Vista la legge 8 luglio 1086, n 349, che
ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni
atta legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite
al Ministero dell'Ambiente con riferimento ai diversi settori della
tutela ambientale;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306, recante Regolamento per l'organizzazione dei Ministero dell'Ambiente;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309,
recante Regolamento per l'organizzazione dei Servizio per la tutela
delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento dei suolo e la
prevenzione dei l'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento
atmosferico, acustico e per le industrie a rischio dei Ministero dell'Ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'Ambiente con riferimento ai
diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni
della legge n. 344 dei 1997, rifinanziando le attività ivi previste;
Vista la legge 1,5 marzo 1997, n. 59.;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n, 112;
Visto il D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente, di concerto
con il Ministro della Sanità (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 dei 31 maggio 1991) recante «Criteri per l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria», con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone
che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate
da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 dei 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti
i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19,
della citata legge n. 426 dei 1998;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è
stata recepita la direttiva n. 96162/CE in materia di valutazione e
gestione della qualità dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui è stata ratificata
la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo
redatto a Kyoto, nonché le delibere C.I.P.E., in data 3 dicembre
1997 e 18 novembre 1998-con cui sono stati individuate le linee guida
per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti
dal protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal
benzene;
Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - sede generale - n. 179 dei 3 agosto 1998) con cui è
affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi
di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di
supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale
e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le
pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo
impatto ambientale nel rinnovo annuale dei proprio parco veicolare;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta n. 227 dei 28, settembre 2000);
Considerato che il Ministero promuove progetti volti alla realizzazione
di interventi strutturali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione
di politiche volle alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto
con altri più rispettosi dell'ambiente;
Considerato che l'alimentazione a gas metano consente di abbattere pressoché
completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei
veicoli a motore ed in modo consistente quelle degli altri inquinanti;
Visto l'accordo di programma con il gruppo Fiat: e con Unione petrolifera,
sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio,
in data 5 dicembre 2001;
Visto il Decreto Diretttoriale n. 984/2001/SIAR dei 21 dicembre 2001,
"Attuazione dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio, la Fiat S.p.A. e. l'Unione Petrolifera"
Considerato che il referente per la gestione del. programma è
stato individuato nella Convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;
Vista la delibera no 1/2002 della Conferenza degli Assessori della Convenzione,
riunitasi a Palermo il 6 maggio 2002, con cui il Comune di Torino è
stato nominato Comune capofila della Convenzione stessa e Presidente
della Conferenza degli Assessori;
Vista la delibera n. 2/2002 della Conferenza degli Assessori, riunitasi
a Torino il 5 luglio 2002, con cui sono stati approvati lo Statuto della
Convenzione ed il Piano operativo di dettaglio, ed in cui il Comune
dì Palermo è stato nominato Presidente del Comitato di
Progetto.
Decreta:
Art. 1
(Approvazione piano di dettaglio)
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.D. n. 984/2001/SIAR dei 21 dicembre
2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002 viene
approvato il piano di dettaglio proposto dalla Convenzione fra i Comuni,
costituita ai sensi dell'articolo 30 Dlgs. 267/2000 per la gestione
del "Progetto Metano", protocollo . 6821/SIAR/2002 del 16
lugio 2002.
Art. 2
(Trasferimento al Comune di Torino, capofila della Convenzione fra Comuni,
ex articolo 30 Dlgs. 267/2000, delle risorse assegnate)
- Al Comune di Torino viene trasferito, in quanto Capofila designato
dai Comuni aderenti alla Convenzione, il 50% del finanziamento impegnato
con decreto direttoriale n. 984/2001/SIAR dei 21 dicembre 2001, pari
a euro 7.750.000,00.
- Viene autorizzato il trasferimento della somma di euro 7.750.000,00,
imputato all'impegno assunto sul capitolo 7082 - U.P.B. 1.2.3.5. (ex
1.2.1.4), esercizio di provenienza 2001.
- Il pagamento è tratto dal conto di tesoreria unica n. 61212,
intestato al medesimo ente ed esistente presso la Tesoreria Provinciale
di Torino.
Art. 3
(Rendicontazione e verifica del programma)
- Il rendiconto, di cui all'art. 158 dei Decreto Legislativo 18.8.2000,
n. 267, dovrà essere inviato alla Direzione per l'inquinamento
e i Rischi Industriali entro la scadenza temporale di cui al citato
articolo 158 Dlgs 267/2000;
- La Direzione per l'inquinamento e i Rischi Industriali, come previsto
nel piano di dettaglio approvato, parteciperà alla valutazione
dell'attuazione del programma "Progetto Metano", nominando
un proprio rappresentante nel Comitato di Progetto.
- Il rappresentante nominato dal Ministero dell'Ambiente sarà
invitato a parteipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della
Convenzione.
Roma, lì 24 luglio 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Ing Giovanni Silvestrini
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