, i focolai di richiamo, le fiamme di aspirazione, ecc.
Qualora vi sia pericolo che i forni od analoghi apparecchi, all'atto della loro apertura, lascino disperdere nell'ambiente quantità notevoli di gas nocivi, questi dovranno prima venire eliminati, nel modo più completo possibile, dall'interno degli apparecchi, con un mezzo di ventilazione energico sussidiato, all'occorrenza dall'uso del vapore a conveniente pressione.
Negli stabilimenti in cui si compiono operazioni speciali col concorso di vapori acidi (di cloro o dacido cloridrico, di gas solforoso, vapori nitrosi, ecc.), o comunque irritanti e nocivi, entro apposite camere, od in casse, vasche o cavità analoghe, queste devono essere costrutte, intonacate e suggellate in modo da impedire ogni diffusione di gas nocivi all'esterno; esse verranno provviste di una disposizione che assicuri la condensazione, saturazione o denaturazione intensiva dei vapori acidi superflui, e di appositi spiragli a registro manovrabile dall'esterno, per provvedere, ove d'uopo, alla loro ventilazione. Inoltre, per l'introduzione ed estrazione delle materie prime e dei prodotti lavorati in dette camere o cavità, si adotteranno le cautele indicate all'art. 93 comma 2°.
È vietato di far penetrare gli operai nelle camere e cavità indicate, prima della completa eliminazione dei vapori nocivi e del totale rinnovamento dell'aria in esse,
In tutte le industrie soggette a sviluppo di gas asfissianti, mefitici, ecc., [gas carbonico (forni a calce, locali di fermentazione nelle fabbriche di birra, autorimesse), gas solfidrico (preparazione dei sali di bario per riduzione del solfato, ecc.)], si deve evitare la formazione dei fondi ciechi, infossamenti, ecc., nei quali possa verificarsi un ristagno di detti gas, con pericolo di asfissia per le persone che abbiano a penetrarvi.
Quando sia richiesto dall'ingente quantità di gas asfissianti prodotti e dalla insufficienza dei mezzi naturali per effettuarne il pronto smaltimento, l'industriale sarà tenuto a valersi di speciali sistemi di ventilazione, adatti a raggiungere tale scopo nel modo più pronto e completo possibile.
In tutte le industrie insalubri in cui si impiegano materie prime o si effettuano operazioni capaci di sviluppare odori od emanazioni sgradevoli, devono adottarsi le necessarie cautele per impedire la diffusione di tali odori ed emanazioni nel circostante abitato.
Le disposizioni relative a questo ed ai seguenti articoli sono soprattutto applicabili alle industrie che lavorano materie organiche azotate, e che più facilmente danno luogo alla produzione di residui putrescibili.
La conservazione e lavorazione delle materie prime e dei prodotti fermentescibili o comunque capaci di svolgere odori sgradevoli, devono effettuarsi nella parte più internata dello stabilimento ed alla maggior distanza possibile dalle case circostanti e dalle strade pubbliche.
È vietato di conservare e lavorare tali materie e prodotti entro locali costrutti in fregio alle strade pubbliche; detta conservazione e lavorazione potranno solo effettuarsi, con tutte le necessarie cautele, in laboratori collocati a conveniente distanza dalle strade pubbliche e dalle case di abitazione ed impiantati in un'area che presenti le condizioni di cui all'art. 5.
L'industriale che si trovi costretto, per evitare i reclami del vicinato, a tener chiuse le finestre dei locali più specialmente soggetti a sviluppo di odori sgradevoli, deve provvedere altrimenti ed in modo appropriato e soddisfacente alla ventilazione di detti locali, adottando le opportune misure per provocare Io smaltimento delle emanazioni sgradevoli, senza danno e pericolo per la salute pubblica.
Ove lo smaltimento di tali emanazioni nell'atmosfera non possa effettuarsi senza grave molestia dell'abitato, l'Autorità Comunale potrà imporre al titolare dell'industria la denaturazione dei prodotti volatili che si sviluppano dalle materie prime o dai prodotti lavorati.
È vietato di praticare la disaggregazione di materie e tessuti organici specialmente animali con metodi fondati su processi putrefattivi. o sopra reazioni chimiche capaci di svolgere emanazioni ripugnanti o comunque nocive. in locali non completamente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni.
È vietato di accumulare materie fermentescibili o comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli in località od in condizioni nelle quali dette materie possano diventare causa d'inquinamento per l'aria, l'acqua od il suolo.
Quando l'accumulo di materie putrescibili e fetenti sia richiesto dalle necessità tecniche dell'industria, dovrà limitarsene la quantità a quella compatibile col turno di lavorazione di cui Io stabilimento risulta capace; tali materie prime devono sottoporsi al turno di lavorazione con la massima sollecitudine.
Nella conservazione di tali materie, in attesa del turno di lavorazione, si farà uso di appositi recipienti impermeabili, internamente incatramati o smaltati e mantenuti in buono stato di conservazione, adottando tutte le cautele per impedirne od arrestarne la putrefazione e per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli. Alloccorrenza si mescoleranno le materie stesse con opportuni disinfettanti (vedi art. 98), e si copriranno con la necessaria quantità di sostanze assorbenti e deodoranti.
Le stesse precauzioni devono adottarsi per impedire lo sviluppo di emanazioni ripugnanti durante la manipolazione, la rimozione ed il trasporto delle materie putrescenti di qualsiasi natura.
La rimozione ed il trasporto delle materie putrescibili, o comunque capaci di spandere odori sgradevoli, devono effettuarsi con apposti attrezzi e con recipienti o carri che non permettano alcun spandimento di materiale, foderati di lamiera zincata e dotati di coperchio a chiusura ermetica; detti recipienti, carri ed attrezzi verranno sottoposti con frequenza alle necessarie operazioni di pulitura, lavaggio ed eventuale disinfezione (vedi art. 98).
Per le altre modalità del trasporto si osserveranno le disposizioni contemplate nei Regolamenti locali di polizia.
Nelle industrie che fanno uso di materie prime di natura grassa, catramosa, resinosa od analoghe, capaci di spandere, bruciando, emanazioni irritanti o moleste, è vietato di impiegare come combustibili i cascami della lavorazione, nonché frammenti di casse o barili imbrattati di tali materie, salvo che lo stabilimento sia provvisto di forni speciali con tutti i requisiti per assicurare la combustione completa delle medesime e la denaturazione pirogenica dei prodotti volatili.
Nei locali in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati fetenti, o nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere odori sgradevoli, si devono rivestire le pareti in legno con un intonaco impermeabile e suscettibile delle necessarie operazioni di pulitura, lavaggio ed eventuale disinfezione (vedi art. 98).
Quando ciò sia richiesto dalle esigenze della salute pubblica, l'Autorità Comunale potrà prescrivere che le operazioni fetenti debbano limitarsi ad ore determinate.
Nei locali in cui si lavorano materie grasse o comunque suscettibili, coi loro cascami, di imbrattare tenacemente il pavimento, questo deve mantenersi costantemente coperto con la necessaria quantità di segatura di legno o d'altre sostanze assorbenti, facilmente rinnovabili e capaci di trattenere il sudiciume.
In tutte le operazioni industriali insalubri che producono, sollevano o spandono pulviscolo di qualsiasi natura, devono adottarsi le precauzioni necessarie per impedire che dette polveri rechino danno o molestia agli operai od agli abitanti.
Come base di tali precauzioni, si adotteranno i sistemi di ventilazione (aspirazione) localizzata di cui all'art. 2, mettendo in opera gli opportuni provvedimenti per isbarazzare la colonna d'aria impura dalla massima quantità di pulviscolo, prima di smaltirla all'aperto.
La scelta di tali provvedimenti è lasciata agli industriali, salva la facoltà dellAutorità Comunale di farvi introdurre modificazioni o cambiamenti, quando i mezzi posti in opera risultassero inadeguati.
Analoghi provvedimenti devono adottarsi per depurare il vapore proveniente dal trattamento di materie capaci di cedergli impurità di natura polverosa.
Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente devono possibilmente effettuarsi con mezzi automatici e con apparecchi circondati da appositi inviluppi a cassone, fissi, interamente chiusi e dotati di aspirazione interna.
L'apertura di detti cassoni non potrà effettuarsi che quando gli apparecchi sono in riposo e dopo la presunta deposizione della polvere.
Se del caso gli operai durante il lavoro dovranno portare una maschera.
Per le macchine ed apparecchi che esigono la cooperazione o la sorveglianza continua degli operai, e per le operazioni manuali da eseguirsi direttamente sui banchi da lavoro, si farà uso di cappe a saracinesca vetrata, comunicanti con un condotto di aspirazione, ovvero di tavoli a graticci, dotati di aspirazione interna per descensum.
Per gli apparecchi e le operazioni che richiedono solo una sorveglianza intermittente, si potranno adottare le coperture mobili; queste però non potranno sollevarsi che durante l'interruzione del lavoro e dopo trascorso il tempo necessario per la deposizione della polvere.
Gli apparecchi di triturazione, polverizzazione, burattatura ed analoghi, devono essere provvisti di una disposizione che permetta di applicare direttamente l'orlo dei recipienti collettori agli orifizi di scarico, senza che le materie in polvere abbiano occasione di spandersi nell'ambiente.
Presso le tramoggie di caricamento degli apparecchi in cui si immettono materie suscettibili di sviluppare fumo o polveri moleste o nocive, devono applicarsi delle bocche di aspirazione capaci di attirare dette polveri in una direzione determinata, nella quale esse verranno sottoposte ai provvedimenti di depurazione di cui all'art. 31.
Quando si tratti di polveri suscettibili di venire distrutte mediante la denaturazione pirogenica, nello scaricare la colonna d'aria impura sul focolare depuratore, si adotteranno le necessarie cautele per impedire la propagazione del fuoco mediante il pulviscolo, attraverso l'ambiente (vedi art. 63).
Le stesse cautele devono adottarsi negli stabilimenti e locali soggetti alla diffusione di polveri di natura organica (carbone, farina, amido) facili ad infiammarsi violentemente.
Le finestre dei locali in cui si sviluppano polveri filamentose devono essere provviste di reti metalliche a maglie fitte, capaci d'impedire che dette polveri si spandano all'esterno.
Sempre quando sia compatibile con le esigenze tecniche dell'industria, per prevenire radicalmente lo sviluppo e la diffusione delle polveri moleste o nocive, si manterranno le materie prime ed i prodotti lavorati, nonché i pavimenti, le pareti e tutte le parti del locale più esposte alla deposizione del pulviscolo, in un conveniente stato di umidezza, mercè l'inaffiamento ripetuto e frequente con opportuni coibenti.
Questa disposizione deve soprattutto osservarsi per la lavorazione delle materie da cui possano sollevarsi polveri di natura venefica (vedi art. 90).
È vietato di procedere ad operazioni manuali sopra materie suscettibili di spandere polveri venefiche mantenute allo stato secco.
Pel trasporto delle materie in polvere da un punto all'altro di una stessa officina, devono adottarsi possibilmente congegni e mezzi automatici ad azione lenta, e tubi o canali impermeabili al pulviscolo.
Tutti i locali soggetti a produzione o sviluppo di polveri devono mantenersi in condizioni di costante e perfetta pulizia, scopando e spazzolando con la necessaria frequenza le parti soggette alla deposizione del pulviscolo previo innaffiamento con acqua o scopatura con segatura umida.
In tutte le industrie nelle quali si verifica produzione di residui o cascami di qualsiasi natura si devono adottare le cautele atte ad impedire che questi ultimi, per la loro presenza e successiva destinazione, rechino danno alla salute pubblica.
Gli stabilimenti industriali saranno a tal fine provvisti dei necessari mezzi di deposito e di scolo (pozzi, cisterne, bacini, canali scaricatori, vasche di decantazione) opportunamente costruiti, interamente rivestiti sulle pareti e sul fondo di materiale impermeabile, e disposti in modo che l'immissione, la conservazione, l'estrazione e lo smaltimento delle materie residuali possano effettuarsi senza inconvenienti pel vicinato e senza pericolo di contaminazione del suolo e delle acque di uso domestico.
Per il trattamento delle materie residuali putrescibili o fetenti, si osserveranno le disposizioni di cui al Capitolo III del presente Regolamento, specialmente applicabili a tali materie, curandone l'allontanamento dalla fabbrica con la maggior possibile sollecitudine.
Nelle fabbriche attivate entro l'abitato, i pozzi destinati alla conservazione temporanea dei liquidi fetenti devono avere una profondità non maggiore di m. 6, onde poterli svuotare col sistema atmosferico inodoro.
Fermo il disposto dell'art. 226 della Legge Sanitaria (Testo unico 27 luglio 1934) (2), per quanto concerne l'immissione dei residui industriali nei corsi d'acqua, il divieto di disperdimento nella falda acquea sotterranea e la depurazione delle acque di fabbrica, si applicheranno le norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 delle Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato, 20 giugno 1896 (3). L'immissione di detti residui nei canali della fognatura cittadina sarà soggetta al disposto dell'articolo 15 del vigente Regolamento municipale sulla fognatura (4) (1907).
(1) Si veda la legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni.
(2) Articolo 226. Non
può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici
destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali,
sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde
o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali
inquinate, che immettano in laghi, corsi o canali di acqua i quali
debbano in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico,
se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte
a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre
applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale
di igiene e sanità.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire .....
a .....
(3) Articolo 21. È vietata l'immissione dei residui
industriali ingombranti o pericolosi nei laghi, corsi e canali
acqua; come pure è vietato il loro disperdimento nelle
falde acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia
con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti
agricoli, che non siano eseguiti per modo da essere quei materiali
resi innocui.
Articolo 22. Potrà però essere permessa dal Prefetto,
sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'immissione
di dette acque residue dell'industria nei laghi, corsi o canali
d'acqua e nella falda acquea sotterranea, quando siano state prima
sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale
valga a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione,
tossiche od infettive o altre che possano alterare in modo dannoso
le proprietà naturali delle acque stesse.
Articolo 23. La depurazione delle acque industriali dovrà
essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria.
La scelta di tali metodi sarà rimessa agli industriali
stessi; ha però l'autorità prefettizia il diritto
di constatare, prima di concedere il permesso di cui all'art.
22, l'efficacia del metodo di depurazione proposto, e quello di
invigilare, concesso il permesso, che la depurazione venga costantemente
ed efficacemente effettuata.
(4) Articolo 15. Non potranno scaricarsi direttamente in
nessun canale stradale le materie di scolo provenienti da esercizi
di industrie in genere, quando contengano sostanze che possano
alterarne la superficie delle pareti, se prima non siano stati
praticati quei trattamenti ed adempiute quelle prescrizioni che
il Municipio, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene ed alle
norme per la conservazione delle opere di fognatura, si riserva
di stabilire, caso per caso, in relazione alle disposizioni della
legge sulla sanità pubblica e del regolamento locale d'igiene.
È vietato di immettere nei canali di scarico a ciò destinati le acque di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore o di qualsivoglia altra origine se non dopo averle lasciate il più possibilmente raffreddare.
Le industrie soggette a rischi d'incendio o di esplosione, o comunque pericolose, non possono esercitarsi che nelle condizioni di isolamento e di sicurezza determinate dal presente Regolamento a tutela dell'incolumità pubblica (1).
Questa disposizione si estende pure ai depositi di materie, l'accumulazione delle quali costituisce un pericolo per la sicurezza del vicinato (2).
(1) Articolo 63. Legge di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. Vedi inoltre, gli articoli 46, 47, 52, 53, 58, 59 del Capo V della stessa legge: "Della prevenzione d'infortuni e disastri".
(2) Vedi: Regolamento di polizia urbana 20 dicembre 1938, art. 81 e segg., nonché D.P.R. 27 aprile 1955, n. 546 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capo VI); D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e D.M. 27 settembre 1965.
Le fabbriche ed i depositi pericolosi devono distare almeno 50 metri dalle strade pubbliche, dalle case, tettoie, dai magazzini ed in genere da qualsiasi edificio.
Spetta però all'Autorità Comunale di prescrivere maggiori distanze quando ciò sia ritenuto necessario, nei singoli casi, a tutela dell'incolumità pubblica.
I locali devono essere costruiti con materiali incombustibili e protetti da parafulmini. L'uso del legno come materiale da costruzione vi è assolutamente vietato in tutti i punti soggetti all'irradiazione dei focolai.
I locali stessi devono essere abbondantemente provvisti di luce naturale. Come mezzi di illuminazione artificiale, non si possono adottare che lampade di sicurezza, ovvero lampade a riverbero, collocate esteriormente, dietro un'invetriata fissa nel muro.
È vietato di penetrare nei locali che si trovano nelle condizioni cui all'articolo 47, con lumi, sigari od altri materiali accesi.
Nelle fabbriche esposte a pericoli d'incendio, i magazzini di deposito delle materie prime e dei prodotti infiammabili devono essere completamente isolati ed alla maggior distanza possibile dalle camere di lavorazione.
Le materie prime e i prodotti infiammabili devono conservarsi in recipienti perfettamente chiusi, robusti e resistenti e mantenersi nelle condizioni migliori per difenderli dall'influenza di ogni sorgente calorifica. Così pure si terranno sommersi nell'acqua i recipienti voluminosi ed i serbatoi di sostanze infiammabili ed insolubili in detto liquido, quali l'etere, la benzina, il petrolio.
Il travasamento di tali materie e prodotti allo stato liquido si effettuerà esclusivamente per mezzo di pompe. I fusti ed i recipienti colmi si disporranno in modo da poterli rapidamente e facilmente isolare gli uni dagli altri; i recipienti vuoti ed i cascami d'imballaggio si allontaneranno dai magazzini nel più breve tempo possibile.
I laboratori e locali in cui si manipolano o si tengono in deposito liquidi infiammabili o comunque pericolosi devono essere provvisti di pavimento impermeabile e di canaletti raccoglitori dotati della necessaria pendenza; in ogni locale si terrà, inoltre, una certa quantità di materie assorbenti inerti, per trattenere detti liquidi in caso di rottura di qualche apparecchio o recipiente.
Gli apparecchi di riscaldamento di qualsiasi natura devono essere collocati e mantenuti nelle condizioni di isolamento atte ad impedire che, col loro calore, costituiscano un pericolo per le adiacenze.
