P R O G E T T O   M E T A N O

P i a n o   O p e r a t i v o

(7 luglio 2002)

il presente testo è stato sostituito dalla nuova versione approvata il 9 ottobre 2002

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INDICE
Art.1 Obiettivo del progetto e azioni.
Art.2 Struttura di gestione.
Art.3 Meccanismi e requisiti per l’adesione.
Art.4 Modalità utilizzo finanziamenti e disponibilità per l’anno 2002.
Art.5 Modalità erogazione incentivi per i veicoli.
Art.6 Modalità erogazione incentivi per gli impianti di distribuzione.

1. Obiettivo del progetto e azioni

L’obiettivo del progetto, riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 5 dicembre 2001 dal Ministero dell’Ambiente, Fiat S.p.A. e Unione Petrolifera, formalizzato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente D.I.A.R. del 21 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 78 del 3 aprile 2002, è il seguente:

  • promuovere l’utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante da traffico.

Le Azioni intraprese per la realizzazione dell’obiettivo sono:

  1. incentivare, mediante erogazione di contributi, l’acquisto o l’acquisizione in leasing di veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione a metano dedicata o bi-combustibile metano - benzina delle seguenti categorie:
    • - Taxi
    • - Vetture destinate al servizio di noleggio (con o senza autista )
    • - Veicoli destinati ai servizi complementari ed integrativi al TPL
    • - Veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci urbano < 3.5 t
    • - Veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci urbano > 3.5 t e < 6.5 t

    per i seguenti beneficiari:

    • aziende che gestiscono servizi integrativi e complementari al TPL, aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato, compresi i servizi di car sharing;
    • aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio tra cui il noleggio di breve termine senza conducente ed il noleggio di lungo termine;
    • aziende ed imprenditori privati del trasporto professionale e della distribuzione urbana delle merci, cioè i rappresentanti dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonché le aziende di logistica;
    • aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione.
  2. Incentivare, mediante erogazione di contributi, la realizzazione di nuovi impianti policarburante o il potenziamento di impianti esistenti dotandoli di almeno un erogatore doppio di metano per ampliare la rete distributiva di tale carburante.
  3. Promuovere azioni di divulgazione e sensibilizzazione all’utilizzo del metano per autotrazione mediante contatti con mezzi di informazione e predisposizione di apposita campagna pubblicitaria.
  4. Valutazione dell’efficacia dei programmi di intervento presentati.
  5. Controllo dell’utilizzo dei contributi erogati e monitoraggio degli effetti delle misure attuate.

2. Struttura di gestione

Per il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione delle azioni di cui all’art.1, è stata costituita , come previsto dall’art. 30 del D.Lgs n° 267/2000, in data 7 maggio 2002 a Palermo, una Convenzione tra le città di Bologna, Padova, Palermo e Torino che hanno individuato in Torino la città capofila, unico referente nei confronti del Ministero dell’Ambiente per la gestione del progetto e l’erogazione dei contributi previsti.
La Convenzione decide di dotarsi di un Comitato di Progetto incaricato di istruire ed approvare, in ambito nazionale, i contributi per lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione la cui Presidenza viene affidata al Comune di Palermo.
Torino ha provveduto a costituire l’Ufficio per la gestione della Convenzione, come previsto dall’art. 15 dello Statuto, istituendo, dal 1° giugno 2002, il Settore Ecoprogetti inserito nell’Area di coordinamento Ambiente della Divisione Ambiente e Mobilità.
In attuazione della decisione della Conferenza degli Assessori, la Convenzione, come previsto dagli artt.8 e 13 dello Statuto, si dota di uno specifico Comitato di Progetto, presieduto dal Comune di Palermo, cui spetta il compito di coordinare, in ambito nazionale, lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione, attraverso l’istituzione di una specifica struttura interna, denominata Ufficio Infrastrutture Metano.

3. Meccanismi e requisiti per l’adesione

Ai sensi dell’art.4 c.1 del Decreto 21/12/01, possono sottoscrivere la Convenzione i Comuni individuati nell’Accordo di Programma fra Ministero dell’Ambiente, Fiat S.p.A., Unione Petrolifera del 5/12/2001 :

  • le città italiane indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/11/94 sui limiti di concentrazione e livelli di attenzione ed allarme nelle aree urbane, che presentano potenziali caratteristiche infrastrutturali e di approvvigionamento tali da consentire uno sviluppo accelerato nel breve termine del metano per autotrazione.
  • I Comuni individuati dalle Regioni nell’ambito dei Piani Regionali per la qualità dell’aria elaborati ai sensi del D.Lgs 351/99 e del Decreto n° 60/2002 che ha recepito le direttive 99/30 e 2000/69.

