N. 29

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LE SPECIALI CAUTELE DA OSSERVARE NEGLI STABILIMENTI DI MANIFATTURE, FABBRICHE O DEPOSITI INSALUBRI, O IN ALTRO MODO PERICOLOSI ALLA SALUTE DEGLI OPERAI E DEGLI ABITANTI

Proposto dall'ufficiale Sanitario a sensi degli art. 93 e 187 del Regolamento generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45; deliberato dalla Giunta municipale il 31 luglio 1906, approvato dal Consiglio provinciale Sanitario il 20 maggio 1907 e coordinato dalla Giunta nella seduta del 20 giugno 1907. Modificato con deliberazione del Podestà 10 gennaio 1940; Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta 18 aprile 1940; Div. Sanità n. 15818/1279.

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INDICE

Capitolo I     Disposizioni generali (Articoli 1-7)

Capitolo II    Cautele contro la diffusione del fumo, delle emanazioni moleste e di prodotti gassosi irritanti, tossici o comune nocivi (Articoli 8-19)

Capitolo III   Cautele contro la diffusione degli odori e delle emanazioni sgradevoli (Articoli 20-30)

Capitolo IV   Cautele contro lo sviluppo e lo spandimento del pulviscolo (Articoli 31-42)

Capitolo V    Cautele per prevenire gli inconvenienti relativi all’accumulazione, allo smaltimento, alla depurazione ed all’utilizzazione dei residui industriali in genere e specialmente delle acque delle fabbriche (Articoli 43-46)

Capitolo VI    Cautele contro gli incendi, contro il calore radiante e contro i pericoli di esplosione (Articoli 47-81)

Capitolo VII   Cautele contro il rumore e la propagazione del tremolio (Articoli 82-85)

Capitolo VIII  Cautele contro i pericoli d’intossicazione (Articoli 86-94)

Capitolo IX    Cautele contro i pericoli d’infezione (Articoli 95-100)

Capitolo X     Disposizioni varie - Penalità (Articoli 101-104)

Capitolo XI   Condizioni d’esercizio per le singole industrie comprese nell’Elenco Ministeriale degli stabilimenti insalubri (D.M. 12 luglio 1912, Testo Unico), in base al presente Regolamento

Appendice - Disposizioni legislative per la vigilanza sulle industrie insalubri o pericolose


CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Tutti i locali ad uso di lavoro o di industria insalubre, nei quali sono contemporaneamente occupate più persone, tanto in lavori manuali, che in operazioni sussidiate dal concorso di macchine o speciali apparecchi; i laboratori tecnici, scientifici e professionali, i depositi di materie prime e prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi, relativi ad industrie insalubri, oltre ad offrire le necessarie garanzie di solidità e sicurezza prescritte dal Regolamento edilizio, devono corrispondere in ogni parte, per la loro costruzione e disposizione, all’uso cui sono destinati e presentare condizioni igieniche e di ubicazione atte ad evitare ogni causa di rischio, di insalubrità o di molestia per le persone che vi sono addette e per il vicinato.

In ogni locale il numero delle persone contemporaneamente occupate dev'essere proporzionato alla cubatura, avuto stretto riguardo alla qualità delle materie impiegate o depositate ed al grado di nocività delle operazioni, per modo che ogni persona fruisca d'un volume di 10-15 metri cubi d'aria individuale, con altezza dei locali non inferiore a metri 3.

A parità di volume, il numero delle persone deva essere tanto minore quarto più l'indole dell'industria sarà riconosciuta insalubre.

Articolo 2

Tutti i locali devono essere dotati di ventilazione conveniente, naturale od artificiale, secondo le esigenze delle singole industrie. La scelta dei mezzi di ventilazione è rimessa agli stessi industriali, ma dev'essere subordinata all'approvazione dell'Autorità Comunale, previo accertamento dell'Ufficiale sanitario e di un Ingegnere del Servizio tecnico dei lavori pubblici, che i mezzi adottati corrispondono allo scopo e sono adatti alle condizioni del locale ed alla natura dell'industria.

Gli industriali, nella scelta ad essi rimessa, terranno conto della natura dominante delle impurità che la lavorazione tende a disperdere nell'atmosfera ambiente, dando la preferenza, per lo smaltimento delle emanazioni leggere, ai metodi di ventilazione generale ascendente; per quelle più pesanti (quali i vapori di solfuro di carbonio) ai sistemi per descensum, e per le polveri, ai metodi di aspirazione localizzata (Vedi art. 31).

Articolo 3

Fatta eccezione pei locali di cui all'art. 75, e per quelli destinati ad ufficio, gli stabilimenti insalubri devono essere provvisti, in tutte le loro parti, di pavimento impermeabile a superficie unita quali asfalto, cemento in gettata, lastre di pietra ben connesse con malta cementizia, tale cioè che se ne possa effettuare la completa pulitura; in questi casi il sottopavimento dev'essere formato con conveniente spessore di calcestruzzo ben battuto. Esso dovrà posare su voltine in muratura o, quando vi è macchinario pesante, su uno strato di pietrame e ghiaia alto 30 cm. circa. Nell'uno e nell'altro caso il vespaio dovrà essere ventilato da bocchette munite di griglie ed aprentisi all'aria libera.

L'impermeabilità del pavimento potrà, all'occorrenza, richiedersi anche pei locali parzialmente aperti, come le tettoie, od intieramente scoperti, quali i cortili.

Anche le pareti, oltre alle speciali esigenze portate da singole lavorazioni (vedi specialmente gli art. 28 e 96) devono essere a superficie liscia con zoccolo lavabile.

Articolo 4

Il pavimento dei locali soggetti a spandimento di liquidi di qualsiasi natura, dev'essere percorso da canaletti di scolo, impermeabili, con pendenza non inferiore all'uno per cento, se si tratta di acque non lorde e con poche materie in sospensione, ed al tre per cento, se trattasi di acque lorde e torbide.

Nei tratti maggiormente soggetti all'umidità e dove è prolungato il soggiorno degli operai, il pavimento dovrà inoltre essere coperto con graticolato di legno convenientemente rialzato dal pavimento stesso.

I canaletti scaricantisi nelle fogne saranno provvisti di sifone idraulico. Quelli destinati a convogliare acque recanti in sospensione detriti filamentosi o elementi grossolani, dovranno munirsi di reti o di graticolati metallici, e di pozzetti di sedimentazione capaci di trattenere la massima parte dei detti elementi o detriti.

Articolo 5

In casi speciali potrà esigersi che l'area su cui sorge Io stabilimento, od è istituito il deposito, sia cinta da muro di conveniente altezza.

Articolo 6

L'impianto di ogni manifattura, fabbrica, laboratorio, ecc., insalubri, deve, in massima, essere fatto in modo razionale ed avere tutti i particolari tecnici atti a prevenire o rimuovere, nel maggior grado possibile, le cause di insalubrità, di pericolo e di molestia sia per l'interno che verso l'abitato.

Questi impianti oltre alle norme già indicate nei precedenti articoli, ed alle altre di cui nei capitoli che seguono, relative caso per caso, a speciali inconvenienti, devono essere dotati:
a) di buoni mezzi di illuminazione adatti alla disposizione degli ambienti ed alla qualità del lavoro, scevri di pericolo per la vista; gli apparecchi per l'illuminazione artificiale non devono contaminare eccessivamente l'atmosfera con prodotti nocivi, né dar luogo a rischi d'incendio, o d'altro infortunio;
b) di adatti apparecchi di riscaldamento, anche essi rispondenti a tutte le esigenze dell'igiene e dell'incolumità delle persone;
c) di acqua potabile in sufficiente quantità, assolutamente protetta da ogni causa o pericolo di inquinamento di qualsiasi natura ed origine, diretto od indiretto;
d) di lavabi in numero proporzionato a quello degli operai dove questi prima di uscire dallo stabilimento o di entrare nel refettorio, dovranno lavarsi le mani e la faccia;
e) di adatti spogliatoi, distinti per sessi in doppio riparto, uno per gli abiti domestici, l'altro per gli indumenti da lavoro: la separazione assoluta dei due riparti è soprattutto indispensabile per le industrie in cui si lavorano materiali putrescibili, tossici o comunque nocivi;
f) di latrine e di orinatoi completamente isolati dai locali di lavoro, dotati di buona canalizzazione con cacciate d'acqua in abbondanza, con pavimento e pareti costrutti e intonacati in modo da potersi facilmente lavare e disinfettare: nessuna parte delle latrine soggetta al contatto di materie putrescibili potrà essere costrutta in legno. I camerini devono esser ben ventilati, in numero sufficiente (almeno uno ogni 40 operai), separati per uomini e donne e tali da non contenere più di una persona per volta;
g) giusta l'art. 161 del Regolamento generale sanitario, in tutti i locali di lavoro, magazzini, ecc., si terranno adatti recipienti per raccogliere gli sputi, col divieto, scritto in modo evidente, di sputare fuori dei medesimi.
Detti recipienti saranno soggetti ad accurata disinfezione e pulizia periodica;
h) gli stabilimenti nei quali negli intervalli di lavoro si fermano per la refezione più di 50 operai, avranno un locale annesso, ma completamente separato dai locali di lavoro, per uso di refettorio, nel quale gli operai possano conservare, ed, occorrendo, far riscaldare i cibi, al riparo da ogni influenza nociva.
In ogni caso dev’essere assolutamente proibito di portare, preparare, conservare o consumare cibi nei laboratori;
i) nei locali di lavoro in cui gli operai sono esposti a rischi di infortunio, a pericoli ai asfissia, di avvelenamento acuto, ecc., devono applicarsi scrupolosamente tutti i mezzi e porsi in opera tutte le cautele che la scienza e la pratica indicano più opportuni per tutelare la sicurezza personale e la salute dei lavoratori; nei locali stessi si terranno affisse, in parecchi esemplari, le relative istruzioni.

Negli stabilimenti deve trovarsi l'occorrente per i primi soccorsi d'urgenza, e, nel caso siano in essi impiegati oltre 100 operai, si dovrà arredare una apposita camera per i soccorsi di urgenza.

Oltre alla vigilanza che l'Autorità governativa, per mezzo degli Ufficiali ed Agenti proprii, specialmente designati, esercita in conformità di quanto prescrivono le leggi e regolamenti dello Stato, spetta all'Autorità Comunale di sorvegliare, per mezzo dell'Ufficiale sanitario, la distribuzione e durata degli orari di lavoro, in quanto possano aver rapporto con la salute dei lavoratori e di curare l'osservanza di tutte le disposizioni di legge che concorrono a tutelare il benessere e la sicurezza personale degli operai.

Articolo 7

Quando vengano accertate cause di insalubrità o di pericolo in lavorazioni non comprese nell'Elenco delle industrie insalubri, l'Autorità Comunale, su proposta dell'Ufficiale sanitario ed in forza degli articoli 1 e 40 della Legge sanitaria, provvederà a disciplinarne l'esercizio in modo che ne vengano rimossi gli inconvenienti, con riserva di proporre all’Autorità superiore le relative aggiunte e modificazioni da introdursi in detto Elenco, agli effetti dell'articolo 101 del Regolamento Sanitario generale.

CAPITOLO II - CAUTELE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL FUMO, DELLE EMANAZIONI MOLESTE O DEI PRODOTTI GASSOSI IRRITANTI, TOSSICI O COMUNQUE NOCIVI.

Articolo 8

Tutti gli stabilimenti che fanno uso di focolai e quelli che danno origine a prodotti gassosi molesti, irritanti, tossici comunque nocivi, o che insudiciano gli oggetti sui quali si posano (detrito carbonioso degli impianti a nafta), devono essere provvisti dei mezzi opportuni per impedire che lo sviluppo del fumo e degli altri prodotti gassosi rechi nocumento al vicinato.

Articolo 9

Le fabbriche devono essere dotate di camini di conveniente altezza, nei quali potranno scaricarsi direttamente quei prodotti gassosi, compreso il fumo, che per la loro natura e quantità vanno meno soggetti a ristagno ed offrono maggiori garanzie di pronta diluizione e dispersione nell'atmosfera senza recar molestia al vicinato.

A parità d'industria, l'altezza dei camini deve essere tanto maggiore, quanto minore è il grado d'isolamento della fabbrica.

In ogni caso e giusta l'art. 105 del vigente regolamento edilizio del Comune di Torino, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice civile, i camini dovranno elevarsi almeno sei metri oltre la massima altezza dei fabbricati distanti meno di 50 metri dai camini stessi. L'Autorità comunale si riserva la facoltà di farne modificare la costruzione ed aumentare l'altezza, quando, in seguito a parere del proprio personale tecnico, lo creda necessario nell'interesse della salute pubblica.

Articolo 10

Nelle industrie soggette a disperdere quantità notevoli di fumo, e non abbastanza isolate e lontane dalle abitazioni, si devono adottare opportuni processi per assicurare la maggior possibile combustione ed adottare idonei apparecchi abbatti fumo.

Nei focolai delle fabbriche attivate entro l'abitato è vietato far uso di combustibili capaci di sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

Articolo 11

Tutte le operazioni suscettibili di sviluppare emanazioni moleste, o prodotti gassosi irritanti o comunque nocivi, devono praticarsi in recipienti chiusi, provvisti dei necessari apparecchi di sicurezza, o sotto ampie cappe dotate di energica aspirazione e comunicanti con un buon camino di richiamo.

Per le operazioni specialmente pericolose, si farà uso di cappe interamente chiuse e munite di porta a saracinesca vetrata, da potersi abbassare fino al piano del fornello.

Le commessure degli apparecchi e dei tubi dai quali si sviluppano e pei quali circolano vapori irritanti e nocivi, devono essere accuratamente suggellate con un mastice non intaccabile né dalle materie prime, né dai prodotti della lavorazione.

Articolo 12

I prodotti gassosi, irritanti, tossici, o comunque nocivi, devono sottoporsi ad opportuni processi di condensazione, neutralizzazione chimica, saturazione, trasformazione pirogenica ed equivalenti, di provata efficacia, e confacenti alla loro stessa natura; anche per questi processi la scelta è rimessa agli industriali, riservandosi l'Autorità comunale di assicurarsi, con le solite forme, sulla validità dei medesimi e sulla loro costante applicazione.

Articolo 13

Per le emanazioni di natura metallica, facilmente condensabili, quali i vapori di piombo e di arsenico, si darà la preferenza ai metodi di condensazione diretta, fondati sul raffreddamento di detti vapori in lunghi condotti sinuosi, od, all’occorrenza, in vere camere di condensazione a tramezzi verticali alternati, nelle quali essi verranno costretti a precedere alternativamente e ripetutamente dal basso in alto e dall’alto in basso.

Articolo 14

Trattandosi di sottoporre a trasformazione pirogenica vapori facilmente infiammabili e capaci di fumare con l'aria miscugli esplosivi, si adotteranno le speciali cautele indicate all'art. 63.

Articolo 15

Per i vapori complessi, in parte condensabili, in parte suscettibili di trasformazione pirogenica, quali i prodotti volatili ammoniacali, empireumatici e catramosi, che si sviluppano durante la distillazione secca di molte sostanze organiche azotate, si accoppieranno i diversi processi più confacenti allo scopo, in guisa da impedire la diffusione all'esterno dell'officina della massima quantità possibile di detti vapori. In tal caso, i processi di condensazione, saturazione e neutralizzazione chimica dovranno sempre precedere quelli di trasformazione pirogenica.

Articolo 16

Qualunque sia il metodo impiegato per la trasformazione dei gas nocivi, i relativi apparecchi devono essere collegati fra loro e col camino di aspirazione, in modo da assicurare la circolazione costante e regolare della corrente gassosa; la velocità di detta corrente, e cioè il tiraggio del camino, verrà regolata in modo che tutta la massa dei gas abbia tempo a subire l'azione depuratrice dei processi messi in opera; inoltre si adotteranno le necessarie disposizioni per impedire ogni eventuale riflusso dei gas nocivi nell'interno dell'officina.

Quando il tirante naturale esercitato dal camino risulti insufficiente, l'industriale sarà tenuto ad aumentarne l'energia con mezzi artificiali di provata efficacia, quali i getti di vapore, i focolai di richiamo, le fiamme di aspirazione, ecc.

Articolo 17

Qualora vi sia pericolo che i forni od analoghi apparecchi, all'atto della loro apertura, lascino disperdere nell'ambiente quantità notevoli di gas nocivi, questi dovranno prima venire eliminati, nel modo più completo possibile, dall'interno degli apparecchi, con un mezzo di ventilazione energico sussidiato, all'occorrenza dall'uso del vapore a conveniente pressione.

Articolo 18

Negli stabilimenti in cui si compiono operazioni speciali col concorso di vapori acidi (di cloro o d’acido cloridrico, di gas solforoso, vapori nitrosi, ecc.), o comunque irritanti e nocivi, entro apposite camere, od in casse, vasche o cavità analoghe, queste devono essere costrutte, intonacate e suggellate in modo da impedire ogni diffusione di gas nocivi all'esterno; esse verranno provviste di una disposizione che assicuri la condensazione, saturazione o denaturazione intensiva dei vapori acidi superflui, e di appositi spiragli a registro manovrabile dall'esterno, per provvedere, ove d'uopo, alla loro ventilazione. Inoltre, per l'introduzione ed estrazione delle materie prime e dei prodotti lavorati in dette camere o cavità, si adotteranno le cautele indicate all'art. 93 comma 2°.

È vietato di far penetrare gli operai nelle camere e cavità indicate, prima della completa eliminazione dei vapori nocivi e del totale rinnovamento dell'aria in esse,

Articolo 19

In tutte le industrie soggette a sviluppo di gas asfissianti, mefitici, ecc., [gas carbonico (forni a calce, locali di fermentazione nelle fabbriche di birra, autorimesse), gas solfidrico (preparazione dei sali di bario per riduzione del solfato, ecc.)], si deve evitare la formazione dei fondi ciechi, infossamenti, ecc., nei quali possa verificarsi un ristagno di detti gas, con pericolo di asfissia per le persone che abbiano a penetrarvi.

Quando sia richiesto dall'ingente quantità di gas asfissianti prodotti e dalla insufficienza dei mezzi naturali per effettuarne il pronto smaltimento, l'industriale sarà tenuto a valersi di speciali sistemi di ventilazione, adatti a raggiungere tale scopo nel modo più pronto e completo possibile.

CAPITOLO III
CAUTELE CONTRO LA DIFFUSIONE DEGLI ODORI E DELLE EMANAZIONI SGRADEVOLI.

Articolo 20

In tutte le industrie insalubri in cui si impiegano materie prime o si effettuano operazioni capaci di sviluppare odori od emanazioni sgradevoli, devono adottarsi le necessarie cautele per impedire la diffusione di tali odori ed emanazioni nel circostante abitato.

Le disposizioni relative a questo ed ai seguenti articoli sono soprattutto applicabili alle industrie che lavorano materie organiche azotate, e che più facilmente danno luogo alla produzione di residui putrescibili.

Articolo 21

La conservazione e lavorazione delle materie prime e dei prodotti fermentescibili o comunque capaci di svolgere odori sgradevoli, devono effettuarsi nella parte più internata dello stabilimento ed alla maggior distanza possibile dalle case circostanti e dalle strade pubbliche.

È vietato di conservare e lavorare tali materie e prodotti entro locali costrutti in fregio alle strade pubbliche; detta conservazione e lavorazione potranno solo effettuarsi, con tutte le necessarie cautele, in laboratori collocati a conveniente distanza dalle strade pubbliche e dalle case di abitazione ed impiantati in un'area che presenti le condizioni di cui all'art. 5.

Articolo 22

L'industriale che si trovi costretto, per evitare i reclami del vicinato, a tener chiuse le finestre dei locali più specialmente soggetti a sviluppo di odori sgradevoli, deve provvedere altrimenti ed in modo appropriato e soddisfacente alla ventilazione di detti locali, adottando le opportune misure per provocare Io smaltimento delle emanazioni sgradevoli, senza danno e pericolo per la salute pubblica.

Ove lo smaltimento di tali emanazioni nell'atmosfera non possa effettuarsi senza grave molestia dell'abitato, l'Autorità Comunale potrà imporre al titolare dell'industria la denaturazione dei prodotti volatili che si sviluppano dalle materie prime o dai prodotti lavorati.

Articolo 23

È vietato di praticare la disaggregazione di materie e tessuti organici specialmente animali con metodi fondati su processi putrefattivi. o sopra reazioni chimiche capaci di svolgere emanazioni ripugnanti o comunque nocive. in locali non completamente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni.

Articolo 24

È vietato di accumulare materie fermentescibili o comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli in località od in condizioni nelle quali dette materie possano diventare causa d'inquinamento per l'aria, l'acqua od il suolo.

Quando l'accumulo di materie putrescibili e fetenti sia richiesto dalle necessità tecniche dell'industria, dovrà limitarsene la quantità a quella compatibile col turno di lavorazione di cui Io stabilimento risulta capace; tali materie prime devono sottoporsi al turno di lavorazione con la massima sollecitudine.

Articolo 25

Nella conservazione di tali materie, in attesa del turno di lavorazione, si farà uso di appositi recipienti impermeabili, internamente incatramati o smaltati e mantenuti in buono stato di conservazione, adottando tutte le cautele per impedirne od arrestarne la putrefazione e per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli. All’occorrenza si mescoleranno le materie stesse con opportuni disinfettanti (vedi art. 98), e si copriranno con la necessaria quantità di sostanze assorbenti e deodoranti.

Le stesse precauzioni devono adottarsi per impedire lo sviluppo di emanazioni ripugnanti durante la manipolazione, la rimozione ed il trasporto delle materie putrescenti di qualsiasi natura.