Nei locali in cui si fa uso di focolai questi verranno impiantati in un massiccio di muratura, possibilmente nel punto più isolato e lontano dal deposito delle materie prime e dei prodotti infiammabili. Le bocche di alimentazione e di estrazione della cenere e tutti gli altri orifizi saranno collocati all'esterno dei laboratori.
Anche il deposito del combustibile deve essere convenientemente isolato dai focolai.
I camini dei focolai suscettibili di spandere all'intorno faville e sprazzi incandescenti verranno sormontati con una cuffia di rete metallica a maglia fitta.
Il riscaldamento delle sostanze infiammabili deve effettuarsi possibilmente col vapore, adottando tutte le cautele per impedire che i prodotti di evaporazione delle medesime arrivino a contatto dei focolai.
Per le sostanze infiammabili che, durante il riscaldamento, siano soggette a spumeggiare, si farà uso di fornelli circondati da un margine in rilievo, per impedire che le materie eventualmente traboccate si spandano sul focolare.
I focolai destinati al riscaldamento delle sostanze pericolose, devono essere disposti in modo che, in caso di rottura di qualche apparecchio, si possa arrestare immediatamente l'ingresso dell'aria alle griglie di combustione.
Dove esistono impianti a vapore, i focolai dei generatori devono essere disposti in un locale distinto, sufficientemente isolato dal resto dell'officina, e circondato da tutte le cautele contro gli incendi; inoltre si adotteranno le opportune precauzioni per isolare e riparare le condutture; ciò senza pregiudizio delle norme indicate nelle speciali disposizioni di legge relative alla sorveglianza sulle caldaie a vapore, per prevenirne i pericoli di scoppio.
Nelle operazioni di distillazione di materie molto volatili e facili ad infiammarsi, o comunque pericolose, gli apparecchi condensatori e collettori devono essere separati dagli alambicchi mediante un muro cieco; gli uni e gli altri saranno inoltre dotati di tutti i requisiti necessari, a garanzia contro i pericolo d'incendio e di esplosione.
L'andamento della distillazione dev'essere accuratamente sorvegliato da un personale esperto e diligente, capace di regolare opportunamente l'esercizio degli apparecchi e di metter in opera le necessarie cautele per impedire che i prodotti di condensazione semi-fluidi o solidi ristagnino in modo anormale, con pericolo di ostruire i tubi e gli orifizi di scarico.
Siffatto personale avrà a tal fine a propria disposizione i mezzi occorrenti per mantenere detti tubi ed orifizi continuamente sgombri dai depositi.
Nei laboratori soggetti a speciali rischi di incendio, quali quelli destinati al riscaldamento ed alla distillazione di liquidi alcoolici, alla preparazione od applicazione di vernici a base di alcool, alla distillazione e raffinazione dello zolfo, ecc., si disporranno delle bocche di vapore, con robinetto manovrabile dall'esterno, per servirsene contro il primo manifestarsi del pericolo.
In tutti i locali in cui si preparano, si conservano o si lavorano materie prime o prodotti infiammabili che, in caso di incendio, non possono estinguersi con l'acqua, si terrà in permanenza l'opportuna quantità di sabbia asciutta, per servirsene al bisogno come mezzo di estinzione. Ciò senza pregiudizio delle maggiori cautele di cui all'art. 81.
Speciali disposizioni contro i pericoli d'incendio si devono adottare durante l'essiccazione delle sostanze capaci di emettere vapori infiammabili, servendosi di apposite stufe a camera di riscaldamento isolata, munite di regolatori della temperatura e di avvisatori di sicurezza.
Per diminuire i pericoli d'incendio inerenti al riscaldamento delle sostanze molto infiammabili e per impedire che i vapori che se ne sviluppano formino con l'aria dei miscugli esplosivi, ogni qual volta sarà possibile, si faciliteranno le condizioni di detto riscaldamento col concorso del vuoto pneumatico.
Nei laboratori in cui si procede alla denaturazione pirogenica di prodotti gassosi e di polveri infiammabili od esplodenti, si adotteranno le cautele atte a prevenire il pericolo che tali prodotti o polveri, con la propria combustione, mettano a repentaglio la sicurezza dei fabbricati o delle persone, o diventino esca alla propagazione del fuoco dal focolare depuratore agli ambienti circostanti.
Le condutture del calore che fanno capo a locali nei quali si trovano materie infiammabili o comunque pericolose, specialmente allo stato gassoso o di pulviscolo, devono esser intercettate in modo opportuno con diaframmi isolanti di rete metallica.
Tutti gli apparecchi industriali di riscaldamento, di qualsiasi natura, devono trovarsi a sufficiente distanza dai muri di confine con le case adiacenti ed avere i condotti del fumo convenientemente isolati dalle camere di abitazione, nonché dai locali in cui si conservano materie combustibili o esplosive.
I forni industriali in genere devono essere orientati in modo che non se ne possa scorgere il bagliore dalle strade pubbliche. In difetto di opportuno orientamento, gli industriali saranno tenuti a mascherare gli orifizi dei focolai verso le strade con schermi e ripari disposti nel modo che risulterà più conveniente, caso per caso.
Gli edifizi specialmente esposti ad esplosione, quali i polverifici, i laboratori pirotecnici e simili, verranno costruiti con materiali leggeri, saranno dotati di tetto che non presenti resistenza, e provvisti di parafulmine.
Le officine esposte a pericoli di esplosione devono essere frazionate e possibilmente distanziate in modo che, in caso di disgrazia, ogni compartimento possa esplodere isolatamente, senza trascinare nella catastrofe i fabbricati adiacenti.
Quando ciò sia necessario per assicurare la solidità dell'edificio, questo potrà essere dotato in parte di pareti molto solide, capaci di resistere all'eventualità di un'esplosione; la parte rimanente delle pareti e la copertura verranno completate con materiale leggerissimo ed incombustibile.
Tutti i locali soggetti a pericolo d'incendio o di esplosione devono essere dotati di buon numero di porte di sicurezza, aprentesi dall'interno verso l'esterno, ed avere le finestre completamente protette da graticole metalliche.
Le fabbriche e i depositi di materie esplosive e di liquidi infiammabili porteranno stampata sui muri esterni ed in grossi caratteri l'indicazione della loro natura; la stessa indicazione sarà ripetuta, nelle loro adiacenze, sopra pali d'avviso, distintamente visibili dalle strade pubbliche, e portanti il divieto di accesso agli estranei.
Nell'impianto frazionato delle officine e nella rispettiva orientazione dei singoli riparti, si terrà conto delle accidentalità naturali del terreno, per servirsene di ostacolo e di riparo; in mancanza di queste, si eleveranno, fra i diversi edifizi, degli argini artificiali o dei muri di difesa.
Gli edifizi destinati a contenere una quantità di esplosivi pericolosa per la sicurezza pubblica, devono essere intieramente circondati da argini di terra di proporzioni convenienti, rivestiti di zolle erbose e distanti almeno un metro (alla base) dal muro esterno del fabbricato.
Nei locali in cui si preparano o si lavorano materie esplosive devesi procurare che vi lavori il minor numero possibile di operai; inoltre si eviterà di procedere, nello stesso locale, ad operazioni pericolose diverse, o ad un numero considerevole di lavori affini.
Gli apparecchi destinati ad effettuare operazioni meccaniche o comunque pericolose su quantità notevoli di composti esplodenti devono essere isolati gli uni dagli altri, e collocati in locali distinti.
I locali di deposito annessi alle fabbriche verranno completamente isolati da queste ultime e suddivisi tra loro da intervalli proporzionati alla rispettiva importanza.
I locali destinati alla fabbricazione, manipolazione e deposito di materie esplosive, devono essere provvisti di pavimento in legno senza interstizi. Quando per la connessione dei singoli pezzi del pavimento occorra fare uso di punte metalliche, si impiegheranno esclusivamente punte di rame infisse nei fianchi degli elementi che compongono il pavimento, in modo che non se ne scorga la menoma traccia sulla faccia superiore.
In tutte le parti del locale suscettibili di venire in contatto con le materie esplodenti, come pure per tutti gli utensili e congegni impiegati nella lavorazione, s'eviterà in modo assoluto l'uso dei materiali di metallo o di pietra capaci di dare scintille per urto o strofinamento. Analogamente si esigerà dagli operai che facciano uso di scarpe dotate di suola morbida e senza chiodi, vietando loro di uscire dal laboratorio con tale calzatura.
I laboratori per la lavorazione di materie esplosive, infiammabili o comunque pericolose devono mantenersi in perfetto stato d'ordine e di pulizia; ogni giorno, cessato il lavoro, si procederà ad un'accurata spazzatura di tutti i locali, raccogliendo con diligenza i residui eventualmente sparsi.
Anche i recipienti destinati a contenere sostanze esplosive verranno mano a mano vuotati e ripuliti con le necessarie cautele.
A prevenire gli effetti del trasudamento propri degli esplosivi complessi, quali la dinamite, ecc., si terranno in permanenza nel locale, con le dovute cautele, delle materie assorbenti inerti (segatura di legno, farina fossile, torba, ecc.), e facilmente rinnovabili.
L'arredamento interno dei locali, per ciò che concerne la qualità e disposizione dei tavoli, banchi, scaffali ed analoghe suppellettili, dev'essere ordinato in modo da facilitare, quanto più è possibile, le varie fasi della lavorazione e la rimozione dei residui; ciò oltre al disposto dell'art. 76, relativo all'esclusione dei materiali di metallo e di pietra da tutte le parti del locale suscettibili di venir in contatto con le materie esplodenti.
Per il deposito e trasporto delle materie esplosive od infiammabili è vietato di fare uso dei recipienti fragili di vetro, terra cotta o porcellana.
Nei locali destinati alla preparazione, manipolazione o conservazione delle materie esplosive si adotteranno tutte le precauzioni contro i pericoli di incendio, tenendovi pronti ad essere posti in azione gli opportuni mezzi di estinzione.
Le sostanze facilmente infiammabili, quali la stoppa ed i cenci unti impiegati per la pulitura delle macchine, verranno custoditi con le necessarie cautele in appositi recipienti incombustibili.
Fermo il disposto dell'art. 66 della legge di pubblica sicurezza, l'esercizio delle operazioni industriali accompagnate da rumore molesto, o capaci di produrre tremolio nel pavimento, nei muri o in altre parti del fabbricato, è subordinato alle condizioni restrittive che l'Autorità superiore crederà utile di prescrivere, caso per caso, a tutela della quiete del vicinato.
Tali restrizioni saranno specialmente rigorose per gli opifizi nelle cui vicinanze sorgono scuole od ospedali.
I locali in cui si effettuano operazioni rumorose devono mantenersi il più possibilmente chiusi. Per essi potrà esigersi che siano dotati di muri molto grossi e di doppie porte e circondati di tutte le cautele capaci di attutire, per quanto possibile, la propagazione dello strepito.
Nelle officine in cui si fa uso di apparecchi od ordigni dotati di andatura violenta o destinati ad agire per urto (magli), questi devono impiantarsi sovra apposite fondazioni isolanti, eventualmente circondate da intercapedini capaci di disperdere il tremolio, le scosse ed i contraccolpi, affatto separate ed il più possibilmente lontane da quelle dei muri.
Ferma ogni altra disposizione generale di legge, nell'impianto dei meccanismi in genere e dei relativi organi di trasmissione gli industriali sono tenuti a mettere in opera le necessarie precauzioni per tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni e per evitare la propagazione del tremolio, specialmente alle pareti di confine delle case adiacenti, evitare di fissare le trasmissioni a muri confinanti con locali di abitazioni od in prossimità di canne fumarie.
Nelle industrie in cui si preparano o si manipolano sostanze dotate di proprietà tossiche si devono adottare tutte le cautele per prevenire i pericoli d'intossicazione, sia rispetto al vicinato, che per il personale dell'officina, e di contaminazione del suolo.
All'occorrenza, l'industriale sarà tenuto ad adottare le necessarie cautele per prevenire anche l'eventualità che abbia luogo la contaminazione del suolo per mezzo dell'acqua di pioggia. Per la raccolta di questa ultima, ove se ne manifesti il bisogno, si dovrà disporre di una speciale canalizzazione, per impedire che detta acqua possa dilavare parte di fabbricati, zone di terreno o depositi di sostanze capaci di cederle principi venefici.
Indipendentemente da questa cautela, tutte le materie prime, i prodotti ed i residui industriali contenenti principi solubili dotati di proprietà venefiche o comunque nocivi, non possono conservarsi che in locali completamente riparati dall'acqua piovana.
Nell'interno dei laboratori si terrà affisso in permanenza un elenco nominativo delle sostanze venefiche di cui gli operai devono far uso, accompagnato dalle relative istruzioni sul modo di servirsene e dall'indicazione di tutte le cautele da mettersi in pratica dagli operai medesimi, a tutela della loro incolumità personale.
Le sostanze venefiche devono custodirsi in armadi o magazzini chiusi a chiave, entro adatti recipienti muniti d'una scritta nettamente visibile, indicante la natura chimica di dette sostanze e accompagnata dalla parola: Veleno.
A senso dell'art. 81 del regolamento generale sanitario, la chiave dell'armadio o del magazzino deve custodirsi dal Direttore dello stabilimento, o dal Capo-tecnico del riparto nel quale si manipolano le sostanze venefiche, sempre però sotto la responsabilità del Direttore.
Gli industriali che occupano operai in lavori soggetti a pericoli di intossicazione hanno l'obbligo di fare osservare ai medesimi la massima pulizia personale, disponendo che abbiano una sopraveste da lavoro ed i mezzi necessari perché essi possano lavarsi con frequenza le mani ed il viso.
Indipendentemente da ogni cautela contro i rischi di intossicazione, gli industriali devono provvedere affinché i loro operai siano muniti di tutti i necessari mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli delle rispettive industrie (maschere, occhiali di sicurezza, otturatori per le orecchie, calzature e guanti impermeabili, ecc.).
Nei laboratori soggetti a sviluppo di emanazioni tossiche per parte di sostanze velenose volatili (emanazioni arsenicali e mercuriali, vapori di fosforo), si adotteranno speciali cautele dirette a mantenere tali sostanze nelle condizioni meno favorevoli per la loro volatilizzazione, o ad allontanarne il più rapidamente possibile dall'ambiente i vapori deleteri ovvero a rendere questi ultimi innocui, mediante opportuni sistemi di condensazione, o con reattivi neutralizzanti di provata efficacia (1).
Il pavimento e le pareti di detti laboratori, i tavoli da lavoro e tutte le suppellettili devono avere superficie perfettamente liscia e continua e costituita in modo da potersene fare la pulitura completa, senza che il pulviscolo ed i cascami possano penetrarvi e farvisi sorgente di emanazioni venefiche.
È vietato di procedere, in detti laboratori, ad operazioni non direttamente richieste dai bisogni dell'Industria e capaci di favorire in qualunque modo la produzione dei vapori nocivi.
Nella lavorazione delle sostanze capaci di espandere polveri di natura venefica si adotteranno le cautele indicate agli articoli 39 e 40.
(1) Si consigliano: contro le emanazioni arsenicali i sistemi di condensazione diretta per raffreddamento e circolazione dei vapori in condotti sinuosi di conveniente lunghezza (V. art 14); contro i vapori di mercurio, l'uso di spandere ogni sera sul pavimento un po di ammoniaca. I vapori di fosforo si neutralizzano lasciando evaporare nell'ambiente della essenza di trementina, contenuta in recipienti a larga apertura, o fatta in precedenza assorbire da spugne che si tengono appese qua e là nei laboratori.
Nei lavori soggetti a pericolo di veneficio deve stabilirsi un turno di lavorazione della minor durata possibile, tenuto conto del numero degli operai addetti all'opificio.
Nell'impiego di materie prime venefiche e nel compimento di operazioni comunque pericolose per la salute degli operai, si deve evitare, quanto più è possibile, il lavoro manuale, sostituendolo opportunamente con la lavorazione meccanica e con mezzi automatici.
Gli operai devono essere provvisti degli arnesi necessari (mestoli, spatole a lungo manico e simili), atti a risparmiare loro ogni occasione di contatto diretto con le materie impiegate.
Di queste cautele si terrà specialmente conto nella lavorazione e manipolazione delle materie coloranti a base di arsenico, dei prodotti chimici tossici o corrosivi, ed in tutte le operazioni nelle quali si trattano il mercurio od i preparati di mercurio.
Per il trasporto, da un punto all'altro dell'officina, di materie venefiche, corrosive o comunque pericolose, e per tutte le operazioni di travasamento ed analoghe, si farà uso possibilmente di canali chiusi e di mezzi meccanici (pompe, montacarichi, ecc.).
L'impiego dei mezzi ed apparecchi automatici è specialmente necessario per tutte le operazioni destinate ad introdurre o ad estrarre materie prime o prodotti da cavità (camere, forni, parti di apparecchi, ecc.), nei quali essi si trovano esposti all'azione di prodotti corrosivi volatili.
Gli industriali sono tenuti ad invigilare perché gli operai si astengano dal compiere con la bocca, con le mani, od in qualsivoglia altro modo di contatto diretto, operazioni soggette a pericolo di veneficio o ad altro rischio per la salute.
Analogamente devono vietar loro di conservare e prendere il cibo nell'interno dei locali esposti a rischio d'intossicazione.
Gli industriali inoltre, non devono permettere che gli operai addetti al maneggio dei materiali tossici abbandonino le sale di lavoro senza essersi lavati accuratamente.
Nelle industrie in cui si lavorano materie prime capaci, per qualsiasi causa, di trattenere e trasmettere germi di malattie infettive, si devono adottare tutte le cautele atte a prevenire i rischi d'infezione, sia rispetto al vicinato, che per gli operai.
Tali materie, compatibilmente colla loro natura e successiva destinazione, appena arrivate in fabbrica, saranno sottoposte ai trattamenti più appropriati per impedirne la putrefazione.
Anche in questo caso saranno oggetto di speciale sorveglianza tutte le operazioni relative al trattamento dei residui, a fine di impedire che questi ultimi diventino causa di inquinamento per l'aria, per l'acqua o pel terreno.
Gli operai, durante il lavoro, indosseranno un'adatta sopravveste; cessata la lavorazione si laveranno accuratamente le mani e le braccia, prima con acqua saponata calda e infine con una soluzione disinfettante.