Le città come sopra individuate possono presentare richiesta di adesione alla Convenzione inviandola al Comune capofila Torino, allegando:

  • Copia della deliberazione consiliare di approvazione della Convenzione.
  • Copia della lettera di trasmissione, al Ministero dell’Ambiente, del rapporto sulla Qualità dell’aria relativo all’anno 2000 e seguenti.
  • Copia della deliberazione contenente i Programmi degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria contenuti nel rapporto sulla qualità dell’aria per gli anni 2000 e 2001 ai sensi del Decreto Interministeriale 163/99 o del Decreto 60/2002, con indicazione delle risorse necessarie e con l’indicazione degli obiettivi o dei risultati ottenuti, in termini di riduzione dell’inquinamento.
  • Copia della deliberazione di costituzione dell’Ufficio del Mobility Manager di area e del relativo programma di attività ove prescritto dalle vigenti norme.
  • Documento da cui risulta l’impegno, entro un anno dall’adesione, a realizzare le azioni ed i programmi per la gestione del piano di riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per l’individuazione dei nuovi impianti per il metano, con indicazione delle risorse necessarie.

Le città come sopra indicate dovranno inviare copia di tale richiesta, con allegati, al Ministero dell’Ambiente- Servizio per l’inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali e, senza allegati, ai costruttori che partecipano al programma e ai firmatari dell’Accordo di Programma del 5 / 12 / 2001.

Il Comune capofila, attraverso la struttura di gestione, istruisce la domanda di adesione e, dopo avere accertato che la documentazione allegata corrisponda a quanto previsto al punto 3 del Piano operativo, propone alla Conferenza degli Assessori, come previsto dall’art. 9 dello Statuto, l’accettazione della domanda di adesione.
In considerazione della opportunità di estendere, nel più breve tempo possibile, a tutti i beneficiari finali del programma, residenti nei Comuni che possiedono i requisiti per l’adesione alla Convenzione, l’accesso ai contributi previsti dall’Accordo di programma, la struttura operativa invierà, per via telematica, la proposta di accettazione della domanda di adesione ai componenti dell’Ufficio di presidenza che ne prenderanno atto, comunicando tale presa d’atto al Comune capofila. La Conferenza degli Assessori ratificherà le decisioni assunte nel frattempo, nel corso della prima riunione utile.
Il Comune capofila comunicherà l’accettazione della domanda al Comune richiedente, ai costruttori che partecipano al programma ed ai firmatari dell’Accordo di Programma siglato il 5 dicembre 2001.
Il completamento dell’istruttoria dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di adesione, l’accettazione della richiesta e la relativa comunicazione agli interessati dovrà avvenire entro la settimana successiva, con le procedure previste dall’art. 12 dello Statuto.
Vale il principio del silenzio assenso.
Nel caso che la struttura di gestione rilevasse la mancanza o l’insufficienza della documentazione richiesta per l’adesione alla Convenzione, richiederà al Comune istante le necessarie integrazioni.
Nel caso di Comuni, diversi dalle 21 città prioritarie, appartenenti alle zone definite dei piani regionali per il miglioramento della qualità dell’aria, i requisiti richiesti per aderire alla Convenzione potranno essere garantiti dalla Regione proponente, o dall’autorità competente, se individuata dal piano regionale, ferma restando la necessità che il Comune interessato abbia deliberato la propria volontà di mettere in pratica le misure previste in tali piani.

4. Modalità utilizzo finanziamenti e disponibilità per l’anno 2002

Per l’anno 2002 il Ministero dell’Ambiente, con Decreto 21 dicembre 2001, ha globalmente messo a disposizione la somma di 15,5 milioni di euro, che la Convenzione fra i Comuni, attraverso il presente Piano Operativo, propone che vengano così ripartiti:

  • 11 milioni di euro destinati a contributi per l’acquisto di veicoli;
  • 4,5 milioni di euro destinati a contributi per la realizzazione di impianti per la distribuzione del metano.

In via transitoria, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento, fino al 31/12/2002 il Comune Capofila Torino si assume i costi di gestione dell’Ufficio "Progetto Metano" e il Comune di Palermo si assume i costi del Comitato di Progetto e della struttura denominata Ufficio Infrastrutture Metano.