Articolo 26

La rimozione ed il trasporto delle materie putrescibili, o comunque capaci di spandere odori sgradevoli, devono effettuarsi con apposti attrezzi e con recipienti o carri che non permettano alcun spandimento di materiale, foderati di lamiera zincata e dotati di coperchio a chiusura ermetica; detti recipienti, carri ed attrezzi verranno sottoposti con frequenza alle necessarie operazioni di pulitura, lavaggio ed eventuale disinfezione (vedi art. 98).

Per le altre modalità del trasporto si osserveranno le disposizioni contemplate nei Regolamenti locali di polizia.

Articolo 27

Nelle industrie che fanno uso di materie prime di natura grassa, catramosa, resinosa od analoghe, capaci di spandere, bruciando, emanazioni irritanti o moleste, è vietato di impiegare come combustibili i cascami della lavorazione, nonché frammenti di casse o barili imbrattati di tali materie, salvo che lo stabilimento sia provvisto di forni speciali con tutti i requisiti per assicurare la combustione completa delle medesime e la denaturazione pirogenica dei prodotti volatili.

Articolo 28

Nei locali in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati fetenti, o nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere odori sgradevoli, si devono rivestire le pareti in legno con un intonaco impermeabile e suscettibile delle necessarie operazioni di pulitura, lavaggio ed eventuale disinfezione (vedi art. 98).

Articolo 29

Quando ciò sia richiesto dalle esigenze della salute pubblica, l'Autorità Comunale potrà prescrivere che le operazioni fetenti debbano limitarsi ad ore determinate.

Articolo 30

Nei locali in cui si lavorano materie grasse o comunque suscettibili, coi loro cascami, di imbrattare tenacemente il pavimento, questo deve mantenersi costantemente coperto con la necessaria quantità di segatura di legno o d'altre sostanze assorbenti, facilmente rinnovabili e capaci di trattenere il sudiciume.

CAPITOLO IV - CAUTELE CONTRO LO SVILUPPO E LO SPANDIMENTO DEL PULVISCOLO.

Articolo 31

In tutte le operazioni industriali insalubri che producono, sollevano o spandono pulviscolo di qualsiasi natura, devono adottarsi le precauzioni necessarie per impedire che dette polveri rechino danno o molestia agli operai od agli abitanti.

Come base di tali precauzioni, si adotteranno i sistemi di ventilazione (aspirazione) localizzata di cui all'art. 2, mettendo in opera gli opportuni provvedimenti per isbarazzare la colonna d'aria impura dalla massima quantità di pulviscolo, prima di smaltirla all'aperto.

La scelta di tali provvedimenti è lasciata agli industriali, salva la facoltà dell’Autorità Comunale di farvi introdurre modificazioni o cambiamenti, quando i mezzi posti in opera risultassero inadeguati.

Analoghi provvedimenti devono adottarsi per depurare il vapore proveniente dal trattamento di materie capaci di cedergli impurità di natura polverosa.

Articolo 32

Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente devono possibilmente effettuarsi con mezzi automatici e con apparecchi circondati da appositi inviluppi a cassone, fissi, interamente chiusi e dotati di aspirazione interna.

L'apertura di detti cassoni non potrà effettuarsi che quando gli apparecchi sono in riposo e dopo la presunta deposizione della polvere.

Se del caso gli operai durante il lavoro dovranno portare una maschera.

Articolo 33

Per le macchine ed apparecchi che esigono la cooperazione o la sorveglianza continua degli operai, e per le operazioni manuali da eseguirsi direttamente sui banchi da lavoro, si farà uso di cappe a saracinesca vetrata, comunicanti con un condotto di aspirazione, ovvero di tavoli a graticci, dotati di aspirazione interna per descensum.

Articolo 34

Per gli apparecchi e le operazioni che richiedono solo una sorveglianza intermittente, si potranno adottare le coperture mobili; queste però non potranno sollevarsi che durante l'interruzione del lavoro e dopo trascorso il tempo necessario per la deposizione della polvere.

Articolo 35

Gli apparecchi di triturazione, polverizzazione, burattatura ed analoghi, devono essere provvisti di una disposizione che permetta di applicare direttamente l'orlo dei recipienti collettori agli orifizi di scarico, senza che le materie in polvere abbiano occasione di spandersi nell'ambiente.

Articolo 36

Presso le tramoggie di caricamento degli apparecchi in cui si immettono materie suscettibili di sviluppare fumo o polveri moleste o nocive, devono applicarsi delle bocche di aspirazione capaci di attirare dette polveri in una direzione determinata, nella quale esse verranno sottoposte ai provvedimenti di depurazione di cui all'art. 31.

Articolo 37

Quando si tratti di polveri suscettibili di venire distrutte mediante la denaturazione pirogenica, nello scaricare la colonna d'aria impura sul focolare depuratore, si adotteranno le necessarie cautele per impedire la propagazione del fuoco mediante il pulviscolo, attraverso l'ambiente (vedi art. 63).

Le stesse cautele devono adottarsi negli stabilimenti e locali soggetti alla diffusione di polveri di natura organica (carbone, farina, amido) facili ad infiammarsi violentemente.

Articolo 38

Le finestre dei locali in cui si sviluppano polveri filamentose devono essere provviste di reti metalliche a maglie fitte, capaci d'impedire che dette polveri si spandano all'esterno.

Articolo 39

Sempre quando sia compatibile con le esigenze tecniche dell'industria, per prevenire radicalmente lo sviluppo e la diffusione delle polveri moleste o nocive, si manterranno le materie prime ed i prodotti lavorati, nonché i pavimenti, le pareti e tutte le parti del locale più esposte alla deposizione del pulviscolo, in un conveniente stato di umidezza, mercè l'inaffiamento ripetuto e frequente con opportuni coibenti.

Questa disposizione deve soprattutto osservarsi per la lavorazione delle materie da cui possano sollevarsi polveri di natura venefica (vedi art. 90).

Articolo 40

È vietato di procedere ad operazioni manuali sopra materie suscettibili di spandere polveri venefiche mantenute allo stato secco.

Articolo 41

Pel trasporto delle materie in polvere da un punto all'altro di una stessa officina, devono adottarsi possibilmente congegni e mezzi automatici ad azione lenta, e tubi o canali impermeabili al pulviscolo.

Articolo 42

Tutti i locali soggetti a produzione o sviluppo di polveri devono mantenersi in condizioni di costante e perfetta pulizia, scopando e spazzolando con la necessaria frequenza le parti soggette alla deposizione del pulviscolo previo innaffiamento con acqua o scopatura con segatura umida.

CAPITOLO V - CAUTELE PER PREVENIRE GLI INCONVENIENTI RELATIVI ALL'ACCUMULAZIONE, ALLO SMALTIMENTO, ALLA DEPURAZIONE ED ALL'UTILIZZAZIONE DEI RESIDUI INDUSTRIALI IN GENERE, E SPECIALMENTE DELLE ACQUE DELLE FABBRICHE (1).

Articolo 43

In tutte le industrie nelle quali si verifica produzione di residui o cascami di qualsiasi natura si devono adottare le cautele atte ad impedire che questi ultimi, per la loro presenza e successiva destinazione, rechino danno alla salute pubblica.

Gli stabilimenti industriali saranno a tal fine provvisti dei necessari mezzi di deposito e di scolo (pozzi, cisterne, bacini, canali scaricatori, vasche di decantazione) opportunamente costruiti, interamente rivestiti sulle pareti e sul fondo di materiale impermeabile, e disposti in modo che l'immissione, la conservazione, l'estrazione e lo smaltimento delle materie residuali possano effettuarsi senza inconvenienti pel vicinato e senza pericolo di contaminazione del suolo e delle acque di uso domestico.

Articolo 44

Per il trattamento delle materie residuali putrescibili o fetenti, si osserveranno le disposizioni di cui al Capitolo III del presente Regolamento, specialmente applicabili a tali materie, curandone l'allontanamento dalla fabbrica con la maggior possibile sollecitudine.

Nelle fabbriche attivate entro l'abitato, i pozzi destinati alla conservazione temporanea dei liquidi fetenti devono avere una profondità non maggiore di m. 6, onde poterli svuotare col sistema atmosferico inodoro.

Articolo 45

Fermo il disposto dell'art. 226 della Legge Sanitaria (Testo unico 27 luglio 1934) (2), per quanto concerne l'immissione dei residui industriali nei corsi d'acqua, il divieto di disperdimento nella falda acquea sotterranea e la depurazione delle acque di fabbrica, si applicheranno le norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 delle Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato, 20 giugno 1896 (3). L'immissione di detti residui nei canali della fognatura cittadina sarà soggetta al disposto dell'articolo 15 del vigente Regolamento municipale sulla fognatura (4) (1907).

(1) Si veda la legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni.

(2) Articolo 226. Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettano in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbano in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire ..... a .....

(3) Articolo 21. È vietata l'immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei laghi, corsi e canali acqua; come pure è vietato il loro disperdimento nelle falde acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli, che non siano eseguiti per modo da essere quei materiali resi innocui.
Articolo 22. Potrà però essere permessa dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'immissione di dette acque residue dell'industria nei laghi, corsi o canali d'acqua e nella falda acquea sotterranea, quando siano state prima sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale valga a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione, tossiche od infettive o altre che possano alterare in modo dannoso le proprietà naturali delle acque stesse.
Articolo 23. La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi sarà rimessa agli industriali stessi; ha però l'autorità prefettizia il diritto di constatare, prima di concedere il permesso di cui all'art. 22, l'efficacia del metodo di depurazione proposto, e quello di invigilare, concesso il permesso, che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.
(4) Articolo 15. Non potranno scaricarsi direttamente in nessun canale stradale le materie di scolo provenienti da esercizi di industrie in genere, quando contengano sostanze che possano alterarne la superficie delle pareti, se prima non siano stati praticati quei trattamenti ed adempiute quelle prescrizioni che il Municipio, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene ed alle norme per la conservazione delle opere di fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, in relazione alle disposizioni della legge sulla sanità pubblica e del regolamento locale d'igiene.

Articolo 46

È vietato di immettere nei canali di scarico a ciò destinati le acque di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore o di qualsivoglia altra origine se non dopo averle lasciate il più possibilmente raffreddare.

CAPITOLO VI - CAUTELE CONTRO GLI INCENDI, CONTRO IL CALORE RADIANTE E CONTRO I PERICOLI DI ESPLOSIONE.

Articolo 47

Le industrie soggette a rischi d'incendio o di esplosione, o comunque pericolose, non possono esercitarsi che nelle condizioni di isolamento e di sicurezza determinate dal presente Regolamento a tutela dell'incolumità pubblica (1).

Questa disposizione si estende pure ai depositi di materie, l'accumulazione delle quali costituisce un pericolo per la sicurezza del vicinato (2).

(1) Articolo 63. Legge di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. Vedi inoltre, gli articoli 46, 47, 52, 53, 58, 59 del Capo V della stessa legge: "Della prevenzione d'infortuni e disastri".

(2) Vedi: Regolamento di polizia urbana 20 dicembre 1938, art. 81 e segg., nonché D.P.R. 27 aprile 1955, n. 546 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capo VI); D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e D.M. 27 settembre 1965.

Articolo 48

Le fabbriche ed i depositi pericolosi devono distare almeno 50 metri dalle strade pubbliche, dalle case, tettoie, dai magazzini ed in genere da qualsiasi edificio.

Spetta però all'Autorità Comunale di prescrivere maggiori distanze quando ciò sia ritenuto necessario, nei singoli casi, a tutela dell'incolumità pubblica.

I locali devono essere costruiti con materiali incombustibili e protetti da parafulmini. L'uso del legno come materiale da costruzione vi è assolutamente vietato in tutti i punti soggetti all'irradiazione dei focolai.

I locali stessi devono essere abbondantemente provvisti di luce naturale. Come mezzi di illuminazione artificiale, non si possono adottare che lampade di sicurezza, ovvero lampade a riverbero, collocate esteriormente, dietro un'invetriata fissa nel muro.

Articolo 49

È vietato di penetrare nei locali che si trovano nelle condizioni cui all'articolo 47, con lumi, sigari od altri materiali accesi.

Articolo 50

Nelle fabbriche esposte a pericoli d'incendio, i magazzini di deposito delle materie prime e dei prodotti infiammabili devono essere completamente isolati ed alla maggior distanza possibile dalle camere di lavorazione.

Articolo 51

Le materie prime e i prodotti infiammabili devono conservarsi in recipienti perfettamente chiusi, robusti e resistenti e mantenersi nelle condizioni migliori per difenderli dall'influenza di ogni sorgente calorifica. Così pure si terranno sommersi nell'acqua i recipienti voluminosi ed i serbatoi di sostanze infiammabili ed insolubili in detto liquido, quali l'etere, la benzina, il petrolio.

Il travasamento di tali materie e prodotti allo stato liquido si effettuerà esclusivamente per mezzo di pompe. I fusti ed i recipienti colmi si disporranno in modo da poterli rapidamente e facilmente isolare gli uni dagli altri; i recipienti vuoti ed i cascami d'imballaggio si allontaneranno dai magazzini nel più breve tempo possibile.

Articolo 52

I laboratori e locali in cui si manipolano o si tengono in deposito liquidi infiammabili o comunque pericolosi devono essere provvisti di pavimento impermeabile e di canaletti raccoglitori dotati della necessaria pendenza; in ogni locale si terrà, inoltre, una certa quantità di materie assorbenti inerti, per trattenere detti liquidi in caso di rottura di qualche apparecchio o recipiente.

Articolo 53

Gli apparecchi di riscaldamento di qualsiasi natura devono essere collocati e mantenuti nelle condizioni di isolamento atte ad impedire che, col loro calore, costituiscano un pericolo per le adiacenze.

Nei locali in cui si fa uso di focolai questi verranno impiantati in un massiccio di muratura, possibilmente nel punto più isolato e lontano dal deposito delle materie prime e dei prodotti infiammabili. Le bocche di alimentazione e di estrazione della cenere e tutti gli altri orifizi saranno collocati all'esterno dei laboratori.

Anche il deposito del combustibile deve essere convenientemente isolato dai focolai.

Articolo 54

I camini dei focolai suscettibili di spandere all'intorno faville e sprazzi incandescenti verranno sormontati con una cuffia di rete metallica a maglia fitta.

Articolo 55

Il riscaldamento delle sostanze infiammabili deve effettuarsi possibilmente col vapore, adottando tutte le cautele per impedire che i prodotti di evaporazione delle medesime arrivino a contatto dei focolai.

Per le sostanze infiammabili che, durante il riscaldamento, siano soggette a spumeggiare, si farà uso di fornelli circondati da un margine in rilievo, per impedire che le materie eventualmente traboccate si spandano sul focolare.

Articolo 56

I focolai destinati al riscaldamento delle sostanze pericolose, devono essere disposti in modo che, in caso di rottura di qualche apparecchio, si possa arrestare immediatamente l'ingresso dell'aria alle griglie di combustione.

Articolo 57

Dove esistono impianti a vapore, i focolai dei generatori devono essere disposti in un locale distinto, sufficientemente isolato dal resto dell'officina, e circondato da tutte le cautele contro gli incendi; inoltre si adotteranno le opportune precauzioni per isolare e riparare le condutture; ciò senza pregiudizio delle norme indicate nelle speciali disposizioni di legge relative alla sorveglianza sulle caldaie a vapore, per prevenirne i pericoli di scoppio.

Articolo 58

Nelle operazioni di distillazione di materie molto volatili e facili ad infiammarsi, o comunque pericolose, gli apparecchi condensatori e collettori devono essere separati dagli alambicchi mediante un muro cieco; gli uni e gli altri saranno inoltre dotati di tutti i requisiti necessari, a garanzia contro i pericolo d'incendio e di esplosione.

L'andamento della distillazione dev'essere accuratamente sorvegliato da un personale esperto e diligente, capace di regolare opportunamente l'esercizio degli apparecchi e di metter in opera le necessarie cautele per impedire che i prodotti di condensazione semi-fluidi o solidi ristagnino in modo anormale, con pericolo di ostruire i tubi e gli orifizi di scarico.

Siffatto personale avrà a tal fine a propria disposizione i mezzi occorrenti per mantenere detti tubi ed orifizi continuamente sgombri dai depositi.

Articolo 59

Nei laboratori soggetti a speciali rischi di incendio, quali quelli destinati al riscaldamento ed alla distillazione di liquidi alcoolici, alla preparazione od applicazione di vernici a base di alcool, alla distillazione e raffinazione dello zolfo, ecc., si disporranno delle bocche di vapore, con robinetto manovrabile dall'esterno, per servirsene contro il primo manifestarsi del pericolo.

Articolo 60

In tutti i locali in cui si preparano, si conservano o si lavorano materie prime o prodotti infiammabili che, in caso di incendio, non possono estinguersi con l'acqua, si terrà in permanenza l'opportuna quantità di sabbia asciutta, per servirsene al bisogno come mezzo di estinzione. Ciò senza pregiudizio delle maggiori cautele di cui all'art. 81.

Articolo 61

Speciali disposizioni contro i pericoli d'incendio si devono adottare durante l'essiccazione delle sostanze capaci di emettere vapori infiammabili, servendosi di apposite stufe a camera di riscaldamento isolata, munite di regolatori della temperatura e di avvisatori di sicurezza.

Articolo 62

Per diminuire i pericoli d'incendio inerenti al riscaldamento delle sostanze molto infiammabili e per impedire che i vapori che se ne sviluppano formino con l'aria dei miscugli esplosivi, ogni qual volta sarà possibile, si faciliteranno le condizioni di detto riscaldamento col concorso del vuoto pneumatico.

Articolo 63

Nei laboratori in cui si procede alla denaturazione pirogenica di prodotti gassosi e di polveri infiammabili od esplodenti, si adotteranno le cautele atte a prevenire il pericolo che tali prodotti o polveri, con la propria combustione, mettano a repentaglio la sicurezza dei fabbricati o delle persone, o diventino esca alla propagazione del fuoco dal focolare depuratore agli ambienti circostanti.

Le condutture del calore che fanno capo a locali nei quali si trovano materie infiammabili o comunque pericolose, specialmente allo stato gassoso o di pulviscolo, devono esser intercettate in modo opportuno con diaframmi isolanti di rete metallica.

Articolo 64

Tutti gli apparecchi industriali di riscaldamento, di qualsiasi natura, devono trovarsi a sufficiente distanza dai muri di confine con le case adiacenti ed avere i condotti del fumo convenientemente isolati dalle camere di abitazione, nonché dai locali in cui si conservano materie combustibili o esplosive.

Articolo 65

I forni industriali in genere devono essere orientati in modo che non se ne possa scorgere il bagliore dalle strade pubbliche. In difetto di opportuno orientamento, gli industriali saranno tenuti a mascherare gli orifizi dei focolai verso le strade con schermi e ripari disposti nel modo che risulterà più conveniente, caso per caso.

Articolo 66.

Gli edifizi specialmente esposti ad esplosione, quali i polverifici, i laboratori pirotecnici e simili, verranno costruiti con materiali leggeri, saranno dotati di tetto che non presenti resistenza, e provvisti di parafulmine.

Le officine esposte a pericoli di esplosione devono essere frazionate e possibilmente distanziate in modo che, in caso di disgrazia, ogni compartimento possa esplodere isolatamente, senza trascinare nella catastrofe i fabbricati adiacenti.

Articolo 67

Quando ciò sia necessario per assicurare la solidità dell'edificio, questo potrà essere dotato in parte di pareti molto solide, capaci di resistere all'eventualità di un'esplosione; la parte rimanente delle pareti e la copertura verranno completate con materiale leggerissimo ed incombustibile.

Articolo 68

Tutti i locali soggetti a pericolo d'incendio o di esplosione devono essere dotati di buon numero di porte di sicurezza, aprentesi dall'interno verso l'esterno, ed avere le finestre completamente protette da graticole metalliche.

Articolo 69

Le fabbriche e i depositi di materie esplosive e di liquidi infiammabili porteranno stampata sui muri esterni ed in grossi caratteri l'indicazione della loro natura; la stessa indicazione sarà ripetuta, nelle loro adiacenze, sopra pali d'avviso, distintamente visibili dalle strade pubbliche, e portanti il divieto di accesso agli estranei.

Articolo 70

Nell'impianto frazionato delle officine e nella rispettiva orientazione dei singoli riparti, si terrà conto delle accidentalità naturali del terreno, per servirsene di ostacolo e di riparo; in mancanza di queste, si eleveranno, fra i diversi edifizi, degli argini artificiali o dei muri di difesa.

Articolo 71

Gli edifizi destinati a contenere una quantità di esplosivi pericolosa per la sicurezza pubblica, devono essere intieramente circondati da argini di terra di proporzioni convenienti, rivestiti di zolle erbose e distanti almeno un metro (alla base) dal muro esterno del fabbricato.

Articolo 72

Nei locali in cui si preparano o si lavorano materie esplosive devesi procurare che vi lavori il minor numero possibile di operai; inoltre si eviterà di procedere, nello stesso locale, ad operazioni pericolose diverse, o ad un numero considerevole di lavori affini.

Articolo 73

Gli apparecchi destinati ad effettuare operazioni meccaniche o comunque pericolose su quantità notevoli di composti esplodenti devono essere isolati gli uni dagli altri, e collocati in locali distinti.

Articolo 74

I locali di deposito annessi alle fabbriche verranno completamente isolati da queste ultime e suddivisi tra loro da intervalli proporzionati alla rispettiva importanza.