Tutti i locali destinati all'esercizio delle industrie di cui nellarticolo precedente devono mantenersi costantemente in istato di massima pulizia; essi devono fruire di un'abbondante dotazione di acqua pura, avere le pareti coperte con intonaco idrofugo fino all'altezza di due metri ed essere dotati di pavimento impermeabile, con raccordo curvo colle pareti ed opportunamente inclinato verso l'imboccatura di un canale di scolo, per poter essere sottoposti, con la dovuta frequenza, alle necessarie operazioni di lavatura e disinfezione, previe le debite cautele contro i danni dell'umidità.
I pavimenti ed i muri intonacati di materiale idrofugo devono essere disinfettati frequentemente con soluzione di sublimato corrosivo al 10 per mille o con soluzione di soda; i muri semplicemente arricciati devono essere raschiati ed imbiancati colla calce almeno una volta all'anno, previa disinfezione.
Le fabbriche soggette a pericoli d'infezione devono essere provviste dei mezzi e degli attrezzi occorrenti per la disinfezione razionale e periodica dei locali e delle materie prime (pompe spruzzatrici, apparecchi a vapore, ecc.), nonché per l'eventuale allontanamento degli insetti capaci di servire di veicolo ai germi infettivi.
La scelta di tali mezzi e dei relativi sistemi è rimessa agli industriali, salvo il diritto dell'Autorità Comunale di accertarne l'efficacia e di farne curare la costante applicazione.
Fra i più attivi ed economici liquidi disinfettanti, si indica la soluzione di Laplace (miscuglio fatto a freddo, in parti eguali, di acido fenico ed acido solforico, entrambi del commercio). Con questo liquido concentrato, che si può conservare a lungo in recipienti di vetro, si preparano poi soluzioni con acqua al 3, 4, 5, ecc. per cento.
Dovendosi disinfettare delle masse d'acqua putride, prima di smaltirle nei canali di scolo, basterà aggiungervi il 3 per cento di liquido di Laplace concentrato, agitarle e lasciarle in tale stato per almeno 12 ore (produzione di odore fetido). Se però tali acque fossero raccolte in bacini fatti con materiali suscettibili di essere corrosi dagli acidi, si può far uso di idrato sodico (soda Baxter) sciogliendolo nell'acqua putrida nella proporzione del 15 per cento e lasciando in riposo per almeno 12 ore.
Gli attrezzi, i recipienti ed i carri destinati alla raccolta ed al trasporto delle materie soggette a pericolo d'infezione devono essere costruiti con materiale appropriato, cioè il meno possibilmente poroso e soggetto ad alterarsi, ed in ogni caso essere rivestiti di catrame, di smalto o di altro intonaco idrofugo ovvero di lamiera di zinco, ed avere la forma più adatta alle necessarie operazioni di pulitura, lavatura e disinfezione. Essi devono essere muniti di coperchio e mantenersi costantemente in ottimo stato di conservazione.
Nella costruzione e manutenzione dei detti carri, recipienti ed attrezzi, si avrà pure di mira lo scopo di prevenire, durante l'impiego dei medesimi, ogni dispersione di materie solide o liquide infettive, o comunque pericolose e di emanazioni nocive o moleste.
Fatta astrazione dalle disposizioni dei precedenti articoli, gli industriali devono curare che nel rispettivo stabilimento non abbiano ad introdursi materie prime di qualsiasi natura, provenienti da locali in cui sensi verificati casi di malattie infettive, o comunque sospette di essere invase da germi patogeni per l'uomo e per gli animali domestici.
Si eccettuano dal presente disposto i proprietari di Sardigne, ai quali, con le cautele indicate al cap. XI (Residui Animali) e sotto la sorveglianza degli agenti municipali, viene dall'Autorità affidata la distruzione delle carogne di animali, o parti di animali, colpiti da malattie infettive.
È vietato di mettere in attività, in uno stesso stabilimento, due o più industrie diverse per natura e per fine, senza uno speciale permesso dell'Autorità Comunale subordinato a condizioni distinte per ciascuna industria.
Tutte le industrie destinate alla preparazione di sostanze soggette alla vigilanza sanitaria, oltre che alle speciali cautele di carattere igienico-tecnico indicate nel presente Regolamento, devono soddisfare alle varie disposizioni legislative sanitarie in vigore, relative alla fabbricazione ed al commercio di dette sostanze.
Il personale dell'Ufficio di polizia, del servizio tecnico dei Lavori pubblici e dell'Ufficio d'igiene deve avere libero accesso negli stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti, per le verifiche dell'esatta osservanza delle Leggi e Regolamenti sanitari.
L'infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento, accertata dall'Ufficiale sanitario, o da chi per esso, e riferita all'Autorità Comunale, darà luogo, oltre alle altre responsabilità civili e penali in cui i contravventori siano incorsi, a procedimento contravvenzionale ed a proposte di ordinanza per eliminare o rendere tollerabili gli inconvenienti accertati ed eventualmente alla chiusura dello stabilimento.
I contravventori saranno puniti a sensi degli articoli 106 e segg. del T. U. della Legge comunale e provinciale 3-3-1934 n. 383, quando si tratta unicamente di infrazioni al regolamento d'igiene, e a sensi dell'art. 216 del T. U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265 quando si tratta di infrazioni alle disposizioni di queste ultime leggi.
Analogamente le relative contravvenzioni possono essere definite o a sensi della legge comunale e provinciale nel primo caso, o a sensi dell'art. 162 del Codice Penale nel secondo caso.
Lo scritto tra parentesi, sotto il nome di ciascuna industria, indica gli inconvenienti relativi alla medesima, quali sono portati dall'Elenco ministeriale delle industrie insalubri (12 luglio 1912).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3) - Canaletti di scolo (art. 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Forno (art. 8) - Camino (art. 9) - Apparecchi
e mezzi di aspirazione; cautele contro le fughe dei vapori nocivi
(art. 11). Condensazione intensiva del gas cloridrico e restrizioni
per lo smaltimento dei residui gassosi nel camino (art. 12 e 13).
Residui (art. 43 e 45).
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI: come per Acido cloridrico.
CONDIZIONI GENERALI: come per Acido cloridrico.
CONDIZIONI SPECIALI: come per Acido cloridrico. Oltre a
queste, si applicheranno le cautele contro i pericoli d'incendio
e di esplosione (art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 61,
72, 73, 77, 79, 81), evitando soprattutto che la materia lavorata
venga sottoposta a scosse brusche o ad urti capaci di determinarne
l'esplosione.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- È vietato l'arrostimento dei minerali solforati all'aria
libera, salvo in condizioni di eccezionale isolamento, che restano
però da accertarsi dal Sindaco caso per caso.
CONDIZIONI SPECIALI - Forni chiusi (art. 8) - Camino (art. 9)
- Condensazione intensiva del gas solforoso (art. 12 e 13).
Se i minerali trattati sono di natura arsenifera o piombifera,
vedi, per la condensazione dei rispettivi vapori, le cautele di
cui al 1° comma dell'art. 14.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Contro le emanazioni, le stesse condizioni
che per Acido solforoso.
Cautele contro le fughe dei gas nocivi in tutte le fasi della
lavorazione (art. 11) - Condensazione (art. 12 e 13) - Residui
(art. 43 e 45).
Per la disposizione ed il governo delle camere di piombo
(articolo 18).
Cautele per gli operai (art. 92 e 98) - Circolazione automatica
dell'acido (art. 93).
Come cautele per gli operai durante l'eventuale riparazione
delle camere di piombo, valgono soprattutto le norme di cui
negli stessi art. 18, 89, 92, e quelle dell'art. 91, relative
al turno di lavorazione.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2
e 22) - Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3 e 4) - Per la pulizia
del pavimento vedi anche l'art. 30.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento
dei locali di lavorazione da quelli di deposito (art. 50) - Isolamento
dei focolai (art. 53) - Cautele pel riscaldamento (articolo 55)
e per la distillazione (art. 58).
Lavorazione e conservazione delle materie prime (art. 21, 25).
Cappe aspiranti sulle vasche di saponificazione (art. 11) collegate
ad un alto camino (art. 9) evitando ogni fuga di vapori molesti
e nocivi.
Apparecchi perfezionati - Evitare, per quanto possibile, la produzione
di acroleina.
Condensazione, ed occorrendo denaturazione pirogenica dei gas
nocivi (art. 12 e 13) con le cautele contro gli incendi (art.
14 comma 2°, art. 63).
Residui (art. 43, 44 e 45) - Divieto di accumulare residui fetenti
(art. 24) - Divieto di bruciare legnami imbrattati di materie
grasse o residui di fabbrica, salvo con le cautele di cui all'art.
27.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti di scolo (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco impermeabile alle parti in legno
(art. 28) - Pulizia dei locali e stato delle pareti (art. 96)
- Prescrivere l'uso esclusivo di siero freschissimo e l'allontanamento
giornaliero dei residui putrescibili o comunque fetenti (art.
44). Frequenti lavature e disinfezione dei recipienti e attrezzi
(art. 99).
Precauzioni per la stufa (art. 53) - Operazioni fetenti sotto
ampie cappe di aspirazione (art. 11) comunicanti con un buon camino
(art. 9).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Tipo di forno (art. 8) che permetta di regolare
opportunamente la temperatura di calcinazione - Smaltimento del
fumo e dei vapori acidi in modo razionale, senza molestia e danno
per il benessere e la salute pubblica.
Lisciviazione e cristallizzazione in bacini perfettamente impermeabili.
Camino (art. 9) - Cappe sulle caldaie di concentrazione (articolo
11) - Residui (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione energica
generale, e localizzata nei punti più soggetti a sviluppo
di polvere (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza (art.
3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Vasche di macerazione e bacini di deposito
a fondo e pareti impermeabili - Camino (art. 9) - Cappe (art.
11) - Denaturazione pirogenica delle emanazioni fetide (articolo
12) - Precauzioni contro gli incendi per il pulviscolo (articolo
37) e per la stufa (art. 53).
Residui (art. 43, 44, 45).
Divieto di smaltire acque residuali sul suolo pubblico e nei corsi
d'acqua superficiali.
Cautele contro le polveri (art. 32, 35) - Isolamento degli apparecchi
rumorosi (art. 85).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Apparecchi perfezionati ed adatti, sia contro i pericoli
d'incendio, che contro le fughe dei vapori nocivi - Cautele pel
riscaldamento (art. 53, 55) e per la distillazione (art. 58) -
Isolamento dei laboratori dai magazzini (art. 50) - Deposito di
sabbia asciutta (art. 60).
Condensazione intensiva dei vapori nocivi e denaturazione dei
gas non condensabili (art. 12, 13) previe le cautele contro gli
incendi (art. 14 comma 2°, ed art. 63) - Camino, cappe e mezzi
di aspirazione (art. 9, 11, 16).
Cautele per gli operai (art. 89, 92) - Residui (art. 43, 45, 86).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili
(art. 48) Sormontare i forni a coppella e le caldaie con ampie
cappe aspiranti munite di porta a saracinesca (art. 11) e comunicanti
con un buon camino (art. 9).
Adottare le opportune disposizioni per proteggere gli operai contro
il calore radiante ed il bagliore dei forni. Se si fa il trattamento
con acidi minerali, esigere tutte le cautele contro lo sviluppo
dei vapori nocivi (art. 11) - Per la condensazione dei vapori
di piombo (art. 14) - Isolamento di focolai e dei condotti del
fumo (art. 64) - Isolamento delle macchine per frantumare i crogioli
(art. 85).
Residui (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
~ Pavimento impermeabile (art. 3) anche ai cortili - Canaletti
di scolo (art. 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Condensazione intensiva dei vapori nocivi
(art. 13) - Camino (art. 9).
Recipienti chiusi; cappe; perfetta giuntura delle connessure e
sistema di aspirazione (art. 11, 16) - Evitare ogni fuga di vapori
nocivi. Condensazione ed abbattimento delle emanazioni e delle
polveri tossiche (art. 14) - Divieto di immettere nei camini alcun
prodotto gassoso, senza farlo prima circolare nei condensatori.
Residui (art. 43, 45) - Raccolta scrupolosa delle acque di lavaggio
per estrarne completamente i principii tossici prima del loro
smaltimento. Cautele per l'acqua di pioggia (art. 86).
Cautele per gli operai (art. 89, 91, 92, 94) - Cautele per la
lavorazione e la conservazione delle sostanze venefiche (art.
87, 88) - Mezzi di lavorazione automatici (art. 92, 93) - Prescrivere
l'uso di apparecchi e recipienti robusti, per evitare ogni pericolo
di rottura.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48). Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50). Cautele
pei fumi (art. 8) e pei focolai (art. 53, 56).
Camini (art. 9) - Cappe (art. 11) - Occorrendo, sistemi di condensazione
complessa (art. 15), previe le cautele contro gli incendi (art.
14, comma 2°, ed art. 63).
Frantumazione e polverizzazione dell'asfalto in roccia, in apparecchi
chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
Restrizioni pel combustibile (art. 10, 27) - Cautele pel deposito
delle materie infiammabili (art. 51) - Deposito di sabbia (art.
60).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3, 4) - Pozzi impermeabili
pei residui (art. 43, 45 ed anche art. 86). Vedi anche le cautele
speciali per impedire la contaminazione del suolo e delle acque.
CONDIZIONI SPECIALI - Costruzione e governo dei forni i n modo
da prevenire i danni del calore radiante sia per gli operai che
pel vicinato ed i pericoli d'incendio (art. 8, 53).
Escludere i materiali combustibili da tutti i punti soggetti all'irradiazione
(art. 48, comma 2°).
Deposito dei combustibili isolato dai focolari (art. 53 comma
3°).
Camini di altezza sufficiente (art. 9) con la limitazione, circa
la qualità dei prodotti da immettervi, di cui all'art.
13.
Cautele di provata efficacia contro la diffusione del gas solforico
e di qualsiasi altra eventuale emanazione insalubre, pericoloso
o molesta negli ambienti dell'opificio e nell'atmosfera esterna
(art. 12). Eventuali cautele contro le polveri (art. 31).
Nei sistemi di lavorazione e nei metodi per prevenire le cause
di insalubrità di qualsiasi natura (provvedimenti contro
la diffusione del gas solfidrico, ecc.) escludere ogni rischio
di incendio, scoppio od altro infortunio (art. 14, comma 2°;
37, 63.), come pure ogni pericolo di occlusione dei relativi apparecchi
(art. 16).
Prevenire tutte le cause di mefitismo per gli operai (art. 19)
- Apparecchi razionalmente disposti ed azionati in modo da escludere
ogni causa di insalubrità o di pericolo (art. 11, 18).
Scale, passerelle, ecc., di accesso agli apparecchi e tini di
lavorazione, solidamente costrutti e validamente riparati contro
ogni pericolo di infortunio.
Cautele contro i pericoli di contaminazione del suolo e delle
acque di uso domestico per parte delle materie prime, dei prodotti
e dei residui, specialmente in vista delle proprietà venefiche
dei composti del bario (art. 45 e 86) - (Vedi anche gli art. 21,
22, 23 delle "Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo
e dell'abitato 20 giugno 1896" e l'art. 15 del "Regolamento
municipale sulla fognatura di Torino").
Cautele personali per gli operai specialmente nel maneggio degli
acidi e contro i pericoli d'intossicazione - Pulizia personale,
corredo, utensili (art. 89 e 92).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti di scolo, (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Operare sotto una larga cappa dotata di
energica aspirazione e provvista di saracinesca vetrata (art.
11).
Acque residuali (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Buon tipo di forno (art. 8) - Condensazione
intensiva (neutralizzazione) dei gas nocivi (art. 13) - Camino
(art. 9) con la restrizione di cui all'art. 13.
Accurata depurazione delle acque residuali e conveniente smaltimento
dei relativi depositi (art. 43, 45).
Isolamento degli ordigni rumorosi (macine) (art. 85) - Macinazione
ed analoghe operazioni in apparecchi chiusi e con mezzi meccanici
(art. 32).
Ferme le disposizioni degli articoli 203 della
Legge Sanitaria (T.U.) e 92 del regolamento generale sanitario
3 febbraio 1901 (v. Disposizioni legislative allegate), le condizioni
per quest'industria sono determinate dagli art. 12, 13, 14 e 15
delle Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato
(20 giugno 1896), qui riportati:
"Articolo 12. La macerazione del lino, della canapa, ed in
genere delle piante tessili, non sarà permessa che in vasche
a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro
impaludamento o costruite, preferibilmente, in muratura. Le pareti
delle vasche dovranno essere raccordate col fondo per l'accumularsi
dei residui negli angoli, e per renderne più agevole la
ripulitura.
Non sarà permessa tale macerazione nelle correnti o nei
bacini d'acqua di uso pubblico.
Articolo 13. Il canale di scarico delle acque impiegate per la
macerazione dovrà essere costruito con pareti e con fondo
impermeabili fino al suo sbocco. questo dovrà farsi in
località ed, in maniera da essere impedito alle acque di
macerazione di produrre effetti dannosi per la salute pubblica.
Articolo 14. Le vasche destinate alla macerazione dovranno - essere
collocate alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato
di abitazioni con un assieme di popolazione superiore a cento
individui, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture
industriali o da sorgenti o pozzi situati a valle, ed alla distanza
di almeno 50 metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio
d'acqua potabile o acquedotto."
Articolo 15. Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente
nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più possibile.
Finita la macerazione, la vasca dovrà essere accuratamente
ripulita, ed i residui che si estrarranno dal fondo della vasca
stessa dovranno essere sparsi sul terreno circostante all'asciutto
od altrimenti distrutti."
Per la macerazione industriale delle piante tessili con intervento
degli acidi, dell'acqua calda e del vapore, valgono le seguenti:
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento
dei magazzini di laboratori (art. 50), soprattutto dai riparti
in cui si trovano le stufe, i forni ed i generatori.
Residui (art. 43, 44, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3, 4)
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Carbonizzazione
in recipienti chiusi (art. 11) od in forni chiusi (art. 8) e provvisti
di sistema fumivoro (art. 10).
Alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva complessa (articoli
13 e 15).
Cautele per la denaturazione pirogenica (art. 14 comma 2°,
art. 63).
Cautele relative all'apertura dei forni (art. 11).
Estrazione del nero dai fornii e dalle storte con le cautele necessarie
ad impedire la diffusione del polviscolo - Polverizzazione delle
ossa e del nero con mezzi meccanici hl apparecchi chiusi (art.
32) ed isolati (art. 85).
Acque di condensazione e di lavaggio {art. 43, 44 e 45).
Raccolta delle ossa in magazzini aventi le condizioni di cui all'art.
