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ORDINANZA N. 2455 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 190 |
LOCALITÀ ZTL Trasporto Pubblico |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 01 |
del 29.05.2012 |
GI/VARIE12/modifica
orario_ztl |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale dell'8 maggio 2012 n. mecc. 2012 02166/119
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Nuove misure viabili
all'interno della Zona Centrale a Traffico limitato. Approvazione";
Vista
l'ordinanza n. 2547 prot.
n. 264 del 28.05.2010 e le successive ordinanze modificative ed integrative con
le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione
all'interno del perimetro della "ZTL Centrale" e delle altre aree: "ZTL Trasporto pubblico", ZTL Pedonale "
e "ZTL Area Romana", soggette ad
ulteriori limitazioni;
Atteso che alla lettera C)
sub a) nella "ZTL Trasporto
pubblico" veniva stabilito che la circolazione veicolare era vietata dalle
ore 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, fatta eccezione
per i velocipedi e le biciclette a pedalata assistita (con esclusione delle vie
Pietro Micca e Rossini) e per i veicoli muniti di permesso di circolazione
nonché per determinati veicoli esenti, fatti salvi i provvedimenti prescrittivi
che disciplinano la sosta e la fermata ;
Ritenuta la necessità di
garantire l'accessibilità ai frequentatori della zona centrale a traffico
limitato in orari che comunque non pregiudichino la velocità commerciale dei
mezzi pubblici, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a. la modifica della
lettera C) sub a) dell'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010 con la quale veniva istituito il divieto di circolazione
veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento,
la fermata e la sosta dei veicoli, dalle ore 7.00 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i festivi fatti salvi i provvedimenti
prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, ad esclusione dei veicoli
in possesso di permesso di circolazione ed dei veicoli cosiddetti "esenti;
b.
la conferma di quanto esplicitato alla lettera C) sub b) e c) dell'ordinanza
n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010, meglio specificata in premessa;
c.
la
pubblicità
del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.