INDICE
Art.1 Obiettivo del progetto e azioni.
Art.2 Struttura di gestione.
Art.3 Meccanismi e requisiti per l’adesione.
Art.4 Modalità utilizzo finanziamenti e disponibilità
per l’anno 2002.
Art.5 Modalità erogazione incentivi per i veicoli.
Art.6 Modalità erogazione incentivi per gli impianti di distribuzione.
1. Obiettivo del progetto
e azioni
L’obiettivo del progetto, riportato nell’Accordo
di Programma sottoscritto in data 5 dicembre 2001 dal Ministero
dell’Ambiente, Fiat S.p.A. e Unione Petrolifera, formalizzato
con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente
D.I.A.R. del 21 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U. della Repubblica
Italiana n° 78 del 3 aprile 2002, è il seguente:
- promuovere l’utilizzo del metano per autotrazione nelle aree
urbane e metropolitane a garanzia della riduzione strutturale
e permanente dell’impatto ambientale derivante da traffico.
Le Azioni intraprese per la realizzazione dell’obiettivo sono:
- incentivare, mediante erogazione di contributi, l’acquisto
o l’acquisizione in leasing di veicoli di nuova immatricolazione
con alimentazione a metano dedicata o bi-combustibile metano
- benzina delle seguenti categorie:
- - Taxi
- - Vetture destinate al servizio di noleggio (con o senza
autista )
- - Veicoli destinati ai servizi complementari ed integrativi
al TPL
- - Veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci urbano
< 3.5 t
- - Veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci urbano
> 3.5 t e < 6.5 t
per i seguenti beneficiari:
- aziende che gestiscono servizi integrativi e complementari
al TPL, aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio
pubblico e privato, compresi i servizi di car sharing;
- aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di
trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con
conducente, altri servizi di noleggio tra cui il noleggio
di breve termine senza conducente ed il noleggio di lungo
termine;
- aziende ed imprenditori privati del trasporto professionale
e della distribuzione urbana delle merci, cioè i rappresentanti
dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria,
nonché le aziende di logistica;
- aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare
impianti di distribuzione del metano per autotrazione.
- Incentivare, mediante erogazione di contributi, la realizzazione
di nuovi impianti policarburante o il potenziamento di impianti
esistenti dotandoli di almeno un erogatore doppio di metano
per ampliare la rete distributiva di tale carburante.
- Promuovere azioni di divulgazione e sensibilizzazione all’utilizzo
del metano per autotrazione mediante contatti con mezzi di informazione
e predisposizione di apposita campagna pubblicitaria.
- Valutazione dell’efficacia dei programmi di intervento presentati.
- Controllo dell’utilizzo dei contributi erogati e monitoraggio
degli effetti delle misure attuate.
2. Struttura di gestione
Per il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione
delle azioni di cui all’art.1, è stata costituita , come
previsto dall’art. 30 del D.Lgs n° 267/2000, in data 7 maggio
2002 a Palermo, una Convenzione tra le città di Bologna,
Padova, Palermo e Torino che hanno individuato in Torino la città
capofila, unico referente nei confronti del Ministero dell’Ambiente
per la gestione del progetto e l’erogazione dei contributi previsti.
La Convenzione decide di dotarsi di un Comitato di Progetto incaricato
di istruire ed approvare, in ambito nazionale, i contributi per
lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione
la cui Presidenza viene affidata al Comune di Palermo.
Torino ha provveduto a costituire l’Ufficio per la gestione della
Convenzione, come previsto dall’art. 15 dello Statuto, istituendo,
dal 1° giugno 2002, il Settore Ecoprogetti inserito nell’Area
di coordinamento Ambiente della Divisione Ambiente e Mobilità.