96.
Per le fabbriche non completamente isolate sarà ammesso
esclusivamente l'uso delle ossa secche, e già sottoposte
alla bollitura in altri stabilimenti.
Lavorazione sollecita delle ossa fresche (art. 24). Occorrendo
limitare la lavorazione ad ore determinate (art. 29).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49 - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 59) - Conservazione
e travasamento delle materie prime e dei prodotti (art. 51).
Lavaggio del catrame grezzo e trattamento dei prodotti per via
chimica con mezzi meccanici (art. 92) in apparecchi adatti e provvisti
delle necessarie cautele contro lo sviluppo di emanazioni nocive
e contro il pericolo di spruzzi corrosivi.
Pei forni, pei camini e contro il fumo (art. 8, 9 e 10).
Cautele pei focolai (art. 53 e 56) - Riscaldamento col vapore
(art. 55, 57) - Distillazione (art. 58).
Condensazione intensiva complessa (art. 13 e 15) - Cautele per
la denaturazione pirogenica (art. 14 comma 2°, e art. 63).
Estrazione del brai dalle caldaie mediante pompe o con tubature
a rubinetto manovrabile dall'esterno. Raccolta in vasche impermeabili
o nei barili, sotto ampia cappa aspirante (art. 11) collegata
col camino.
Acque residuali (art. 43, 45).
In tutti i locali, bocche di vapore con robinetto esterno (articolo
59).
Sabbia asciutta (art. 60).
Per fa lavorazione degli olii minerali esigere, con maggior rigore,
le solite cautele contro gli incendi e specialmente quelle di
cui agli art. 51, 52, 55 e 58. Occorre inoltre invigilare sui
particolari dell'impianto (art. 6) e sulla qualità degli
apparecchi, massime per ciò che concerne le garanzie contro
i pericoli di incendio e di scoppio e contro le fughe dei vapori
nocivi.
Le stesse condizioni prescritte per Argento.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale ed apparecchi perfezionati
con tutte le cautele contro le fughe dei vapori nocivi - Camini
(art. 9) - Cappe (art. 11) - Condensazione intensiva dell'eccesso
di cloro (art 13 applicando le condizioni più favorevoli
al tiraggio (art. 16) - Camere di saturazione (art. 18), adottando
possibilmente, per l'introduzione e l'estrazione della materia,
mezzi meccanici (art. 93) - Rigorose precauzioni per gli operai;
preparazione ed estinzione della calce sotto ampie tettoie abbondantemente
ventilate. Cautele contro le polveri (art. 32, 35, 31) - Esigere
la depurazione radicale dei residui liquidi e solidi (articoli
43, 45). I canali destinati allo smaltimento di tali residui,
quantunque opportunamente depurati, dovranno mantenersi alla maggior
distanza possibile dai corsi d'acqua ed essere completamente refrattari
ad ogni eventuale corrosione.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forno
(art. 8) - Camino (art. 9).
Condensazione intensiva di gasi nocivi (art. 12, 13).
Polverizzazione ed ulteriore lavorazione della materia in polvere
con mezzi meccanici in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati
(art. 85) - Ventilazione localizzata nei punti più esposti
allo sviluppo di polvere (art. 31).
Residui (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3.4).
Fabbrica cintata da alberi di alto fusto.
CONDIZIONI SPECIALI - Esigere tutte le cautele
contro lo sviluppo degli odori sgradevoli (art. 20, 24, 25, 26,
28), e contro i pericoli di infezione (art. 95, 96, 97) - Massima
pulizia in tutti i locali.
Disinfezione sollecita delle materie prime e periodica dei locali,
dei recipienti, carri ed attrezzi (art. 99) -. Caldaie coperte
e sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon
camino (art. 9).
Denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 14, comma 2°,
e art. 63) - Grandi cautele pei residui (art. 43, 44, 45, 98).
Speciali cautele per la stufa (art. 53) - Divieto di attendere
alla fabbricazione dei concimi salvo collosservanza delle
prescrizioni dellart. 101. Restrizioni pel combustibile
(art. 27) - Imbianchimento (vedi questa voce).
Conservazione temporanea delle ossa bollite e disseccate (articolo
25).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento impermeabile (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Conservazione
delle materie prime (art. 51) - Buon tipo di forno (art. 8) -
Camino (art. 9) - Apparecchi, cappe e cautele contro le fughe
e la diffusione dei gas molesti a tutela sia degli operai che
del vicinato (art. 11) - Denaturazione pirogenica (art. 14, comma
2° e art. 63) - Precauzioni pei focolai e per le stufe - Deposito
del combustibile isolato (art. 53.) - Depurazione eventuale delle
acque ed altri residui catramosi o carboniosi (art. 43, 45) -
Lavorazione (frantumazione, polverizzazione), cautele (art. 31,
32 e 85) - Proteggere gli operai dalla polvere carboniosa e dalle
emanazioni acri - Deposito di sabbia (art. 60).
Se la fabbricazione si effettua con pece secca, passano in seconda
classe (Decreto Ministeriale 12 luglio 1912).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; abbondante dotazione di
acqua pura; esigere tutte le precauzioni contro l'accumulo del
sudiciume fetente (art. 20 e segg.), e contro i pericoli d'infezione
(art. 95 e segg.).
Lavorazione esclusiva delle budella preventivamente sbarazzate
dalle feci e lavate negli ammazzatoi; obbligo di disinfettarle
radicalmente appena giunte in fabbrica; norme pei locali (art.
96) - Lavature e disinfezioni periodiche (art. 97) - Scelta di
un buon metodo di disaggregazione della mucosa.
Divieto di attendere, nello stesso locale, alla fabbricazione
dei concimi od alla fusione del grasso, salvo con l'osservanza
delle prescrizioni di cui all'art. 101 - Proibire la soffiatura
delle budella a bocca (art. 94) - Ampie cappe aspiranti (art.
11) sulle vasche, collegate con un buon camino (art. 9) - Per
la camera di solforazione (articolo 18) - Precauzionali rigorose
pei residui putrescibili (art. 43, 44, 45, 95, 98).
CONDIZIONI GENERALI -- Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Condensazione intensiva dei gas nocivi (art.
13) - Sfornamento con mezzi automatici (art. 92) - Esigere, per
la circolazione delle soluzioni saline, una tubatura impermeabile
o mezzi meccanici relativi (art. 93) - Concentrazione entro caldaie
coperte, sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un
buon camino (art. 9) - Grandi precauzioni pei residui (art. 43,
45 e 86) - Deposito temporaneo in bacino e magazzini impermeabili
e coperti, completamente riparati dalla pioggia (art. 86, comma
4).
Cautele personali per gli operai contro linalazione della
polvere di cromato.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Cautele
pei focolai (art. 53) - Isolamento dei magazzini dai laboratori
(art. 50) - Intonaco impermeabile ai legni scoperti (art. 28)
- Caldaie chiuse e sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti
con un buon camino (art. 9) - Restrizione pei combustibili (art.
27) Massima pulizia e massime precauzioni pei residui (art. 43,
44, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto ed esercizio razionale del forno
(art. 8) e cautele relative contro gli incendi (art. 53) - Camino
(art. 9) - Apparecchi chiusi e cappe (art. 11) Condensazione intensiva
dei gas nocivi (art. 13).
Residui (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Impianto ed esercizio
razionali (1-6).
Energica ventilazione generale (per gli ambienti) e localizzata
(per gli apparecchi, tavoli, ecc.), con aspirazione per caduta
(art. 2) V. Essiccazione - Pavimento impermeabile (art. 3).
Pavimento, pareti e suppellettili a superficie liscia, evitando
commessure e scabrosità capaci di trattenere residui e
polveri pericolose (art. 90, comma 2°) - Raschiatura periodica
e rifornitura di intonaco alle pareti.
CONDIZIONI SPECIALI - Massima divisione del lavoro, distribuendo
possibilmente l'orario per turni di brevi periodi (art. 91).
Esclusione assoluta dei fanciulli e delle donne dai lavori pericolosi.
Singole operazioni in altrettanti locali ampi, isolati e lontani
da abitazioni e da altri laboratori.
Mezzi tecnici ed apparecchi il più possibilmente perfezionati,
con tutte le norme per prevenire ogni causa di insalubrità
e di pericolo per gli operai e per l'abitato (art. 90).
Lucernari, finestre, ecc., provvisti di reti metalliche a maglie
fitte (art. 68, in parte).
Massime cautele contro i rischi d'incendio (art. 47) - Materiali
incombustibili (art. 48).
Magazzini di deposito delle materie prime, dei prodotti e dei
combustibili perfettamente isolati fra loro, da tutti gli altri
riparti e dai focolai (art. 50) e muniti di tutte le cautele contro
i rischi di incendio e contro qualsiasi altra causa di pericolo
e di insalubrità.
Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Quantità di materie limitate ai bisogno del lavoro corrente
compatibilmente con le esigenze tecniche.
Apparecchi di forza motrice isolati e con tutte le cautele di
sicurezza contro i rischi d'incendio, scoppio od altre cause di
infortunio (art. 57).
Disporre di una pompa ad incendio, con obbligo di prove periodiche
di garanzia e di adeguati serbatoi d'acqua (art. 81).
Massime cautele per i focolai ed altri apparecchi di riscaldamento.
Stufe collocate all'esterno dei laboratori (art. 53, 61).
Evitare laccumulo ed il ristagno di vapori nocivi negli
ambienti limitandone la produzione al minimo indispensabile per
le esigenze tecniche - Prevenire ogni danno all'abitato nello
smaltimento all'esterno (art. 90) - Recipienti a larga apertura
o spugne appese con essenza di trementina (art. 90, nota).
Congegni meccanici e metodi automatici (art. 92) - Conservazione
del fosforo sott'acqua ed in recipienti coperti (art. 51) - Preparazione
della pasta in recipienti chiusi collegati con un mezzo di aspirazione
dei vapori (art. 11, 12, 13, 16, ) - Conservazione in recipienti
coperti (art. 51).
Fornelli ed apparecchi per l'immersione con tutte le cautele igieniche
e di sicurezza (art. 8, 55, 56) - Sorvegliare attentamente la
temperatura dei bagni.
Camini (art. 9) - Cautele per gli operai e per l'abitato nel trattamento
dell'ossido di piombo con l'acido nitrico (art. 12, 13).
Essiccazione in locali adatti, ben ventilati, muniti di termometri;
invigilare che la temperatura non superi mai il limite di sicurezza:
35° centigradi (art. 61) - Stufe con bocca di alimentazione
esterna (art. 53) - Speciali garanzie contro i rischi dincendio
- Divieto di penetrare negli essiccatoi se non dopo completa rimozione
dei vapori nocivi ( art. 18, comma 2).
Camere d'impacco spaziose con larghe finestre protette da reti
metalliche a maglie fitte (art. 68, in parte).
Mantenere costantemente il locale in perfette condizioni di ordine
e pulizia (art. 77) - Divieto di accumulare materie o cascami,
cenci umidi, ecc., comunque pericolosi (per rischio sviluppo dincendio
o sviluppo di emanazioni nocive) - Rimozione e combustione quotidiana
e completa dei cascami, previe le necessarie cautele.
Massime cautele personali per gli operai contro le cause di insalubrità,
i pericoli di intossicazione, i rischi di infortunio, scottature,
ecc. (art. 86, 92).
Indumenti da lavoro, da indossare all'entrata, deponendo gli abiti
domestici in altro locale separato ed isolato dai laboratori (art.
89) - Massima pulizia personale - Divieto di portare, preparare,
conservare o consumare cibi o bevande nell'officina e negli spogliatoi
(art. 94).
Refettorio isolato e difeso da ogni causa di contaminazione -
Sufficiente numero di lavabi in prossimità dei laboratori.
Obbligo al proprietario di sorvegliare gli operai perché
depongano gli abiti di lavoro, si lavino le mani e si risciacquino
la bocca prima dell'uscita e prima di mangiare e di bere (art.
89).
Accettare solo operai che da certificato medico risultino immuni
da malattie boccali e da predisposizione - Visite mediche periodiche
- Denunzie immediate - Esclusione da ogni lavoro pericoloso al
primo sospetto - Esporre in fabbrica avvisi con tutte le istruzioni
per le cautele igieniche professionali (art. 87).
Registro del personale con tutti i dati identificativi individuali
(cognome, nome, età, domicilio, giorno di entrata e duscita)
e con le rispettive osservazioni mediche.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento con canaletti in pendenza (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48).Se si
pratica la calcinazione delle ossa, non ammettere che ossa preventivamente
bollite e disseccate in altre fabbriche, da conservarsi con le
norme opportune (art. 25) - Praticare il miscuglio delle materie
destinate alla torrefazione sotto ampie tettoie dotate di abbondante
ventilazione e di pavimento impermeabile.
Forni adatti allo scopo (art. 8) - Camini (art. 9) - Il forno
a calcinazione dev'essere munito di un camino indipendente, di
grande altezza.
Calcinazione in recipienti chiusi ed accurata saldatura di tutte
le commessure, previe le opportune cautele di sicurezza (art.
11) - Condensazione intensiva e denaturazione pirogenica dei gas
nocivi (art. 13, 15) previe le cautele contro gli incendi (art.
14, comma 2°, e art. 63) - Cautele per l'apertura dei forni
(art. 17).
Cautele per le acque di condensazione o residuali di qualsiasi
natura (art. 43, 45) - Occorrendo, limitare la calcinazione delle
ossa ad ore determinate (art. 29).
Polverizzazione delle ossa in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati
(art. 85).
Trattamento della polvere d'ossa con l'acido solforico e concentrazione
della soluzione fosforica in apparecchi adatti allo scopo, con
tutte le precauzione contro la diffusione delle emanazioni nocive
(art. 11) e condensazione intensiva del gas solforoso (art. 13).
Distillazione in apparecchi perfezionati, con tutte le cautele
contro i pericoli d'incendio (art. 58) e contro la dispersione
dei vapori di fosforo - Condensazione radicale di detti vapori,
evitando accuratamente l'ostruzione dei canali refrigeranti -
Tenere in permanenza nei locali larghi recipienti pieni di essenza
di trementina - Effettuare la depurazione del fosforo a bagnomaria
e pressione d'acqua - Vietare la modellatura per aspirazione con
la bocca (art. 94) - Conservazione del fosforo sott'acqua, entro
scatole di ferro completamente immerse.
Completa neutralizzazione delle acque di rifiuto acide.
Per la fabbricazione del fosforo amorfo: operare in caldaie sormontate
da ampie cappe aspiranti (art. 11) collegate con un buon camino
(art. 9) - Effettuare la lavatura col solfuro di carbonio in recipienti
chiusi, in un laboratorio interamente costrutto con materiali
incombustibili, dotato di ventilazione energica (per descensum),
isolato e lontano dagli altri locali.
Vedi: Solfuro di carbonio.
Le stesse condizioni indicate per Colle animali.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento
dei magazzini dal laboratorio (art. 50) - Cautele pei focolai
(art. 53).
Intonacare le parti in legno con una vernice impermeabile al sudiciume
(art. 28) - Caldaie chiuse e sormontate da ampie cappe a saracinesca
(art. 11), collegate con un alto camino (art. 9) - Occorrendo,
applicare ai prodotti gassosi fetenti i metodi di condensazione
complessa (art. 15), con le norme per regolare il tiraggio degli
apparecchi (art. 16) - Cautele per la denaturazione pirogenica
(art. 14, comma 2° e art. 63) - Massima pulizia; divieto di
accumulare materie putrescibili (art. 24) - Lavorazione sollecita
delle materie prime (art. 24) - Norme per la conservazione (art.
25).
Norme per il locale: lavature e disinfezioni periodiche (articoli
96 e 98).
Grandi cautele pei residui (art. 43, 44 e 45).
Restrizione pei combustibili (art. 27) - Occorrendo, limitare
la fusione ad ore determinate (art. 29) - Cautele contro lo sparpagliamento
del grasso sui pavimenti (art. 30) - Divieto di esercizio cumulativo
dell'industria dei concimi, salvo coll'osservanza delle prescrizioni
di cui all'art. 101.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Isolamento del laboratorio dai magazzini (art. 50) - Cautele
pei focolai (art. 53) - Cautele per la conservazione e manipolazione
delle materie infiammabili (art. 51) - Deposito di sabbia (art.
60).
Caldaie chiuse e sormontate da cappe aspiranti (art. 11), collegate
con un buon camino (art. 9) - Condensazione intensiva e denaturazione
pirogenica dei gas molesti, previe le solite cautele (articolo
13, 14, comma 2° e art. 63) - Restrizione pei combustibili
(art. 27) - Occorrendo, limitare la cottura ad ore determinate
(art. 29).
CONDIZIONI GENERALI - Massimo grado di isolamento
dai centri abitati - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti
(articoli 3, 4) - Muro di cinta ed alberi (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle
pareti dei locali ed alle parti in legno (art. 28, 96) - Lavature
e disinfezioni radicali periodiche dei locali, nonché dei
carri, recipienti ed attrezzi (art. 98, 99).
Conservazione, lavorazione e rimozione delle materie putrescibili
(art. 21, 25, 26).
Disinfezione immediata e lavorazione sollecita delle materie prime
(art. 24, 25, 95) - Praticare tutte le operazioni suscettibili
di sviluppare emanazioni sgradevoli ed insalubri in recipienti
ed apparecchi appropriati e sormontati da ampie cappe (art. 11)
comunicanti con un buon camino (art. 9).
Fosse e bacini a fondo e pareti impermeabili e muniti di coperchio
ermetico - Divieto di accumulare materie fetenti senza le relative
cautele (art. 24).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44, 45).
Per gli stabilimenti che ricavano i sali ammoniacali ed altri
prodotti fertilizzanti da materia animale, urina, sangue, ecc.,
vedi le condizioni in Residui animali, Sangue ed Ammoniaca.
Fabbriche di superfosfati: frantumazione ed analoghe operazioni
in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) adottando
tutte le precauzioni contro le polveri.
Se si producono vapori irritanti o comunque nocivi, esigerne,
all'occorrenza, la condensazione intensiva (art. 13) ed evitarne,
in ogni caso, la diffusione con tutti i mezzi suggeriti dalla
pratica (art. 11).
Se si fa uso di forni, adottare tutte le cautele contro gli (art.
53), contro l'irradiazione e contro la diffusione del (art. 64).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forni
e sistema di torrefazione razionali, evitando ogni dispersione
di vapori tossici (art. 8, 11, 18) - Condensazione intensiva (art.
