ORDINANZA
N. 4186
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CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
AMBIENTE
SETTORE
TUTELA AMBIENTE
nro progr. 11484 |
LOCALITÀ: Territorio Comunale |
data 16/09/2010 |
CIRCOSCRIZIONI: TUTTE |
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Visto
l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n°
285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute,
di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021 dichiarata immediatamente
esecutiva e modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale del 16 febbraio
2010 mecc 2010 00813/021) con la quale il Comune di Torino ha revocato la
deliberazione di Giunta Comunale del 19 gennaio 2010 (mecc 2010 00161/021) e ha
esteso le limitazioni alla circolazione veicolare ai veicoli diesel euro 2
immatricolati da più di dieci anni modificando ed integrando la deliberazione
di Giunta Comunale del 23/10/2007 (mecc 2007/07009/021), prevedendone le
relative esclusioni, deroghe, esenzioni (contenute nell'allegato 1 facente
parte integrante della deliberazione) e demandando ad apposita ordinanza
dirigenziale l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.
Vista l'ordinanza dirigenziale n° 283 del 26 gennaio 2010 (modificata e integrata dall'ordinanza 577 del 17/02/2010 e dall'ordinanza 3700 del 03/08/2010) che ha recepito quanto previsto dalla sopraccitata deliberazione.
Considerato che, la
legge n. 120/2010 ha introdotto il nuovo comma 13 bis dell'articolo 7 del D.Lgs.
n° 285/92 che prevede che, "Chiunque, in
violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera
b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle
emissioni inquinanti, a
categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624 e,
nel caso di reiterazione della violazione nel
biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi
delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo
VI".
Considerato che è necessario adeguare
l'ordinanza 283/2010 e successive modifiche e integrazioni alla nuova norma di
legge.
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
Dal 20 settembre
2010:
Di modificare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 e l'ordinanza 577 del 17 febbraio 2010
sostituendo le parole "Che in caso di inosservanza di
quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13,
del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione" con le parole:
"Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza,
si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92"
Di modificare l'ordinanza 3700 del 03/08/2010
sostituendo le parole
"Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia" con le parole: "Che in caso di inosservanza di
quanto prescritto con la presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 7,
comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92"
Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia
Che, avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
LA DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE
Dott.ssa
Gabriella BIANCIARDI