Articolo 75

I locali destinati alla fabbricazione, manipolazione e deposito di materie esplosive, devono essere provvisti di pavimento in legno senza interstizi. Quando per la connessione dei singoli pezzi del pavimento occorra fare uso di punte metalliche, si impiegheranno esclusivamente punte di rame infisse nei fianchi degli elementi che compongono il pavimento, in modo che non se ne scorga la menoma traccia sulla faccia superiore.

Articolo 76

In tutte le parti del locale suscettibili di venire in contatto con le materie esplodenti, come pure per tutti gli utensili e congegni impiegati nella lavorazione, s'eviterà in modo assoluto l'uso dei materiali di metallo o di pietra capaci di dare scintille per urto o strofinamento. Analogamente si esigerà dagli operai che facciano uso di scarpe dotate di suola morbida e senza chiodi, vietando loro di uscire dal laboratorio con tale calzatura.

Articolo 77

I laboratori per la lavorazione di materie esplosive, infiammabili o comunque pericolose devono mantenersi in perfetto stato d'ordine e di pulizia; ogni giorno, cessato il lavoro, si procederà ad un'accurata spazzatura di tutti i locali, raccogliendo con diligenza i residui eventualmente sparsi.

Anche i recipienti destinati a contenere sostanze esplosive verranno mano a mano vuotati e ripuliti con le necessarie cautele.

Articolo 78

A prevenire gli effetti del trasudamento propri degli esplosivi complessi, quali la dinamite, ecc., si terranno in permanenza nel locale, con le dovute cautele, delle materie assorbenti inerti (segatura di legno, farina fossile, torba, ecc.), e facilmente rinnovabili.

Articolo 79

L'arredamento interno dei locali, per ciò che concerne la qualità e disposizione dei tavoli, banchi, scaffali ed analoghe suppellettili, dev'essere ordinato in modo da facilitare, quanto più è possibile, le varie fasi della lavorazione e la rimozione dei residui; ciò oltre al disposto dell'art. 76, relativo all'esclusione dei materiali di metallo e di pietra da tutte le parti del locale suscettibili di venir in contatto con le materie esplodenti.

Articolo 80

Per il deposito e trasporto delle materie esplosive od infiammabili è vietato di fare uso dei recipienti fragili di vetro, terra cotta o porcellana.

Articolo 81

Nei locali destinati alla preparazione, manipolazione o conservazione delle materie esplosive si adotteranno tutte le precauzioni contro i pericoli di incendio, tenendovi pronti ad essere posti in azione gli opportuni mezzi di estinzione.

Le sostanze facilmente infiammabili, quali la stoppa ed i cenci unti impiegati per la pulitura delle macchine, verranno custoditi con le necessarie cautele in appositi recipienti incombustibili.

CAPITOLO VII - CAUTELE CONTRO IL RUMORE E LA PROPAGAZIONE DEL TREMOLIO.

Articolo 82

Fermo il disposto dell'art. 66 della legge di pubblica sicurezza, l'esercizio delle operazioni industriali accompagnate da rumore molesto, o capaci di produrre tremolio nel pavimento, nei muri o in altre parti del fabbricato, è subordinato alle condizioni restrittive che l'Autorità superiore crederà utile di prescrivere, caso per caso, a tutela della quiete del vicinato.

Tali restrizioni saranno specialmente rigorose per gli opifizi nelle cui vicinanze sorgono scuole od ospedali.

Articolo 83

I locali in cui si effettuano operazioni rumorose devono mantenersi il più possibilmente chiusi. Per essi potrà esigersi che siano dotati di muri molto grossi e di doppie porte e circondati di tutte le cautele capaci di attutire, per quanto possibile, la propagazione dello strepito.

Articolo 84

Nelle officine in cui si fa uso di apparecchi od ordigni dotati di andatura violenta o destinati ad agire per urto (magli), questi devono impiantarsi sovra apposite fondazioni isolanti, eventualmente circondate da intercapedini capaci di disperdere il tremolio, le scosse ed i contraccolpi, affatto separate ed il più possibilmente lontane da quelle dei muri.

Articolo 85

Ferma ogni altra disposizione generale di legge, nell'impianto dei meccanismi in genere e dei relativi organi di trasmissione gli industriali sono tenuti a mettere in opera le necessarie precauzioni per tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni e per evitare la propagazione del tremolio, specialmente alle pareti di confine delle case adiacenti, evitare di fissare le trasmissioni a muri confinanti con locali di abitazioni od in prossimità di canne fumarie.

CAPITOLO VIII - CAUTELE CONTRO I PERICOLI D'INTOSSICAZIONE.

Articolo 86

Nelle industrie in cui si preparano o si manipolano sostanze dotate di proprietà tossiche si devono adottare tutte le cautele per prevenire i pericoli d'intossicazione, sia rispetto al vicinato, che per il personale dell'officina, e di contaminazione del suolo.

All'occorrenza, l'industriale sarà tenuto ad adottare le necessarie cautele per prevenire anche l'eventualità che abbia luogo la contaminazione del suolo per mezzo dell'acqua di pioggia. Per la raccolta di questa ultima, ove se ne manifesti il bisogno, si dovrà disporre di una speciale canalizzazione, per impedire che detta acqua possa dilavare parte di fabbricati, zone di terreno o depositi di sostanze capaci di cederle principi venefici.

Indipendentemente da questa cautela, tutte le materie prime, i prodotti ed i residui industriali contenenti principi solubili dotati di proprietà venefiche o comunque nocivi, non possono conservarsi che in locali completamente riparati dall'acqua piovana.

Articolo 87

Nell'interno dei laboratori si terrà affisso in permanenza un elenco nominativo delle sostanze venefiche di cui gli operai devono far uso, accompagnato dalle relative istruzioni sul modo di servirsene e dall'indicazione di tutte le cautele da mettersi in pratica dagli operai medesimi, a tutela della loro incolumità personale.

Articolo 88

Le sostanze venefiche devono custodirsi in armadi o magazzini chiusi a chiave, entro adatti recipienti muniti d'una scritta nettamente visibile, indicante la natura chimica di dette sostanze e accompagnata dalla parola: Veleno.

A senso dell'art. 81 del regolamento generale sanitario, la chiave dell'armadio o del magazzino deve custodirsi dal Direttore dello stabilimento, o dal Capo-tecnico del riparto nel quale si manipolano le sostanze venefiche, sempre però sotto la responsabilità del Direttore.

Articolo 89

Gli industriali che occupano operai in lavori soggetti a pericoli di intossicazione hanno l'obbligo di fare osservare ai medesimi la massima pulizia personale, disponendo che abbiano una sopraveste da lavoro ed i mezzi necessari perché essi possano lavarsi con frequenza le mani ed il viso.

Indipendentemente da ogni cautela contro i rischi di intossicazione, gli industriali devono provvedere affinché i loro operai siano muniti di tutti i necessari mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli delle rispettive industrie (maschere, occhiali di sicurezza, otturatori per le orecchie, calzature e guanti impermeabili, ecc.).

Articolo 90

Nei laboratori soggetti a sviluppo di emanazioni tossiche per parte di sostanze velenose volatili (emanazioni arsenicali e mercuriali, vapori di fosforo), si adotteranno speciali cautele dirette a mantenere tali sostanze nelle condizioni meno favorevoli per la loro volatilizzazione, o ad allontanarne il più rapidamente possibile dall'ambiente i vapori deleteri ovvero a rendere questi ultimi innocui, mediante opportuni sistemi di condensazione, o con reattivi neutralizzanti di provata efficacia (1).

Il pavimento e le pareti di detti laboratori, i tavoli da lavoro e tutte le suppellettili devono avere superficie perfettamente liscia e continua e costituita in modo da potersene fare la pulitura completa, senza che il pulviscolo ed i cascami possano penetrarvi e farvisi sorgente di emanazioni venefiche.

È vietato di procedere, in detti laboratori, ad operazioni non direttamente richieste dai bisogni dell'Industria e capaci di favorire in qualunque modo la produzione dei vapori nocivi.

Nella lavorazione delle sostanze capaci di espandere polveri di natura venefica si adotteranno le cautele indicate agli articoli 39 e 40.

(1) Si consigliano: contro le emanazioni arsenicali i sistemi di condensazione diretta per raffreddamento e circolazione dei vapori in condotti sinuosi di conveniente lunghezza (V. art 14); contro i vapori di mercurio, l'uso di spandere ogni sera sul pavimento un po’ di ammoniaca. I vapori di fosforo si neutralizzano lasciando evaporare nell'ambiente della essenza di trementina, contenuta in recipienti a larga apertura, o fatta in precedenza assorbire da spugne che si tengono appese qua e là nei laboratori.

Articolo 91

Nei lavori soggetti a pericolo di veneficio deve stabilirsi un turno di lavorazione della minor durata possibile, tenuto conto del numero degli operai addetti all'opificio.

Articolo 92

Nell'impiego di materie prime venefiche e nel compimento di operazioni comunque pericolose per la salute degli operai, si deve evitare, quanto più è possibile, il lavoro manuale, sostituendolo opportunamente con la lavorazione meccanica e con mezzi automatici.

Gli operai devono essere provvisti degli arnesi necessari (mestoli, spatole a lungo manico e simili), atti a risparmiare loro ogni occasione di contatto diretto con le materie impiegate.

Di queste cautele si terrà specialmente conto nella lavorazione e manipolazione delle materie coloranti a base di arsenico, dei prodotti chimici tossici o corrosivi, ed in tutte le operazioni nelle quali si trattano il mercurio od i preparati di mercurio.

Articolo 93

Per il trasporto, da un punto all'altro dell'officina, di materie venefiche, corrosive o comunque pericolose, e per tutte le operazioni di travasamento ed analoghe, si farà uso possibilmente di canali chiusi e di mezzi meccanici (pompe, montacarichi, ecc.).

L'impiego dei mezzi ed apparecchi automatici è specialmente necessario per tutte le operazioni destinate ad introdurre o ad estrarre materie prime o prodotti da cavità (camere, forni, parti di apparecchi, ecc.), nei quali essi si trovano esposti all'azione di prodotti corrosivi volatili.

Articolo 94

Gli industriali sono tenuti ad invigilare perché gli operai si astengano dal compiere con la bocca, con le mani, od in qualsivoglia altro modo di contatto diretto, operazioni soggette a pericolo di veneficio o ad altro rischio per la salute.

Analogamente devono vietar loro di conservare e prendere il cibo nell'interno dei locali esposti a rischio d'intossicazione.

Gli industriali inoltre, non devono permettere che gli operai addetti al maneggio dei materiali tossici abbandonino le sale di lavoro senza essersi lavati accuratamente.

CAPITOLO IX - CAUTELE CONTRO I PERICOLI DI INFEZIONE.

Articolo 95

Nelle industrie in cui si lavorano materie prime capaci, per qualsiasi causa, di trattenere e trasmettere germi di malattie infettive, si devono adottare tutte le cautele atte a prevenire i rischi d'infezione, sia rispetto al vicinato, che per gli operai.

Tali materie, compatibilmente colla loro natura e successiva destinazione, appena arrivate in fabbrica, saranno sottoposte ai trattamenti più appropriati per impedirne la putrefazione.

Anche in questo caso saranno oggetto di speciale sorveglianza tutte le operazioni relative al trattamento dei residui, a fine di impedire che questi ultimi diventino causa di inquinamento per l'aria, per l'acqua o pel terreno.

Gli operai, durante il lavoro, indosseranno un'adatta sopravveste; cessata la lavorazione si laveranno accuratamente le mani e le braccia, prima con acqua saponata calda e infine con una soluzione disinfettante.

Articolo 96

Tutti i locali destinati all'esercizio delle industrie di cui nell’articolo precedente devono mantenersi costantemente in istato di massima pulizia; essi devono fruire di un'abbondante dotazione di acqua pura, avere le pareti coperte con intonaco idrofugo fino all'altezza di due metri ed essere dotati di pavimento impermeabile, con raccordo curvo colle pareti ed opportunamente inclinato verso l'imboccatura di un canale di scolo, per poter essere sottoposti, con la dovuta frequenza, alle necessarie operazioni di lavatura e disinfezione, previe le debite cautele contro i danni dell'umidità.

I pavimenti ed i muri intonacati di materiale idrofugo devono essere disinfettati frequentemente con soluzione di sublimato corrosivo al 10 per mille o con soluzione di soda; i muri semplicemente arricciati devono essere raschiati ed imbiancati colla calce almeno una volta all'anno, previa disinfezione.

Articolo 97

Le fabbriche soggette a pericoli d'infezione devono essere provviste dei mezzi e degli attrezzi occorrenti per la disinfezione razionale e periodica dei locali e delle materie prime (pompe spruzzatrici, apparecchi a vapore, ecc.), nonché per l'eventuale allontanamento degli insetti capaci di servire di veicolo ai germi infettivi.

La scelta di tali mezzi e dei relativi sistemi è rimessa agli industriali, salvo il diritto dell'Autorità Comunale di accertarne l'efficacia e di farne curare la costante applicazione.

Articolo 98

Fra i più attivi ed economici liquidi disinfettanti, si indica la soluzione di Laplace (miscuglio fatto a freddo, in parti eguali, di acido fenico ed acido solforico, entrambi del commercio). Con questo liquido concentrato, che si può conservare a lungo in recipienti di vetro, si preparano poi soluzioni con acqua al 3, 4, 5, ecc. per cento.

Dovendosi disinfettare delle masse d'acqua putride, prima di smaltirle nei canali di scolo, basterà aggiungervi il 3 per cento di liquido di Laplace concentrato, agitarle e lasciarle in tale stato per almeno 12 ore (produzione di odore fetido). Se però tali acque fossero raccolte in bacini fatti con materiali suscettibili di essere corrosi dagli acidi, si può far uso di idrato sodico (soda Baxter) sciogliendolo nell'acqua putrida nella proporzione del 15 per cento e lasciando in riposo per almeno 12 ore.

Articolo 99

Gli attrezzi, i recipienti ed i carri destinati alla raccolta ed al trasporto delle materie soggette a pericolo d'infezione devono essere costruiti con materiale appropriato, cioè il meno possibilmente poroso e soggetto ad alterarsi, ed in ogni caso essere rivestiti di catrame, di smalto o di altro intonaco idrofugo ovvero di lamiera di zinco, ed avere la forma più adatta alle necessarie operazioni di pulitura, lavatura e disinfezione. Essi devono essere muniti di coperchio e mantenersi costantemente in ottimo stato di conservazione.

Nella costruzione e manutenzione dei detti carri, recipienti ed attrezzi, si avrà pure di mira lo scopo di prevenire, durante l'impiego dei medesimi, ogni dispersione di materie solide o liquide infettive, o comunque pericolose e di emanazioni nocive o moleste.

Articolo 100

Fatta astrazione dalle disposizioni dei precedenti articoli, gli industriali devono curare che nel rispettivo stabilimento non abbiano ad introdursi materie prime di qualsiasi natura, provenienti da locali in cui sensi verificati casi di malattie infettive, o comunque sospette di essere invase da germi patogeni per l'uomo e per gli animali domestici.

Si eccettuano dal presente disposto i proprietari di Sardigne, ai quali, con le cautele indicate al cap. XI (Residui Animali) e sotto la sorveglianza degli agenti municipali, viene dall'Autorità affidata la distruzione delle carogne di animali, o parti di animali, colpiti da malattie infettive.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE - PENALITÀ.

Articolo 101

È vietato di mettere in attività, in uno stesso stabilimento, due o più industrie diverse per natura e per fine, senza uno speciale permesso dell'Autorità Comunale subordinato a condizioni distinte per ciascuna industria.

Articolo 102

Tutte le industrie destinate alla preparazione di sostanze soggette alla vigilanza sanitaria, oltre che alle speciali cautele di carattere igienico-tecnico indicate nel presente Regolamento, devono soddisfare alle varie disposizioni legislative sanitarie in vigore, relative alla fabbricazione ed al commercio di dette sostanze.

Articolo 103

Il personale dell'Ufficio di polizia, del servizio tecnico dei Lavori pubblici e dell'Ufficio d'igiene deve avere libero accesso negli stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti, per le verifiche dell'esatta osservanza delle Leggi e Regolamenti sanitari.

Articolo 104

L'infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento, accertata dall'Ufficiale sanitario, o da chi per esso, e riferita all'Autorità Comunale, darà luogo, oltre alle altre responsabilità civili e penali in cui i contravventori siano incorsi, a procedimento contravvenzionale ed a proposte di ordinanza per eliminare o rendere tollerabili gli inconvenienti accertati ed eventualmente alla chiusura dello stabilimento.

I contravventori saranno puniti a sensi degli articoli 106 e segg. del T. U. della Legge comunale e provinciale 3-3-1934 n. 383, quando si tratta unicamente di infrazioni al regolamento d'igiene, e a sensi dell'art. 216 del T. U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265 quando si tratta di infrazioni alle disposizioni di queste ultime leggi.

Analogamente le relative contravvenzioni possono essere definite o a sensi della legge comunale e provinciale nel primo caso, o a sensi dell'art. 162 del Codice Penale nel secondo caso.

CAPITOLO XI
CONDIZIONI D'ESERCIZIO PER LE SINGOLE INDUSTRIE COMPRESE NELL'ELENCO MINISTERIALE DEGLI STABILIMENTI INSALUBRI (12 LUGLIO 1912. TESTO UNICO), IN BASE AL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il vigente elenco delle industrie insalubri è stato approvato con D.M. 23 dicembre 1976 (G.U. 12 gennaio 1977 n. 9).

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni.

Lo scritto tra parentesi, sotto il nome di ciascuna industria, indica gli inconvenienti relativi alla medesima, quali sono portati dall'Elenco ministeriale delle industrie insalubri (12 luglio 1912).

Acido cloridrico (fabbricazione)
(Emanazioni gassose (acido cloridrico, cloro; talvolta anidride solforosa, arseniosa) sgradevoli, spesso nocive, capaci di essere portate a grande distanza).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3) - Canaletti di scolo (art. 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Forno (art. 8) - Camino (art. 9) - Apparecchi e mezzi di aspirazione; cautele contro le fughe dei vapori nocivi (art. 11). Condensazione intensiva del gas cloridrico e restrizioni per lo smaltimento dei residui gassosi nel camino (art. 12 e 13).
Residui (art. 43 e 45).

Acido nitrico (fabbricazione).
(Emanazioni gassose (vapori nitrosi) sgradevoli, spesso nocive; possibile inquinamento del suolo e delle acque coi residui).

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI: come per Acido cloridrico.

Acido picrico (fabbricazione).
(Vapori nitrosi; pericoli di esplosione e d'incendio; possibile inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI: come per Acido cloridrico.
CONDIZIONI SPECIALI: come per Acido cloridrico. Oltre a queste, si applicheranno le cautele contro i pericoli d'incendio e di esplosione (art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 72, 73, 77, 79, 81), evitando soprattutto che la materia lavorata venga sottoposta a scosse brusche o ad urti capaci di determinarne l'esplosione.

Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso.   Arrostimento dei minerali solforati in genere.
(Odore sgradevole; emanazioni nocive al vicinato ed alle piante).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - È vietato l'arrostimento dei minerali solforati all'aria libera, salvo in condizioni di eccezionale isolamento, che restano però da accertarsi dal Sindaco caso per caso.
CONDIZIONI SPECIALI - Forni chiusi (art. 8) - Camino (art. 9) - Condensazione intensiva del gas solforoso (art. 12 e 13).
Se i minerali trattati sono di natura arsenifera o piombifera, vedi, per la condensazione dei rispettivi vapori, le cautele di cui al 1° comma dell'art. 14.

Acido solforico (fabbricazione).
(Emanazioni gassose moleste e nocive, capaci di essere portate a grandi distanze: possibile inquinamento del suolo e delle acque coi residui).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Contro le emanazioni, le stesse condizioni che per Acido solforoso.
Cautele contro le fughe dei gas nocivi in tutte le fasi della lavorazione (art. 11) - Condensazione (art. 12 e 13) - Residui (art. 43 e 45).
Per la disposizione ed il governo delle camere di piombo (articolo 18).
Cautele per gli operai (art. 92 e 98) - Circolazione automatica dell'acido (art. 93).
Come cautele per gli operai durante l'eventuale riparazione delle camere di piombo, valgono soprattutto le norme di cui negli stessi art. 18, 89, 92, e quelle dell'art. 91, relative al turno di lavorazione.

Acido stearico (fabbr. mediante distillazione).
(Odori assai molesti; liquidi di rifiuto inquinanti; pericoli d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2 e 22) - Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3 e 4) - Per la pulizia del pavimento vedi anche l'art. 30.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento dei locali di lavorazione da quelli di deposito (art. 50) - Isolamento dei focolai (art. 53) - Cautele pel riscaldamento (articolo 55) e per la distillazione (art. 58).
Lavorazione e conservazione delle materie prime (art. 21, 25).
Cappe aspiranti sulle vasche di saponificazione (art. 11) collegate ad un alto camino (art. 9) evitando ogni fuga di vapori molesti e nocivi.
Apparecchi perfezionati - Evitare, per quanto possibile, la produzione di acroleina.
Condensazione, ed occorrendo denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 12 e 13) con le cautele contro gli incendi (art. 14 comma 2°, art. 63).
Residui (art. 43, 44 e 45) - Divieto di accumulare residui fetenti (art. 24) - Divieto di bruciare legnami imbrattati di materie grasse o residui di fabbrica, salvo con le cautele di cui all'art. 27.

Albumina (fabbricazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco impermeabile alle parti in legno (art. 28) - Pulizia dei locali e stato delle pareti (art. 96) - Prescrivere l'uso esclusivo di siero freschissimo e l'allontanamento giornaliero dei residui putrescibili o comunque fetenti (art. 44). Frequenti lavature e disinfezione dei recipienti e attrezzi (art. 99).
Precauzioni per la stufa (art. 53) - Operazioni fetenti sotto ampie cappe di aspirazione (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9).