13) - Apparecchi a chiusura ermetica ed a giuntura perfetta; lavorazione
sotto ampie cappe intiere con saracinesca comunicanti con un alto
camino (art. 9) - Disseccazione dei composti a bagno-maria, condensando
i vapori nocivi.
Massime cautele contro i pericoli d'intossicazione per le materie
e pei residui, sia rispetto all'abitato che per gli operai (articoli
86, 87, 88, 89, 90, 91) - Divieto di far penetrare operai nelle
camere di condensazione, se non con le cautele di cui all'art.
18.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia e frequenti lavaggi (articolo
39) - Forni adatti allo scopo e muniti delle necessarie cautele
contro lo sviluppo delle emanazioni e delle polveri tossiche (art.
8) - Camino (art. 9) - Condensazione (art. 14) - Bocche di aspirazione
localizzate in vicinanza delle tramoggie (art. 36) Difendere gli
operai dal bagliore dei forni - Cautele per focolai (art. 64)
- Per l'introduzione delle materie prime nei forni, il rimescolamento
e l'estrazione del prodotto, adottare possibilmente mezzi automatici
(art. 92) - Impedire la diffusione del polviscolo venefico mediante
l'inumidimento costante delle materie lavorate (articolo 39) -
Divieto di lavorare a mano sostanze tossiche allo stato secco
(art. 40) - Lavorazione meccanica in apparecchi chiusi (art. 32)
ed isolati (art. 85) - Massime cautele personali per gli operai
(art. 89, 91, 92).
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI - Le stesse,
in massima, che per Catrame, specialmente per quanto concerne
i mezzi preventivi contro il fumo, le emanazioni ed i rischi d'incendio
ed il trattamento dei residui.
Per gli apparecchi di compressione, esigere i necessari organi
di sicurezza - Sublimazione col vapore in apparecchi perfezionati
previe le solite cautele contro pericoli di esplosione e d'incendio.
Condensazione intensiva in apposite camere a volta ed a pavimento
impermeabile, da tenersi ermeticamente chiuse durante e dopo l'operazione,
finché vi sia ristabilita la temperatura ordinaria - Cautele
per dette camere (art. 18). Occorrendo, non immettere nel camino
la corrente gassosa proveniente dalle camere, se non dopo averla
sottoposta a radicali trattamenti di depurazione.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Alto camino (art. 9) con cuffia di rete metallica
(art. 54) - Forni e caldaie adatti allo scopo e muniti di tutti
i requisiti per impedire la diffusione degli odori e dei gas nocivi
(art. 8, 11).
Isolamento completo dei forni e delle caldaie dalle camere di
condensazione - Cautele per dette camere (art. 18) - Divieto di
penetrare nei locali soggetti a pericolo d'incendio con corpi
accesi (art. 49) - Condensazione intensiva (art. 13) - Cautele
pei focolai (art. 53) - Estrazione del nero dalle camere, con
le cautele atte ad impedire la dispersione del polviscolo - Isolamento
dei magazzini dal locale di fabbricazione (art. 50) - Deposito
di sabbia (art. 60).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) Grande
pulizia; intonaco idrofugo alle pareti; frequenti lavature e disinfezioni
(art. 96) - Lavorazione sollecita (art. 23) e norme per la conservazione
(art. 25) delle materie prime - Lavorazione col vapore in apparecchi
chiusi, sotto ampie cappe (art. 11) comunicanti con un alto camino
(art. 9) - Occorrendo, condensare e denaturare le emanazioni moleste,
previe le necessarie cautele contro gl'incendi (art. 14, comma
2°, e 63) - Isolamento completo dei focolai e dei generatori
dalle camere di lavoro (art. 53, 57) e di queste dai magazzini
(art. 50) - Restrizione pei combustibili (art. 27).Grandi cautele
pei residui (art. 43, 44, 45).
Divieto dell'esercizio cumulativo della fabbricazione dei concimi,
salvo con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 101. Per
la distillazione, vedi Acido stearico.
Se si impiega solfuro di carbonio, adottare, per la sua conservazione
e manipolazione, tutte le cautele contro i rischi d'incendio e
contro lo sviluppo delle emanazioni nocive.(Vedi la voce seguente).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione energica
(art. 2). Occorrendo aspirazione dei vapori per caduta.
Pavimento impermeabile (art. 3) provvisto, all'occorrenza, di
canaletti raccoglitori (art. 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro i rischi d'incendio (art.
47) - Materiali incombustibili (art. 48).
Isolamento dei laboratori dai magazzini (art. 50) e dei vari riparti
e magazzini fra loro- Isolamento di ogni materia infiammabile
dai focolai - Speciali cautele di sicurezza per il deposito del
solfuro (art. 51). (Vedi Solfuro dl carbonio - fabbricazione e
deposito).
Luce naturale, o illuminazione con lampade elettriche ad incandescenza
provviste di globo di sicurezza (art. 48) - Divieto di penetrare
con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Far uso di solfuro il più possibilmente puro - Apparecchi
di estrazione a ricupero perfettamente razionali, muniti di tutte
le cautele contro lo sviluppo di vapori nocivi, contro i rischi
di incendio, scoppio od altre cause di infortunio (art. 6).
Camino di altezza conveniente (art. 9) - Divieto di bruciare sanse
od altre materie capaci di spandere cattive esalazioni, salvo
che i focolai siano provvisti delle adatte cautele (art. 10, 27).
Istruzioni precise agli operai sui pericoli per la salute e la
sicurezza personale (art. 87) e sorveglianza permanente - Cautele
igieniche personali (art. 89) - Evitare ogni contatto diretto
del solfuro con la pelle - Apparecchi, recipienti ed utensili
adatti allo scopo (art. 89, 94).
Cautele per i residui (art. 43, 44, 45) - Divieto di accumulare
sostanze putrescibili o comunque fetenti (art. 24) - Essiccazione
sollecita dei panelli - Cautele per la rimozione degli altri cascami
(art. 26).
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI di cui alla Voce: Olii animali - Esigere soprattutto un metodo di estrazione razionale ed apparecchi perfezionati, con tutte le cautele contro gli odori ed i rischi d'incendio. Massime cautele pei residui fetidissimi (art. 43, 44, 45) - Pei solventi pericolosi (benzina, solfuro di carbonio) adottare le speciali cautele contro gli incendi. (Vedi la voce precedente).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco idrofugo alle pareti; frequenti
lavature e disinfezioni ( art. 96) - Intonaco impermeabile sulle
parti in legno (art. 28) - Cautele per la conservazione (articolo
25) - Adottare opportuni processi antifermentativi, massime nella
stagione calda.
Pei depositi di ossa fresche, esigere anche il massimo isolamento
dall'abitato.
Nei depositi di ossa disseccate non ammettere che ossa completamente
secche e già bollite in altri stabilimenti.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti in pendenza provvisti di griglie metalliche
(art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia; intonaco idrofugo alle pareti;
lavature e disinfezioni periodiche (art. 96).
Vasche e bacini impermeabili con spesso strato di cemento; lavorazione
sollecita delle materie prime (art. 23) - Divieto di accumulare
materie fetenti (art. 24) - Norme per la conservazione temporanea,
la lavorazione e la rimozione (art. 25) - Restrizione pei combustibili
(art. 27) - Alto camino (art. 9) - Precauzioni le stufe (art.
53) - Isolamento degli ordigni rumorosi (art. 85) Grandi cautele
pei residui (art. 43, 44, 45) - Divieto di esercitare cumulativamente
l'industria dei concimi, salvo con l'osservanza delle condizioni
di cui all'art. 101.
CONDIZIONI GENERALI - Massimo isolamento dai
centri abitati - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti
di scolo (art. 3, 4) - Muro di cinta ed alberi di alto fusto (art.
5) - Un solo accesso, munito di porta stabile - Impedire l'entrata
agli animali girovaghi.
CONDIZIONI SPECIALI - Esigere tutti i mezzi opportuni per la raccolta,
conservazione temporanea, lavorazione e rimozione delle materie
prime e dei residui (art. 25, 26, 43 e 44) - Disinfezione periodica
radicale delle materie (art. 95) - Massima pulizia; intonaco impermeabile
in tutti i punti del locale soggetti al contatto di materie putrescibili
od all'impregnamento di emanazioni moleste; lavature e disinfezioni
periodiche (art. 96, 97) - Estrazione delle materie liquide dai
pozzi e bacini di deposito col sistema pneumatico inodoro (art.
44) - Cautele contro l'umidità - Abbondante dotazione di
acqua pura (art. 89) - Impianto a vapore completo con tutte le
cautele relative (art. 57) - Mezzi di disinfezione efficaci -
Reti metalliche alle finestre e cautele contro gli insetti (art.
97).
Per la conservazione e lavorazione del sangue, vedi la voce seguente.
Pei depositi di materie fecali, esigere speciali condizioni di
isolamento, di ventilazione e di impermeabilità - Trasporto,
immissione ed estrazione (art. 25, 26, 43).
Cautele pei carri, recipienti ed attrezzi impiegati nel trasporto
degli animali destinati alle sardigne e dei residui animali in
genere (art. 99) - Lavaggi e disinfezioni frequenti.
Quanto alla denuncia degli animali morti o da abbattersi, al loro
trasporto allo stabilimento, alle norme per la distruzione, alle
garanzie contro i pericoli d'infezione, ai registri, ecc., si
seguano le disposizioni dei regolamenti locali e di polizia.
Far osservare agli operai la massima pulizia personale, provvedendo
loro il corredo e gli attrezzi opportuni (zoccoli, sopravveste,
strumenti da taglio ed utensili diversi) da disinfettarsi con
la frequenza e le cautele necessarie (art. 98).
Divieto di asportare dallo stabilimento carne, sangue od altri
residui animali, fatta eccezione per la pelle, le ossa e le parti
cornee degli animali immuni da malattie infettive; divieto rigoroso
di servirsi della carne degli animali squartati a scopo alimentare;
allontanamento sollecito delle pelli, previe all'occorrenza, le
opportune cautele per arrestarne la putrefazione; divieto di accumulare
materie fetenti (art. 24) - Pel trasporto di tali materie in genere,
vedi art. 26.
Salvo eventuali disposizioni contrarie, da darsi dall'Autorità
locale caso per caso, la distruzione degli animali colpiti da
malattie infettive dev'essere completa, cioè di tutte le
parti del corpo, comprese la pelle, le ossa e le parti cornee.
Lavorazione dei residui col vapore, in autoclavi muniti dei necessari
organi di sicurezza (art. 57) ad una temperatura e per una durata
che assicurino la sterilizzazione assoluta delle materie.
Caldaie chiuse, cappe (art. 11) e camini (art. 9).
Disseccazione in forni chiusi, adatti allo scopo (art. 8) e circondati
delle necessarie cautele contro i rischi dincendio (articolo
53) - Occorrendo, adottare la denaturazione pirogenica dei gas
nocivi (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Massime cautele per impedire l'inquinamento delle acque coi residui
(art. 43, 44, 45) - Vedi, per tutti gli altri casi: Ingrassi artificiali.
(1) Appartiene a questa voce lesercizio delle Sardigne o Squartatoi nei quali si elaborano, per uso industriale, e sotto la sorveglianza degli agenti municipali, le carogne di animali e le carni sequestrate non commestibili (vedi cap. IX, art. 100).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; abbondante dotazione d'acqua
pura; intonaco idrofugo in tutti i locali; frequenti lavature
e disinfezioni dei locali (art. 96), nonché dei carri,
recipienti ed attrezzi (art. 98 e 99) - Grandi cautele pel trasporto,
conservazione e lavorazione del sangue (art. 21, 25, 26) - Lavorazione
sollecita (art. 24) - Condensazione intensiva e denaturazione
pirogenica dei gas nocivi (art. 13, 14, comma 2°, e 63) -
Esigere per la raccolta temporanea delle acque di scolo di qualsiasi
natura le necessarie vasche, bacini, ecc. ecc., assolutamente
impermeabili; tenere le materie fetide costantemente coperte di
polveri assorbenti (art. 25) - Per le operazioni specialmente
pericolose esigere recipienti chiusi, con ampie cappe (art. 11)
e camino (art. 9) - Cautele per le stufe (art. 53).
Massime cautele per i residui (art. 43, 44, 45 e 95).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento impermeabile in tutta la fabbrica e canaletti (art.
3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Reti metalliche fitte alle finestre (articolo
38) - Cautele contro le polveri (art. 31, 32, 33) - Cautele contro
i rischi d'incendio (art. 53) - Camino (art. 9) - Apparecchi chiusi,
ampie cappe a saracinesca (art. 11) - Restrizioni per i combustibili
(art. 27) - Queste restrizioni devono essere rigorosissime per
i cascami imbrattati di composti arsenicali e mercuriali - Isolamento
degli ordigni rumorosi (art. 85) - Grandi cautele personali per
gli operai; massima pulizia; proibire la conservazione e l'uso
dei cibi nello stabilimento (art. 94).
Se si fanno preparazioni chimiche, esigere tutte le precauzioni
contro i vapori nocivi (art. 11, 12, 13) - Cautele contro i rischi
di intossicazione (art. 87, 88, 89, 90, 91 e 92).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44 e 45), con le norme di
cui all'art. 86, relative alla raccolta dell'acqua piovana.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Adottare tutte le condizioni prescritte
per Acido cloridrico e per Acido solforico contro i vapori nocivi
e contro i pericoli di inquinamento per le acque e per il terreno.
Impianto razionale (art. 6) - Forni ed apparecchi adatti allo
scopo (art. 8, 11) con mezzi di caricamento, di lavorazione e
di estrazione automatici.
Condensazione intensiva dei gas nocivi (art. 13) - Perfetta utilizzazione
dei residui (art. 43, 45) e loro conservazione temporanea in locali
assolutamente riparati dalla pioggia (art. 86).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50)
- Cautele pei focolai (art. 53) - Bocche di vapore con robinetto
esterno (art. 62) - Impianto razionale di tutti gli apparecchi
e norme di sicurezza per i distillatori e per le camere di condensazione
(art. 58) - Cautele per dette camere (art. 18) - Caldaie di fusione
e tramoggie dei forni sotto ampie cappe (art. 11), collegate con
un alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva del gas solforoso
(art. 13) - Polverizzazione ed analoghe operazioni in recipienti
chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
La fusione libera in apparecchi aperti non è permessa che
in caso di assoluto isolamento, da accertarsi però sempre
dal Sindaco, caso per caso.
CONDIZIONI GENERALI - Ampi locali adatti allo
scopo (art. 1) - Energica ventilazione - Aspirazione dei vaporai
per caduta (art. 2) - Evitare, per quanto possibile, gli ambienti
confinanti - Operare, possibilmente, sotto spaziose tettoie -
Pavimento impermeabile (art. 3) provvisto, all'occorrenza, di
canaletti raccoglitori (art. 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Massime cautele contro gli incendi e contro
i pericoli di scoppio (art. 47) - Materiali incombustibili (art.
48) - Focolai adatti allo scopo con tutte le cautele di sicurezza
(art. 53).
Camini di altezza conveniente (art. 9) - Apparecchi di fabbricazione
e di depurazione perfettamente razionali (art. 6), chiusura ermetica
dei medesimi, delle condutture e dei recipienti collettori, previe
le necessarie garanzie di sicurezza (art. 11) - Prevenire ogni
causa di formazione di miscuglio tonante tra i vapori di solfuro
e lossigeno dell'aria.
Separazione assoluta del riparto di distillazione da quello di
condensazione mediante muro cieco (art. 58) - Cautele per la distillazione
e rettificazione - Riscaldamento a bagno (articolo 55) - Isolamento
completo dei singoli riparti fra loro e dai magazzini (art. 50)
- Speciali condizioni d'isolamento e cautele per il magazzino
di deposito del solfuro grezzo e depurato (articolo 51).
Condensazione intensiva; raccolta del solfuro sotto uno strato
d'acqua sufficiente per impedirne l'evaporazione - Divieto di
penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49) - Abbondante
luce naturale (art. 48) - Illuminazione artificiale esterna o
luce elettrica con lampade ad incandescenza provviste di globo
di sicurezza (1).
Disponendo di generatori, collocare delle bocche di vapore con
robinetto a manovra esterna, per servirsene come mezzo di estinzione
al primo manifestarsi di un pericolo d'incendio (articolo 59)
- Riparti di distillazione e di condensazione con una sola porta
d'accesso, da chiudersi a chiave sotto la responsabilità
di un Capo - Sorveglianza permanente sopra tutte le operazioni
pericolose.
Pulitura dei matracci sott'acqua, previa attiva ventilazione degli
apparecchi (art. 17)- - Spingere la depurazione al maggior grado
possibile (2) - Istruzioni precise agli operai sui pericoli per
la salute e la sicurezza personale (art. 87) - Grandi cautele
igieniche professionali e private (art. 89).
Per le industrie che impiegano il solfuro, esigere massime cautele
contro i pericoli d'incendio, infortunio, ecc., e contro i danni
alla salute - Impiego di solfuro il più possibilmente depurato
- Evitare ogni contatto diretto del solfuro con la pelle - Apparecchi,
recipienti e utensili professionali adatti allo scopo (art. 89,
94).
Se si fa anche uso del cloruro di zolfo, operare sotto cappe vetrate
con energica aspirazione, per allontanare le emanazioni di acido
cloridrico, evitando pure ogni causa di danno al vicinato (art.
11).
(1) Le lampade di sicurezza usuali, come
quelle dei minatori non darebbero sufficiente garanzia.
(2) Pare che le impurezze siano la causa principale degli
effetti dannosi risentiti dagli operai che fanno poi uso del solfuro
nelle varie lavorazioni.
CONDIZIONI GENERALI - Conveniente distanza
dalle abitazioni e dalle strade pubbliche - Locale ben ventilato
(art. 2), con pavimento e canaletti (art. 3 e 4), cintato da muro
o da fitta siepe verde - Pei grossi depositi esigere alberi di
alto fusto (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco idrofugo alle pareti - Lavaggi
e disinfezioni periodiche (art. 96).
Utilizzazione sollecita delle materie, subordinandone la conservazione
temporanea a tutte le necessarie cautele (art. 24 e 25) - Cautele
pel trasporto (art. 26).
Per le materie che presentano pericoli d'infezione, e pei residui,
acque di lavatura, ecc. (art. 95).
