Schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico sugli EE.LL. (D. L.vo n. 267/2000), per la realizzazione di un progetto che garantisca la promozione dello sviluppo del metano per autotrazione, presso gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.
 

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Tra i Comuni di seguito rappresentati:

Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;

Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;

Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;

Il Sig._____________ nato a _______ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di ________ con sede in _________ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ;

che si costituiscono in convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. L.vo n. 267/2000.

Premesso che

  • in data 5 Dicembre 2001 tra il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, la Fiat S.p.A. e l’Unione Petrolifera è stato sottoscritto un Accordo di Programma, avente per oggetto la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell’utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane, allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare di quello del PM10 (All.1);
  • con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente S.I.A.R. 21 dicembre 2001 (All.2) tale accordo è stato approvato e reso esecutivo (art. 7) e, per l’anno finanziario 2001, è stata impegnata la somma di Euro 15,5 milioni, per l’avvio della sua esecuzione.

Il citato Decreto ha disciplinato le modalità per accedere al finanziamento - finalizzato all’attuazione delle politiche necessarie alla promozione dell’utilizzo del metano per autotrazione e per il supporto all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a metano – prevedendo la costituzione di un soggetto unitario, con lo strumento della convenzione tra EE.LL. (art. 30 del D. L.vo n. 267/2000) che funga da unico referente al fine di coordinare in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per lo sviluppo dell’utilizzo del metano.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di costituirsi in convenzione e di denominarsi "Progetto Metano per Autotrazione", nel prosieguo del documento nominato "Progetto Metano".

Articolo 2 – Finalità della convenzione

La convenzione viene costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  1. integrare le esperienze già avviate, nell'ambito delle politiche locali per la mobilità sostenibile e costituire, attraverso lo strumento della Convenzione, un soggetto rappresentativo delle città, autorizzato a concordare con il Ministero dell'Ambiente l'erogazione e la corretta gestione del contributo, previsto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente S.I.A.R. 21 dicembre 2001, a valere per l'anno 2002, e dei successivi contributi per gli anni 2003-2005, che saranno messi a disposizione della Convenzione con provvedimenti successivi, allo scopo di promuovere l'utilizzo del metano per autotrazione, presso gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane;
  2. coordinare il progetto, impegnandosi a rispettarne l'impostazione definita dall’Accordo di Programma, verificando il possesso dei requisiti richiesti ed il corretto utilizzo delle risorse disponibili;
  3. a tal fine le città che partecipano al "Progetto Metano" intendono:
    1. promuovere l'utilizzo del metano per autotrazione, incentivare l'acquisto di veicoli nuovi alimentati a metano e la realizzazione di impianti di distribuzione, razionalizzare la distribuzione delle merci nelle aree urbane e metropolitane;
    2. concordare con il Ministero dell'Ambiente le modalità di attivazione e finanziamento del programma per la promozione del metano;
    3. formalizzare lo statuto della Convenzione;
    4. formalizzare il regolamento che disciplini le attività della convenzione.

Articolo 3 - Durata

Gli Enti Stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione, fino al 31 dicembre 2005 e comunque fino al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato dalla Conferenza degli Assessori.

Articolo 4 - Quote di partecipazione e riparto delle spese

Gli Enti, come momento iniziale, contribuiscono egualitariamente alla gestione delle risorse disponibili e gli eventuali oneri finanziari sostenuti saranno costituiti dal costo del proprio personale messo a disposizione per le attività del "Progetto Metano" e dall’uso delle attrezzature necessarie.

Articolo 5 - La Conferenza degli Assessori

  1. le città stipulanti concordano nel costituire la "Conferenza degli Assessori" quale organo di decisione, indirizzo e controllo delle attività connesse al "Progetto Metano";
  2. la Conferenza degli Assessori è costituita dagli Assessori competenti al ramo delle città aderenti alla convenzione o da loro delegati e, nella sua prima seduta, individua il Comune capofila, con il compito di coordinare l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 2, comma 1, della presente convenzione;
  3. il rappresentante del Comune capofila assume il ruolo di Presidente della Conferenza;
  4. la Conferenza degli Assessori è presieduta dal Presidente o da un suo delegato;
  5. le decisioni strategiche vengono prese dalla Conferenza degli Assessori a maggioranza dei presenti.

Articolo 6 - Il Presidente

  1. il Presidente della Conferenza degli Assessori è l'organo di rappresentanza degli interessi del "Progetto Metano";
  2. il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi forniti dalla Conferenza;
  3. il Presidente vigila sulla corretta applicazione delle procedure previste per l'attuazione del programma di promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione;
  4. il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore dell'Ufficio per la gestione del "Progetto Metano" di cui al successivo art. 8.

Articolo 7 – Il regolamento della Convenzione

  1. il regolamento provvede ad articolare in dettaglio il funzionamento dell’ufficio per la gestione della convenzione, della Conferenza degli Assessori e delle funzioni del Presidente;
  2. il regolamento dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 8 - Ufficio per la gestione della Convenzione per il Progetto Metano per autotrazione. Nomina del Direttore.

  1. l’Ufficio per la gestione del "Progetto Metano" ha il compito della esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità di cui alla presente convenzione;
  2. il Comune capofila ha la responsabilità di costituire l'Ufficio di cui al comma 1 e di individuarne il Direttore, assumendosene i costi di gestione;
  3. l'Ufficio è costituito da personale tecnico ed amministrativo del Comune capofila o di altri Comuni partecipanti alla Convenzione ed, eventualmente, da esperti, anche esterni;
  4. il Direttore viene nominato dal Comune capofila fra i dipendenti dell'Amministrazione o all'esterno di essa, con le modalità previste dalle vigenti norme;
  5. il Direttore dell'Ufficio ha la responsabilità gestionale dell'intero complesso di attività e risponde delle proprie scelte alla Conferenza degli Assessori;
  6. al Comune capofila compete, inoltre, la predisposizione dei documenti di preventivo e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese relative alle attività dell'Ufficio;
  7. il Direttore dell'Ufficio partecipa, con funzioni di Segretario, alla Conferenza degli Assessori e collabora con il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 - Finanziamenti

Il successivo finanziamento generale delle attività della Convenzione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, sarà previsto all’interno dei successivi contributi per gli anni 2003-2005, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 267/2000.

Articolo 10 - Trasmissione atti agli Enti firmatari

Le decisioni assunte dalla Conferenza degli Assessori debbono essere trasmesse, a cura del Direttore, a tutti gli Enti firmatari la convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Articolo 11 - Garanzie

  1. su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del "Progetto Metano" e comunque quando richiesto dai componenti la Conferenza rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) degli Enti partecipanti, è convocata la Conferenza;
  2. la gestione deve assicurare la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti, indistintamente;
  3. si conviene che ciascun Ente, firmatario, ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente e/o al Direttore dell'Ufficio proposte e problematiche attinenti l'attività;
  4. la risposta deve pervenire all'Ente richiedente tempestivamente, non oltre, comunque, il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

Articolo 12 - Arbitrato

  1. le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti associati, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto della Convenzione ovvero in tema d'interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto da un Membro nominato da ognuna delle parti in conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune Capofila , su istanza di parte;
  2. la Presidenza del Collegio sarà assunta dal componente scelto di comune accordo e/o in difetto dal Presidente del Tribunale;
  3. foro competente è il Foro del Comune Capofila.
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