Allume (estratto dall'allumite).
(Fumo, vapori acidi).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Tipo di forno (art. 8) che permetta di regolare opportunamente la temperatura di calcinazione - Smaltimento del fumo e dei vapori acidi in modo razionale, senza molestia e danno per il benessere e la salute pubblica.
Lisciviazione e cristallizzazione in bacini perfettamente impermeabili.
Camino (art. 9) - Cappe sulle caldaie di concentrazione (articolo 11) - Residui (art. 43, 45).

Amido (preparato per macerazione).
(Odore molesto; possibile inquinamento del suolo e delle acque coi residui).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione energica generale, e localizzata nei punti più soggetti a sviluppo di polvere (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Vasche di macerazione e bacini di deposito a fondo e pareti impermeabili - Camino (art. 9) - Cappe (art. 11) - Denaturazione pirogenica delle emanazioni fetide (articolo 12) - Precauzioni contro gli incendi per il pulviscolo (articolo 37) e per la stufa (art. 53).
Residui (art. 43, 44, 45).
Divieto di smaltire acque residuali sul suolo pubblico e nei corsi d'acqua superficiali.
Cautele contro le polveri (art. 32, 35) - Isolamento degli apparecchi rumorosi (art. 85).

Anilina (fabbricazione).
(Cattivo odore; emanazioni nocive (vapori nitrosi). Residui liquidi colorati, talvolta tossici; pericoli d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Apparecchi perfezionati ed adatti, sia contro i pericoli d'incendio, che contro le fughe dei vapori nocivi - Cautele pel riscaldamento (art. 53, 55) e per la distillazione (art. 58) - Isolamento dei laboratori dai magazzini (art. 50) - Deposito di sabbia asciutta (art. 60).
Condensazione intensiva dei vapori nocivi e denaturazione dei gas non condensabili (art. 12, 13) previe le cautele contro gli incendi (art. 14 comma 2°, ed art. 63) - Camino, cappe e mezzi di aspirazione (art. 9, 11, 16).
Cautele per gli operai (art. 89, 92) - Residui (art. 43, 45, 86).

Argento (disargentazione e coppellazione).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (articolo 3) - Se si compiono anche operazioni per via umida, esigere i canaletti di scolo (art. 4).

CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) Sormontare i forni a coppella e le caldaie con ampie cappe aspiranti munite di porta a saracinesca (art. 11) e comunicanti con un buon camino (art. 9).
Adottare le opportune disposizioni per proteggere gli operai contro il calore radiante ed il bagliore dei forni. Se si fa il trattamento con acidi minerali, esigere tutte le cautele contro lo sviluppo dei vapori nocivi (art. 11) - Per la condensazione dei vapori di piombo (art. 14) - Isolamento di focolai e dei condotti del fumo (art. 64) - Isolamento delle macchine per frantumare i crogioli (art. 85).
Residui (art. 43, 45).

Arsenico ed antimonio (fabbricazione dei prodotti di).
(Vapori nitrosi; emanazioni o polveri arsenicali ed antimoniali).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) ~ Pavimento impermeabile (art. 3) anche ai cortili - Canaletti di scolo (art. 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Condensazione intensiva dei vapori nocivi (art. 13) - Camino (art. 9).
Recipienti chiusi; cappe; perfetta giuntura delle connessure e sistema di aspirazione (art. 11, 16) - Evitare ogni fuga di vapori nocivi. Condensazione ed abbattimento delle emanazioni e delle polveri tossiche (art. 14) - Divieto di immettere nei camini alcun prodotto gassoso, senza farlo prima circolare nei condensatori.
Residui (art. 43, 45) - Raccolta scrupolosa delle acque di lavaggio per estrarne completamente i principii tossici prima del loro smaltimento. Cautele per l'acqua di pioggia (art. 86).
Cautele per gli operai (art. 89, 91, 92, 94) - Cautele per la lavorazione e la conservazione delle sostanze venefiche (art. 87, 88) - Mezzi di lavorazione automatici (art. 92, 93) - Prescrivere l'uso di apparecchi e recipienti robusti, per evitare ogni pericolo di rottura.

Asfalto e bitumi (fabbricazione).
(Emanazioni gassose nocive; prodotti empireumatici volatili; ammoniaca; acido solfidrico; pericoli d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48). Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50). Cautele pei fumi (art. 8) e pei focolai (art. 53, 56).
Camini (art. 9) - Cappe (art. 11) - Occorrendo, sistemi di condensazione complessa (art. 15), previe le cautele contro gli incendi (art. 14, comma 2°, ed art. 63).
Frantumazione e polverizzazione dell'asfalto in roccia, in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
Restrizioni pel combustibile (art. 10, 27) - Cautele pel deposito delle materie infiammabili (art. 51) - Deposito di sabbia (art. 60).

Bario, cloruro ed altri sali di bario
ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3, 4) - Pozzi impermeabili pei residui (art. 43, 45 ed anche art. 86). Vedi anche le cautele speciali per impedire la contaminazione del suolo e delle acque.
CONDIZIONI SPECIALI - Costruzione e governo dei forni i n modo da prevenire i danni del calore radiante sia per gli operai che pel vicinato ed i pericoli d'incendio (art. 8, 53).
Escludere i materiali combustibili da tutti i punti soggetti all'irradiazione (art. 48, comma 2°).
Deposito dei combustibili isolato dai focolari (art. 53 comma 3°).
Camini di altezza sufficiente (art. 9) con la limitazione, circa la qualità dei prodotti da immettervi, di cui all'art. 13.
Cautele di provata efficacia contro la diffusione del gas solforico e di qualsiasi altra eventuale emanazione insalubre, pericoloso o molesta negli ambienti dell'opificio e nell'atmosfera esterna (art. 12). Eventuali cautele contro le polveri (art. 31).
Nei sistemi di lavorazione e nei metodi per prevenire le cause di insalubrità di qualsiasi natura (provvedimenti contro la diffusione del gas solfidrico, ecc.) escludere ogni rischio di incendio, scoppio od altro infortunio (art. 14, comma 2°; 37, 63.), come pure ogni pericolo di occlusione dei relativi apparecchi (art. 16).
Prevenire tutte le cause di mefitismo per gli operai (art. 19) - Apparecchi razionalmente disposti ed azionati in modo da escludere ogni causa di insalubrità o di pericolo (art. 11, 18).
Scale, passerelle, ecc., di accesso agli apparecchi e tini di lavorazione, solidamente costrutti e validamente riparati contro ogni pericolo di infortunio.
Cautele contro i pericoli di contaminazione del suolo e delle acque di uso domestico per parte delle materie prime, dei prodotti e dei residui, specialmente in vista delle proprietà venefiche dei composti del bario (art. 45 e 86) - (Vedi anche gli art. 21, 22, 23 delle "Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato 20 giugno 1896" e l'art. 15 del "Regolamento municipale sulla fognatura di Torino").
Cautele personali per gli operai specialmente nel maneggio degli acidi e contro i pericoli d'intossicazione - Pulizia personale, corredo, utensili (art. 89 e 92).

Bismuto (sali di).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo, (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Operare sotto una larga cappa dotata di energica aspirazione e provvista di saracinesca vetrata (art. 11).
Acque residuali (art. 43, 45).

Bleu d'oltre mare (fabbricazione).
(Emanazioni nocive (acido solforoso, idrogeno solforato); alterazione delle acque ).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Buon tipo di forno (art. 8) - Condensazione intensiva (neutralizzazione) dei gas nocivi (art. 13) - Camino (art. 9) con la restrizione di cui all'art. 13.
Accurata depurazione delle acque residuali e conveniente smaltimento dei relativi depositi (art. 43, 45).  
Isolamento degli ordigni rumorosi (macine) (art. 85) - Macinazione ed analoghe operazioni in apparecchi chiusi e con mezzi meccanici (art. 32).

Canapa, lino (macerazione).

Ferme le disposizioni degli articoli 203 della Legge Sanitaria (T.U.) e 92 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 (v. Disposizioni legislative allegate), le condizioni per quest'industria sono determinate dagli art. 12, 13, 14 e 15 delle Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato (20 giugno 1896), qui riportati:
"Articolo 12. La macerazione del lino, della canapa, ed in genere delle piante tessili, non sarà permessa che in vasche a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento o costruite, preferibilmente, in muratura. Le pareti delle vasche dovranno essere raccordate col fondo per l'accumularsi dei residui negli angoli, e per renderne più agevole la ripulitura.
Non sarà permessa tale macerazione nelle correnti o nei bacini d'acqua di uso pubblico.
Articolo 13. Il canale di scarico delle acque impiegate per la macerazione dovrà essere costruito con pareti e con fondo impermeabili fino al suo sbocco. questo dovrà farsi in località ed, in maniera da essere impedito alle acque di macerazione di produrre effetti dannosi per la salute pubblica.
Articolo 14. Le vasche destinate alla macerazione dovranno - essere collocate alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni con un assieme di popolazione superiore a cento individui, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture industriali o da sorgenti o pozzi situati a valle, ed alla distanza di almeno 50 metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio d'acqua potabile o acquedotto."
Articolo 15. Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più possibile. Finita la macerazione, la vasca dovrà essere accuratamente ripulita, ed i residui che si estrarranno dal fondo della vasca stessa dovranno essere sparsi sul terreno circostante all'asciutto od altrimenti distrutti."
Per la macerazione industriale delle piante tessili con intervento degli acidi, dell'acqua calda e del vapore, valgono le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento dei magazzini di laboratori (art. 50), soprattutto dai riparti in cui si trovano le stufe, i forni ed i generatori.
Residui (art. 43, 44, 45).

Carbone animale.
(Emanazioni sgradevoli e nocive (composti solforati, ammoniaca, polvere nera).)

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3, 4)
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Carbonizzazione in recipienti chiusi (art. 11) od in forni chiusi (art. 8) e provvisti di sistema fumivoro (art. 10).
Alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva complessa (articoli 13 e 15).
Cautele per la denaturazione pirogenica (art. 14 comma 2°, art. 63).
Cautele relative all'apertura dei forni (art. 11).
Estrazione del nero dai fornii e dalle storte con le cautele necessarie ad impedire la diffusione del polviscolo - Polverizzazione delle ossa e del nero con mezzi meccanici hl apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
Acque di condensazione e di lavaggio {art. 43, 44 e 45).
Raccolta delle ossa in magazzini aventi le condizioni di cui all'art. 96.
Per le fabbriche non completamente isolate sarà ammesso esclusivamente l'uso delle ossa secche, e già sottoposte alla bollitura in altri stabilimenti.
Lavorazione sollecita delle ossa fresche (art. 24). Occorrendo limitare la lavorazione ad ore determinate (art. 29).

Catrame di origini diverse ed olii minerali (distillazione).
(Fumo; emanazioni sgradevoli e nocive (composti solforati, idrocarburi, ecc.)
acque residuali, ammoniacali o solforose; pericoli d'incendio.)

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49 - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 59) - Conservazione e travasamento delle materie prime e dei prodotti (art. 51).
Lavaggio del catrame grezzo e trattamento dei prodotti per via chimica con mezzi meccanici (art. 92) in apparecchi adatti e provvisti delle necessarie cautele contro lo sviluppo di emanazioni nocive e contro il pericolo di spruzzi corrosivi.
Pei forni, pei camini e contro il fumo (art. 8, 9 e 10).
Cautele pei focolai (art. 53 e 56) - Riscaldamento col vapore (art. 55, 57) - Distillazione (art. 58).
Condensazione intensiva complessa (art. 13 e 15) - Cautele per la denaturazione pirogenica (art. 14 comma 2°, e art. 63).
Estrazione del brai dalle caldaie mediante pompe o con tubature a rubinetto manovrabile dall'esterno. Raccolta in vasche impermeabili o nei barili, sotto ampia cappa aspirante (art. 11) collegata col camino.  
Acque residuali (art. 43, 45).
In tutti i locali, bocche di vapore con robinetto esterno (articolo 59).
Sabbia asciutta (art. 60).
Per fa lavorazione degli olii minerali esigere, con maggior rigore, le solite cautele contro gli incendi e specialmente quelle di cui agli art. 51, 52, 55 e 58. Occorre inoltre invigilare sui particolari dell'impianto (art. 6) e sulla qualità degli apparecchi, massime per ciò che concerne le garanzie contro i pericoli di incendio e di scoppio e contro le fughe dei vapori nocivi.

Ceneri d'orefice (trattamento col piombo).
(Emanazioni e polveri metalliche).

Le stesse condizioni prescritte per Argento.

Cloro, cloruro di calce secco o sciolto (fabbricazione).
(Emanazioni sgradevoli, nocive (cloro). Polveri irritanti; residui acidi capaci di corrodere il cemento dei condotti d'acqua e di alterare le acque medesime).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimenti e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale ed apparecchi perfezionati con tutte le cautele contro le fughe dei vapori nocivi - Camini (art. 9) - Cappe (art. 11) - Condensazione intensiva dell'eccesso di cloro (art 13 applicando le condizioni più favorevoli al tiraggio (art. 16) - Camere di saturazione (art. 18), adottando possibilmente, per l'introduzione e l'estrazione della materia, mezzi meccanici (art. 93) - Rigorose precauzioni per gli operai; preparazione ed estinzione della calce sotto ampie tettoie abbondantemente ventilate. Cautele contro le polveri (art. 32, 35, 31) - Esigere la depurazione radicale dei residui liquidi e solidi (articoli 43, 45). I canali destinati allo smaltimento di tali residui, quantunque opportunamente depurati, dovranno mantenersi alla maggior distanza possibile dai corsi d'acqua ed essere completamente refrattari ad ogni eventuale corrosione.

Colcotar (rosso di Prussia, di Inghilterra) (fabbricazione).
(Emanazioni gassose sgradevoli e nocive).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forno (art. 8) - Camino (art. 9).
Condensazione intensiva di gasi nocivi (art. 12, 13).
Polverizzazione ed ulteriore lavorazione della materia in polvere con mezzi meccanici in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) - Ventilazione localizzata nei punti più esposti allo sviluppo di polvere (art. 31).  
Residui (art. 43, 45).

Colle animali (fabbricazione).
(Cattivo odore; residui solidi e liquidi putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza (art. 3.4).
Fabbrica cintata da alberi di alto fusto.

CONDIZIONI SPECIALI - Esigere tutte le cautele contro lo sviluppo degli odori sgradevoli (art. 20, 24, 25, 26, 28), e contro i pericoli di infezione (art. 95, 96, 97) - Massima pulizia in tutti i locali.
Disinfezione sollecita delle materie prime e periodica dei locali, dei recipienti, carri ed attrezzi (art. 99) -. Caldaie coperte e sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9).
Denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 14, comma 2°, e art. 63) - Grandi cautele pei residui (art. 43, 44, 45, 98).
Speciali cautele per la stufa (art. 53) - Divieto di attendere alla fabbricazione dei concimi salvo coll’osservanza delle prescrizioni dell’art. 101. Restrizioni pel combustibile (art. 27) - Imbianchimento (vedi questa voce).
Conservazione temporanea delle ossa bollite e disseccate (articolo 25).

Combustibili agglomerati - Mattonelle piriche (fabbricazione con pece grassa).
(Odore sgradevole; polvere; pericolo d’incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento impermeabile (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Conservazione delle materie prime (art. 51) - Buon tipo di forno (art. 8) - Camino (art. 9) - Apparecchi, cappe e cautele contro le fughe e la diffusione dei gas molesti a tutela sia degli operai che del vicinato (art. 11) - Denaturazione pirogenica (art. 14, comma 2° e art. 63) - Precauzioni pei focolai e per le stufe - Deposito del combustibile isolato (art. 53.) - Depurazione eventuale delle acque ed altri residui catramosi o carboniosi (art. 43, 45) - Lavorazione (frantumazione, polverizzazione), cautele (art. 31, 32 e 85) - Proteggere gli operai dalla polvere carboniosa e dalle emanazioni acri - Deposito di sabbia (art. 60).
Se la fabbricazione si effettua con pece secca, passano in seconda classe (Decreto Ministeriale 12 luglio 1912).

Corde armoniche (dalle budella - fabbricazione).
(Cattivo odore; residui liquidi putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; abbondante dotazione di acqua pura; esigere tutte le precauzioni contro l'accumulo del sudiciume fetente (art. 20 e segg.), e contro i pericoli d'infezione (art. 95 e segg.).
Lavorazione esclusiva delle budella preventivamente sbarazzate dalle feci e lavate negli ammazzatoi; obbligo di disinfettarle radicalmente appena giunte in fabbrica; norme pei locali (art. 96) - Lavature e disinfezioni periodiche (art. 97) - Scelta di un buon metodo di disaggregazione della mucosa.
Divieto di attendere, nello stesso locale, alla fabbricazione dei concimi od alla fusione del grasso, salvo con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 101 - Proibire la soffiatura delle budella a bocca (art. 94) - Ampie cappe aspiranti (art. 11) sulle vasche, collegate con un buon camino (art. 9) - Per la camera di solforazione (articolo 18) - Precauzionali rigorose pei residui putrescibili (art. 43, 44, 45, 95, 98).

Cromo (composti di).

CONDIZIONI GENERALI -- Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Condensazione intensiva dei gas nocivi (art. 13) - Sfornamento con mezzi automatici (art. 92) - Esigere, per la circolazione delle soluzioni saline, una tubatura impermeabile o mezzi meccanici relativi (art. 93) - Concentrazione entro caldaie coperte, sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9) - Grandi precauzioni pei residui (art. 43, 45 e 86) - Deposito temporaneo in bacino e magazzini impermeabili e coperti, completamente riparati dalla pioggia (art. 86, comma 4).
Cautele personali per gli operai contro l’inalazione della polvere di cromato.

Dégras (fabbricazione).
(Odore molto sgradevole; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Cautele pei focolai (art. 53) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Intonaco impermeabile ai legni scoperti (art. 28) - Caldaie chiuse e sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9) - Restrizione pei combustibili (art. 27) Massima pulizia e massime precauzioni pei residui (art. 43, 44, 45).

Fecola, V. Amido.

Ferruggine e cloruro ferrico.

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto ed esercizio razionale del forno (art. 8) e cautele relative contro gli incendi (art. 53) - Camino (art. 9) - Apparecchi chiusi e cappe (art. 11) Condensazione intensiva dei gas nocivi (art. 13).
Residui (art. 43, 45).

Fiammiferi di fosforo (fabbricazione).
(Fabbriche di fiammiferi che impiegano fosforo bianco).

CONDIZIONI GENERALI - Impianto ed esercizio razionali (1-6).
Energica ventilazione generale (per gli ambienti) e localizzata (per gli apparecchi, tavoli, ecc.), con aspirazione per caduta (art. 2) V. Essiccazione - Pavimento impermeabile (art. 3).
Pavimento, pareti e suppellettili a superficie liscia, evitando commessure e scabrosità capaci di trattenere residui e polveri pericolose (art. 90, comma 2°) - Raschiatura periodica e rifornitura di intonaco alle pareti.
CONDIZIONI SPECIALI - Massima divisione del lavoro, distribuendo possibilmente l'orario per turni di brevi periodi (art. 91).
Esclusione assoluta dei fanciulli e delle donne dai lavori pericolosi. Singole operazioni in altrettanti locali ampi, isolati e lontani da abitazioni e da altri laboratori.
Mezzi tecnici ed apparecchi il più possibilmente perfezionati, con tutte le norme per prevenire ogni causa di insalubrità e di pericolo per gli operai e per l'abitato (art. 90).
Lucernari, finestre, ecc., provvisti di reti metalliche a maglie fitte (art. 68, in parte).
Massime cautele contro i rischi d'incendio (art. 47) - Materiali incombustibili (art. 48).
Magazzini di deposito delle materie prime, dei prodotti e dei combustibili perfettamente isolati fra loro, da tutti gli altri riparti e dai focolai (art. 50) e muniti di tutte le cautele contro i rischi di incendio e contro qualsiasi altra causa di pericolo e di insalubrità.
Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Quantità di materie limitate ai bisogno del lavoro corrente compatibilmente con le esigenze tecniche.  
Apparecchi di forza motrice isolati e con tutte le cautele di sicurezza contro i rischi d'incendio, scoppio od altre cause di infortunio (art. 57).
Disporre di una pompa ad incendio, con obbligo di prove periodiche di garanzia e di adeguati serbatoi d'acqua (art. 81).
Massime cautele per i focolai ed altri apparecchi di riscaldamento. Stufe collocate all'esterno dei laboratori (art. 53, 61).
Evitare l’accumulo ed il ristagno di vapori nocivi negli ambienti limitandone la produzione al minimo indispensabile per le esigenze tecniche - Prevenire ogni danno all'abitato nello smaltimento all'esterno (art. 90) - Recipienti a larga apertura o spugne appese con essenza di trementina (art. 90, nota).
Congegni meccanici e metodi automatici (art. 92) - Conservazione del fosforo sott'acqua ed in recipienti coperti (art. 51) - Preparazione della pasta in recipienti chiusi collegati con un mezzo di aspirazione dei vapori (art. 11, 12, 13, 16, ) - Conservazione in recipienti coperti (art. 51).
Fornelli ed apparecchi per l'immersione con tutte le cautele igieniche e di sicurezza (art. 8, 55, 56) - Sorvegliare attentamente la temperatura dei bagni.
Camini (art. 9) - Cautele per gli operai e per l'abitato nel trattamento dell'ossido di piombo con l'acido nitrico (art. 12, 13).
Essiccazione in locali adatti, ben ventilati, muniti di termometri; invigilare che la temperatura non superi mai il limite di sicurezza: 35° centigradi (art. 61) - Stufe con bocca di alimentazione esterna (art. 53) - Speciali garanzie contro i rischi d’incendio - Divieto di penetrare negli essiccatoi se non dopo completa rimozione dei vapori nocivi ( art. 18, comma 2).
Camere d'impacco spaziose con larghe finestre protette da reti metalliche a maglie fitte (art. 68, in parte).  
Mantenere costantemente il locale in perfette condizioni di ordine e pulizia (art. 77) - Divieto di accumulare materie o cascami, cenci umidi, ecc., comunque pericolosi (per rischio sviluppo d’incendio o sviluppo di emanazioni nocive) - Rimozione e combustione quotidiana e completa dei cascami, previe le necessarie cautele.
Massime cautele personali per gli operai contro le cause di insalubrità, i pericoli di intossicazione, i rischi di infortunio, scottature, ecc. (art. 86, 92).
Indumenti da lavoro, da indossare all'entrata, deponendo gli abiti domestici in altro locale separato ed isolato dai laboratori (art. 89) - Massima pulizia personale - Divieto di portare, preparare, conservare o consumare cibi o bevande nell'officina e negli spogliatoi (art. 94).
Refettorio isolato e difeso da ogni causa di contaminazione - Sufficiente numero di lavabi in prossimità dei laboratori.
Obbligo al proprietario di sorvegliare gli operai perché depongano gli abiti di lavoro, si lavino le mani e si risciacquino la bocca prima dell'uscita e prima di mangiare e di bere (art. 89).
Accettare solo operai che da certificato medico risultino immuni da malattie boccali e da predisposizione - Visite mediche periodiche - Denunzie immediate - Esclusione da ogni lavoro pericoloso al primo sospetto - Esporre in fabbrica avvisi con tutte le istruzioni per le cautele igieniche professionali (art. 87).
Registro del personale con tutti i dati identificativi individuali (cognome, nome, età, domicilio, giorno di entrata e d’uscita) e con le rispettive osservazioni mediche.