Divieto di lasciare carri, recipienti ed attrezzi impiegati nella
raccolta e nel trasporto, all'esterno del deposito.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Isolamento del laboratorio (art. 21) - Caldaie
chiuse, provviste dei necessari apparecchi di sicurezza.
Cappe a saracinesca (art. 11) ed alto camino (art. 9) - Cautele
per la trasformazione pirogenica dei prodotti gassosi nocivi (art.
14, comma 2°, e art. 63) - Cautele pei residui (art. 43 e
45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4 e 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Cautele
per il deposito di liquidi pericolosi (art. 5 1 e 52) - Cautele
per i focolai (art. 53) - Caldaie munite di coperchio ermetico
da potersi abbassare rapidamente, con tubo di sicurezza e con
orlo esterno raccoglitore (art. 11 e 55) - Cappe a saracinesca
(art. 11) con alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva e
trasformazione pirogenica delle emanazioni moleste (art. 13, 14,
comma 2°, ed articolo 63) - Restrizione per i combustibili
(art. 27) - Deposito di sabbia (art. 60) - Occorrendo, limitare
la cottura ad ore determinate (art. 29).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
canaletti (art. 3 e 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia - Abbondante dotazione d'acqua
pura - Intonaco impermeabile alle pareti e volte. Frequenti lavature
(art. 96) - Divieto d'accumulare materie putrescibili (art. 24)
- Impianto e metodo di lavorazione razionale (art. 6) - Forni
(art. 8) - Camini (art. 9) - Caldaie ed apparecchi adatti allo
scopo, con ampie cappe di aspirazione (art. 11) Cautele per i
focolai (art. 53, 54) - Cautele contro i pericoli di asfissia
per l'acido carbonico (art. 19).
Grandi cautele per i residui di qualsiasi natura, curandone la
conservazione temporanea, la depurazione, la utilizzazione, il
trasporto e lo smaltimento con le cautele di cui agli art. 43,
44, 45, oltre a quelle di cui agli art. 25, 26, 95 e 99.
Raffreddamento delle acque di condensazione (art. 46).
L'acquedotto destinato a convogliare i liquidi di lavaggio nei
bacini depuratori sarà provvisto di graticolati metallici,
capaci di trattenere le radichette ed i frammenti vegetali.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se vi è annessa la fabbricazione
dell'acido acetico, isolare il magazzino della legna e del carbone
dal laboratorio e dalle case adiacenti, e costruirli in materiali
incombustibili (art. 48).
Distillazione e rettificazione con apparecchi perfezionati, evitando
ogni fuga di odori molesti; camino (art.- 9) - Caldaie e cappe
(art. 11) - Cautele pei focolai (art. 53) - Separare possibilmente
la maggiore parte del catrame per via umida; raccolta temporanea
dei prodotti empireumatici in recipienti chiusi od in vasche impermeabili;
trasformazione pirogenica dei gas molesti (art. 14, comma 2°,
e art. 63).
Residui (art. 43, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Apparecchi adatti allo scopo, chiusi, con
ampie cappe aspiranti (art. 11) collegate ad un buon camino (art.
9) - Cautele per le stufe (art. 53 e 64).
Residui (art. 43, 45).
In massima, le stesse condizioni indicate per il metodo di distillazione (vedi questa voce in Prima Classe), salvo una maggior tolleranza per il grado di isolamento.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)canaletti
(art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Apparecchi chiusi, cappe (art. 11) e buon
camino (art. 9) - Vasche e bacini impermeabili e chiusi; impianto
razionale (art. 6) - Sorvegliare l'esercizio in modo da evitare
ogni molestia ai vicini ed ogni causa di infortunio per gli operai.
Condensazione intensiva dei gas molesti e nocivi (art. 12, 13).
Divieto di accumulare residui putrescibili (art. 24).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44, 45).
Cautele contro il gas carbonico (art. 19).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se vi è annessa la lavorazione di
materie prime infiammabili, esigere materiali incombustibili e
nome per l'illuminazione (art. 43) - Divieto di penetrare nei
locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai
laboratori (art. 50) - Cautele pei focolai (art. 53) - Cautele
per gli apparecchi di distillazione (art. 58) - Deposito di sabbia
(art. 60) - Cautele per l'essiccazione delle materie pericolose
(art. 61).
Recipienti ed apparecchi adatti, chiusi; cappe a (art. 11) con
buon camino (art. 9) - Gli apparecchi devono essere disposti in
modo da permettere lintroduzione delle materie prime e l'estrazione
dei prodotti, senza pericolo di infortunio o di fughe di vapori
nocivi; condensazione intensiva dei gas (art. 13) - Cautele per
la trasformazione pirogenica (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Massime cautele contro i pericoli di intossicazione per gli operai
e pel vicinato (art. 86) - Elenchi delle sostanze venefiche ed
istruzioni (art. 87) - Cautele per la conservazione dei veleni
(art. 88) - Massima pulizia personale ed arnesi da lavoro (art.
89, 92) - Divieto di conservare il cibo e mangiare nel laboratorio
(art. 94).
Massime cautele pei residui (art. 43 e 45, oltre alle norme cui
all'art. 86).
Quest'industria passerà alla la classe,
se l'industriale non prende le precauzione necessarie per diminuire
gli inconvenienti).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti
(art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili;
illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con
corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori
(art. 50) - Conservazione dell'alcool (art. 51) - Cautele pei
focolai (art. 53) - Riscaldamento col vapore (art. 55, 57) - Norme
per la distillazione (art. 58) - Bocche di vapore contro gli incendi
(art. 59) - Deposito di sabbia (art. 60).
Grande pulizia; intonaco impermeabile alle pareti; lavature periodiche
(art. 96) - Impianto ed esercizio razionale (art. 6) - Sormontare
le vasche a fermentazione con ampie cappe (art. 11) collegate
ad un buon camino (art. 9) - Speciali cautele contro il gas carbonico
(art. 19) - Apparecchi chiusi e perfezionati; vasche e bacini
impermeabili e coperti; divieto di accumulare residui putrescibili
(art. 24) - Massime cautele pei residui e per le acque di ogni
natura (art. 43, 44, 45) adottando per la conservazione temporanea,
la rimozione ed il trasporto delle materie fetenti le norme di
cui agli art. 25, 26 - Raffreddamento delle acque di condensazione
(art. 46). Vedi inoltre le prescrizioni di cui al Tit. XIX del
Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti,
bevande e oggetti d'uso, R. Decreto 3 agosto 1890, n. 7045 e l'art.
107 lettera e) del Regolamento generale sanitario, per quanto
ha tratto alle norme per la vendita degli spiriti, per l'applicazione
delle disposizioni di carattere igienico contenute nella Legge
sugli spiriti (Testo unico, D. M. 8 luglio 1924 e Regolamento
R. D. 26 novembre 1909, n. 762; D. M. 14 febbraio 1930, n. 52;
D. M. 27 marzo 1930).
In massima, le stesse condizioni che per i metodi a base di macerazione, salvo una maggiore tolleranza per l'isolamento e salve le norme speciali da stabilirsi, caso per caso, secondo il metodo di lavorazione ed il modo di utilizzazione dei residui.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Fabbrica cintata da alberi
(art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Raccolta delle materie prime in vasche impermeabili
e chiuse, con tutte le cautele contro la diffusione degli odori
molesti e contro la contaminazione delle acque (articoli 21, 25;
v. anche 43 e 44) - Recipienti chiusi; cappe (art. 11) - Evitare
ogni fuga di gas nocivi. Impianto ed esercizio razionale (art.
6) ed apparecchi perfezionati; condensazione intensiva dell'ammoniaca
gassosa (art. 13) - Camino (art. 9) e tiraggio (art. 16) - Trasformazione
pirogenica dei gas non condensabili (art. 14, comma 2°, e
art. 63) applicata a tutti gli apparecchi da cui possono svolgersi
odori molesti; divieto di accumulare o spandere residui sul suolo
pubblico o nelle acque di uso domestico; cautele per la conservazione
temporanea, la rimozione e l'allontanamento (art. 25, 26) - Grandi
cautele per le acque di scolo (art. 43, 44, 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI- Massima pulizia; abbondante dotazione d'acqua
pura: intonaco impermeabile alle pareti e volte; frequenti lavature
e disinfezioni periodiche (art. 96) - Cautele contro l'umidità
- Fondo e pareti delle cisterne completamente impermeabili; divieto
di accumulare pesci putrefatti e detriti fetenti (art. 24) - Allontanamento
sollecito dei cascami con dovute norme (art. 25, 26, 99) - Grandi
cautele per le acque di scolo (art. 43, 44, 45, 95).
Divieto di lavorare e conservare il pesce salato in recipienti
di rame.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione con metodi
adatti (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro lo spandimento della polvere
(art. 31) - Praticare possibilmente la battitura in apparecchi
chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) - Se si pratica la denaturazione
pirogenica della polvere, adottare le cautele contro i rischi
d'incendio (art. 37) - Reti metalliche alle finestre (art. 38)
- Isolare il locale da ogni sorgente di calore ed eliminare le
occasioni d'incendio.
Grande pulizia; lavature e disinfezioni periodiche (art. 96).
Precauzioni contro il rumore (art. 82, 83) - Cautele personali
per gli operai, contro l'inalazione delle polveri filamentose;
divieto di sottoporre alla battitura oggetti sudici od infetti.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Forno adatto
allo scopo (art. 8) - Camino (art. 9) - Condensazione intensiva
dei vapori di zinco (art. 13) - Cautele contro la irradiazione
del calore e contro il fumo (art. 64) - Sormontare le caldaie
di levigazione con cappa (art. 11) - Setacciatura, raccolta ed
imballaggio del bianco in recipienti chiusi e con mezzi automatici
(art. 32, 35, 41) - Cautele personali per gli operai - Divieto
di lavorare a mano il bianco allo stato secco (art. 40) - Cautele
per lo smaltimento delle acque di levigazione (art. 86).
Adottare l'uso di doppie porte contro la diffusione dell'ossido
all'esterno dei locali.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2
e 19) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie coperte, cappe (art. 11) e camino
(art. 9) - Cautele contro l'umidità - Grandi cautele per
le acque residuali (art. 43, 44, 45 e 95) - Divieto di accumulare
residui fetenti (art. 24) - Norme per il loro sollecito allontanamento
(art. 26) - Restrizione pei combustibili (art. 10) - Divieto di
impiegare apparecchi di rame, piombo o zinco, fatta eccezione
per le caldaie di rame - Per la preparazione, il trasporto e lo
smercio della birra, vedi art. 142 e 147 del Regolamento speciale
per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli
oggetti di uso domestico (R. Decreto 3 agosto 1890, n. 7045).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se si effettua la calcinazione diretta di
materie animali con la potassa, esigere le stesse condizioni prescritte
per Carbone animale - Alle fabbriche che impiegano materie prime
già calcinate, residui del gas, ecc., si può accordare
maggior tolleranza nel grado di isolamento.
Impianto razionale (art. 6) - Utilizzazione o depurazione completa
ed assoluta delle acque di lisciviazione o saline di qualsiasi
natura.
Esigere tutti i requisiti per la raccolta ed il trattamento degli
scoli e dei residui (art. 43, 45) - Caldaie coperte - Ampie cappe
di aspirazione (art. 11) ed alto camino (art. 9) - Divieto di
accumulare residui fetenti (art. 24) - Norme per il loro allontanamento
sollecito (art. 26).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Muro di cinta alto almeno tre metri (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Forno adatto (art. 8) e camino dotato di
energica aspirazione (art. 9) - Cautele pel calore e pel fumo
(art. 53 e 54) - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento
del combustibile dal forno (art. 53) - Cautele contro il bagliore
del forno (art. 65) - Disporre la platea di sfornamento allo stesso
livello del suolo circostante ed in condizioni di massima aerazione:
evitare la formazione di infossamenti e fondi ciechi nei quali
sia possibile l'accumulo di gas asfissianti (art. 19) Restrizione
pei combustibili (art. 10).
Cautele contro le polveri (art. 31) - Apparecchi chiusi (art.
32) ed isolati (art. 85) e mezzi automatici.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti (art. 3, 4) e segatura di legno (art. 30).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle
pareti e volte - Lavature periodiche - Materie prime di buona
qualità; quantità proporzionata al turno di lavoro;
lavorazione sollecita (art. 24) - Impianto razionale (art. 6)
- Apparecchi chiusi perfezionati (art. 11) con tutte le cautele
contro la diffusione degli odori e contro i rischi di esplosione
e d'incendio - Cappe e camino (art. 11, 9) - Materiali incombustibili
(art. 48) - Riscaldamento col vapore (art. 55, 57) - Cautele pei
focolai (art- 53) - Divieto di accumulare residui fetenti (art.
24).
Divieto di usare combustibili imbrattati di grasso (art. 27).
Cautele pei residui (art. 34, 44, 45).
Vedi anche Acido stearico.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Reti metalliche alle finestre - Ampie cappe
di aspirazione chiuse (art. 11) e buon camino (art. 9) - Caldaie
coperte.
Bocche dei focolai all'esterno (art. 53) - Cautele per la stufa
- Cautele pel deposito e l'uso delle materie infiammabili destinate
alla preparazione dell'appretto (art. 50) - Effettuare l'essiccazione
dei feltri verniciati in modo da non recare molestia al vicinato.
Se si fanno operazioni a base di sostanze venefiche (vedi Secrétage)
adottare tutte le norme contro i rischi d'intossicazione (art.
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94) - Condensazione intensiva dei vapori
nocivi (art. 13) - Massime cautele per le acque di scolo (articoli
43, 44, 45, 46) - Eseguire le operazioni che producono polvere
in apparecchi chiusi (art. 32) e possibilmente con mezzi automatici.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) Ampie
cappe chiuse ed alto camino (art. 11, 9) - Condensazione intensiva
ed abbattimento radicale delle emanazioni e delle polveri metalliche
(art. 14, 31) - Cautele per la stufa (art. 53) - Cautele contro
il calore radiante e contro il fumo (art. 64) - Restrizione pei
combustibili (art. 10) - Cautele contro i rischi d'intossicazione
per gli operai e pel vicinato.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50)
- Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) -
Massime cautele generali e speciali contro i rischi d'incendio
- Cautele per il riscaldamento col vapore (art. 57) - Ampie cappe
(articolo 11) - Camino (art. 9).
Cautele pel deposito e per la cernita delle materie prime, specialmente
degli stracci - Cautele contro le polveri, per l'ulteriore preparazione
delle materie prime: apparecchi ad involucro e mezzi automatici
(art. 32) - Apparecchi chiusi: grandi cautele contro le fughe
dei vapori nocivi e specialmente del cloro - Estendere, quanto
più è possibile, la lavorazione a macchina e l'uso
dei mezzi automatici.
Depurazione radicale dei residui (art. 43, 44, 45).
Vedi anche: Imbianchimento e Stracci.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro il fumo e restrizioni pel
combustibile (art. 10) - Materiali incombustibili - Illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art.
49) - Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) - Cautele
per la conservazione delle materie pericolose (art. 51) Cautele
pei focolai (art. 53 e 54).
Riscaldamento a vapore e cautele (art. 55, 57).
Cautele per la disseccazione (art. 61) - Deposito di sabbia (art.
60) - Caldaie ed apparecchi chiusi, sotto ampie cappe intere (art.
11) e buon camino (art. 9).
Divieto di bruciare cascami o combustibili imbrattati (art. 27).
Cautele pei residui (art. 43, 45).
Condensazione dei gas nocivi (art. 12) - Precauzioni contro il
rumore (art. 82) - Massime cautele per gli operai che fanno uso
del solfuro di carbonio (V. Solfuro di carbonio).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale
(art. 2) e localizzata (art. 31) - Muro di cinta alto almeno tre
metri, e capace d'impedire la vista del bagliore dei forni dalle
strade circostanti - Impianto e particolari tecnici razionali
(art. 6).
CONDIZIONI SPECIALI - Forni adatti allo scopo (art. 8) - Camini
di conveniente altezza (art. 9) - Cautele contro l'irradiazione
del calore e contro i danni del fumo (art. 53, 54) - Occorrendo,
esigere il concorso di opportuni processi fumivori, assicurando
la ben regolata alimentazione del combustibile e la completa combustione
dei gas fuliginosi (art. 10) - Divieto di impiegare combustibili
che sviluppino eccesso di emanazioni insalubri o di fumo - Cautele
contro i pericoli di asfissia (art. 19) evitando la formazione
di infossamenti fondi ciechi.
Cautele contro i rischi d'incendio - Materiali incombustibili
(art. 48) - Magazzini del combustibile perfettamente isolati dai
focolai (art. 50, 53) - Occorrendo, sormontare i camini con reti
metalliche parascintille (art. 54) - Isolare i forni dai muri
finitimi (art. 64) - Cautele per l'orientamento dei forni (art.
65).
Cautele personali per gli operai a difesa contro il calore dei
forni e contro gli sbalzi repentini di temperatura. Grandi cautele
contro le polveri (art. 31) - Mezzi automatici ed apparecchi a
cassone con aspirazione interna (art. 32, 34) - Cautele per gli
apparecchi di triturazione, polverizzazione, ecc. (art. 35, 36)
Cautele contro il rumore eccessivo ed il tremito (art. 82, 85)
- Provvedere agli operai i necessari attrezzi e mezzi di difesa
personale specialmente contro le polveri (art. 89).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento con segatura (art. 3, 30).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48 - Riscaldamento
a vapore od a bagnomaria (art. 55) - Ampia cappa (art. 11) e camino
(art. 9) - Cautele pel focolare (art. 53, 57) Restrizioni pei
combustibili (art. 10, 27).
Isolamento del magazzino dal laboratorio (art. 50) - Durante l'imbiancamento
evitare ogni diffusione di vapori irritanti o comunque nocivi.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento
del magazzino dal laboratorio (art. 50) - Cautele pel focolare
(art. 53) - Bordo in rilievo al fornello (art. 55, comma 2°)
- Caldaie coperte, cappa aspirante chiusa (art. 11) e buon camino
(art. 9).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti e (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Condensazione
intensiva dei vapori di piombo (art. 14) - Se si provoca la carbonatazione
del piombo col metodo dei cumuli di materie organiche in fermentazione,
si scelgano materie che non spandano esalazioni sgradevoli o nocive.
