ORDINANZA
N. 6213
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CITTÀ
DI TORINO
DIREZIONE AMBIENTE
n.ro
progr 525 |
LOCALITÀ: Territorio Comunale |
data 20
dicembre 2012 |
CIRCOSCRIZIONI:
TUTTE |
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Visto
il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la
competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori
limite di qualità dell'aria.
Visto
il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia
di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che all'art. 7
assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla
gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e
delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che:
all'art. 2 prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei comuni piemontesi alle zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Visto il piano d'azione per il
contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in
atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 - 413881.
Viste
la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006
di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria
e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono
limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei
veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività
commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni
precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti
all'EURO 2 o precedenti all'EURO 3 immatricolati da più di 10 anni se diesel
nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO
1 immatricolati da più di dieci anni
Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc 2010 00659/119) con la quale il Comune di Torino ha istituito, al fine di ridurre l'uso del mezzo privato in centro ed incentivare l'uso del trasporto pubblico, un'unica area centrale (ZTL centrale) con controllo elettronico degli accessi e vietata al transito dei veicoli non autorizzati, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.30.
Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo i valori limite e/o valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). Vengono altresì stabiliti i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono e il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5.
Viste le indicazioni proposte dalla
Provincia e assunte dal Tavolo Provinciale di Coordinamento svoltosi in data 23
ottobre 2012, durante il quale la Provincia stessa ha invitato i comuni
dell'area metropolitana partecipanti al suddetto tavolo, oltre ad uniformare le
attuali limitazioni con quanto previsto dallo Stralcio di Piano per la
mobilità, a bloccare i veicoli più inquinanti e quindi tutti i veicoli Euro 0
anche se alimentati a gpl o metano, i veicoli benzina Euro 1 e diesel Euro 3.
Vista la deliberazione della Giunta
Comunale del 13 novembre 2012 (mecc 2012 05692/112) con la quale il Comune di
Torino ha modificato la deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010
(mecc 2010 00387/021) e introdotto
il divieto di circolazione su tutta la città per tutti i veicoli Euro 0 anche
se alimentati a gpl o metano e nell'area della ZTL centrale per i veicoli Euro
1 benzina ed Euro 3 diesel, prevedendo le relative esclusioni, esenzioni e
proroghe. I risultati che saranno raggiunti in termini di qualità dell'aria
il 30 marzo 2013 saranno sottoposti ad analisi per successivi provvedimenti in
merito.
Preso
atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata da ARPA
Piemonte, presenta, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni,
particolare criticità per quanto attiene i parametri polveri sottili (PM10) e
biossido di azoto (NO2), le cui concentrazioni medie annuali non
rispettano i valori limite previsti dal sopra citato D.Lgs. 155/2010 e per i
quali è stata richiesta alla Commissione Europea, da parte della Regione
Piemonte, una proroga dei termini stabiliti per raggiungere i rispettivi valori
limiti. A seguito della decisione della Commissione Europea di non concedere la
suddetta proroga, si rischia una sanzione per il mancato rispetto dei tali
valori limite.
Considerato che il traffico veicolare è responsabile, per la Città di Torino, del 58% delle emissioni di biossido di azoto (NO2) e dell'85% di quelle delle polveri sottili (PM10), come desunto da IREA (Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera) con dati riferiti al 2007. In particolare i veicoli alimentati a diesel emettono decisamente più NO2 e PM10 rispetto a quelli alimentati a benzina.
Considerato
che i gas di scarico da motori diesel sono stati recentemente classificati
dall'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è parte
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) come sostanze cancerogene certe per
l'uomo, modificando la precedente classificazione che li inseriva tra le sostanze
possibili cancerogene.
Considerato
opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto
l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992 e s.m.i.,
con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la
circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale.
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.
1. L IMITAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Sul territorio della Città di Torino dal 7 gennaio 2013 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:
TRASPORTO
PERSONE
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):
-
alimentati a benzina, metano o GPL con
omologazioni precedenti all'EURO 1;
-
alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3*.
secondo le modalità e con le esenzioni riportate nei paragrafi seguenti.
È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1.
* Per i veicoli diesel con omologazione euro 2, la circolazione è limitata dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali se il conducente è residente nel Comune di Torino.
dalle ore 8,30 alle 13.00 e
dalle 14,30 alle 19.00 a
tutti i veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati
per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle
attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio,
(categoria N1):
-
alimentati a benzina con omologazioni
precedenti all'EURO 1;
- alimentati a diesel con
omologazioni precedenti all'EURO 3.
È altresì vietata, negli
stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore
termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla
normativa Euro 1.
I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio.
2.