Fosforo (fabbricazione).
(Emanazioni nocive; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento con canaletti in pendenza (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48).Se si pratica la calcinazione delle ossa, non ammettere che ossa preventivamente bollite e disseccate in altre fabbriche, da conservarsi con le norme opportune (art. 25) - Praticare il miscuglio delle materie destinate alla torrefazione sotto ampie tettoie dotate di abbondante ventilazione e di pavimento impermeabile.
Forni adatti allo scopo (art. 8) - Camini (art. 9) - Il forno a calcinazione dev'essere munito di un camino indipendente, di grande altezza.
Calcinazione in recipienti chiusi ed accurata saldatura di tutte le commessure, previe le opportune cautele di sicurezza (art. 11) - Condensazione intensiva e denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 13, 15) previe le cautele contro gli incendi (art. 14, comma 2°, e art. 63) - Cautele per l'apertura dei forni (art. 17).
Cautele per le acque di condensazione o residuali di qualsiasi natura (art. 43, 45) - Occorrendo, limitare la calcinazione delle ossa ad ore determinate (art. 29).
Polverizzazione delle ossa in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
Trattamento della polvere d'ossa con l'acido solforico e concentrazione della soluzione fosforica in apparecchi adatti allo scopo, con tutte le precauzione contro la diffusione delle emanazioni nocive (art. 11) e condensazione intensiva del gas solforoso (art. 13).
Distillazione in apparecchi perfezionati, con tutte le cautele contro i pericoli d'incendio (art. 58) e contro la dispersione dei vapori di fosforo - Condensazione radicale di detti vapori, evitando accuratamente l'ostruzione dei canali refrigeranti - Tenere in permanenza nei locali larghi recipienti pieni di essenza di trementina - Effettuare la depurazione del fosforo a bagnomaria e pressione d'acqua - Vietare la modellatura per aspirazione con la bocca (art. 94) - Conservazione del fosforo sott'acqua, entro scatole di ferro completamente immerse.
Completa neutralizzazione delle acque di rifiuto acide.
Per la fabbricazione del fosforo amorfo: operare in caldaie sormontate da ampie cappe aspiranti (art. 11) collegate con un buon camino (art. 9) - Effettuare la lavatura col solfuro di carbonio in recipienti chiusi, in un laboratorio interamente costrutto con materiali incombustibili, dotato di ventilazione energica (per descensum), isolato e lontano dagli altri locali.
Vedi: Solfuro di carbonio.

Gelatina (fabbricazione).
(Odore cattivo; residui solidi e liquidi putrescibili; residui acidi; pericolo d'incendio).

Le stesse condizioni indicate per Colle animali.

Grassi (fusione a fuoco nudo).
(Odore fetido; pericolo d'incendio, scolo di acque putride).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) - Cautele pei focolai (art. 53).
Intonacare le parti in legno con una vernice impermeabile al sudiciume (art. 28) - Caldaie chiuse e sormontate da ampie cappe a saracinesca (art. 11), collegate con un alto camino (art. 9) - Occorrendo, applicare ai prodotti gassosi fetenti i metodi di condensazione complessa (art. 15), con le norme per regolare il tiraggio degli apparecchi (art. 16) - Cautele per la denaturazione pirogenica (art. 14, comma 2° e art. 63) - Massima pulizia; divieto di accumulare materie putrescibili (art. 24) - Lavorazione sollecita delle materie prime (art. 24) - Norme per la conservazione (art. 25).
Norme per il locale: lavature e disinfezioni periodiche (articoli 96 e 98).
Grandi cautele pei residui (art. 43, 44 e 45).
Restrizione pei combustibili (art. 27) - Occorrendo, limitare la fusione ad ore determinate (art. 29) - Cautele contro lo sparpagliamento del grasso sui pavimenti (art. 30) - Divieto di esercizio cumulativo dell'industria dei concimi, salvo coll'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 101.

Guano (fabbricazione), V. Ingrassi artificiali.

Inchiostro da stampa (fabbricazione).
(Cattivo odore; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (articolo 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento del laboratorio dai magazzini (art. 50) - Cautele pei focolai (art. 53) - Cautele per la conservazione e manipolazione delle materie infiammabili (art. 51) - Deposito di sabbia (art. 60).
Caldaie chiuse e sormontate da cappe aspiranti (art. 11), collegate con un buon camino (art. 9) - Condensazione intensiva e denaturazione pirogenica dei gas molesti, previe le solite cautele (articolo 13, 14, comma 2° e art. 63) - Restrizione pei combustibili (art. 27) - Occorrendo, limitare la cottura ad ore determinate (art. 29).

Ingrassi artificiali (fabbricazione).
(Emanazioni sgradevoli ed insalubri per la putrefazione di sostanze animali).

CONDIZIONI GENERALI - Massimo grado di isolamento dai centri abitati - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (articoli 3, 4) - Muro di cinta ed alberi (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle pareti dei locali ed alle parti in legno (art. 28, 96) - Lavature e disinfezioni radicali periodiche dei locali, nonché dei carri, recipienti ed attrezzi (art. 98, 99).
Conservazione, lavorazione e rimozione delle materie putrescibili (art. 21, 25, 26).
Disinfezione immediata e lavorazione sollecita delle materie prime (art. 24, 25, 95) - Praticare tutte le operazioni suscettibili di sviluppare emanazioni sgradevoli ed insalubri in recipienti ed apparecchi appropriati e sormontati da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9).
Fosse e bacini a fondo e pareti impermeabili e muniti di coperchio ermetico - Divieto di accumulare materie fetenti senza le relative cautele (art. 24).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44, 45).
Per gli stabilimenti che ricavano i sali ammoniacali ed altri prodotti fertilizzanti da materia animale, urina, sangue, ecc., vedi le condizioni in Residui animali, Sangue ed Ammoniaca.
Fabbriche di superfosfati: frantumazione ed analoghe operazioni in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) adottando tutte le precauzioni contro le polveri.
Se si producono vapori irritanti o comunque nocivi, esigerne, all'occorrenza, la condensazione intensiva (art. 13) ed evitarne, in ogni caso, la diffusione con tutti i mezzi suggeriti dalla pratica (art. 11).
Se si fa uso di forni, adottare tutte le cautele contro gli (art. 53), contro l'irradiazione e contro la diffusione del (art. 64).

Materie fecali, V. Residui animali.
Mercurio (fabbriche di preparati e colori, distillazione, torrefazione dei minerali).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forni e sistema di torrefazione razionali, evitando ogni dispersione di vapori tossici (art. 8, 11, 18) - Condensazione intensiva (art. 13) - Apparecchi a chiusura ermetica ed a giuntura perfetta; lavorazione sotto ampie cappe intiere con saracinesca comunicanti con un alto camino (art. 9) - Disseccazione dei composti a bagno-maria, condensando i vapori nocivi.
Massime cautele contro i pericoli d'intossicazione per le materie e pei residui, sia rispetto all'abitato che per gli operai (articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91) - Divieto di far penetrare operai nelle camere di condensazione, se non con le cautele di cui all'art. 18.

Minio e litargirio (trattamento per via ignea dei minerali).
(Polveri tossiche).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia e frequenti lavaggi (articolo 39) - Forni adatti allo scopo e muniti delle necessarie cautele contro lo sviluppo delle emanazioni e delle polveri tossiche (art. 8) - Camino (art. 9) - Condensazione (art. 14) - Bocche di aspirazione localizzate in vicinanza delle tramoggie (art. 36) Difendere gli operai dal bagliore dei forni - Cautele per focolai (art. 64) - Per l'introduzione delle materie prime nei forni, il rimescolamento e l'estrazione del prodotto, adottare possibilmente mezzi automatici (art. 92) - Impedire la diffusione del polviscolo venefico mediante l'inumidimento costante delle materie lavorate (articolo 39) - Divieto di lavorare a mano sostanze tossiche allo stato secco (art. 40) - Lavorazione meccanica in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) - Massime cautele personali per gli operai (art. 89, 91, 92).

Naftalina (depurazione).

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI - Le stesse, in massima, che per Catrame, specialmente per quanto concerne i mezzi preventivi contro il fumo, le emanazioni ed i rischi d'incendio ed il trattamento dei residui.
Per gli apparecchi di compressione, esigere i necessari organi di sicurezza - Sublimazione col vapore in apparecchi perfezionati previe le solite cautele contro pericoli di esplosione e d'incendio.
Condensazione intensiva in apposite camere a volta ed a pavimento impermeabile, da tenersi ermeticamente chiuse durante e dopo l'operazione, finché vi sia ristabilita la temperatura ordinaria - Cautele per dette camere (art. 18). Occorrendo, non immettere nel camino la corrente gassosa proveniente dalle camere, se non dopo averla sottoposta a radicali trattamenti di depurazione.

Nero fumo (fabbricazione), V. Catrame.
(Odore cattivo; polvere; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Alto camino (art. 9) con cuffia di rete metallica (art. 54) - Forni e caldaie adatti allo scopo e muniti di tutti i requisiti per impedire la diffusione degli odori e dei gas nocivi (art. 8, 11).
Isolamento completo dei forni e delle caldaie dalle camere di condensazione - Cautele per dette camere (art. 18) - Divieto di penetrare nei locali soggetti a pericolo d'incendio con corpi accesi (art. 49) - Condensazione intensiva (art. 13) - Cautele pei focolai (art. 53) - Estrazione del nero dalle camere, con le cautele atte ad impedire la dispersione del polviscolo - Isolamento dei magazzini dal locale di fabbricazione (art. 50) - Deposito di sabbia (art. 60).

Nitrobenzina, V. Anilina.

Olii animali (preparazione e distillazione).
(Odore sgradevole; inquinamento delle acque; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) Grande pulizia; intonaco idrofugo alle pareti; frequenti lavature e disinfezioni (art. 96) - Lavorazione sollecita (art. 23) e norme per la conservazione (art. 25) delle materie prime - Lavorazione col vapore in apparecchi chiusi, sotto ampie cappe (art. 11) comunicanti con un alto camino (art. 9) - Occorrendo, condensare e denaturare le emanazioni moleste, previe le necessarie cautele contro gl'incendi (art. 14, comma 2°, e 63) - Isolamento completo dei focolai e dei generatori dalle camere di lavoro (art. 53, 57) e di queste dai magazzini (art. 50) - Restrizione pei combustibili (art. 27).Grandi cautele pei residui (art. 43, 44, 45).
Divieto dell'esercizio cumulativo della fabbricazione dei concimi, salvo con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 101. Per la distillazione, vedi Acido stearico.
Se si impiega solfuro di carbonio, adottare, per la sua conservazione e manipolazione, tutte le cautele contro i rischi d'incendio e contro lo sviluppo delle emanazioni nocive.(Vedi la voce seguente).

Olio delle anse (estrazione dell') mediante il Solfuro di carbonio.

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione energica (art. 2). Occorrendo aspirazione dei vapori per caduta.  
Pavimento impermeabile (art. 3) provvisto, all'occorrenza, di canaletti raccoglitori (art. 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro i rischi d'incendio (art. 47) - Materiali incombustibili (art. 48).
Isolamento dei laboratori dai magazzini (art. 50) e dei vari riparti e magazzini fra loro- Isolamento di ogni materia infiammabile dai focolai - Speciali cautele di sicurezza per il deposito del solfuro (art. 51). (Vedi Solfuro dl carbonio - fabbricazione e deposito).
Luce naturale, o illuminazione con lampade elettriche ad incandescenza provviste di globo di sicurezza (art. 48) - Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Far uso di solfuro il più possibilmente puro - Apparecchi di estrazione a ricupero perfettamente razionali, muniti di tutte le cautele contro lo sviluppo di vapori nocivi, contro i rischi di incendio, scoppio od altre cause di infortunio (art. 6).
Camino di altezza conveniente (art. 9) - Divieto di bruciare sanse od altre materie capaci di spandere cattive esalazioni, salvo che i focolai siano provvisti delle adatte cautele (art. 10, 27).
Istruzioni precise agli operai sui pericoli per la salute e la sicurezza personale (art. 87) e sorveglianza permanente - Cautele igieniche personali (art. 89) - Evitare ogni contatto diretto del solfuro con la pelle - Apparecchi, recipienti ed utensili adatti allo scopo (art. 89, 94).
Cautele per i residui (art. 43, 44, 45) - Divieto di accumulare sostanze putrescibili o comunque fetenti (art. 24) - Essiccazione sollecita dei panelli - Cautele per la rimozione degli altri cascami (art. 26).

Olio di crisalidi (estrazione dalle).

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI di cui alla Voce: Olii animali - Esigere soprattutto un metodo di estrazione razionale ed apparecchi perfezionati, con tutte le cautele contro gli odori ed i rischi d'incendio. Massime cautele pei residui fetidissimi (art. 43, 44, 45) - Pei solventi pericolosi (benzina, solfuro di carbonio) adottare le speciali cautele contro gli incendi. (Vedi la voce precedente).

Ossa (deposito di).
(Emanazioni sgradevoli e nocive).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco idrofugo alle pareti; frequenti lavature e disinfezioni ( art. 96) - Intonaco impermeabile sulle parti in legno (art. 28) - Cautele per la conservazione (articolo 25) - Adottare opportuni processi antifermentativi, massime nella stagione calda.
Pei depositi di ossa fresche, esigere anche il massimo isolamento dall'abitato.
Nei depositi di ossa disseccate non ammettere che ossa completamente secche e già bollite in altri stabilimenti.

Pergamena animale (fabbricazione).
(Emanazioni nocive; acque putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti in pendenza provvisti di griglie metalliche (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia; intonaco idrofugo alle pareti; lavature e disinfezioni periodiche (art. 96).
Vasche e bacini impermeabili con spesso strato di cemento; lavorazione sollecita delle materie prime (art. 23) - Divieto di accumulare materie fetenti (art. 24) - Norme per la conservazione temporanea, la lavorazione e la rimozione (art. 25) - Restrizione pei combustibili (art. 27) - Alto camino (art. 9) - Precauzioni le stufe (art. 53) - Isolamento degli ordigni rumorosi (art. 85) Grandi cautele pei residui (art. 43, 44, 45) - Divieto di esercitare cumulativamente l'industria dei concimi, salvo con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 101.

Perfosfati, V. Ingrassi artificiali.

Residui animali (industrie dei) (1).
(Emanazioni di sostanze animali in putrefazione).

CONDIZIONI GENERALI - Massimo isolamento dai centri abitati - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti di scolo (art. 3, 4) - Muro di cinta ed alberi di alto fusto (art. 5) - Un solo accesso, munito di porta stabile - Impedire l'entrata agli animali girovaghi.
CONDIZIONI SPECIALI - Esigere tutti i mezzi opportuni per la raccolta, conservazione temporanea, lavorazione e rimozione delle materie prime e dei residui (art. 25, 26, 43 e 44) - Disinfezione periodica radicale delle materie (art. 95) - Massima pulizia; intonaco impermeabile in tutti i punti del locale soggetti al contatto di materie putrescibili od all'impregnamento di emanazioni moleste; lavature e disinfezioni periodiche (art. 96, 97) - Estrazione delle materie liquide dai pozzi e bacini di deposito col sistema pneumatico inodoro (art. 44) - Cautele contro l'umidità - Abbondante dotazione di acqua pura (art. 89) - Impianto a vapore completo con tutte le cautele relative (art. 57) - Mezzi di disinfezione efficaci - Reti metalliche alle finestre e cautele contro gli insetti (art. 97).
Per la conservazione e lavorazione del sangue, vedi la voce seguente.
Pei depositi di materie fecali, esigere speciali condizioni di isolamento, di ventilazione e di impermeabilità - Trasporto, immissione ed estrazione (art. 25, 26, 43).
Cautele pei carri, recipienti ed attrezzi impiegati nel trasporto degli animali destinati alle sardigne e dei residui animali in genere (art. 99) - Lavaggi e disinfezioni frequenti.
Quanto alla denuncia degli animali morti o da abbattersi, al loro trasporto allo stabilimento, alle norme per la distruzione, alle garanzie contro i pericoli d'infezione, ai registri, ecc., si seguano le disposizioni dei regolamenti locali e di polizia.
Far osservare agli operai la massima pulizia personale, provvedendo loro il corredo e gli attrezzi opportuni (zoccoli, sopravveste, strumenti da taglio ed utensili diversi) da disinfettarsi con la frequenza e le cautele necessarie (art. 98).
Divieto di asportare dallo stabilimento carne, sangue od altri residui animali, fatta eccezione per la pelle, le ossa e le parti cornee degli animali immuni da malattie infettive; divieto rigoroso di servirsi della carne degli animali squartati a scopo alimentare; allontanamento sollecito delle pelli, previe all'occorrenza, le opportune cautele per arrestarne la putrefazione; divieto di accumulare materie fetenti (art. 24) - Pel trasporto di tali materie in genere, vedi art. 26.
Salvo eventuali disposizioni contrarie, da darsi dall'Autorità locale caso per caso, la distruzione degli animali colpiti da malattie infettive dev'essere completa, cioè di tutte le parti del corpo, comprese la pelle, le ossa e le parti cornee.
Lavorazione dei residui col vapore, in autoclavi muniti dei necessari organi di sicurezza (art. 57) ad una temperatura e per una durata che assicurino la sterilizzazione assoluta delle materie.
Caldaie chiuse, cappe (art. 11) e camini (art. 9).
Disseccazione in forni chiusi, adatti allo scopo (art. 8) e circondati delle necessarie cautele contro i rischi d’incendio (articolo 53) - Occorrendo, adottare la denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Massime cautele per impedire l'inquinamento delle acque coi residui (art. 43, 44, 45) - Vedi, per tutti gli altri casi: Ingrassi artificiali.

(1) Appartiene a questa voce l’esercizio delle Sardigne o Squartatoi nei quali si elaborano, per uso industriale, e sotto la sorveglianza degli agenti municipali, le carogne di animali e le carni sequestrate non commestibili (vedi cap. IX, art. 100).

Sangue (Industria dei prodotti).
(Emanazioni sgradevoli e nocive; scolo di acque putride c putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; abbondante dotazione d'acqua pura; intonaco idrofugo in tutti i locali; frequenti lavature e disinfezioni dei locali (art. 96), nonché dei carri, recipienti ed attrezzi (art. 98 e 99) - Grandi cautele pel trasporto, conservazione e lavorazione del sangue (art. 21, 25, 26) - Lavorazione sollecita (art. 24) - Condensazione intensiva e denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 13, 14, comma 2°, e 63) - Esigere per la raccolta temporanea delle acque di scolo di qualsiasi natura le necessarie vasche, bacini, ecc. ecc., assolutamente impermeabili; tenere le materie fetide costantemente coperte di polveri assorbenti (art. 25) - Per le operazioni specialmente pericolose esigere recipienti chiusi, con ampie cappe (art. 11) e camino (art. 9) - Cautele per le stufe (art. 53).
Massime cautele per i residui (art. 43, 44, 45 e 95).

Secrétage.

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento impermeabile in tutta la fabbrica e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Reti metalliche fitte alle finestre (articolo 38) - Cautele contro le polveri (art. 31, 32, 33) - Cautele contro i rischi d'incendio (art. 53) - Camino (art. 9) - Apparecchi chiusi, ampie cappe a saracinesca (art. 11) - Restrizioni per i combustibili (art. 27) - Queste restrizioni devono essere rigorosissime per i cascami imbrattati di composti arsenicali e mercuriali - Isolamento degli ordigni rumorosi (art. 85) - Grandi cautele personali per gli operai; massima pulizia; proibire la conservazione e l'uso dei cibi nello stabilimento (art. 94).
Se si fanno preparazioni chimiche, esigere tutte le precauzioni contro i vapori nocivi (art. 11, 12, 13) - Cautele contro i rischi di intossicazione (art. 87, 88, 89, 90, 91 e 92).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44 e 45), con le norme di cui all'art. 86, relative alla raccolta dell'acqua piovana.