In attuazione della decisione della Conferenza degli Assessori,
la Convenzione, come previsto dagli artt.8 e 13 dello Statuto,
si dota di uno specifico Comitato di Progetto, presieduto dal
Comune di Palermo, cui spetta il compito di coordinare, in ambito
nazionale, lo sviluppo della rete distributiva del metano per
autotrazione, attraverso l’istituzione di una specifica struttura
interna, denominata Ufficio Infrastrutture Metano.
3. Meccanismi
e requisiti per l’adesione
Ai sensi dell’art.4 c.1 del Decreto 21/12/01,
possono sottoscrivere la Convenzione i Comuni individuati nell’Accordo
di Programma fra Ministero dell’Ambiente, Fiat S.p.A., Unione
Petrolifera del 5/12/2001 :
- le città italiane indicate nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 25/11/94 sui limiti di concentrazione e livelli
di attenzione ed allarme nelle aree urbane, che presentano potenziali
caratteristiche infrastrutturali e di approvvigionamento tali
da consentire uno sviluppo accelerato nel breve termine del
metano per autotrazione.
- I Comuni individuati dalle Regioni nell’ambito dei Piani Regionali
per la qualità dell’aria elaborati ai sensi del D.Lgs
351/99 e del Decreto n° 60/2002 che ha recepito le direttive
99/30 e 2000/69.
Le città come sopra individuate possono
presentare richiesta di adesione alla Convenzione inviandola al
Comune capofila Torino, allegando:
- Copia della deliberazione consiliare di approvazione della
Convenzione.
- Copia della lettera di trasmissione, al Ministero dell’Ambiente,
del rapporto sulla Qualità dell’aria relativo all’anno
2000 e seguenti.
- Copia della deliberazione contenente i Programmi degli interventi
per il miglioramento della qualità dell’aria contenuti
nel rapporto sulla qualità dell’aria per gli anni 2000
e 2001 ai sensi del Decreto Interministeriale 163/99 o del Decreto
60/2002, con indicazione delle risorse necessarie e con l’indicazione
degli obiettivi o dei risultati ottenuti, in termini di riduzione
dell’inquinamento.
- Copia della deliberazione di costituzione dell’Ufficio del
Mobility Manager di area e del relativo programma di attività
ove prescritto dalle vigenti norme.
- Documento da cui risulta l’impegno, entro un anno dall’adesione,
a realizzare le azioni ed i programmi per la gestione del piano
di riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti
per l’individuazione dei nuovi impianti per il metano, con indicazione
delle risorse necessarie.
Le città come sopra indicate dovranno
inviare copia di tale richiesta, con allegati, al Ministero dell’Ambiente-
Servizio per l’inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali
e, senza allegati, ai costruttori che partecipano al programma
e ai firmatari dell’Accordo di Programma del 5 / 12 / 2001.
Il Comune capofila, attraverso la struttura di
gestione, istruisce la domanda di adesione e, dopo avere accertato
che la documentazione allegata corrisponda a quanto previsto al
punto 3 del Piano operativo, propone alla Conferenza degli Assessori,
come previsto dall’art. 9 dello Statuto, l’accettazione della
domanda di adesione.
In considerazione della opportunità di estendere, nel più
breve tempo possibile, a tutti i beneficiari finali del programma,
residenti nei Comuni che possiedono i requisiti per l’adesione
alla Convenzione, l’accesso ai contributi previsti dall’Accordo
di programma, la struttura operativa invierà, per via telematica,
la proposta di accettazione della domanda di adesione ai componenti
dell’Ufficio di presidenza che ne prenderanno atto, comunicando
tale presa d’atto al Comune capofila. La Conferenza degli Assessori
ratificherà le decisioni assunte nel frattempo, nel corso
della prima riunione utile.
Il Comune capofila comunicherà l’accettazione della domanda
al Comune richiedente, ai costruttori che partecipano al programma
ed ai firmatari dell’Accordo di Programma siglato il 5 dicembre
2001.