Per il periodo 2003-2005 i finanziamenti messi a disposizione dal Governo, come previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto fra il Ministero dell’Ambiente, la Fiat e l’Unione Petrolifera, dovranno essere destinati ai contributi ai soggetti destinatari degli incentivi, come individuati dall’Accordo di Programma e, in parte, alla realizzazione di attività di promozione e al funzionamento dell’Ufficio costituito dal Comune capofila Torino, al Comitato di Progetto nonché all’Ufficio Infrastrutture Metano, come previsto dall’art. 17 dello Statuto e dal Regolamento.

5. Modalità erogazione incentivi per i veicoli

I soggetti destinatari dei benefici, come individuati all’art. 1 del presente Piano Operativo, acquistano i veicoli attraverso le reti di vendita dei costruttori che, accertato il diritto, ne riconoscono il contributo nei termini definiti dalla convenzione.
Il contributo deve essere indicato dal venditore, nella fattura di vendita, e portato in deduzione dall'ammontare complessivo fatturato (listino, sconti, spesa di messa in strada, IVA relativa) detax.
Per le vendite a mezzo leasing l'incentivo viene riconosciuto dal venditore sulla fattura di vendita emessa nei confronti della società di leasing (quale acquirente per conto del soggetto utilizzatore).
Analogamente, per i veicoli destinati al noleggio, l’incentivo viene riconosciuto dal venditore sulla fattura di vendita emessa nei confronti della società di noleggio.

II venditore riceverà il rimborso dell'incentivo riconosciuto all'acquirente direttamente dal costruttore.

Per ciascuna vendita effettuata il concessionario invierà al costruttore la seguente documentazione che dovrà essere conservata per 3 anni:

  • copia dell'atto di vendita (Patto Chiaro o Ordine);
  • copia della fattura di vendita;
  • copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà;

e in alternativa ove necessario almeno uno dei seguenti documenti:

  • certificato di residenza per i privati e per i professionisti;
  • copia licenza comunale di commercio per imprenditori e società operanti nei settori interessati dalla presente convenzione;
  • certificato CCIAA riportante il riferimento del codice di attività rientrante nel settore previsto dalla presente convenzione, nonché l'individuazione della sede operativa o sede secondaria.

Il costruttore interfaccia direttamente il comune capofila al quale trasferisce con periodicità quindicinale istanza di rimborso dei contributi erogati corredata da:

  • nome del venditore
  • modello/versione/serie
  • numero telaio
  • importo incentivo riconosciuto.

Il costruttore garantisce al Comune capofila la rispondenza della documentazione inviata attraverso l'istanza di rimborso ai criteri di erogazione dei contributi previsti dalla Convenzione e se ne assume ogni responsabilità.
Il Comune capofila, previa eventuale verifica a campione, si impegna ad erogare il rimborso al costruttore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso attraverso bonifico bancario.

L'entità di erogazione dei contributi per i veicoli è la seguente:

Taxi pari a 2500 Euro (detax)
- Vetture per noleggio pari a 2500 Euro (detax)
- Veicoli per servizi di mobilità integrativa e complementare al TPL pari a 2500 Euro (detax)
- Veicoli commerciali fino a 1700 kg pari a 1500 Euro (detax)
- Veicoli commerciali da 1700 kg a 2200 kg PTT pari a 1850 Euro (detax)
- Veicoli commerciali da 2200 kg a 3500 kg PTT pari a 2500 Euro (detax)
- Veicoli commerciali da 3501 kg a 5000 kg PTT pari a 4000 Euro (detax)
- Veicoli commerciali da 5001 kg a 6500 kg PTT pari a 6500 Euro (detax)

I contributi di cui sopra saranno erogati dal Comune capofila a sportello, fra i Comuni che hanno aderito alla Convenzione, sulla base delle risorse disponibili.

Il Comune capofila, oltre a garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi, dovrà rendicontare periodicamente in base ai dati ricevuti dai costruttori dei veicoli, e rendere disponibili ai costruttori ed alla Conferenza degli Assessori i dati economici relativi alle somme impegnate, alle somme erogate ed alle somme residue relativamente all'anno di attività ed ai trasferimenti ricevuti dal Ministero dell'Ambiente, informando circa l’esaurimento delle risorse ricevute, per gli opportuni provvedimenti.

6. Modalità erogazione incentivi per gli impianti di distribuzione

L'ampliamento della rete distributiva del metano per autotrazione è l'elemento essenziale per lo sviluppo della domanda di veicoli.

L'Accordo di Programma individua nelle principali 21 città italiane la base per uno sviluppo organico della rete infrastrutturale in grado di generare il "ciclo virtuoso" della successiva autonoma espansione nei paese.