Sego, V. Grassi.

Soda (fabbricazione col metodo Leblanc).
(Residui solidi di cattivo odore; inquinamento del suolo e delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Adottare tutte le condizioni prescritte per Acido cloridrico e per Acido solforico contro i vapori nocivi e contro i pericoli di inquinamento per le acque e per il terreno.
Impianto razionale (art. 6) - Forni ed apparecchi adatti allo scopo (art. 8, 11) con mezzi di caricamento, di lavorazione e di estrazione automatici.
Condensazione intensiva dei gas nocivi (art. 13) - Perfetta utilizzazione dei residui (art. 43, 45) e loro conservazione temporanea in locali assolutamente riparati dalla pioggia (art. 86).

Solfo (fusione e distillazione; calcaroni, forni a storte e Gill, in cui s'effettua liberamente la fusione).
(Vapori nocivi; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) - Cautele pei focolai (art. 53) - Bocche di vapore con robinetto esterno (art. 62) - Impianto razionale di tutti gli apparecchi e norme di sicurezza per i distillatori e per le camere di condensazione (art. 58) - Cautele per dette camere (art. 18) - Caldaie di fusione e tramoggie dei forni sotto ampie cappe (art. 11), collegate con un alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva del gas solforoso (art. 13) - Polverizzazione ed analoghe operazioni in recipienti chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85).
La fusione libera in apparecchi aperti non è permessa che in caso di assoluto isolamento, da accertarsi però sempre dal Sindaco, caso per caso.

Solfuro di carbonio (fabbricazione e deposito).

CONDIZIONI GENERALI - Ampi locali adatti allo scopo (art. 1) - Energica ventilazione - Aspirazione dei vaporai per caduta (art. 2) - Evitare, per quanto possibile, gli ambienti confinanti - Operare, possibilmente, sotto spaziose tettoie - Pavimento impermeabile (art. 3) provvisto, all'occorrenza, di canaletti raccoglitori (art. 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Massime cautele contro gli incendi e contro i pericoli di scoppio (art. 47) - Materiali incombustibili (art. 48) - Focolai adatti allo scopo con tutte le cautele di sicurezza (art. 53).
Camini di altezza conveniente (art. 9) - Apparecchi di fabbricazione e di depurazione perfettamente razionali (art. 6), chiusura ermetica dei medesimi, delle condutture e dei recipienti collettori, previe le necessarie garanzie di sicurezza (art. 11) - Prevenire ogni causa di formazione di miscuglio tonante tra i vapori di solfuro e l’ossigeno dell'aria.
Separazione assoluta del riparto di distillazione da quello di condensazione mediante muro cieco (art. 58) - Cautele per la distillazione e rettificazione - Riscaldamento a bagno (articolo 55) - Isolamento completo dei singoli riparti fra loro e dai magazzini (art. 50) - Speciali condizioni d'isolamento e cautele per il magazzino di deposito del solfuro grezzo e depurato (articolo 51).
Condensazione intensiva; raccolta del solfuro sotto uno strato d'acqua sufficiente per impedirne l'evaporazione - Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49) - Abbondante luce naturale (art. 48) - Illuminazione artificiale esterna o luce elettrica con lampade ad incandescenza provviste di globo di sicurezza (1).
Disponendo di generatori, collocare delle bocche di vapore con robinetto a manovra esterna, per servirsene come mezzo di estinzione al primo manifestarsi di un pericolo d'incendio (articolo 59) - Riparti di distillazione e di condensazione con una sola porta d'accesso, da chiudersi a chiave sotto la responsabilità di un Capo - Sorveglianza permanente sopra tutte le operazioni pericolose.
Pulitura dei matracci sott'acqua, previa attiva ventilazione degli apparecchi (art. 17)- - Spingere la depurazione al maggior grado possibile (2) - Istruzioni precise agli operai sui pericoli per la salute e la sicurezza personale (art. 87) - Grandi cautele igieniche professionali e private (art. 89).
Per le industrie che impiegano il solfuro, esigere massime cautele contro i pericoli d'incendio, infortunio, ecc., e contro i danni alla salute - Impiego di solfuro il più possibilmente depurato - Evitare ogni contatto diretto del solfuro con la pelle - Apparecchi, recipienti e utensili professionali adatti allo scopo (art. 89, 94).
Se si fa anche uso del cloruro di zolfo, operare sotto cappe vetrate con energica aspirazione, per allontanare le emanazioni di acido cloridrico, evitando pure ogni causa di danno al vicinato (art. 11).

(1) Le lampade di sicurezza usuali, come quelle dei minatori non darebbero sufficiente garanzia.
(2) Pare che le impurezze siano la causa principale degli effetti dannosi risentiti dagli operai che fanno poi uso del solfuro nelle varie lavorazioni.

Spazzature (Depositi).
(Emanazioni moleste e nocive; inquinamento del suolo; pericolo d'infezione).

CONDIZIONI GENERALI - Conveniente distanza dalle abitazioni e dalle strade pubbliche - Locale ben ventilato (art. 2), con pavimento e canaletti (art. 3 e 4), cintato da muro o da fitta siepe verde - Pei grossi depositi esigere alberi di alto fusto (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Intonaco idrofugo alle pareti - Lavaggi e disinfezioni periodiche (art. 96).
Utilizzazione sollecita delle materie, subordinandone la conservazione temporanea a tutte le necessarie cautele (art. 24 e 25) - Cautele pel trasporto (art. 26).
Per le materie che presentano pericoli d'infezione, e pei residui, acque di lavatura, ecc. (art. 95).
Divieto di lasciare carri, recipienti ed attrezzi impiegati nella raccolta e nel trasporto, all'esterno del deposito.

Stagno (industria dei sali di).
(Emanazioni nocive).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Isolamento del laboratorio (art. 21) - Caldaie chiuse, provviste dei necessari apparecchi di sicurezza.
Cappe a saracinesca (art. 11) ed alto camino (art. 9) - Cautele per la trasformazione pirogenica dei prodotti gassosi nocivi (art. 14, comma 2°, e art. 63) - Cautele pei residui (art. 43 e 45).

Vernici grasse (fabbricazione delle).
(Emanazioni moleste e pericoli d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4 e 52).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Cautele per il deposito di liquidi pericolosi (art. 5 1 e 52) - Cautele per i focolai (art. 53) - Caldaie munite di coperchio ermetico da potersi abbassare rapidamente, con tubo di sicurezza e con orlo esterno raccoglitore (art. 11 e 55) - Cappe a saracinesca (art. 11) con alto camino (art. 9) - Condensazione intensiva e trasformazione pirogenica delle emanazioni moleste (art. 13, 14, comma 2°, ed articolo 63) - Restrizione per i combustibili (art. 27) - Deposito di sabbia (art. 60) - Occorrendo, limitare la cottura ad ore determinate (art. 29).

Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole).
(Emanazioni moleste e nocive).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) canaletti (art. 3 e 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Grande pulizia - Abbondante dotazione d'acqua pura - Intonaco impermeabile alle pareti e volte. Frequenti lavature (art. 96) - Divieto d'accumulare materie putrescibili (art. 24) - Impianto e metodo di lavorazione razionale (art. 6) - Forni (art. 8) - Camini (art. 9) - Caldaie ed apparecchi adatti allo scopo, con ampie cappe di aspirazione (art. 11) Cautele per i focolai (art. 53, 54) - Cautele contro i pericoli di asfissia per l'acido carbonico (art. 19).
Grandi cautele per i residui di qualsiasi natura, curandone la conservazione temporanea, la depurazione, la utilizzazione, il trasporto e lo smaltimento con le cautele di cui agli art. 43, 44, 45, oltre a quelle di cui agli art. 25, 26, 95 e 99.
Raffreddamento delle acque di condensazione (art. 46).
L'acquedotto destinato a convogliare i liquidi di lavaggio nei bacini depuratori sarà provvisto di graticolati metallici, capaci di trattenere le radichette ed i frammenti vegetali.

INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Acetati (industria degli) - Acido acetico (purificazione).
(Odori molesti e residui inquinanti le acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se vi è annessa la fabbricazione dell'acido acetico, isolare il magazzino della legna e del carbone dal laboratorio e dalle case adiacenti, e costruirli in materiali incombustibili (art. 48).
Distillazione e rettificazione con apparecchi perfezionati, evitando ogni fuga di odori molesti; camino (art.- 9) - Caldaie e cappe (art. 11) - Cautele pei focolai (art. 53) - Separare possibilmente la maggiore parte del catrame per via umida; raccolta temporanea dei prodotti empireumatici in recipienti chiusi od in vasche impermeabili; trasformazione pirogenica dei gas molesti (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Residui (art. 43, 45).

Acido salicilico (fabbricazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Apparecchi adatti allo scopo, chiusi, con ampie cappe aspiranti (art. 11) collegate ad un buon camino (art. 9) - Cautele per le stufe (art. 53 e 64).
Residui (art. 43, 45).

Acido stearico (per saponificazione calcare).

In massima, le stesse condizioni indicate per il metodo di distillazione (vedi questa voce in Prima Classe), salvo una maggior tolleranza per il grado di isolamento.

Acido tartarico (fabbricazione).
(Odori molesti; liquidi putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2)canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Apparecchi chiusi, cappe (art. 11) e buon camino (art. 9) - Vasche e bacini impermeabili e chiusi; impianto razionale (art. 6) - Sorvegliare l'esercizio in modo da evitare ogni molestia ai vicini ed ogni causa di infortunio per gli operai.
Condensazione intensiva dei gas molesti e nocivi (art. 12, 13).
Divieto di accumulare residui putrescibili (art. 24).
Massime cautele pei residui (art. 43, 44, 45).
Cautele contro il gas carbonico (art. 19).

Anilina (colori di).
(Cattivo odore; residui liquidi colorati, talvolta tossici).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se vi è annessa la lavorazione di materie prime infiammabili, esigere materiali incombustibili e nome per l'illuminazione (art. 43) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Cautele pei focolai (art. 53) - Cautele per gli apparecchi di distillazione (art. 58) - Deposito di sabbia (art. 60) - Cautele per l'essiccazione delle materie pericolose (art. 61).
Recipienti ed apparecchi adatti, chiusi; cappe a (art. 11) con buon camino (art. 9) - Gli apparecchi devono essere disposti in modo da permettere l’introduzione delle materie prime e l'estrazione dei prodotti, senza pericolo di infortunio o di fughe di vapori nocivi; condensazione intensiva dei gas (art. 13) - Cautele per la trasformazione pirogenica (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Massime cautele contro i pericoli di intossicazione per gli operai e pel vicinato (art. 86) - Elenchi delle sostanze venefiche ed istruzioni (art. 87) - Cautele per la conservazione dei veleni (art. 88) - Massima pulizia personale ed arnesi da lavoro (art. 89, 92) - Divieto di conservare il cibo e mangiare nel laboratorio (art. 94). 
Massime cautele pei residui (art. 43 e 45, oltre alle norme cui all'art. 86).

Alcool (distillazione dai cereali e dai tuberi).
(Odori molesti; inquinamento di acque; pericolo d'incendio).

Quest'industria passerà alla la classe, se l'industriale non prende le precauzione necessarie per diminuire gli inconvenienti).
CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).

CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Conservazione dell'alcool (art. 51) - Cautele pei focolai (art. 53) - Riscaldamento col vapore (art. 55, 57) - Norme per la distillazione (art. 58) - Bocche di vapore contro gli incendi (art. 59) - Deposito di sabbia (art. 60).
Grande pulizia; intonaco impermeabile alle pareti; lavature periodiche (art. 96) - Impianto ed esercizio razionale (art. 6) - Sormontare le vasche a fermentazione con ampie cappe (art. 11) collegate ad un buon camino (art. 9) - Speciali cautele contro il gas carbonico (art. 19) - Apparecchi chiusi e perfezionati; vasche e bacini impermeabili e coperti; divieto di accumulare residui putrescibili (art. 24) - Massime cautele pei residui e per le acque di ogni natura (art. 43, 44, 45) adottando per la conservazione temporanea, la rimozione ed il trasporto delle materie fetenti le norme di cui agli art. 25, 26 - Raffreddamento delle acque di condensazione (art. 46). Vedi inoltre le prescrizioni di cui al Tit. XIX del Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, bevande e oggetti d'uso, R. Decreto 3 agosto 1890, n. 7045 e l'art. 107 lettera e) del Regolamento generale sanitario, per quanto ha tratto alle norme per la vendita degli spiriti, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella Legge sugli spiriti (Testo unico, D. M. 8 luglio 1924 e Regolamento R. D. 26 novembre 1909, n. 762; D. M. 14 febbraio 1930, n. 52; D. M. 27 marzo 1930).

Amido (fabbricazione con metodi che non siano a base di macerazione).
(Odore molesto. acque di rifiuto putrescibili).

In massima, le stesse condizioni che per i metodi a base di macerazione, salvo una maggiore tolleranza per l'isolamento e salve le norme speciali da stabilirsi, caso per caso, secondo il metodo di lavorazione ed il modo di utilizzazione dei residui.

Ammoniaca (fabbricazione).
(Odore disgustoso; acque inquinanti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Fabbrica cintata da alberi (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Raccolta delle materie prime in vasche impermeabili e chiuse, con tutte le cautele contro la diffusione degli odori molesti e contro la contaminazione delle acque (articoli 21, 25; v. anche 43 e 44) - Recipienti chiusi; cappe (art. 11) - Evitare ogni fuga di gas nocivi. Impianto ed esercizio razionale (art. 6) ed apparecchi perfezionati; condensazione intensiva dell'ammoniaca gassosa (art. 13) - Camino (art. 9) e tiraggio (art. 16) - Trasformazione pirogenica dei gas non condensabili (art. 14, comma 2°, e art. 63) applicata a tutti gli apparecchi da cui possono svolgersi odori molesti; divieto di accumulare o spandere residui sul suolo pubblico o nelle acque di uso domestico; cautele per la conservazione temporanea, la rimozione e l'allontanamento (art. 25, 26) - Grandi cautele per le acque di scolo (art. 43, 44, 45).

Baccalà (deposito e cisterne per dissalare).
(Odore cattivo; acque putride).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI- Massima pulizia; abbondante dotazione d'acqua pura: intonaco impermeabile alle pareti e volte; frequenti lavature e disinfezioni periodiche (art. 96) - Cautele contro l'umidità - Fondo e pareti delle cisterne completamente impermeabili; divieto di accumulare pesci putrefatti e detriti fetenti (art. 24) - Allontanamento sollecito dei cascami con dovute norme (art. 25, 26, 99) - Grandi cautele per le acque di scolo (art. 43, 44, 45, 95).
Divieto di lavorare e conservare il pesce salato in recipienti di rame.

Battitura (di fili, cuoi, tele, borra, pelli e crini).
(Polveri moleste).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione con metodi adatti (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro lo spandimento della polvere (art. 31) - Praticare possibilmente la battitura in apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) - Se si pratica la denaturazione pirogenica della polvere, adottare le cautele contro i rischi d'incendio (art. 37) - Reti metalliche alle finestre (art. 38) - Isolare il locale da ogni sorgente di calore ed eliminare le occasioni d'incendio.
Grande pulizia; lavature e disinfezioni periodiche (art. 96).
Precauzioni contro il rumore (art. 82, 83) - Cautele personali per gli operai, contro l'inalazione delle polveri filamentose; divieto di sottoporre alla battitura oggetti sudici od infetti.

Bianco di zinco (fabbricazione).
(Vapori e polveri metalliche nocive).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Forno adatto allo scopo (art. 8) - Camino (art. 9) - Condensazione intensiva dei vapori di zinco (art. 13) - Cautele contro la irradiazione del calore e contro il fumo (art. 64) - Sormontare le caldaie di levigazione con cappa (art. 11) - Setacciatura, raccolta ed imballaggio del bianco in recipienti chiusi e con mezzi automatici (art. 32, 35, 41) - Cautele personali per gli operai - Divieto di lavorare a mano il bianco allo stato secco (art. 40) - Cautele per lo smaltimento delle acque di levigazione (art. 86).
Adottare l'uso di doppie porte contro la diffusione dell'ossido all'esterno dei locali.

Birra (fabbricazione).
(Vari incomodi; acque residuali putrescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2 e 19) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie coperte, cappe (art. 11) e camino (art. 9) - Cautele contro l'umidità - Grandi cautele per le acque residuali (art. 43, 44, 45 e 95) - Divieto di accumulare residui fetenti (art. 24) - Norme per il loro sollecito allontanamento (art. 26) - Restrizione pei combustibili (art. 10) - Divieto di impiegare apparecchi di rame, piombo o zinco, fatta eccezione per le caldaie di rame - Per la preparazione, il trasporto e lo smercio della birra, vedi art. 142 e 147 del Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico (R. Decreto 3 agosto 1890, n. 7045).

 

Bleu di Prussia (fabbricazione).
(Scolo di acque colorate, saline e ferrugginose).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Se si effettua la calcinazione diretta di materie animali con la potassa, esigere le stesse condizioni prescritte per Carbone animale - Alle fabbriche che impiegano materie prime già calcinate, residui del gas, ecc., si può accordare maggior tolleranza nel grado di isolamento.
Impianto razionale (art. 6) - Utilizzazione o depurazione completa ed assoluta delle acque di lisciviazione o saline di qualsiasi natura.
Esigere tutti i requisiti per la raccolta ed il trattamento degli scoli e dei residui (art. 43, 45) - Caldaie coperte - Ampie cappe di aspirazione (art. 11) ed alto camino (art. 9) - Divieto di accumulare residui fetenti (art. 24) - Norme per il loro allontanamento sollecito (art. 26).

Calce (fabbricazione).
(Polveri: pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Muro di cinta alto almeno tre metri (art. 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Forno adatto (art. 8) e camino dotato di energica aspirazione (art. 9) - Cautele pel calore e pel fumo (art. 53 e 54) - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento del combustibile dal forno (art. 53) - Cautele contro il bagliore del forno (art. 65) - Disporre la platea di sfornamento allo stesso livello del suolo circostante ed in condizioni di massima aerazione: evitare la formazione di infossamenti e fondi ciechi nei quali sia possibile l'accumulo di gas asfissianti (art. 19) Restrizione pei combustibili (art. 10).
Cautele contro le polveri (art. 31) - Apparecchi chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85) e mezzi automatici.

Candele (preparazione con acidi grassi, cera, paraffina, spermaceti, ecc.).
(Odore sgradevole : pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti (art. 3, 4) e segatura di legno (art. 30).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle pareti e volte - Lavature periodiche - Materie prime di buona qualità; quantità proporzionata al turno di lavoro; lavorazione sollecita (art. 24) - Impianto razionale (art. 6) - Apparecchi chiusi perfezionati (art. 11) con tutte le cautele contro la diffusione degli odori e contro i rischi di esplosione e d'incendio - Cappe e camino (art. 11, 9) - Materiali incombustibili (art. 48) - Riscaldamento col vapore (art. 55, 57) - Cautele pei focolai (art- 53) - Divieto di accumulare residui fetenti (art. 24).
Divieto di usare combustibili imbrattati di grasso (art. 27).
Cautele pei residui (art. 34, 44, 45).
Vedi anche Acido stearico.

Cappelli di feltro e di seta (fabbricazione).
(Inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Reti metalliche alle finestre - Ampie cappe di aspirazione chiuse (art. 11) e buon camino (art. 9) - Caldaie coperte.
Bocche dei focolai all'esterno (art. 53) - Cautele per la stufa - Cautele pel deposito e l'uso delle materie infiammabili destinate alla preparazione dell'appretto (art. 50) - Effettuare l'essiccazione dei feltri verniciati in modo da non recare molestia al vicinato.
Se si fanno operazioni a base di sostanze venefiche (vedi Secrétage) adottare tutte le norme contro i rischi d'intossicazione (art. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94) - Condensazione intensiva dei vapori nocivi (art. 13) - Massime cautele per le acque di scolo (articoli 43, 44, 45, 46) - Eseguire le operazioni che producono polvere in apparecchi chiusi (art. 32) e possibilmente con mezzi automatici.

Caratteri da stampa (fonderia).
(Emanazioni e polveri metalliche).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) Ampie cappe chiuse ed alto camino (art. 11, 9) - Condensazione intensiva ed abbattimento radicale delle emanazioni e delle polveri metalliche (art. 14, 31) - Cautele per la stufa (art. 53) - Cautele contro il calore radiante e contro il fumo (art. 64) - Restrizione pei combustibili (art. 10) - Cautele contro i rischi d'intossicazione per gli operai e pel vicinato.

Carta, (fabbricazione).
(Emanazioni nocive, inquinamento delle acque per residui liquidi, acidi o putridi; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Isolamento dei magazzini dai laboratori (art. 50) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Massime cautele generali e speciali contro i rischi d'incendio - Cautele per il riscaldamento col vapore (art. 57) - Ampie cappe (articolo 11) - Camino (art. 9).
Cautele pel deposito e per la cernita delle materie prime, specialmente degli stracci - Cautele contro le polveri, per l'ulteriore preparazione delle materie prime: apparecchi ad involucro e mezzi automatici (art. 32) - Apparecchi chiusi: grandi cautele contro le fughe dei vapori nocivi e specialmente del cloro - Estendere, quanto più è possibile, la lavorazione a macchina e l'uso dei mezzi automatici.
Depurazione radicale dei residui (art. 43, 44, 45).
Vedi anche: Imbianchimento e Stracci.

