Tra i Comuni di seguito rappresentati:
Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in
qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;
Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in
qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;
Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in
qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;
Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in
qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;
che si costituiscono in convenzione, ai sensi dellart.
30 del D. L.vo n. 267/2000.
Premesso che
- in data 5 Dicembre 2001 tra il Ministro dellAmbiente e della
tutela del territorio, la Fiat S.p.A. e lUnione Petrolifera
è stato sottoscritto un Accordo di Programma, avente per oggetto
la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dellutilizzo
del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane, allo
scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare
di quello del PM10 (All.1);
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero dellAmbiente
S.I.A.R. 21 dicembre 2001 (All.2) tale accordo è stato approvato
e reso esecutivo (art. 7) e, per lanno finanziario 2001, è
stata impegnata la somma di Euro 15,5 milioni, per lavvio della
sua esecuzione.
Il citato Decreto ha disciplinato le modalità per accedere
al finanziamento - finalizzato allattuazione delle politiche necessarie
alla promozione dellutilizzo del metano per autotrazione e per il supporto
all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a metano prevedendo la costituzione
di un soggetto unitario, con lo strumento della convenzione tra EE.LL. (art.
30 del D. L.vo n. 267/2000) che funga da unico referente al fine di coordinare
in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per lo sviluppo
dellutilizzo del metano.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Denominazione
I soggetti stipulanti convengono di costituirsi in convenzione
e di denominarsi "Progetto Metano per Autotrazione", nel prosieguo del documento
nominato "Progetto Metano".
Articolo 2 Finalità della convenzione
La convenzione viene costituita per il raggiungimento delle
seguenti finalità:
- integrare le esperienze già avviate, nell'ambito delle politiche
locali per la mobilità sostenibile e costituire, attraverso lo strumento
della Convenzione, un soggetto rappresentativo delle città, autorizzato
a concordare con il Ministero dell'Ambiente l'erogazione e la corretta gestione
del contributo, previsto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero
dellAmbiente S.I.A.R. 21 dicembre 2001, a valere per l'anno 2002, e
dei successivi contributi per gli anni 2003-2005, che saranno messi a disposizione
della Convenzione con provvedimenti successivi, allo scopo di promuovere l'utilizzo
del metano per autotrazione, presso gli operatori commerciali e gli esercenti
di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della
rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane;
- coordinare il progetto, impegnandosi a rispettarne l'impostazione definita
dallAccordo di Programma, verificando il possesso dei requisiti richiesti
ed il corretto utilizzo delle risorse disponibili;
- a tal fine le città che partecipano al "Progetto Metano" intendono:
- promuovere l'utilizzo del metano per autotrazione, incentivare l'acquisto
di veicoli nuovi alimentati a metano e la realizzazione di impianti di distribuzione,
razionalizzare la distribuzione delle merci nelle aree urbane e metropolitane;
- concordare con il Ministero dell'Ambiente le modalità di attivazione
e finanziamento del programma per la promozione del metano;
- formalizzare lo statuto della Convenzione;
- formalizzare il regolamento che disciplini le attività della convenzione.
Articolo 3 - Durata
Gli Enti Stipulanti convengono di fissare la durata della presente
Convenzione, fino al 31 dicembre 2005 e comunque fino al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato
dalla Conferenza degli Assessori.
Articolo 4 - Quote di partecipazione e riparto delle spese
Gli Enti, come momento iniziale, contribuiscono egualitariamente
alla gestione delle risorse disponibili e gli eventuali oneri finanziari sostenuti
saranno costituiti dal costo del proprio personale messo a disposizione per
le attività del "Progetto Metano" e dalluso delle attrezzature
necessarie.
Articolo 5 - La Conferenza degli Assessori
- le città stipulanti concordano nel costituire la "Conferenza
degli Assessori" quale organo di decisione, indirizzo e controllo delle
attività connesse al "Progetto Metano";
- la Conferenza degli Assessori è costituita dagli Assessori competenti
al ramo delle città aderenti alla convenzione o da loro delegati e,
nella sua prima seduta, individua il Comune capofila, con il compito di coordinare
lerogazione degli incentivi di cui allart. 2, comma 1, della presente
convenzione;
- il rappresentante del Comune capofila assume il ruolo di Presidente della
Conferenza;
- la Conferenza degli Assessori è presieduta dal Presidente o da un
suo delegato;
- le decisioni strategiche vengono prese dalla Conferenza degli Assessori
a maggioranza dei presenti.