Al fine di beneficiare dei contributi le città aderenti alla Convenzione dovranno presentare alla Città di Palermo che presiede il Comitato di Progetto, come da Regolamento, i piani di ampliamento/sviluppo della rete infrastrutturale dì distribuzione del metano per autotrazione corredati dai seguenti requisiti:

  • aver già concordato con gli operatori, disposti ad investire nel settore, le localizzazioni dei distributori da realizzare o ampliare nel tessuto urbano e Comuni contermini, coerentemente con le previsioni dei piani comunali e regionali di razionalizzazione della rete di distribuzione carburante;
  • aver già accertato che le localizzazioni individuate rispondano ai requisiti di sicurezza e risultino uniformemente distribuiti sul territorio al fine di agevolare il servizio di erogazione agli utilizzatori di veicoli alimentati a metano;
  • aver accertato la coerenza con i piani di sviluppo urbano del traffico e degli interventi strutturali previsti per regolare la distribuzione delle merci in città;
  • aver definito il piano di sviluppo/ampliamento della rete con le relative tempistiche di realizzazione di ogni singolo distributore dall'avvio autorizzativo da parte del Comune fino al loro completamento con relativo certificato di collaudo. Tali Piani di sviluppo / ampliamento saranno soggetti ad aggiornamento periodico, in funzione di nuove disposizioni regionali per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

I soggetti destinatari degli incentivi sono aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni, in conformità alla normativa vigente in materia.

Le caratteristiche minime dell'impianto, al fine di avere accesso al finanziamento, sono quelle di essere dotato, nello specifico, di almeno un erogatore doppio di metano.

Avendo il contributo la finalità di:

  • sostenere gli investitori che si assumono maggiori rischi investendo nella fase di sviluppo della rete ove l'utenza a metano è molto bassa;
  • tenere conto dei diversi costi legati alla realizzazione degli impianti, in particolare in relazione agli investimenti connessi con la pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione del punto vendita,

le 21 città più i Comuni contermini saranno classificate in due categorie.

Una categoria riguarda le città più i comuni contermini che già dispongono di una rete distributiva e per le quali si dovrà prevedere un ampliamento della stessa. Questa categoria è classificata sulla base di un rapporto abitanti/distributori esistenti <300.000.

L'altra categoria riguarda le città più i Comuni contermini che non dispongono di una adeguata rete distributiva e che necessitano di un piano di sviluppo.

In base a questa classificazione e tenendo conto della pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione del punto vendita, gli importi da erogare sono i seguenti:

Contributo fìsso per tutti gli impianti nelle zone con rapporto abitanti/distributori <300.000

100.000 Euro
-

Contributo fisso per tutti gli impianti nelle zone con Rapporto abitanti/distributori <300.000 ma con pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione del punto vendita < 5 bar

150.000 Euro
-

Contributo fisso per tutti gli impianti nelle zone con Rapporto abitanti/distributori >300.000

150.000 Euro

II contributo è definito, in questa fase, per gli impianti la cui richiesta di contributo, corredata dall'autorizzazione comunale, verrà presentata negli anni 2002 e 2003.

Per gli anni 2004/2005 i contributi verranno fissati successivamente dalla Conferenza degli Assessori sulla base delle somme residue da erogare e comunque i contributi saranno di entità inferiore.

Tenuto conto che le tempistiche di realizzazione di un impianto di distribuzione del metano richiedono da sei a 12 mesi comprendendo in esse l'iter autorizzativo, la realizzazione delle opere ed il benestare di collaudo da parte dei Vigili del Fuoco, i meccanismi di erogazione dell'incentivo vengono fissati nel modo seguente:

  1. Il Comune capofila Torino, responsabile del coordinamento di queste attività, previa presentazione della richiesta di realizzazione dell'impianto da parte del singolo operatore, corredata da idonea documentazione da cui risulti l'inserimento del punto vendita nel piano presentato dalla città aderente alla convenzione, l'autorizzazione comunale ed il valore della pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione del punto vendita, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Infrastrutture Metano e della relativa comunicazione al Presidente del Comitato di Progetto, procede all'accantonamento della somma spettante quale contributo e ne dà comunicazione formale all'operatore ed al Comune titolare di piano, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.
  2. Il Comune capofila eroga il contributo (precedentemente accantonato) all'operatore che ha realizzato l'impianto sulla base della presentazione del certificato di collaudo da cui risultino le caratteristiche minime richieste dalla presente convenzione per la realizzazione degli impianti.
  3. Il Comune capofila, oltre a garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi, dovrà rendicontare e rendere disponibili alla Conferenza degli Assessori i dati relativi alle somme impegnate ed alle somme erogate.

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