Cauciù e guttaperca (fabbricazione).
(Fumo; rumore; emanazioni sgradevoli ed insalubri (acido solforoso, solfidrico, solfuro di carbonio); pericolo d'incendio)

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro il fumo e restrizioni pel combustibile (art. 10) - Materiali incombustibili - Illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare nei locali con corpi accesi (art. 49) - Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) - Cautele per la conservazione delle materie pericolose (art. 51) Cautele pei focolai (art. 53 e 54).
Riscaldamento a vapore e cautele (art. 55, 57).
Cautele per la disseccazione (art. 61) - Deposito di sabbia (art. 60) - Caldaie ed apparecchi chiusi, sotto ampie cappe intere (art. 11) e buon camino (art. 9).
Divieto di bruciare cascami o combustibili imbrattati (art. 27).
Cautele pei residui (art. 43, 45).
Condensazione dei gas nocivi (art. 12) - Precauzioni contro il rumore (art. 82) - Massime cautele per gli operai che fanno uso del solfuro di carbonio (V. Solfuro di carbonio).

Cemento (fabbricazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale (art. 2) e localizzata (art. 31) - Muro di cinta alto almeno tre metri, e capace d'impedire la vista del bagliore dei forni dalle strade circostanti - Impianto e particolari tecnici razionali (art. 6).
CONDIZIONI SPECIALI - Forni adatti allo scopo (art. 8) - Camini di conveniente altezza (art. 9) - Cautele contro l'irradiazione del calore e contro i danni del fumo (art. 53, 54) - Occorrendo, esigere il concorso di opportuni processi fumivori, assicurando la ben regolata alimentazione del combustibile e la completa combustione dei gas fuliginosi (art. 10) - Divieto di impiegare combustibili che sviluppino eccesso di emanazioni insalubri o di fumo - Cautele contro i pericoli di asfissia (art. 19) evitando la formazione di infossamenti fondi ciechi.
Cautele contro i rischi d'incendio - Materiali incombustibili (art. 48) - Magazzini del combustibile perfettamente isolati dai focolai (art. 50, 53) - Occorrendo, sormontare i camini con reti metalliche parascintille (art. 54) - Isolare i forni dai muri finitimi (art. 64) - Cautele per l'orientamento dei forni (art. 65).
Cautele personali per gli operai a difesa contro il calore dei forni e contro gli sbalzi repentini di temperatura. Grandi cautele contro le polveri (art. 31) - Mezzi automatici ed apparecchi a cassone con aspirazione interna (art. 32, 34) - Cautele per gli apparecchi di triturazione, polverizzazione, ecc. (art. 35, 36) Cautele contro il rumore eccessivo ed il tremito (art. 82, 85) - Provvedere agli operai i necessari attrezzi e mezzi di difesa personale specialmente contro le polveri (art. 89).

Cera (fusione e depurazione).
(Odore molesto: pericolo d'incendio)

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento con segatura (art. 3, 30).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48 - Riscaldamento a vapore od a bagnomaria (art. 55) - Ampia cappa (art. 11) e camino (art. 9) - Cautele pel focolare (art. 53, 57) Restrizioni pei combustibili (art. 10, 27).
Isolamento del magazzino dal laboratorio (art. 50) - Durante l'imbiancamento evitare ogni diffusione di vapori irritanti o comunque nocivi.

Ceralacca (preparazione).
(Odore molesto: pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Isolamento del magazzino dal laboratorio (art. 50) - Cautele pel focolare (art. 53) - Bordo in rilievo al fornello (art. 55, comma 2°) - Caldaie coperte, cappa aspirante chiusa (art. 11) e buon camino (art. 9).

Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione).
(Polveri tossiche).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti e (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Condensazione intensiva dei vapori di piombo (art. 14) - Se si provoca la carbonatazione del piombo col metodo dei cumuli di materie organiche in fermentazione, si scelgano materie che non spandano esalazioni sgradevoli o nocive. Lavorazione meccanica, apparecchi automatici chiusi (art. 32, 92, 93), ed isolati (art. 85) - Umidificazione continua delle materie e dei locali (art. 39) - Divieto di sottoporre a lavoro manuale materie in polvere a secco (art. 40) - Grande pulizia (art. 42) - Cautele per gli di apparecchi di riscaldamento (art. 53).
Grandi cautele pei residui (art. 86) - Cautele personali gli operai (art. 89, 92) - Divieto di conservare e prendere il cibo nell'officina (art. 94, comma 2°).

Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca).

In massima, le stesse condizioni generali e speciali prescritte per il metodo di fabbricazione con pece grassa (vedi 1^ classe) contro lo sviluppo di odori sgradevoli, le polveri ed i pericoli di incendio, salvo minori esigenze per il grado di isolamento dall'abitato. Aggiungere però il divieto esplicito di impiegare pece grassa, o di mescolare alla pece secca materie fluidificanti capaci di svolgere in qualsiasi periodo della lavorazione emanazioni acri o comunque moleste.

Concierie.
(Emanazioni moleste; acque residuali fetide; rumore; pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento impermeabile in tutti i locali, con canaletti di scolo (art. 3, 4), muniti di griglie metalliche - Cautele contro l'umidità (art 5).
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle pareti ed alle travature in legno - Cautele contro i pericoli d'infezione - Abbondante dotazione di acqua pura - Lavature e disinfezioni periodiche - Raschiare ed imbiancare almeno una volta all'anno i punti provvisti di semplice arricciatura (art. 95, 96) - Non ammettere alla lavorazione che pelli fresche e perfettamente conservate (fatta eccezione per le pelli opportunamente preparate e completamente disseccate), di provenienza per lo più estera.
Quantità di materie prime strettamente proporzionata alla capacità del locale ed al turno di lavorazione.  
Divieto di lavorare pelli già in parte alterate e fetenti, o provenienti da animali affetti da malattie contagiose - Sottoporre le pelli, appena arrivate in fabbrica, ad opportuni metodi antiputrefattivi, compatibili con le esigenze tecniche dell'industria - Lavorazione sollecita (art. 24).
Divieto di conservare pelli grezze non ancora sottoposte agli opportuni processi antiputrefattivi.
Fosse e bacini completamente impermeabili e collocati nella parte più internata dello stabilimento (art. 21).  
Divieto di accumulare materie putrescibili ( art. 24) - Divieto di conservare allo stato umido concia già impiegata per la preparazione delle pelli - Divieto di essiccare le pelli verso le strade pubbliche (art. 21, comma 2).
Cautele per la conservazione temporanea e la rimozione delle materie fetenti (art. 25, 26) - Massime cautele pei residui (art. 43, 44, 45, 95).
Cautele contro il rumore ed i sussulti (art. 82) - Battitura dei cuoi nella parte più lontana dalle case adiacenti e dalle strade pubbliche.
Isolamento e cautele per gli apparecchi di riscaldamento (art. 53) - Alto camino (art. 9) - Eseguire tutte le operazioni fetenti sotto larghe cappe intiere (art. 11) - Divieto di bruciare cascami di concieria o combustibili imbrattati, se non con le cautele di cui all'art. 27 - Divieto di bruciare i residui della concia (motte), se non dopo completa essiccazione.
Divieto di impiegare ingredienti di natura tossica, slavo che ciò sia richiesto da imprescindibili necessità tecniche: in tal caso esigere tutte le cautele contro i pericoli di intossicazione, sia per gli operai che pel vicinato, specialmente in rapporto ai residui (art. 86).

Doratura ed argentatura dei metalli (a fuoco).
(Odori irritanti; acque corrosive e tossiche).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Ampie cappe intere con saracinesca vetrata, comunicanti con un buon camino (art. 11, 9) - Condensazione intensiva dei vapori nocivi (art. 13) - Depurazione radicale delle acque residuali e massime cautele contro i pericoli di inquinamento del suolo e delle acque di uso domestico (art. 43, 45, 86) - Grandi cautele per gli operai contro i rischi delle intossicazioni in genere (art. 88) e specialmente di quella mercuriale (art. 90) - Cautele per la conservazione e manipolazione dei composti venefici (art. 87, 88).

Fecola, V. Amido.

Ferrocianuri e ferricianuri (fabbricazione).
(Emanazioni sgradevoli e nocive; inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Immagazzinamento delle materie prime in locali ampi ed abbondantemente aerati - Cernita all'aria libera, nei cortili più interni (art. 21) - Calcinazione con tutte le cautele contro la diffusione delle emanazioni sgradevoli e nocive (vedi Carbone animale).
Massima pulizia - Lavature e disinfezioni periodiche in tutto il locale (art. 96).
Forno adatto (art. 8) - Alto camino (art. 9) e processi fumivori di provata efficacia (art. 10) - Cautele per la denaturazione pirogenica dei gas nocivi (art. 14, comma 2°, art. 63) - Caldaie coperte ed ampie cappe (art. 11) - Raccolta completa delle acque di scolo e grandi cautele pei residui (art. 43, 45), con tutte le norme per impedire l’inquinamento del suolo e delle acque di uso domestico, anche per la parte dell'acqua piovana (art. 86).Operando la trasformazione dei ferrocianuri in ferricianuri a mezzo del cloro, provvedere alla neutralizzazione intensiva dell'eccesso di cloro (art. 13) - Recipienti chiusi (art. 11), o camere (art. 18), con tutte le norme contro le fughe dei gas nocivi ed analoghe cautele per gli operai - Nel locale destinato alla clorurazione tenere in permanenza un apparecchio neutralizzatore ed ammoniaca.
Apparecchi meccanici e mezzi automatici (art. 93) - Per gli operai: grande pulizia personale (art. 89) - Divieto di conservare e prendere il cibo nell'officina (art. 94).

Fiammiferi di fosforo (fabbricazione).
(Fabbriche che impiegano fosforo rosso).

CONDIZIONI GENERALI - Locale adatto, opportunamente ventilato, riparato da ogni influenza di irradiazione di calore e munito delle necessarie garanzie di sicurezza contro i rischi d'incendio (art. 47) - Materiali incombustibili (art. 48).
CONDIZIONI SPECIALI - Finestre provviste di reti metalliche a maglie fitte (art. 68).
Isolamento completo da altri magazzini e da merci combustibili (art. 50).
Perfette condizioni d'ordine e pulizia (art. 77).
Divieto di penetrare con lumi, sigari o corpi accesi (art. 49).
Quantità di fiammiferi proporzionata alla cubatura del locale, evitando l'accumulo eccessivo e disordinato
Locale chiuso a chiave, sotto la responsabilità del proprietario o direttore.

Filatura cotone e lino.
(Polveri e pericolo d'incendio; Rumore).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) generale e localizzata.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione (art. 48) - Divieto di penetrare con corpi accesi (art. 49).
Reti metalliche alle finestre (art. 38) - Apparecchi meccanici, chiusi (art. 32) ed isolati (art. 82), con le disposizioni adatte ad attutire il più possibilmente il rumore - Riscaldamento col vapore (art. 55) e cautele (art. 57) - Cautele per prevenire il divampamento del pulviscolo filamentoso (art. 63) - Misure di sicurezza per le macchine.

Filatura di canapa.

Le stesse condizioni. di massima che per la voce precedente.
Se si fa uso di macchine stigliatrici esigere tutte le cautele possibili contro il rumore estremamente assordante.

Fonderie (di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo).
(Emanazioni metalliche: pericolo d'incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Impianto ed esercizio dei forni con tutte le cautele contro gli incendi (art. 53) e contro i pericoli di danno o molestia al vicinato (art. 64) - Analoghe cautele per le stufe; camini (art. 9) con cuffia di rete metallica (art. 54), e cappe di aspirazione (art. 11) Restrizioni per combustibili (art. 10 e 27).
Eseguire le colature dei metalli fusi negli stampi spalmati di grasso e resina in un locale isolato e provvisto di camino proprio. Occorrendo, impedire lo spandimento del nero fumo verso il vicinato; prevenire energicamente ogni sviluppo di emanazioni metalliche o comunque nocive, sia verso il vicinato, che in rapporto agli operai. Per le operazioni specialmente nocive, esigere cappe chiuse (art. 11); occorrendo, sottoporre le emanazioni pericolose a condensazione intensiva (art. 14) - In casi speciali, limitare la fusione ad ore determinate (art. 29).
Isolamento degli ordigni rumorosi o di azione violenta (art. 85).

Gas e Gas carburati (fabbricazione)
(Cattivo odore; alterazione delle acque; pericolo d'incendio e di esplosione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Area interamente cintata da muro (art. 5) Esigere per tutti i caseggiati e locali di fabbricazione, conservazione e distribuzione del gas, compresi i gazometri, la distanza di almeno 30 metri dall'abitato.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Disposizione opportuna e razionale dei singoli riparti e perfetta armonia fra le diverse sezioni dell’officina; apparecchi perfezionati e provvisti di tutti i requisiti per tutelare la salubrità e la sicurezza tanto degli operai che degli abitanti. Giuntura perfetta di tutte le connessure. Evitare ogni fuga di gas e di altri prodotti volatili nocivi (art. 11) - Munire ogni riparto di parafulmine; distribuire i vari riparti in modo che le singole operazioni possano effettuarsi in locali isolati e separati l'uno dall'altro da muri d conveniente spessore. Lasciare uno spazio di parecchi metri di aria libera tra i locali in cui si effettuano operazioni pericolose, o si conservano prodotti suscettibili di infiammazione o di scoppio.
Volendosi introdurre nell'esercizio dell'officina delle modificazioni tecniche sostanziali, se ne dovrà sempre dare preavviso alle Autorità locali, che prenderanno atto della dichiarazione, con riserva di prescrivere all'uopo le cautele per prevenire ogni danno e pericolo per la salute pubblica.
Camini di dimensioni appropriate (art. 9).
Effettuare la condensazione dei prodotti ammoniacali e catramosi, nonché il lavaggio e la depurazione del gas coi mezzi che la scienza e la pratica insegnano più efficaci, rinnovando con la frequenza e le cautele necessarie le materie impiegate per la depurazione.
Apparecchi di distillazione, condensazione e depurazione del gas all'aperto e sotto tettoie ampie e ben aerate. Adottare tutte le necessarie cautele per prevenire i pericoli inerenti alla distillazione (art. 58).
Adottare per la rivivificazione delle materie di depurazione metodi che non compromettano la salubrità interna nè esterna dell’officina.
Isolamento completo dei locali destinati al deposito del litantrace e del cok, dagli altri riparti, specialmente dai serbatoi di catrame, dai laboratori di distillazione e dai gazometri; accumulare il coke incandescente in una parte perfettamente isolata dal resto dell'officina e sottoporlo immediatamente all'estinzione.
Se si dispone di impianto a vapore, isolare completamente i generatori delle condutture del gas, dai gazometri e da tutti gli altri riparti soggetti a rischio d'incendio e di esplosione (art. 57).
Divieto di bruciare nei focolai sostanze catramose o comunque capaci d spandere cattivo odore, salvo che i forni siano provvisti di una disposizione fumivora capace d’impedire ogni dispersione di emanazioni moleste (art. 10, 27).
Divieto di esercitare nella stessa officina altre industrie (articolo 101), fatta eccezione per quelle relative all’utilizzazione dei sotto-prodotti. In questo caso esigere, per l’esercizio di queste ultime, tute le cautele per prevenire ogni inconveniente pel vicinato. Nelle officine a gas sarà specialmente vietato di procedere alla lavorazione di sostanze infiammabili od esplodenti.
Grandi cautele per la raccolta e conservazione temporanea dei prodotti catramosi, delle acque ammoniacali e di tutti gli altri residui e depositi ricavati dagli apparecchi di condensazione, lavaggio e depurazione; cisterne completamente impermeabili e dotate di coperchio ermetico. Per l’immissione, conservazione ed estrazione di questi residui vedi le norme rispettivamente indicate alle voci Catrame ed Ammoniaca.
Analoghe cautele per la rimozione ed il trasporto, da effettuasi con attrezzi, recipienti e carri appropriati e con le opportune cautele per evitare ogni diffusione di odori molesti (art. 26).
Divieto assoluto di spandere catrame, acque ammoniacali od altri residui sul terreno permeabile o nei corsi d’acqua, o di immetterli in pozzi o cisterne assorbenti.
Analoghi cautele per l’utilizzazione eventuale e per qualsiasi trattamento di tali residui e sotto-prodotti nella stessa officina, da effettuarsi per- sempre in un riparto distinto, collocato nel punto più lontano dalle altre parti dell’officina e dalle circostanti abitazioni, munito degli apparecchi e dei mezzi necessari per assicurarne il regolare esercizio, per impedire ogni sviluppo di emanazioni insalubri e per provvedere allo smaltimento delle acque di scolo senza danno e pericolo per la salute pubblica.
Divieto di effettuare detta utilizzazione nell’interno della città od in vicinanza delle abitazioni, salvo uno speciale nulla osta dell’Autorità locale, determinante le relative cautele.
Cautele speciali per la costruzione ed il collocamento dei gasometri proporzionandone il numero e la capacità all’importanza dell’officina; costruirli intieramente all’aria libera, cioè senza rivestimento in muratura, e collocarli alla maggior distanza possibile dal riparto dei forni. Bacini con rivestimento interno completamente impermeabile e robusto, e provvisti della necessaria quantità d’acqua per assicurare una chiusura idraulica perfetta e costante. Assicurare alla corsa delle campane una direzione costantemente verticale, limitando la corsa ascendente con un congegno d’arresto di effetto sicuro e collocato ad un’altezza tale che, quando l’orlo della cupola raggiunge il limite stabilito, la base della campana resti ancora immersa nell’acqua per almeno 30 centimetri. Segnalare costantemente la pressione del gas nell’interno dei gasometri, mediante grandi manometri applicati all’esterno delle campane e visibili anche a distanza.
Estrazione del gas da materie prime che, durante la fabbricazione, non sviluppino emanazioni insalubri; divieto di impiegare materie di origine animale. Obbligo di sottoporre i tubi per la conduttura agli opportuni controlli di resistenza. Esigere che il gas venga sottoposto al massimo grado di depurazione possibile. Conduttura e distribuzione del gasi agli utenti mediante tubi ed apparecchi impiantati in maniera da prevenire ogni pericolo d’esplosione o d’incendio.
Divieto di rintracciare le fughe di gas nei locali confinanti, col mezzo dell’accensione.
Provvedere agli operai addetti allo sgombro dei tubi e delle diramazioni gli apparecchi necessari, pompe, ecc., vietando loro di applicarvi la bocca, per rimuovere il deposito col soffio o coll’aspirazione (art. 94).  
Per la fabbricazione dei gas carburanti con qualsiasi altro sistema e con materie prime diverse dal carbon fossile, adottare le cautele che verranno indicate, caso per caso, dall’Autorità competente, come più adatte alle circostanze.

Gesso (fabbricazione).
(Polveri).

CONDIZIONI - Per l’ubicazione, costruzione e ventilazione dell’edificio, l’impianto e funzionamento dei forni, ecc., vedi Calce.
Frantumazione, macinazione e setacciatura con tutte le cautele contro le polveri; ventilazione localizzata (art. 31) - Apparecchi meccanici ad inviluppo ermetico (art. 32) - Raccolta diretta delle materie in polvere (art. 35) - Precauzioni contro i rumori ed i sussulti (art. 82, 85) - Precauzioni personali per gli operai contro l’inspirazione del polverio.

Glucosio e destrina (con ricuperazione del nero animale) (preparati).
(Odori disgustosi e molesti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Tini a chiusura ermetica con tubo di efflusso sboccante in un’ampia cappa (art. 11) - Buon camino (art. 9) - Vasche impermeabili, sormontate da ampie cappe; impiegando per la rivivificazione del nero il vapore sovrariscaldato, provvedere all’abbattimento del polviscolo (art. 31, comma 4°) - Calcinazione con le necessarie disposizioni fumivore; occorrendo, trasformazione dei gas molesti, previe le solite cautele (art. 14, comma 2°, e art. 63) - Cautele contro le polveri per l’estrazione e la raccolta del nero rivivificato a secco.
Cautele contro gli incendi per gli apparecchi di riscaldamento ( art. 53) - Cautele per i residui) art. 43, 44, 45) - Norme per la rimozione dei residui fetenti (art. 26).

Gomma, V. Cauciù.

Imbianchimento con ipocloriti e gas solforico.
(Vapori sgradevoli; possibile alterazione dei corsi d’acqua).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro l’umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro gli incendi pei locali destinati alla solforazione, disseccazione, o comunque soggetti all’irradiazione di calore. Vasche e camere con tutte le cautele contro l’azione corrodente e le fughe dei vapori nocivi (art. 18 e 93) - Condensazione e neutralizzazione intensiva del cloro e del gas solforoso (art. 13), non immettendone nel camino che la quantità non direttamente condensabile; nell’imbiancamento col cloro, tenere in permanenza nel laboratorio un apparecchio neutralizzatore ad ammoniaca, per servirsene in caso di bisogno.
Buon camino (art. 9) e larghe cappe di aspirazione (art. 11).
Grandi cautele pei residui liquidi e solidi (art. 43, 45) - Divieto di smaltirli sul suolo pubblico o nei corsi d’acqua.
Cautele per gli operai contro l’azione delle sostanze e dei gas corrodenti.

