Pubblicato il 13-03-2019
Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici.
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro.
La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Nell’allegato, si riporta l’elenco degli introiti ricevuti nell’anno 2018 dai soli soggetti rientranti nel perimetro della normativa.