Il completamento dell’istruttoria dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di adesione,
l’accettazione della richiesta e la relativa comunicazione agli
interessati dovrà avvenire entro la settimana successiva,
con le procedure previste dall’art. 12 dello Statuto.
Vale il principio del silenzio assenso.
Nel caso che la struttura di gestione rilevasse la mancanza o
l’insufficienza della documentazione richiesta per l’adesione
alla Convenzione, richiederà al Comune istante le necessarie
integrazioni.
Nel caso di Comuni, diversi dalle 21 città prioritarie,
appartenenti alle zone definite dei piani regionali per il miglioramento
della qualità dell’aria, i requisiti richiesti per aderire
alla Convenzione potranno essere garantiti dalla Regione proponente,
o dall’autorità competente, se individuata dal piano regionale,
ferma restando la necessità che il Comune interessato abbia
deliberato la propria volontà di mettere in pratica le
misure previste in tali piani.
4. Modalità utilizzo
finanziamenti e disponibilità per l’anno 2002
Per l’anno 2002 il Ministero dell’Ambiente, con
Decreto 21 dicembre 2001, ha globalmente messo a disposizione
la somma di 15,5 milioni di euro, che la Convenzione fra i Comuni,
attraverso il presente Piano Operativo, propone che vengano così
ripartiti:
- 11 milioni di euro destinati a contributi per l’acquisto di
veicoli;
- 4,5 milioni di euro destinati a contributi per la realizzazione
di impianti per la distribuzione del metano.
In via transitoria, ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto e dell’art. 5 del Regolamento, fino al 31/12/2002 il Comune
Capofila Torino si assume i costi di gestione dell’Ufficio "Progetto
Metano" e il Comune di Palermo si assume i costi del Comitato
di Progetto e della struttura denominata Ufficio Infrastrutture
Metano.
Per il periodo 2003-2005 i finanziamenti messi
a disposizione dal Governo, come previsto dall’Accordo di Programma
sottoscritto fra il Ministero dell’Ambiente, la Fiat e l’Unione
Petrolifera, dovranno essere destinati ai contributi ai soggetti
destinatari degli incentivi, come individuati dall’Accordo di
Programma e, in parte, alla realizzazione di attività di
promozione e al funzionamento dell’Ufficio costituito dal Comune
capofila Torino, al Comitato di Progetto nonché
all’Ufficio Infrastrutture Metano, come previsto dall’art. 17
dello Statuto e dal Regolamento.
5. Modalità erogazione
incentivi per i veicoli
I soggetti destinatari dei benefici, come individuati
all’art. 1 del presente Piano Operativo, acquistano i veicoli
attraverso le reti di vendita dei costruttori che, accertato il
diritto, ne riconoscono il contributo nei termini definiti dalla
convenzione.
Il contributo deve essere indicato dal venditore, nella fattura
di vendita, e portato in deduzione dall'ammontare complessivo
fatturato (listino, sconti, spesa di messa in strada, IVA relativa)
detax.
Per le vendite a mezzo leasing l'incentivo viene riconosciuto
dal venditore sulla fattura di vendita emessa nei confronti della
società di leasing (quale acquirente per conto del soggetto
utilizzatore).
Analogamente, per i veicoli destinati al noleggio, l’incentivo
viene riconosciuto dal venditore sulla fattura di vendita emessa
nei confronti della società di noleggio.
II venditore riceverà il rimborso dell'incentivo
riconosciuto all'acquirente direttamente dal costruttore.
Per ciascuna vendita effettuata il concessionario
invierà al costruttore la seguente documentazione che dovrà
essere conservata per 3 anni:
- copia dell'atto di vendita (Patto Chiaro o Ordine);
- copia della fattura di vendita;
- copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà;
e in alternativa ove necessario almeno uno dei seguenti documenti:
- certificato di residenza per i privati e per i professionisti;
- copia licenza comunale di commercio per imprenditori e società
operanti nei settori interessati dalla presente convenzione;
- certificato CCIAA riportante il riferimento del codice di
attività rientrante nel settore previsto dalla presente
convenzione, nonché l'individuazione della sede operativa
o sede secondaria.