Lavorazione meccanica, apparecchi automatici chiusi (art. 32,
92, 93), ed isolati (art. 85) - Umidificazione continua delle
materie e dei locali (art. 39) - Divieto di sottoporre a lavoro
manuale materie in polvere a secco (art. 40) - Grande pulizia
(art. 42) - Cautele per gli di apparecchi di riscaldamento (art.
53).
Grandi cautele pei residui (art. 86) - Cautele personali gli operai
(art. 89, 92) - Divieto di conservare e prendere il cibo nell'officina
(art. 94, comma 2°).
In massima, le stesse condizioni generali e speciali prescritte per il metodo di fabbricazione con pece grassa (vedi 1^ classe) contro lo sviluppo di odori sgradevoli, le polveri ed i pericoli di incendio, salvo minori esigenze per il grado di isolamento dall'abitato. Aggiungere però il divieto esplicito di impiegare pece grassa, o di mescolare alla pece secca materie fluidificanti capaci di svolgere in qualsiasi periodo della lavorazione emanazioni acri o comunque moleste.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento impermeabile in tutti i locali, con canaletti di scolo
(art. 3, 4), muniti di griglie metalliche - Cautele contro l'umidità
(art 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle
pareti ed alle travature in legno - Cautele contro i pericoli
d'infezione - Abbondante dotazione di acqua pura - Lavature e
disinfezioni periodiche - Raschiare ed imbiancare almeno una volta
all'anno i punti provvisti di semplice arricciatura (art. 95,
96) - Non ammettere alla lavorazione che pelli fresche e perfettamente
conservate (fatta eccezione per le pelli opportunamente preparate
e completamente disseccate), di provenienza per lo più
estera.
Quantità di materie prime strettamente proporzionata alla
capacità del locale ed al turno di lavorazione.
Divieto di lavorare pelli già in parte alterate e fetenti,
o provenienti da animali affetti da malattie contagiose - Sottoporre
le pelli, appena arrivate in fabbrica, ad opportuni metodi antiputrefattivi,
compatibili con le esigenze tecniche dell'industria - Lavorazione
sollecita (art. 24).
Divieto di conservare pelli grezze non ancora sottoposte agli
opportuni processi antiputrefattivi.
Fosse e bacini completamente impermeabili e collocati nella parte
più internata dello stabilimento (art. 21).
Divieto di accumulare materie putrescibili ( art. 24) - Divieto
di conservare allo stato umido concia già impiegata per
la preparazione delle pelli - Divieto di essiccare le pelli verso
le strade pubbliche (art. 21, comma 2).
Cautele per la conservazione temporanea e la rimozione delle materie
fetenti (art. 25, 26) - Massime cautele pei residui (art. 43,
44, 45, 95).
Cautele contro il rumore ed i sussulti (art. 82) - Battitura dei
cuoi nella parte più lontana dalle case adiacenti e dalle
strade pubbliche.
Isolamento e cautele per gli apparecchi di riscaldamento (art.
53) - Alto camino (art. 9) - Eseguire tutte le operazioni fetenti
sotto larghe cappe intiere (art. 11) - Divieto di bruciare cascami
di concieria o combustibili imbrattati, se non con le cautele
di cui all'art. 27 - Divieto di bruciare i residui della concia
(motte), se non dopo completa essiccazione.
Divieto di impiegare ingredienti di natura tossica, slavo che
ciò sia richiesto da imprescindibili necessità tecniche:
in tal caso esigere tutte le cautele contro i pericoli di intossicazione,
sia per gli operai che pel vicinato, specialmente in rapporto
ai residui (art. 86).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Ampie cappe intere con saracinesca vetrata,
comunicanti con un buon camino (art. 11, 9) - Condensazione intensiva
dei vapori nocivi (art. 13) - Depurazione radicale delle acque
residuali e massime cautele contro i pericoli di inquinamento
del suolo e delle acque di uso domestico (art. 43, 45, 86) - Grandi
cautele per gli operai contro i rischi delle intossicazioni in
genere (art. 88) e specialmente di quella mercuriale (art. 90)
- Cautele per la conservazione e manipolazione dei composti venefici
(art. 87, 88).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Immagazzinamento delle materie prime in
locali ampi ed abbondantemente aerati - Cernita all'aria libera,
nei cortili più interni (art. 21) - Calcinazione con tutte
le cautele contro la diffusione delle emanazioni sgradevoli e
nocive (vedi Carbone animale).
Massima pulizia - Lavature e disinfezioni periodiche in tutto
il locale (art. 96).
Forno adatto (art. 8) - Alto camino (art. 9) e processi fumivori
di provata efficacia (art. 10) - Cautele per la denaturazione
pirogenica dei gas nocivi (art. 14, comma 2°, art. 63) - Caldaie
coperte ed ampie cappe (art. 11) - Raccolta completa delle acque
di scolo e grandi cautele pei residui (art. 43, 45), con tutte
le norme per impedire linquinamento del suolo e delle acque
di uso domestico, anche per la parte dell'acqua piovana (art.
86).Operando la trasformazione dei ferrocianuri in ferricianuri
a mezzo del cloro, provvedere alla neutralizzazione intensiva
dell'eccesso di cloro (art. 13) - Recipienti chiusi (art. 11),
o camere (art. 18), con tutte le norme contro le fughe dei gas
nocivi ed analoghe cautele per gli operai - Nel locale destinato
alla clorurazione tenere in permanenza un apparecchio neutralizzatore
ed ammoniaca.
Apparecchi meccanici e mezzi automatici (art. 93) - Per gli operai:
grande pulizia personale (art. 89) - Divieto di conservare e prendere
il cibo nell'officina (art. 94).
CONDIZIONI GENERALI - Locale adatto, opportunamente
ventilato, riparato da ogni influenza di irradiazione di calore
e munito delle necessarie garanzie di sicurezza contro i rischi
d'incendio (art. 47) - Materiali incombustibili (art. 48).
CONDIZIONI SPECIALI - Finestre provviste di reti metalliche a
maglie fitte (art. 68).
Isolamento completo da altri magazzini e da merci combustibili
(art. 50).
Perfette condizioni d'ordine e pulizia (art. 77).
Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Quantità di fiammiferi proporzionata alla cubatura del
locale, evitando l'accumulo eccessivo e disordinato
Locale chiuso a chiave, sotto la responsabilità del proprietario
o direttore.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
generale e localizzata.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione
(art. 48) - Divieto di penetrare con corpi accesi (art. 49).
Reti metalliche alle finestre (art. 38) - Apparecchi meccanici,
chiusi (art. 32) ed isolati (art. 82), con le disposizioni adatte
ad attutire il più possibilmente il rumore - Riscaldamento
col vapore (art. 55) e cautele (art. 57) - Cautele per prevenire
il divampamento del pulviscolo filamentoso (art. 63) - Misure
di sicurezza per le macchine.
Le stesse condizioni. di massima che per la
voce precedente.
Se si fa uso di macchine stigliatrici esigere tutte le cautele
possibili contro il rumore estremamente assordante.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Impianto
ed esercizio dei forni con tutte le cautele contro gli incendi
(art. 53) e contro i pericoli di danno o molestia al vicinato
(art. 64) - Analoghe cautele per le stufe; camini (art. 9) con
cuffia di rete metallica (art. 54), e cappe di aspirazione (art.
11) Restrizioni per combustibili (art. 10 e 27).
Eseguire le colature dei metalli fusi negli stampi spalmati di
grasso e resina in un locale isolato e provvisto di camino proprio.
Occorrendo, impedire lo spandimento del nero fumo verso il vicinato;
prevenire energicamente ogni sviluppo di emanazioni metalliche
o comunque nocive, sia verso il vicinato, che in rapporto agli
operai. Per le operazioni specialmente nocive, esigere cappe chiuse
(art. 11); occorrendo, sottoporre le emanazioni pericolose a condensazione
intensiva (art. 14) - In casi speciali, limitare la fusione ad
ore determinate (art. 29).
Isolamento degli ordigni rumorosi o di azione violenta (art. 85).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Area interamente cintata
da muro (art. 5) Esigere per tutti i caseggiati e locali di fabbricazione,
conservazione e distribuzione del gas, compresi i gazometri, la
distanza di almeno 30 metri dall'abitato.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Disposizione
opportuna e razionale dei singoli riparti e perfetta armonia fra
le diverse sezioni dellofficina; apparecchi perfezionati
e provvisti di tutti i requisiti per tutelare la salubrità
e la sicurezza tanto degli operai che degli abitanti. Giuntura
perfetta di tutte le connessure. Evitare ogni fuga di gas e di
altri prodotti volatili nocivi (art. 11) - Munire ogni riparto
di parafulmine; distribuire i vari riparti in modo che le singole
operazioni possano effettuarsi in locali isolati e separati l'uno
dall'altro da muri d conveniente spessore. Lasciare uno spazio
di parecchi metri di aria libera tra i locali in cui si effettuano
operazioni pericolose, o si conservano prodotti suscettibili di
infiammazione o di scoppio.
Volendosi introdurre nell'esercizio dell'officina delle modificazioni
tecniche sostanziali, se ne dovrà sempre dare preavviso
alle Autorità locali, che prenderanno atto della dichiarazione,
con riserva di prescrivere all'uopo le cautele per prevenire ogni
danno e pericolo per la salute pubblica.
Camini di dimensioni appropriate (art. 9).
Effettuare la condensazione dei prodotti ammoniacali e catramosi,
nonché il lavaggio e la depurazione del gas coi mezzi che
la scienza e la pratica insegnano più efficaci, rinnovando
con la frequenza e le cautele necessarie le materie impiegate
per la depurazione.
Apparecchi di distillazione, condensazione e depurazione del gas
all'aperto e sotto tettoie ampie e ben aerate. Adottare tutte
le necessarie cautele per prevenire i pericoli inerenti alla distillazione
(art. 58).
Adottare per la rivivificazione delle materie di depurazione metodi
che non compromettano la salubrità interna nè esterna
dellofficina.
Isolamento completo dei locali destinati al deposito del litantrace
e del cok, dagli altri riparti, specialmente dai serbatoi di catrame,
dai laboratori di distillazione e dai gazometri; accumulare il
coke incandescente in una parte perfettamente isolata dal resto
dell'officina e sottoporlo immediatamente all'estinzione.
Se si dispone di impianto a vapore, isolare completamente i generatori
delle condutture del gas, dai gazometri e da tutti gli altri riparti
soggetti a rischio d'incendio e di esplosione (art. 57).
Divieto di bruciare nei focolai sostanze catramose o comunque
capaci d spandere cattivo odore, salvo che i forni siano provvisti
di una disposizione fumivora capace dimpedire ogni dispersione
di emanazioni moleste (art. 10, 27).
Divieto di esercitare nella stessa officina altre industrie (articolo
101), fatta eccezione per quelle relative allutilizzazione
dei sotto-prodotti. In questo caso esigere, per lesercizio
di queste ultime, tute le cautele per prevenire ogni inconveniente
pel vicinato. Nelle officine a gas sarà specialmente vietato
di procedere alla lavorazione di sostanze infiammabili od esplodenti.
Grandi cautele per la raccolta e conservazione temporanea dei
prodotti catramosi, delle acque ammoniacali e di tutti gli altri
residui e depositi ricavati dagli apparecchi di condensazione,
lavaggio e depurazione; cisterne completamente impermeabili e
dotate di coperchio ermetico. Per limmissione, conservazione
ed estrazione di questi residui vedi le norme rispettivamente
indicate alle voci Catrame ed Ammoniaca.
Analoghe cautele per la rimozione ed il trasporto, da effettuasi
con attrezzi, recipienti e carri appropriati e con le opportune
cautele per evitare ogni diffusione di odori molesti (art. 26).
Divieto assoluto di spandere catrame, acque ammoniacali od altri
residui sul terreno permeabile o nei corsi dacqua, o di
immetterli in pozzi o cisterne assorbenti.
Analoghi cautele per lutilizzazione eventuale e per qualsiasi
trattamento di tali residui e sotto-prodotti nella stessa officina,
da effettuarsi per- sempre in un riparto distinto, collocato nel
punto più lontano dalle altre parti dellofficina
e dalle circostanti abitazioni, munito degli apparecchi e dei
mezzi necessari per assicurarne il regolare esercizio, per impedire
ogni sviluppo di emanazioni insalubri e per provvedere allo smaltimento
delle acque di scolo senza danno e pericolo per la salute pubblica.
Divieto di effettuare detta utilizzazione nellinterno della
città od in vicinanza delle abitazioni, salvo uno speciale
nulla osta dellAutorità locale, determinante le relative
cautele.
Cautele speciali per la costruzione ed il collocamento dei gasometri
proporzionandone il numero e la capacità allimportanza
dellofficina; costruirli intieramente allaria libera,
cioè senza rivestimento in muratura, e collocarli alla
maggior distanza possibile dal riparto dei forni. Bacini con rivestimento
interno completamente impermeabile e robusto, e provvisti della
necessaria quantità dacqua per assicurare una chiusura
idraulica perfetta e costante. Assicurare alla corsa delle campane
una direzione costantemente verticale, limitando la corsa ascendente
con un congegno darresto di effetto sicuro e collocato ad
unaltezza tale che, quando lorlo della cupola raggiunge
il limite stabilito, la base della campana resti ancora immersa
nellacqua per almeno 30 centimetri. Segnalare costantemente
la pressione del gas nellinterno dei gasometri, mediante
grandi manometri applicati allesterno delle campane e visibili
anche a distanza.
Estrazione del gas da materie prime che, durante la fabbricazione,
non sviluppino emanazioni insalubri; divieto di impiegare materie
di origine animale. Obbligo di sottoporre i tubi per la conduttura
agli opportuni controlli di resistenza. Esigere che il gas venga
sottoposto al massimo grado di depurazione possibile. Conduttura
e distribuzione del gasi agli utenti mediante tubi ed apparecchi
impiantati in maniera da prevenire ogni pericolo desplosione
o dincendio.
Divieto di rintracciare le fughe di gas nei locali confinanti,
col mezzo dellaccensione.
Provvedere agli operai addetti allo sgombro dei tubi e delle diramazioni
gli apparecchi necessari, pompe, ecc., vietando loro di applicarvi
la bocca, per rimuovere il deposito col soffio o collaspirazione
(art. 94).
Per la fabbricazione dei gas carburanti con qualsiasi altro sistema
e con materie prime diverse dal carbon fossile, adottare le cautele
che verranno indicate, caso per caso, dallAutorità
competente, come più adatte alle circostanze.
CONDIZIONI - Per lubicazione, costruzione
e ventilazione delledificio, limpianto e funzionamento
dei forni, ecc., vedi Calce.
Frantumazione, macinazione e setacciatura con tutte le cautele
contro le polveri; ventilazione localizzata (art. 31) - Apparecchi
meccanici ad inviluppo ermetico (art. 32) - Raccolta diretta delle
materie in polvere (art. 35) - Precauzioni contro i rumori ed
i sussulti (art. 82, 85) - Precauzioni personali per gli operai
contro linspirazione del polverio.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Tini a chiusura ermetica con tubo di efflusso
sboccante in unampia cappa (art. 11) - Buon camino (art.
9) - Vasche impermeabili, sormontate da ampie cappe; impiegando
per la rivivificazione del nero il vapore sovrariscaldato, provvedere
allabbattimento del polviscolo (art. 31, comma 4°) -
Calcinazione con le necessarie disposizioni fumivore; occorrendo,
trasformazione dei gas molesti, previe le solite cautele (art.
14, comma 2°, e art. 63) - Cautele contro le polveri per lestrazione
e la raccolta del nero rivivificato a secco.
Cautele contro gli incendi per gli apparecchi di riscaldamento
( art. 53) - Cautele per i residui) art. 43, 44, 45) - Norme per
la rimozione dei residui fetenti (art. 26).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro lumidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro gli incendi pei locali destinati
alla solforazione, disseccazione, o comunque soggetti allirradiazione
di calore. Vasche e camere con tutte le cautele contro lazione
corrodente e le fughe dei vapori nocivi (art. 18 e 93) - Condensazione
e neutralizzazione intensiva del cloro e del gas solforoso (art.
13), non immettendone nel camino che la quantità non direttamente
condensabile; nellimbiancamento col cloro, tenere in permanenza
nel laboratorio un apparecchio neutralizzatore ad ammoniaca, per
servirsene in caso di bisogno.
Buon camino (art. 9) e larghe cappe di aspirazione (art. 11).
Grandi cautele pei residui liquidi e solidi (art. 43, 45) - Divieto
di smaltirli sul suolo pubblico o nei corsi dacqua.
Cautele per gli operai contro lazione delle sostanze e dei
gas corrodenti.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Completo e razionale sistema
di canalizzazione per raccogliere tutte le acque di scolo - Cautele
contro lumidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Recipienti e vasche completamente impermeabili,
rimescolamento con mezzi meccanici, o mediante appositi attrezzi
a lungo manico (art. 92) - Cautele personali per gli operai (art.
89).
Operazioni suscettibili di svolgere odori molesti, in recipienti
chiusi e sotto ampie cappe (art. 11) collegate con un buon camino
(art. 9).
Elenco delle sostanze venefiche (art. 87) - Massime cautele pei
residui (art. 43, 45 e 86) - Divieto di spanderli sul suolo pubblico
e nei corsi dacqua; depurazione radicale e assoluta di tutte
le acque di rifiuto.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3 e
4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione
(art. 48) - Massima pulizia; intonaco idrofugo alle pareti; abbondanti
lavature e disinfezioni (art. 96) - Raschiare ed imbiancare almeno
una volta allanno i muri provvisti di semplice incalcinatura.
Isolamento di magazzini dai laboratori (art. 50).
Divieto di avvicinarsi ai cumuli di stracci con corpi accessi.
Raccolta, trasporto, deposito e cernita degli stracci con tutte
le cautele per prevenire ogni pericolo o danno alla salute pubblica
ed agli operai. Divieto di raccogliere, trasportare e depositare
stracci sucidi o provenienti da località infette (art.
100).
Cautele contro le polveri durante la cernita e la battitura -
Apparecchi chiusi, dotati di aspirazione interna ed isolati dai
muri finitimi (art. 31, 32 e 85).
Reti metalliche alle finestre (art. 38).
Carbonizzazione e pratiche relative con tutte le cautele contro
la diffusione dei vapori irritanti.
