|
ORDINANZA N. 2623 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro progr. 1124 T |
LOCALITÀ: AREA CENTRALE |
data 01.06.2010 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
AS/ecologica2010
|
Oggetto: Ordinanza per il blocco della
circolazione veicolare nelle domeniche: 6 giugno, 26 settembre, 17 ottobre e 14
novembre 2010
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.
Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di
tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata
dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di
Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare
sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto
attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie
giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana
previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare
provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 04/05/2010, mecc.
n. 2010 02228/021 recante l'oggetto: "Domeniche ecologiche anno 2010.
Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione di
una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche
della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
nei
giorni: 06 giugno 2010 - 26 settembre
2010 - 17 ottobre 2010 e 14
novembre 2010
·
l'istituzione del divieto di circolazione
(intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli
mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'
area della ZTL Centraleattualmente in vigore, come da ordinanza n. 2547 prot.
264 del 28 maggio 2010, e precisamente nella zona all'interno del seguente
perimetro:
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata
laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica,
lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della
Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD;
via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra via
Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso
Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio
lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della
carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi
lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale
SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato
OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso
Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato
NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della carreggiata
perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e
NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza
Carlo Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio
Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato
EST della carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata
NORD; via Vittorio Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della
carreggiata EST; corso Valdocco lato EST della carreggiata EST;
Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla
citata deliberazione della Giunta Comunale del 04 maggio 2010:
a.
taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
b.
veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli
Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in
stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso
speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
c.
veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap documentati da certificazione;
d.
veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la
trazione elettrica;
e.
veicoli a metano e a GPL;
f.
veicoli del servizio car sharing;
g.
veicoli di cittadini residenti nella zona centrale
vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal
divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.
Fanno inoltre eccezione le seguenti
categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto
dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 04 maggio 2010:
a.
veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico
in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad
interventi tecnico-operativi indilazionabili;
b.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa
certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona
che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario
esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale
il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c.
veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o
ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita
domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei
rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
d.
veicoli utilizzati da medici veterinari in visita
domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
e.
veicoli utilizzati da operatori assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone
affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli
utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone
affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli
Enti competenti o dal medico di famiglia;
f.
veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i
mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio
negli orari del blocco;
g.
veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti
che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza
previa documentazione adeguata;
h.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che
partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono
nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata
documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le
attestazioni rilasciate dai ministri officianti per battesimi, cresime e
comunioni);
i.
veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione
nello svolgimento delle proprie funzioni;
j.
veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per
i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione
di suolo pubblico dagli uffici competenti;
k.
veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del
Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati
con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi
su sottoservizi;
l.
veicoli utilizzati per la realizzazione delle
iniziative promosse dal Comune di Torino forniti di apposita documentazione
rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati
dall'organizzazione;
m. veicoli
utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state
precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico,
forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
n.
veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano
iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico,
con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario
dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il
proprio veicolo;
o.
veicoli della Protezione Civile in uso a personale
preposto alla consegna di "pass" per i volontari che presidiano la
zona interdetta al traffico veicolare;
p.
veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento
di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
q.
veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e
furgoni per consegna feretri;
r.
veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori
ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in
possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato
dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
s.
veicoli utilizzati da edicolanti di turno con
certificazione;
t.
veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per
fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione
rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
u.
veicoli di residenti in altre regioni italiane o
all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del
perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
v.
veicoli delle Associazioni o Società sportive
appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute
ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del
Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori
di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva
Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato;
l'orario ed il tragitto per
cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero
·
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni
impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
f.to Il Dirigente Settore Esercizio