Il costruttore interfaccia direttamente il comune
capofila al quale trasferisce con periodicità quindicinale
istanza di rimborso dei contributi erogati corredata da:
- nome del venditore
- modello/versione/serie
- numero telaio
- importo incentivo riconosciuto.
Il costruttore garantisce al Comune capofila
la rispondenza della documentazione inviata attraverso l'istanza
di rimborso ai criteri di erogazione dei contributi previsti dalla
Convenzione e se ne assume ogni responsabilità.
Il Comune capofila, previa eventuale verifica a campione, si impegna
ad erogare il rimborso al costruttore entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento dell'istanza di rimborso attraverso bonifico bancario.
L'entità di erogazione dei contributi
per i veicoli è la seguente:
- |
Taxi |
pari a |
2500 Euro |
(detax) |
- |
Vetture per noleggio |
pari a |
2500 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli per servizi di mobilità integrativa
e complementare al TPL |
pari a |
2500 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli commerciali fino a 1700 kg |
pari a |
1500 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli commerciali da 1700 kg a 2200 kg PTT |
pari a |
1850 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli commerciali da 2200 kg a 3500 kg PTT |
pari a |
2500 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli commerciali da 3501 kg a 5000 kg PTT |
pari a |
4000 Euro |
(detax) |
- |
Veicoli commerciali da 5001 kg a 6500 kg PTT |
pari a |
6500 Euro |
(detax) |
I contributi di cui sopra saranno erogati dal
Comune capofila a sportello, fra i Comuni che hanno aderito alla
Convenzione, sulla base delle risorse disponibili.
Il Comune capofila, oltre a garantire il coordinamento
dell'erogazione degli incentivi, dovrà rendicontare periodicamente
in base ai dati ricevuti dai costruttori dei veicoli, e rendere
disponibili ai costruttori ed alla Conferenza degli Assessori
i dati economici relativi alle somme impegnate, alle somme erogate
ed alle somme residue relativamente all'anno di attività
ed ai trasferimenti ricevuti dal Ministero dell'Ambiente, informando
circa l’esaurimento delle risorse ricevute, per gli opportuni
provvedimenti.
6. Modalità erogazione
incentivi per gli impianti di distribuzione
L'ampliamento della rete distributiva del metano
per autotrazione è l'elemento essenziale per lo sviluppo
della domanda di veicoli.
L'Accordo di Programma individua nelle principali
21 città italiane la base per uno sviluppo organico della
rete infrastrutturale in grado di generare il "ciclo virtuoso"
della successiva autonoma espansione nei paese.
Al fine di beneficiare dei contributi le città
aderenti alla Convenzione dovranno presentare alla Città
di Palermo che presiede il Comitato di Progetto, come da Regolamento,
i piani di ampliamento/sviluppo della rete infrastrutturale dì
distribuzione del metano per autotrazione corredati dai seguenti
requisiti:
- aver già concordato con gli operatori, disposti ad
investire nel settore, le localizzazioni dei distributori da
realizzare o ampliare nel tessuto urbano e Comuni contermini,
coerentemente con le previsioni dei piani comunali e regionali
di razionalizzazione della rete di distribuzione carburante;
- aver già accertato che le localizzazioni individuate
rispondano ai requisiti di sicurezza e risultino uniformemente
distribuiti sul territorio al fine di agevolare il servizio
di erogazione agli utilizzatori di veicoli alimentati a metano;
- aver accertato la coerenza con i piani di sviluppo urbano
del traffico e degli interventi strutturali previsti per regolare
la distribuzione delle merci in città;
- aver definito il piano di sviluppo/ampliamento della rete
con le relative tempistiche di realizzazione di ogni singolo
distributore dall'avvio autorizzativo da parte del Comune fino
al loro completamento con relativo certificato di collaudo.