Trattamento degli stracci con lacido, introduzione ed estrazione
dal forno con mezzi automatici, funzionanti in ambienti perfettamente
chiusi e comunicanti con un energico apparecchio di condensazione
(art. 18 e 93) - Proteggere gli operai dallazione diretta
dei vapori irritanti e dal contatto delle sostanze corrosive.
Condensazione intensiva dei vapori acidi (art. 13) - Camino (art.
9) e restrizione per i gas nocivi (art. 13).
Grandi cautele pei residui (art. 43, 45) - Divieto di spanderli
sul suolo pubblico e nei corsi dacqua.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3,
4) - Cautele contro lumidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; intonaco impermeabile alle
pareti; frequenti lavature e disinfezioni.
Raschiare ed imbiancare almeno una volta allanno i locali
provvisti di semplice incalcinatura (art. 96) - Grandi cautele
per la raccolta temporanea, la depurazione e lo smaltimento delle
acque di lavatura, da disinfettarsi in precedenza, sì e
come è detto allart. 98; cisterne impermeabili coperte,
bacini e canali scaricatori munite di griglie fitte (art. 43,
44 e 45) - Analoghe cautele per il loro trasporto, in caso di
utilizzazione agricola od industriale (art. 26) - anche i canali
destinati alla risciacquatura delle lana e del crine (lavati)
allacqua corrente devono essere muniti a valle di graticolati
metallici fitti; così pure le sponde dei corsi superficiali
eventualmente esistenti in prossimità dei lavatoi.
Lavatura caldo in vasche impermeabili od in caldaie coperte, provviste
dei necessari ripari contro i pericoli dinfortunio e sormontate
da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art.
9) - Materiali incombustibili e cautele contro gli incendi in
tutti i locali esposti ad analogo pericolo. Isolare gli apparecchi
ad andatura rumorosa o violenta (idroestrattori, ecc.) art. 85).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale
e localizzata (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro le polveri; apparecchi meccanici
chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85), previe le cautele contro
il rumore (art. 83) - Raccolta diretta delle polveri (articolo
35) - Precauzioni personali per gli operai (art. 89, comma 2°)
- Grande pulizia (art. 42) - Divieto di macinare o triturare talco,
gesso od altre sostanze sospette di essere usate per adulterazione
o sofisticazione delle farine, negli stessi locali o con gli stessi
apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; precauzioni contro
glincendi (art. 48) - Isolare i focolai da ogni materia
infiammabile; adottare possibilmente il riscaldamento a vapore
in recipienti chiusi muniti di agitatore meccanico; congegni perfezionati,
isolati da muri finitimi (art. 85) e provvisti dei necessari organi
di sicurezza; occorrendo, cautele contro il rumore (articolo 82)
- Divieto di bruciare sanse od altre materie capaci di spandere
cattive esalazioni (art. 10 e 27) - Cautele per i residui (art.
43, 44 e 45) - Divieto di accumulare sostanze putrescibili o fetenti
(art. 24) - Essiccazione sollecita dei panelli; cautele per la
rimozione degli altri residui (art. 26).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale
e localizzata (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Forni adatti allo scopo (art. 8) e circondati
di tutte le cautele per prevenire ogni danno o pericolo ai vicini,
sì per il fumo che pel calore (art. 64).
Materiali incombustibili (art. 48) - Camino (art. 9) con cuffia
di rete metallica (art. 54).
Divieto di bruciare combustibili capaci di svolgere cattive emanazioni
e fumo eccessivo (art. 10 e 27).
Cautele contro le polveri (art. 31) - Apparecchi chiusi, dotati
di aspirazione interna (art. 32) ed isolati (art. 85) --Isolare
il deposito del combustibile dai forni (art. 53) - Grandi cautele
contro glincendi, sia per il locale del forno che per le
stufe e le camere di essiccazione; cautele contro il bagliore
dei forni (art. 65).
Impianto ed esercizio con le stesse norme e cautele prescritte per le fabbriche di preparati e colori di mercurio, salvo le minori esigenze pel grado di isolamento.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forni
e fucine adatti allo scopo (art. 8) con tutte le cautele per prevenire
ogni danno ai vicini, sia per il fumo che pel calore (art. 64).
Camino (art. 9) con cuffia di rete metallica (art. 54) e cappe
aspiranti sui fornelli (art. 11) - Disposizioni generali e speciali
contro i rischi dincendio - Cautele contro lirradiazione
del calore (art. 53) e contro il bagliore dei focolai (art. 65).
Cautele contro la propagazione del rumore e dei sussulti (articoli
48 e 85) - Divieto di bruciare combustibili che sviluppino cattive
esalazioni o fumo eccessivo (art. 10 e 27) - Cautele contro le
polveri, specialmente nel rimaneggiamento del carbone e di minerali
(art. 31 e 42).
Risparmiare, per quanto è possibile agli operai i lavori
più rudi, m mediante congegni meccanici ed automatici,
provvisti dei necessari organi di sicurezza.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie provviste di coperchio ermetico
con tubo di scarico e di agitatore meccanico; ampie cappe intiere
con porta a saracinesca (art. 11).
Condensazione intensiva delle emanazioni metalliche (art. 14)
prima di scaricarle nel camino (art. 9) - Cautele contro i pericoli
dintossicazione per la salute pubblica e per gli operai
(articolo 86) - Per la granulazione, adottare possibilmente apparecchi
a forza centrifuga (a preferenza delle torri a caduta) chiusi
ed isolati dai muri finitimi (art. 85) - Divieto di aggiungere
mercurio nelle botti rotatorie; assicurare la perfetta chiusura
di dette botti, onde evitare ogni dispersione di polveri nocive.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti con graticolati metallici (art. 3 e 4)
- Cautele contro lumidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili in tutti i locali
aventi rapporto coi mezzi di riscaldamento (art. 48) - Impianto
ed esercizio dei focolai e dei generatori e distribuzione dellaria
calda e del vapore con tutte le cautele contro i pericoli dincendio
(art. 53, 57, 63, comma 2).
Per le operazioni preliminari (lavatura, estrazione del sudiciume,
ecc.), vedi le condizioni di: Lana sudicia e crine.
Cernita della lana in locali ampi, ben aerati e provvisti di abbondante
luce naturale; battitura, cardatura ed operazioni analoghe con
mezzi meccanici adatti, in apparecchi chiusi (art. 32), dotati
di aspirazione interna ed isolati (art. 85), misure di sicurezza
per le macchine.
Evitare agli operai ogni contatto diretto coi bagni di qualsiasi
natura; fornire ai medesimi tutti gli attrezzi necessari (articolo
92), o meglio, operare con mezzi ed apparecchi meccanici ed automatici.
Vasche impermeabili, sormontate da ampie cappe di aspirazione
(art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9) - Nella preparazione
dei bagni, escludere, quanto più sarà possibile,
le sostanze venefiche o corrosive, quelle putrescibili, e quelle
comunque capaci di spandere esalazioni moleste o nocive.
Grandi cautele per le acque di rifiuto e pei residui di qualsiasi
natura (art. 43, 44 e 45) - Divieto di smaltirli sul suolo pubblico
e nei corsi superficiali; cautele speciali per la loro eventuale
conservazione temporanea, da effettuarsi in cisterne impermeabili
e coperte, da cui verranno man mano estratti ed allontanati con
la frequenza e le cautele necessarie.
Essiccazione con metodi razionali, evitando ogni sviluppo di emanazioni
nauseabonde.
Per limbianchimento e la tintoria vedi queste voci.
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI come per le fabbriche di Majoliche - Se simpiegano sostanze tossiche, esigere speciali cautele per gli operai, ed eventualmente pel vicinato (art. 86).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Concentrazione in caldaie sormontate da
ampie cappe (art. 11) collegate con un buon camino (art. 9) -
Condensazione intensiva (art. 13) e denaturazione pirogenica dei
gas nocivi, previe le solite cautele contro i rischio dincendio
(art. 14, comma 2°, e art. 63).
Rimescolamento delle materie con mezzi meccanici - Cautele generali
e speciali contro glincendi; materiali incombustibili (art.
48), isolamento dei combustibili dal forno (art. 53), ecc. - Massime
cautele per il locale in cui si depositano le ceneri incandescenti
estratte dai forni - Allontanamento sollecito dei residui, colle
necessarie precauzioni (art. 43, 44 e 45).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3 e 4) - Cautele contro lumidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie di saponificazione e concentrazione
sotto ampie cappe aspiranti (art. 68) collegate con un buon camino
(art. 9) - Massima pulizia - Divieto di spandere acque luride
o residui di qualsiasi natura sul suolo pubblico o nei corsi superficiali,
nonché di accumulare materie putrescibili o fetenti (art.
24) - Cautele pei residui (art. 43, 44 e 45) - Per la loro conservazione
temporanea, esigere bacini impermeabili, completamente riparati
dalla pioggia, dai quali dovranno esportarsi con la frequenza
e le cautele necessarie - Fornire agli operai gli attrezzi necessari
per evitare loro ogni contatto diretto con le materie in lavorazione
- Divieto di impiegare materie prime che per se stesse, o durante
la saponificazione, sviluppino emanazioni nauseabonde - Precauzioni
contro glincendi pel deposito delle materie prime, delle
essenze e dei prodotti fabbricati (isolamento dai focolai; materiali
incombustibili, ecc.).
Esigere inoltre losservanza dellart. 166 del regolamento
speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande
e sugli oggetti duso domestico, 3 agosto 1890 (art. 105)
per quanto concerne la fabbricazione dei saponi.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Forni ed apparecchi
adatti allo scopo (art. 8, 11), con mezzi di caricamento, lavorazione
ed estrazione automatici - Condensazione intensiva dei gas nocivi
(art. 13) - Grandi cautele pei residui (articoli 43, 45) - Per
la loro conservazione temporanea, esigere recipienti e bacini
completamente impermeabili ed assolutamente riparati dalla pioggia
(art. 86, comma 4°).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento impermeabile con canaletti in pendenza (art. 3, 4),
e perfettamente levigato (art. 90).
CONDIZIONI SPECIALI - Massime cautele contro la diffusione dei
vapori nocivi e contro l'intossicazione mercuriale (art. 11 e
90) - Massima pulizia pel locale e per gli operai (art. 89) -
Lavorazione per turno, facendo sospendere immediatamente ai primi
sintomi di salivazione (art. 91) - Divieto di sottomettere le
spazzature ed i residui a qualsiasi operazione avente per iscopo
di ricuperare il mercurio, salvo adottando provvedimenti radicali
per escludere ogni pericolo demanazioni venefiche - Strofinamento
con cilindri di panno a lungo manico - Raccolta scrupolosa dell'eccesso
di mercurio e di tutti i cascami in recipienti appropriati, provvisti
di coperchio ad imbuto, evitandone ogni dispersione sul pavimento
- Evitare assolutamente agli operai ogni contatto diretto con
l'amalgama (art. 92) - Neutralizzazione periodica delle emanazioni
mercuriali (con ammoniaca) (art. 90, in nota).
Massime cautele per i residui (art. 43, 45 e 86) - Divieto di
spandere sul terreno o nei corsi d'acqua spazzature, cascami ed
acque di rifiuto di qualsiasi natura, contenenti sostanze tossiche.
CONDIZIONI GENERALI - Locali ampi, ben ventilati
(art. 2) e con abbondante luce naturale - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Divieto
d'avvicinarsi ai cumuli con corpi accesi (art. 49).
Disporre in cumuli distinti ed isolati gli uni dagli altri le
materie di natura diversa dagli stracci e facilmente combustibili
(ritagli di carta, ecc.).
Abbondante dotazione d'acqua.
Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle pareti - Frequenti lavature
e disinfezioni (art. 96) - Raschiare ed imbiancare almeno una
volta all'anno i muri provvisti di semplice incalcinatura.
Limitare la quantità delle materie depositate in rapporto
alla capacità del locale.
Divieto di depositare cenci luridi, sostanze fetenti o putrescibili,
e sostanze provenienti da località in cui siensi verificati
casi di malattie infettive (art. 100).
Trasporto degli stracci in sacchi incatramati ed in carri chiusi
e adatti allo scopo, nelle ore e con le cautele prescritte dalle
Autorità locali.
Cautele contro il polviscolo per la cernita.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione
(art. 48) - Cautele contro gli incendi per tutti i locali e le
operazioni soggette ad analogo pericolo - Divieto di penetrarvi
con corpi accesi (art. 49).
Divieto di praticare operazioni pericolose in vicinanza dei focolai,
salvo adottando le necessarie precauzioni - Bocche dei focolai
all'esterno (art. 53).
Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) e delle materie
combustibili dai focolai (art. 53) - Grandi cautele pel riscaldamento
delle sostanze infiammabili e per le stufe, impedendo ogni diffusione
di vapori pericolosi verso i focolai (articolo 61) - Sabbia asciutta
(art. 60).
Caldaie coperte da potersi chiudere ermeticamente, previe le usuali
forme di sicurezza; cappe di aspirazione chiuse (art. 11) e buon
camino (art. 9) - Divieto di penetrare nelle camere d'essiccazione,
prima della completa espulsione dei vapori nocivi e del totale
rinnovamento dell'aria (art. 18) - Evitare ogni diffusione di
odori molesti - Effettuandosi la trasformazione pirogenica, esigere
le cautele contro gli incendi (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Occorrendo, limitare la cottura degli appretti ad ore determinate
(art. 29).
Cautele pei residui (art. 43, 45).
Divieto di bruciare ritagli di fabbrica, salvo con le cautele
di cui all'art. 27.
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI: come per Taffetà.
Inoltre: grandi cautele per le acque di scolo colorate o contenenti
sostanze venefiche - Divieto di spanderle sul suolo permeabile
e nei corsi d'acqua.
Massime cautele contro gl'incendi e contro la diffusione degli
odori nocivi.
Cautele speciali per il deposito dei solventi infiammabili (articolo
51).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Vasche perfettamente impermeabili - Caldaie
coperte - Cappe (art. 11) e buon camino (art. 9).
Isolare gli apparecchi essiccatori a forza centrifuga o comunque
molesti, e munirli dei necessari ripari per gli operai - Cautele
contro gl'incendi nei locali esposti ad analogo pericolo - Divieto
di accumulare combustibili od altre materie infiammabili in vicinanza
dei focolai (art. 53).
Isolare i focolai dai muri finitimi, evitando ogni molestia o
danno dei vicini, sia pel fumo che per il calore (art. 64) - Divieto
di bruciare combustibili capaci di svolgere cattive esalazioni
o fumo eccessivo (art. 10).
Massima pulizia - Divieto di accumulare sostanze putrescibili
(art. 24) - Divieto di usare colori arsenicali (Elenco dei colori
nocivi - R. D. 30-X-1924, n. 1938 e D. M. 10-V-1936).
Cautele per la conservazione e l'uso delle sostanze venefiche
(art. 87, 88) - Esigere dagli operai la massima pulizia personale
- Evitare loro ogni contatto diretto coi bagni (art. 89 e 92).
(Per le eventuali operazioni d'imbianchimento con gas irritanti
vedi voce Imbianchimento, pag. 84).
Grandi cautele per le acque di scolo (art. 43, 45) - Depurazione
radicale - Divieto di spanderle sul suolo permeabile e nei corsi
d'acqua.
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Abbondante dotazione di acqua pura - Massima
pulizia (art. 96) - Rinnovare frequentemente l'acqua delle bacinelle,
effettuandone il riscaldamento col vapore - Operazioni fetenti
sotto ampie cappe di aspirazione (art. 11) collegate con un buon
camino (art. 9).
Applicare a tutte le macchine le necessarie misure di sicurezza
per gli operai - Cautele contro il rumore (art. 83) - Isolare
i congegni dotati di andatura rumorosa e violenta (art. 85).
Grandi cautele per le acque di scolo e pei residui di qualsiasi
natura (art. 43, 44, 45).
Divieto di spanderle sul suolo permeabile e nei corsi d'acqua.
Massime cautele per la loro eventuale conservazione temporanea
e per il trasporto (art. 26, 20) - Allontanamento sollecito (quotidiano)
delle crisalidi, con mezzi atti a prevenire ogni danno o pericolo
per la salute pubblica - Per l'essiccazione delle moresche esigere
una distanza di almeno 200 metri dalle strade pubbliche e dalle
abitazioni.
Divieto di accumulare sostanze putrescibili ed acque fetenti (art.
24).
Cautele contro i pericoli d'incendio e di esplosione, per l'impianto
e l'esercizio dei focolai e dei generatori e per la distribuzione
del vapore (art. 53, 57).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)
- Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili e cautele contro
gli incendi in tutti i locali soggetti ad analogo pericolo - Apertura
dei focolai all'esterno (art. 53) - Cautele pel deposito e la
manipolazione delle vernici pericolose - Esigere, per le camere
a stufa, una disposizione che permetta lo smaltimento rapido e
continuo dei prodotti di evaporazione delle vernici, senza rischio
d'incendio e senza pericolo pei vicini e per gli operai - Divieto
di penetrare in dette camere prima del completo smaltimento dei
vapori e del totale rinnovamento dell'aria (art. 18) - Divieto
di penetrarvi con corpi accesi (art. 49).
Recipienti chiusi, ampie cappe di aspirazione (art. 11) e buon
camino (art. 9) - Occorrendo, esigere la condensazione o la denaturazione
intensiva dei gas nocivi, previe le necessarie cautele.
Deposito di sabbia asciutta (art. 60) - Divieto di procedere,
nello stesso locale, alla fabbricazione delle vernici.
Per la pulitura dei metalli all'acido ed analoghe operazioni,
esigere tutte le cautele contro la diffusione dei vapori nocivi
e contro i pericoli di azione corrodente sugli operai - Cappa
con porta a saracinesca vetrata (art. 11).
Cautele pei residui (art. 43, 45 ed eventualmente art. 86).
R.D. 3 febbraio 1901 n. 45 (Regolamento Generale Sanitario) artt. 92-96, 101-104, 216.
R.D. 21 gennaio 1929 n. 62 (Regolamento Legge Pubblica Sicurezza), art. 35.
Legge 18 giugno 1931n. 773 (Legge di Pubblica Sicurezza), artt. 64-67.
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), articoli 203, 216.
Legge 13 luglio 1966 n. 615 (Inquinamento atmosferico).
D.P.R. 15 aprile 1971 n. 822 (Inquinamento atmosferico, industrie).
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19 comma 12 (Attribuzione ai Comuni dei provvedimenti relativi alle fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose).
Regolamento digiene della Città di Torino, artt. 243-246.