ORDINANZA N. 2455

CITTÀ DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SERVIZIO ESERCIZIO

 

Prot. n. 190

 

LOCALITÀ ZTL Trasporto Pubblico

 

CIRCOSCRIZIONE N. 01

del 29.05.2012

GI/VARIE12/modifica orario_ztl

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell'8 maggio 2012 n. mecc. 2012 02166/119 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Nuove misure viabili all'interno della Zona Centrale a Traffico limitato. Approvazione";

Vista l'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010 e le successive ordinanze modificative ed integrative con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale" e delle altre aree: "ZTL Trasporto pubblico", ZTL Pedonale " e "ZTL Area Romana", soggette ad ulteriori limitazioni;

Atteso che alla lettera C) sub a) nella "ZTL Trasporto pubblico" veniva stabilito che la circolazione veicolare era vietata dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, fatta eccezione per i velocipedi e le biciclette a pedalata assistita (con esclusione delle vie Pietro Micca e Rossini) e per i veicoli muniti di permesso di circolazione nonché per determinati veicoli esenti, fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata ;

Ritenuta la necessità di garantire l'accessibilità ai frequentatori della zona centrale a traffico limitato in orari che comunque non pregiudichino la velocità commerciale dei mezzi pubblici, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a.    la modifica della lettera C) sub a) dell'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010 con la quale veniva istituito il divieto di circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, ad esclusione dei veicoli in possesso di permesso di circolazione ed dei veicoli cosiddetti "esenti;

b.      la conferma di quanto esplicitato alla lettera C) sub b) e c) dell'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010, meglio specificata in premessa;

c.       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

f.to IL DIRIGENTE SERVIZIO ESERCIZIO