Tali Piani di sviluppo / ampliamento saranno soggetti ad aggiornamento
periodico, in funzione di nuove disposizioni regionali per la
razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.
I soggetti destinatari degli incentivi sono aziende
ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione
del metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di
impianti esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni, in conformità
alla normativa vigente in materia.
Le caratteristiche minime dell'impianto, al fine
di avere accesso al finanziamento, sono quelle di essere dotato,
nello specifico, di almeno un erogatore doppio di metano.
Avendo il contributo la finalità di:
- sostenere gli investitori che si assumono maggiori rischi
investendo nella fase di sviluppo della rete ove l'utenza a
metano è molto bassa;
- tenere conto dei diversi costi legati alla realizzazione
degli impianti, in particolare in relazione agli investimenti
connessi con la pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione
del punto vendita,
le 21 città più i Comuni contermini
saranno classificate in due categorie.
Una categoria riguarda le città più
i comuni contermini che già dispongono di una rete distributiva
e per le quali si dovrà prevedere un ampliamento della
stessa. Questa categoria è classificata sulla base di un
rapporto abitanti/distributori esistenti <300.000.
L'altra categoria riguarda le città più
i Comuni contermini che non dispongono di una adeguata rete distributiva
e che necessitano di un piano di sviluppo.
In base a questa classificazione e tenendo conto
della pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione
del punto vendita, gli importi da erogare sono i seguenti:
- |
Contributo fìsso per tutti gli impianti nelle zone
con rapporto abitanti/distributori <300.000
|
100.000 Euro |
- |
Contributo fisso per tutti gli impianti nelle zone con
Rapporto abitanti/distributori <300.000 ma con pressione
di esercizio del metanodotto di alimentazione del punto
vendita < 5 bar
|
150.000 Euro |
- |
Contributo fisso per tutti gli impianti nelle zone con
Rapporto abitanti/distributori >300.000
|
150.000 Euro |
II contributo è definito, in questa fase,
per gli impianti la cui richiesta di contributo, corredata dall'autorizzazione
comunale, verrà presentata negli anni 2002 e 2003.
Per gli anni 2004/2005 i contributi verranno
fissati successivamente dalla Conferenza degli Assessori sulla
base delle somme residue da erogare e comunque i contributi saranno
di entità inferiore.
Tenuto conto che le tempistiche di realizzazione
di un impianto di distribuzione del metano richiedono da sei a
12 mesi comprendendo in esse l'iter autorizzativo, la realizzazione
delle opere ed il benestare di collaudo da parte dei Vigili del
Fuoco, i meccanismi di erogazione dell'incentivo vengono fissati
nel modo seguente:
- Il Comune capofila Torino, responsabile del coordinamento
di queste attività, previa presentazione della richiesta
di realizzazione dell'impianto da parte del singolo operatore,
corredata da idonea documentazione da cui risulti l'inserimento
del punto vendita nel piano presentato dalla città aderente
alla convenzione, l'autorizzazione comunale ed il valore della
pressione di esercizio del metanodotto di alimentazione del
punto vendita, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio
Infrastrutture Metano e della relativa comunicazione al Presidente
del Comitato di Progetto, procede all'accantonamento della somma
spettante quale contributo e ne dà comunicazione formale
all'operatore ed al Comune titolare di piano, entro 15 giorni
dal ricevimento della documentazione.
- Il Comune capofila eroga il contributo (precedentemente accantonato)
all'operatore che ha realizzato l'impianto sulla base della
presentazione del certificato di collaudo da cui risultino le
caratteristiche minime richieste dalla presente convenzione
per la realizzazione degli impianti.
- Il Comune capofila, oltre a garantire il coordinamento dell'erogazione
degli incentivi, dovrà rendicontare e rendere disponibili
alla Conferenza degli Assessori i dati relativi alle somme impegnate
ed alle somme erogate.
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