LIMITAZIONI
IN ZTL CENTRALE
Nell'area
corrispondente alla ZTL centrale dal 7 gennaio 2013 nelle giornate
feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 17.00, è interdetta la
circolazione a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente
(categoria M1):
-
alimentati a benzina con omologazione precedenti all'EURO 2;
-
alimentati a diesel con omologazione precedenti all'EURO 4.
Rimangono
comunque valide le limitazioni, e relative deroghe ed esenzioni, presenti nella
stessa area previste
dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 12.02.2010 (mecc. 2010
00659/119) e del 27.4.2010 (mecc. 2010 02058/119) attuate con successiva ordinanza
n. 2547 del 28/05/2010 e s.m.i.
In particolare il divieto di circolazione riguarda tutti i tipi di veicoli privi di un valido permesso ed è valido nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore10.30.
Il divieto di circolazione in ZTL centrale per i veicoli alimentati a benzina con omologazione Euro 1 e alimentati a diesel con omologazione Euro 3 sarà sospeso il 30 marzo 2013. I risultati che saranno raggiunti in termini di qualità dell'aria saranno sottoposti ad analisi per successivi provvedimenti in merito.
TERRITORIO INTERESSATO
Il territorio interessato dalle
limitazioni di cui al precedente punto 1 è quello compreso nei confini
comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
Strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
piazza Bengasi;
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
via Felice Casorati;
Strada Cascinette
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
strada Cuorgnè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
Corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
lungostura Lazio;
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.
Il
territorio interessato dalle limitazioni di cui al precedente punto 2 è quello
compreso nel seguente perimetro:
corso Regina Margherita,
lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di
piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD
di piazza della Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della
Repubblica, lato SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di
collegamento tra via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina,
lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD;
viale Primo Maggio lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio
lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato
OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della
carreggiata laterale SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio
Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti
lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio
Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice,
lato EST della carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza
Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore
NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato
OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD
della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata
laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio
Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso
Valdocco lato EST della carreggiata EST.
VEICOLI ESENTATI
DALLE LIMITAZIONI
Le
limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
a)
veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0) o idrogeno;
c)
motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
d)
veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima
superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
e)
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
f)
veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei
Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio
e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli,
veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli
destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi
pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli
utilizzati per riprese cinematografiche;
g)
taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
h)
veicoli oltre 3,5 ton, autocaravan, macchine operatrici,
macchine agricole, mezzi d'opera.
i)
le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il
65° anno di età;
j)
I veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce
"motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale"
"Motoveicoli per trasporti
specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose
o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono
classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una
delle seguenti carrozzerie permanentemente installate
"Motoveicoli
per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:
a. attrezzati con scala;
b. attrezzati con pompa;
c. attrezzati con gru;
d. attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e. attrezzati per mostra pubblicitaria;
f. attrezzati con spazzatrici;
g. attrezzati con innaffiatrici;
h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i. attrezzati con saldatrici;
l. attrezzati con scavatrici;
m. attrezzati con perforatrici;
n. attrezzati con sega;
o. attrezzati con gruppo elettrogeno;
p. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C
m) I
veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per
trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".
"Autoveicoli
per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose
o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono
classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una
delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato,
con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di
derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo
scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di
materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di
containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e
distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie
classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in
proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee
esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di
animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal
Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;
"Autoveicoli
per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso
speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di
carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose
trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di
rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.
In
deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché
accompagnati da idonea documentazione:
o) fino al 31 gennaio
2013 sono esentati dalle limitazioni i veicoli benzina con omologazione Euro 1,
diesel con omologazione Euro 3 e metano/gpl con omologazione Euro 0
accompagnati da documentazione attestante l'avvenuto ordine di acquisto di un
veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il
concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve
essere riportato come acquirente il proprietario del veicolo circolante
p) veicoli diretti
verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei
veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché
muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione)
redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta
dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo;
tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati,
dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione
della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;
q) veicoli utilizzati
per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti
competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi,
che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per
interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona
portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in
possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc.,
nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine
dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
r) veicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse
da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o
prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che
deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il
percorso e l'orario;
s) veicoli
utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore
di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta
prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui
l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che
svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia
con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico
di famiglia;
t) veicoli
di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della
strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni
indette dalle Associazioni;
u) veicoli utilizzati
per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie
religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione
(sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti);
v) veicoli collegati
a permessi di circolazione ZTL (sarà necessario esibire il permesso di
circolazione ZTL)
w) veicoli utilizzati da lavoratori i cui
luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici
nel raggio di 300 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del
datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del
guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di
lavoro;
x) Casi di sciopero
del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione
del provvedimento.
L'orario
ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con
la motivazione dell'esonero.
La
presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n° 283 del 26/01/2010.
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 e 13 bis, del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.
76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
AMBIENTE
Enrico Bayma