Lacche (fabbricazione).
(Acque di rifiuto colorate e contenenti sali metallici).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Completo e razionale sistema di canalizzazione per raccogliere tutte le acque di scolo - Cautele contro l’umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Recipienti e vasche completamente impermeabili, rimescolamento con mezzi meccanici, o mediante appositi attrezzi a lungo manico (art. 92) - Cautele personali per gli operai (art. 89).
Operazioni suscettibili di svolgere odori molesti, in recipienti chiusi e sotto ampie cappe (art. 11) collegate con un buon camino (art. 9).
Elenco delle sostanze venefiche (art. 87) - Massime cautele pei residui (art. 43, 45 e 86) - Divieto di spanderli sul suolo pubblico e nei corsi d’acqua; depurazione radicale e assoluta di tutte le acque di rifiuto.

Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; illuminazione (art. 48) - Massima pulizia; intonaco idrofugo alle pareti; abbondanti lavature e disinfezioni (art. 96) - Raschiare ed imbiancare almeno una volta all’anno i muri provvisti di semplice incalcinatura.
Isolamento di magazzini dai laboratori (art. 50).
Divieto di avvicinarsi ai cumuli di stracci con corpi accessi. Raccolta, trasporto, deposito e cernita degli stracci con tutte le cautele per prevenire ogni pericolo o danno alla salute pubblica ed agli operai. Divieto di raccogliere, trasportare e depositare stracci sucidi o provenienti da località infette (art. 100).
Cautele contro le polveri durante la cernita e la battitura - Apparecchi chiusi, dotati di aspirazione interna ed isolati dai muri finitimi (art. 31, 32 e 85).
Reti metalliche alle finestre (art. 38).
Carbonizzazione e pratiche relative con tutte le cautele contro la diffusione dei vapori irritanti.
Trattamento degli stracci con l’acido, introduzione ed estrazione dal forno con mezzi automatici, funzionanti in ambienti perfettamente chiusi e comunicanti con un energico apparecchio di condensazione (art. 18 e 93) - Proteggere gli operai dall’azione diretta dei vapori irritanti e dal contatto delle sostanze corrosive.
Condensazione intensiva dei vapori acidi (art. 13) - Camino (art. 9) e restrizione per i gas nocivi (art. 13).
Grandi cautele pei residui (art. 43, 45) - Divieto di spanderli sul suolo pubblico e nei corsi d’acqua.

Lana sudicia e crine (lavatura).
(Inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti muniti di griglie metalliche (art. 3, 4) - Cautele contro l’umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Massima pulizia; intonaco impermeabile alle pareti; frequenti lavature e disinfezioni.
Raschiare ed imbiancare almeno una volta all’anno i locali provvisti di semplice incalcinatura (art. 96) - Grandi cautele per la raccolta temporanea, la depurazione e lo smaltimento delle acque di lavatura, da disinfettarsi in precedenza, sì e come è detto all’art. 98; cisterne impermeabili coperte, bacini e canali scaricatori munite di griglie fitte (art. 43, 44 e 45) - Analoghe cautele per il loro trasporto, in caso di utilizzazione agricola od industriale (art. 26) - anche i canali destinati alla risciacquatura delle lana e del crine (lavati) all’acqua corrente devono essere muniti a valle di graticolati metallici fitti; così pure le sponde dei corsi superficiali eventualmente esistenti in prossimità dei lavatoi.
Lavatura caldo in vasche impermeabili od in caldaie coperte, provviste dei necessari ripari contro i pericoli d’infortunio e sormontate da ampie cappe (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9) - Materiali incombustibili e cautele contro gli incendi in tutti i locali esposti ad analogo pericolo. Isolare gli apparecchi ad andatura rumorosa o violenta (idroestrattori, ecc.) art. 85).

Macinazione dei minerali.
(Polveri).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale e localizzata (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Cautele contro le polveri; apparecchi meccanici chiusi (art. 32) ed isolati (art. 85), previe le cautele contro il rumore (art. 83) - Raccolta diretta delle polveri (articolo 35) - Precauzioni personali per gli operai (art. 89, comma 2°) - Grande pulizia (art. 42) - Divieto di macinare o triturare talco, gesso od altre sostanze sospette di essere usate per adulterazione o sofisticazione delle farine, negli stessi locali o con gli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.

Macinazione delle sanse.

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili; precauzioni contro gl’incendi (art. 48) - Isolare i focolai da ogni materia infiammabile; adottare possibilmente il riscaldamento a vapore in recipienti chiusi muniti di agitatore meccanico; congegni perfezionati, isolati da muri finitimi (art. 85) e provvisti dei necessari organi di sicurezza; occorrendo, cautele contro il rumore (articolo 82) - Divieto di bruciare sanse od altre materie capaci di spandere cattive esalazioni (art. 10 e 27) - Cautele per i residui (art. 43, 44 e 45) - Divieto di accumulare sostanze putrescibili o fetenti (art. 24) - Essiccazione sollecita dei panelli; cautele per la rimozione degli altri residui (art. 26).

Majoliche (fabbricazione).
(Polveri: pericoli d’incendio).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione generale e localizzata (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Forni adatti allo scopo (art. 8) e circondati di tutte le cautele per prevenire ogni danno o pericolo ai vicini, sì per il fumo che pel calore (art. 64).
Materiali incombustibili (art. 48) - Camino (art. 9) con cuffia di rete metallica (art. 54).
Divieto di bruciare combustibili capaci di svolgere cattive emanazioni e fumo eccessivo (art. 10 e 27).
Cautele contro le polveri (art. 31) - Apparecchi chiusi, dotati di aspirazione interna (art. 32) ed isolati (art. 85) --Isolare il deposito del combustibile dai forni (art. 53) - Grandi cautele contro gl’incendi, sia per il locale del forno che per le stufe e le camere di essiccazione; cautele contro il bagliore dei forni (art. 65).

Marocchini, V. Concierie.

Mercuriali (composti - preparazione).

Impianto ed esercizio con le stesse norme e cautele prescritte per le fabbriche di preparati e colori di mercurio, salvo le minori esigenze pel grado di isolamento.

Metallurgici (stabilimenti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Forni e fucine adatti allo scopo (art. 8) con tutte le cautele per prevenire ogni danno ai vicini, sia per il fumo che pel calore (art. 64).
Camino (art. 9) con cuffia di rete metallica (art. 54) e cappe aspiranti sui fornelli (art. 11) - Disposizioni generali e speciali contro i rischi d’incendio - Cautele contro l’irradiazione del calore (art. 53) e contro il bagliore dei focolai (art. 65).
Cautele contro la propagazione del rumore e dei sussulti (articoli 48 e 85) - Divieto di bruciare combustibili che sviluppino cattive esalazioni o fumo eccessivo (art. 10 e 27) - Cautele contro le polveri, specialmente nel rimaneggiamento del carbone e di minerali (art. 31 e 42).
Risparmiare, per quanto è possibile agli operai i lavori più rudi, m mediante congegni meccanici ed automatici, provvisti dei necessari organi di sicurezza.

Pallini da caccia (fabbricazione).
(Emanazioni arsenicali).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie provviste di coperchio ermetico con tubo di scarico e di agitatore meccanico; ampie cappe intiere con porta a saracinesca (art. 11).
Condensazione intensiva delle emanazioni metalliche (art. 14) prima di scaricarle nel camino (art. 9) - Cautele contro i pericoli d’intossicazione per la salute pubblica e per gli operai (articolo 86) - Per la granulazione, adottare possibilmente apparecchi a forza centrifuga (a preferenza delle torri a caduta) chiusi ed isolati dai muri finitimi (art. 85) - Divieto di aggiungere mercurio nelle botti rotatorie; assicurare la perfetta chiusura di dette botti, onde evitare ogni dispersione di polveri nocive.

Panni (fabbricazione).
(acque di rifiuti fermentescibili).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti con graticolati metallici (art. 3 e 4) - Cautele contro l’umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili in tutti i locali aventi rapporto coi mezzi di riscaldamento (art. 48) - Impianto ed esercizio dei focolai e dei generatori e distribuzione dell’aria calda e del vapore con tutte le cautele contro i pericoli d’incendio (art. 53, 57, 63, comma 2).
Per le operazioni preliminari (lavatura, estrazione del sudiciume, ecc.), vedi le condizioni di: Lana sudicia e crine.
Cernita della lana in locali ampi, ben aerati e provvisti di abbondante luce naturale; battitura, cardatura ed operazioni analoghe con mezzi meccanici adatti, in apparecchi chiusi (art. 32), dotati di aspirazione interna ed isolati (art. 85), misure di sicurezza per le macchine.
Evitare agli operai ogni contatto diretto coi bagni di qualsiasi natura; fornire ai medesimi tutti gli attrezzi necessari (articolo 92), o meglio, operare con mezzi ed apparecchi meccanici ed automatici.
Vasche impermeabili, sormontate da ampie cappe di aspirazione (art. 11) comunicanti con un buon camino (art. 9) - Nella preparazione dei bagni, escludere, quanto più sarà possibile, le sostanze venefiche o corrosive, quelle putrescibili, e quelle comunque capaci di spandere esalazioni moleste o nocive.
Grandi cautele per le acque di rifiuto e pei residui di qualsiasi natura (art. 43, 44 e 45) - Divieto di smaltirli sul suolo pubblico e nei corsi superficiali; cautele speciali per la loro eventuale conservazione temporanea, da effettuarsi in cisterne impermeabili e coperte, da cui verranno man mano estratti ed allontanati con la frequenza e le cautele necessarie.
Essiccazione con metodi razionali, evitando ogni sviluppo di emanazioni nauseabonde.
Per l’imbianchimento e la tintoria vedi queste voci.

Pelli fresche, V. Concierie.

Pesce (depositi e cisterne per dissalare), V. Baccalà.

Porcellane (fabbricazione) - Vetrerie - Conterie.

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI come per le fabbriche di Majoliche - Se s’impiegano sostanze tossiche, esigere speciali cautele per gli operai, ed eventualmente pel vicinato (art. 86).

Potassa dalle melasse (estrazione).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Concentrazione in caldaie sormontate da ampie cappe (art. 11) collegate con un buon camino (art. 9) - Condensazione intensiva (art. 13) e denaturazione pirogenica dei gas nocivi, previe le solite cautele contro i rischio d’incendio (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Rimescolamento delle materie con mezzi meccanici - Cautele generali e speciali contro gl’incendi; materiali incombustibili (art. 48), isolamento dei combustibili dal forno (art. 53), ecc. - Massime cautele per il locale in cui si depositano le ceneri incandescenti estratte dai forni - Allontanamento sollecito dei residui, colle necessarie precauzioni (art. 43, 44 e 45).

Sapone (fabbricazione).
(Odori molesti e nauseanti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3 e 4) - Cautele contro l’umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Caldaie di saponificazione e concentrazione sotto ampie cappe aspiranti (art. 68) collegate con un buon camino (art. 9) - Massima pulizia - Divieto di spandere acque luride o residui di qualsiasi natura sul suolo pubblico o nei corsi superficiali, nonché di accumulare materie putrescibili o fetenti (art. 24) - Cautele pei residui (art. 43, 44 e 45) - Per la loro conservazione temporanea, esigere bacini impermeabili, completamente riparati dalla pioggia, dai quali dovranno esportarsi con la frequenza e le cautele necessarie - Fornire agli operai gli attrezzi necessari per evitare loro ogni contatto diretto con le materie in lavorazione - Divieto di impiegare materie prime che per se stesse, o durante la saponificazione, sviluppino emanazioni nauseabonde - Precauzioni contro gl’incendi pel deposito delle materie prime, delle essenze e dei prodotti fabbricati (isolamento dai focolai; materiali incombustibili, ecc.).
Esigere inoltre l’osservanza dell’art. 166 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d’uso domestico, 3 agosto 1890 (art. 105) per quanto concerne la fabbricazione dei saponi.

Scagliola, V. Gesso.

Soda (fabbricazione col processo Solvay).
(Inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Impianto razionale (art. 6) - Forni ed apparecchi adatti allo scopo (art. 8, 11), con mezzi di caricamento, lavorazione ed estrazione automatici - Condensazione intensiva dei gas nocivi (art. 13) - Grandi cautele pei residui (articoli 43, 45) - Per la loro conservazione temporanea, esigere recipienti e bacini completamente impermeabili ed assolutamente riparati dalla pioggia (art. 86, comma 4°).

Specchi (argentatura e doratura con l'amalgama).
(Acque impure).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento impermeabile con canaletti in pendenza (art. 3, 4), e perfettamente levigato (art. 90).
CONDIZIONI SPECIALI - Massime cautele contro la diffusione dei vapori nocivi e contro l'intossicazione mercuriale (art. 11 e 90) - Massima pulizia pel locale e per gli operai (art. 89) - Lavorazione per turno, facendo sospendere immediatamente ai primi sintomi di salivazione (art. 91) - Divieto di sottomettere le spazzature ed i residui a qualsiasi operazione avente per iscopo di ricuperare il mercurio, salvo adottando provvedimenti radicali per escludere ogni pericolo d’emanazioni venefiche - Strofinamento con cilindri di panno a lungo manico - Raccolta scrupolosa dell'eccesso di mercurio e di tutti i cascami in recipienti appropriati, provvisti di coperchio ad imbuto, evitandone ogni dispersione sul pavimento - Evitare assolutamente agli operai ogni contatto diretto con l'amalgama (art. 92) - Neutralizzazione periodica delle emanazioni mercuriali (con ammoniaca) (art. 90, in nota).
Massime cautele per i residui (art. 43, 45 e 86) - Divieto di spandere sul terreno o nei corsi d'acqua spazzature, cascami ed acque di rifiuto di qualsiasi natura, contenenti sostanze tossiche.

Stoviglie di terra, V. Majoliche.

Stracci (cernita e deposito).

CONDIZIONI GENERALI - Locali ampi, ben ventilati (art. 2) e con abbondante luce naturale - Pavimento (art. 3).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili (art. 48) - Divieto d'avvicinarsi ai cumuli con corpi accesi (art. 49).
Disporre in cumuli distinti ed isolati gli uni dagli altri le materie di natura diversa dagli stracci e facilmente combustibili (ritagli di carta, ecc.).
Abbondante dotazione d'acqua.
Massima pulizia - Intonaco idrofugo alle pareti - Frequenti lavature e disinfezioni (art. 96) - Raschiare ed imbiancare almeno una volta all'anno i muri provvisti di semplice incalcinatura.
Limitare la quantità delle materie depositate in rapporto alla capacità del locale.
Divieto di depositare cenci luridi, sostanze fetenti o putrescibili, e sostanze provenienti da località in cui siensi verificati casi di malattie infettive (art. 100).
Trasporto degli stracci in sacchi incatramati ed in carri chiusi e adatti allo scopo, nelle ore e con le cautele prescritte dalle Autorità locali.
Cautele contro il polviscolo per la cernita.

Taffetà (cerate e tele cerate).
(Odori molesti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili - Illuminazione (art. 48) - Cautele contro gli incendi per tutti i locali e le operazioni soggette ad analogo pericolo - Divieto di penetrarvi con corpi accesi (art. 49).  
Divieto di praticare operazioni pericolose in vicinanza dei focolai, salvo adottando le necessarie precauzioni - Bocche dei focolai all'esterno (art. 53).
Isolamento dei magazzini dal laboratorio (art. 50) e delle materie combustibili dai focolai (art. 53) - Grandi cautele pel riscaldamento delle sostanze infiammabili e per le stufe, impedendo ogni diffusione di vapori pericolosi verso i focolai (articolo 61) - Sabbia asciutta (art. 60).
Caldaie coperte da potersi chiudere ermeticamente, previe le usuali forme di sicurezza; cappe di aspirazione chiuse (art. 11) e buon camino (art. 9) - Divieto di penetrare nelle camere d'essiccazione, prima della completa espulsione dei vapori nocivi e del totale rinnovamento dell'aria (art. 18) - Evitare ogni diffusione di odori molesti - Effettuandosi la trasformazione pirogenica, esigere le cautele contro gli incendi (art. 14, comma 2°, e art. 63).
Occorrendo, limitare la cottura degli appretti ad ore determinate (art. 29).
Cautele pei residui (art. 43, 45).
Divieto di bruciare ritagli di fabbrica, salvo con le cautele di cui all'art. 27.

Tele dipinte (tessuti impermeabili).
(Odori molesti: qualora si facciano usando solventi infiammabili, passano nella prima classe).

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI: come per Taffetà.
Inoltre: grandi cautele per le acque di scolo colorate o contenenti sostanze venefiche - Divieto di spanderle sul suolo permeabile e nei corsi d'acqua.
Massime cautele contro gl'incendi e contro la diffusione degli odori nocivi.
Cautele speciali per il deposito dei solventi infiammabili (articolo 51).

Tintorie.
(Acque di rifiuto colorate o contenenti sali metallici; talvolta sostanze tossiche).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4) - Cautele contro l'umidità.
CONDIZIONI SPECIALI - Vasche perfettamente impermeabili - Caldaie coperte - Cappe (art. 11) e buon camino (art. 9).
Isolare gli apparecchi essiccatori a forza centrifuga o comunque molesti, e munirli dei necessari ripari per gli operai - Cautele contro gl'incendi nei locali esposti ad analogo pericolo - Divieto di accumulare combustibili od altre materie infiammabili in vicinanza dei focolai (art. 53).
Isolare i focolai dai muri finitimi, evitando ogni molestia o danno dei vicini, sia pel fumo che per il calore (art. 64) - Divieto di bruciare combustibili capaci di svolgere cattive esalazioni o fumo eccessivo (art. 10).  
Massima pulizia - Divieto di accumulare sostanze putrescibili (art. 24) - Divieto di usare colori arsenicali (Elenco dei colori nocivi - R. D. 30-X-1924, n. 1938 e D. M. 10-V-1936).
Cautele per la conservazione e l'uso delle sostanze venefiche (art. 87, 88) - Esigere dagli operai la massima pulizia personale - Evitare loro ogni contatto diretto coi bagni (art. 89 e 92).
(Per le eventuali operazioni d'imbianchimento con gas irritanti vedi voce Imbianchimento, pag. 84).
Grandi cautele per le acque di scolo (art. 43, 45) - Depurazione radicale - Divieto di spanderle sul suolo permeabile e nei corsi d'acqua.

Torba (Carbonizzazione), V. Gas.

Trattura dei bozzoli e filatura cascami.
(Odore molesto; rumore; inquinamento delle acque).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Abbondante dotazione di acqua pura - Massima pulizia (art. 96) - Rinnovare frequentemente l'acqua delle bacinelle, effettuandone il riscaldamento col vapore - Operazioni fetenti sotto ampie cappe di aspirazione (art. 11) collegate con un buon camino (art. 9).
Applicare a tutte le macchine le necessarie misure di sicurezza per gli operai - Cautele contro il rumore (art. 83) - Isolare i congegni dotati di andatura rumorosa e violenta (art. 85).
Grandi cautele per le acque di scolo e pei residui di qualsiasi natura (art. 43, 44, 45).
Divieto di spanderle sul suolo permeabile e nei corsi d'acqua.
Massime cautele per la loro eventuale conservazione temporanea e per il trasporto (art. 26, 20) - Allontanamento sollecito (quotidiano) delle crisalidi, con mezzi atti a prevenire ogni danno o pericolo per la salute pubblica - Per l'essiccazione delle moresche esigere una distanza di almeno 200 metri dalle strade pubbliche e dalle abitazioni.
Divieto di accumulare sostanze putrescibili ed acque fetenti (art. 24).
Cautele contro i pericoli d'incendio e di esplosione, per l'impianto e l'esercizio dei focolai e dei generatori e per la distribuzione del vapore (art. 53, 57).

Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti).

CONDIZIONI GENERALI - Ventilazione (art. 2) - Pavimento e canaletti (art. 3, 4).
CONDIZIONI SPECIALI - Materiali incombustibili e cautele contro gli incendi in tutti i locali soggetti ad analogo pericolo - Apertura dei focolai all'esterno (art. 53) - Cautele pel deposito e la manipolazione delle vernici pericolose - Esigere, per le camere a stufa, una disposizione che permetta lo smaltimento rapido e continuo dei prodotti di evaporazione delle vernici, senza rischio d'incendio e senza pericolo pei vicini e per gli operai - Divieto di penetrare in dette camere prima del completo smaltimento dei vapori e del totale rinnovamento dell'aria (art. 18) - Divieto di penetrarvi con corpi accesi (art. 49).
Recipienti chiusi, ampie cappe di aspirazione (art. 11) e buon camino (art. 9) - Occorrendo, esigere la condensazione o la denaturazione intensiva dei gas nocivi, previe le necessarie cautele.
Deposito di sabbia asciutta (art. 60) - Divieto di procedere, nello stesso locale, alla fabbricazione delle vernici.
Per la pulitura dei metalli all'acido ed analoghe operazioni, esigere tutte le cautele contro la diffusione dei vapori nocivi e contro i pericoli di azione corrodente sugli operai - Cappa con porta a saracinesca vetrata (art. 11).
Cautele pei residui (art. 43, 45 ed eventualmente art. 86).

 

APPENDICE:
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA VIGILANZA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI O PERICOLOSE

R.D. 3 febbraio 1901 n. 45 (Regolamento Generale Sanitario) artt. 92-96, 101-104, 216.

R.D. 21 gennaio 1929 n. 62 (Regolamento Legge Pubblica Sicurezza), art. 35.

Legge 18 giugno 1931n. 773 (Legge di Pubblica Sicurezza), artt. 64-67.

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), articoli 203, 216.

Legge 13 luglio 1966 n. 615 (Inquinamento atmosferico).

D.P.R. 15 aprile 1971 n. 822 (Inquinamento atmosferico, industrie).

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19 comma 12 (Attribuzione ai Comuni dei provvedimenti relativi alle fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose).

Regolamento d’igiene della Città di Torino, artt. 243-246.