Articolo 6 - Il Presidente
- il Presidente della Conferenza degli Assessori è l'organo di rappresentanza
degli interessi del "Progetto Metano";
- il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige
i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi
forniti dalla Conferenza;
- il Presidente vigila sulla corretta applicazione delle procedure
previste per l'attuazione del programma di promozione dell'utilizzo del metano
per autotrazione;
- il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della
collaborazione del Direttore dell'Ufficio per la gestione del "Progetto Metano"
di cui al successivo art. 8.
Articolo 7 Il regolamento della Convenzione
- il regolamento provvede ad articolare in dettaglio il funzionamento dellufficio
per la gestione della convenzione, della Conferenza degli Assessori e delle
funzioni del Presidente;
- il regolamento dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori
entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione, a maggioranza
assoluta dei componenti.
Articolo 8 - Ufficio per la gestione della Convenzione per
il Progetto Metano per autotrazione. Nomina del Direttore.
- lUfficio per la gestione del "Progetto Metano" ha
il compito della esecuzione delle attività operative e gestionali
programmate dalla Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità
di cui alla presente convenzione;
- il Comune capofila ha la responsabilità di costituire l'Ufficio
di cui al comma 1 e di individuarne il Direttore, assumendosene i
costi di gestione;
- l'Ufficio è costituito da personale tecnico ed amministrativo
del Comune capofila o di altri Comuni partecipanti alla Convenzione
ed, eventualmente, da esperti, anche esterni;
- il Direttore viene nominato dal Comune capofila fra i dipendenti
dell'Amministrazione o all'esterno di essa, con le modalità
previste dalle vigenti norme;
- il Direttore dell'Ufficio ha la responsabilità gestionale
dell'intero complesso di attività e risponde delle proprie
scelte alla Conferenza degli Assessori;
- al Comune capofila compete, inoltre, la predisposizione dei documenti
di preventivo e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese
relative alle attività dell'Ufficio;
- il Direttore dell'Ufficio partecipa, con funzioni di Segretario,
alla Conferenza degli Assessori e collabora con il Presidente, per
l'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 9 - Finanziamenti
Il successivo finanziamento generale delle attività
della Convenzione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.
1, sarà previsto allinterno dei successivi contributi per gli anni
2003-2005, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato secondo quanto previsto
dal D. L.vo n. 267/2000.
Articolo 10 - Trasmissione atti agli Enti firmatari
Le decisioni assunte dalla Conferenza degli Assessori debbono
essere trasmesse, a cura del Direttore, a tutti gli Enti firmatari la convenzione,
entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.
Articolo 11 - Garanzie
- su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività
del "Progetto Metano" e comunque quando richiesto dai componenti la Conferenza
rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) degli Enti partecipanti,
è convocata la Conferenza;
- la gestione deve assicurare la cura e la salvaguardia degli interessi di
tutti gli Enti partecipanti, indistintamente;
- si conviene che ciascun Ente, firmatario, ha diritto di sottoporre direttamente
al Presidente e/o al Direttore dell'Ufficio proposte e problematiche attinenti
l'attività;
- la risposta deve pervenire all'Ente richiedente tempestivamente, non oltre,
comunque, il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della richiesta
medesima.
Articolo 12 - Arbitrato
- le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti associati,
in ordine all'attività concernente i servizi oggetto della Convenzione
ovvero in tema d'interpretazione della presente Convenzione, devono essere
risolti da un Collegio Arbitrale composto da un Membro nominato da ognuna
delle parti in conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti
o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
il Comune Capofila , su istanza di parte;
- la Presidenza del Collegio sarà assunta dal componente scelto di
comune accordo e/o in difetto dal Presidente del Tribunale;
- foro competente è il Foro del Comune Capofila.
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