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ORDINANZA N. 2547 |
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CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 264 |
LOCALITÀ Zona Centrale |
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
del 28.05.2010 |
AS/nuovaztlcentrale12 |
IL DIRIGENTE
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste
le deliberazioni della Giunta Comunale del 18.2.2010 mecc. n. 201000659/119
recante l'oggetto: "Istituzione nuova
ZTL" e del 27.4.2010 mecc. n.
201002058/119 recante l'oggetto "Nuova ZTL modificazioni e integrazioni";
Vista
l'ordinanza n. 523, prot. 68, del 12.02.2004, e successive ordinanze
modificative ed integrative, con la quale sono state regolamentate le norme
limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";
Vista
l'ordinanza n. 120, prot. 359, del 10.01.2007, con la quale sono stati definiti
i provvedimenti prescrittivi di prevenzione dell'inquinamento ambientale
causato dall'emissione di gas di scarico dei veicoli non ecologici;
Ritenuta la necessità, per ragioni di
pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dal 31 maggio 2010 le
disposizioni contenute nell'ordinanza n. 523. prot. 68, del 12.02.2004 vengono
sostituite dalle seguenti.
A)
è
istituita la Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale", compresa nel
seguente perimetro, ad esclusione delle aree della "ZTL Trasporto Pubblico" e
della "ZTL Pedonale" successivamente
denominate e regolamentate:
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato EST della carreggiata EST;
nella Zona a Traffico Limitato "ZTL
Centrale" dovranno
essere osservate le seguenti prescrizioni:
a. fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, la circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è vietata dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali, tranne il sabato, fatta eccezione per i velocipedi e le biciclette a pedalata assistita e per i veicoli muniti di permesso di circolazione nonché i veicoli esenti di seguito elencati;
b. durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata (art. 158, comma 2, lett. l del Codice della Strada) per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la rimozione coatta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. b del Codice della Strada;
c. la validità dei permessi di transito/sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o la sosta in assenza di autorizzazione.
Veicoli esenti
nella ZTL Centrale
possono
transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione i seguenti
veicoli:
a) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;
b) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
c) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
d)
autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate,
agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia
Municipale di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari
(diversi dalle autoambulanze), ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile,
individuati dai contrassegni di Istituto;
e) veicoli
di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di
Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
f)
veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura
animali vaganti e raccolta spoglie;
possono inoltre transitare e sostare,
senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno euro
1, se a benzina, e, se diesel, almeno euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni, i seguenti veicoli:
g) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
h) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
i) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
j) veicoli del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
k) veicoli di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
l) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
m) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
n) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
o) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
p) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
r) ciclomotori;
s) motoveicoli;
Carico-scarico
merci nella ZTL Centrale
dalle ore 10.30 alle ore 16.00 è
consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose
(autocarri, van ed uso promiscuo) il carico-scarico merci in "ZTL
Centrale";
è vietato pertanto il transito dei
veicoli "commerciali" e le operazioni di carico - scarico prima delle
10,30, fatta salva la possibilità per i veicoli autorizzati che potranno
effettuare le operazioni predette anche nelle ore di vigenza della "ZTL
Centrale".
B) all'interno della Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" sono inoltre istituite le seguenti ZTL denominate rispettivamente:
· "ZTL Trasporto Pubblico" ossia: Via Milano; Via San Francesco d'Assisi, tratto: Via Garibaldi - Via Pietro Micca; Via XX Settembre, tratti: Corso Vittorio Emanuele II - Via San Quintino/ Via Gramsci - Via Frola/ Via Alfieri - Via Santa Teresa/ Via Bertola - Via Palazzo di Città/ Via Quattro Marzo - Corso Regina Margherita; Via San Tommaso, tratto: via Pietro Micca - Via Bertola; Via dell'Arsenale, tratti: Via Santa Teresa - Via Lascaris/ Via dell'Arcivescovado- Corso Matteotti/ Via San Quintino - Corso Vittorio Emanuele II; Via Accademia Albertina, tratti: Via Po - Via Principe Amedeo/Via Santa Croce - Via Cavour/ semicarreggiata EST, tratto: Via Cavour - Via Andrea Doria/ Via Andrea Doria - Via Mazzini; Via Pietro Micca, semicarreggiata SUD/EST; Via Rossini, semicarreggiata OVEST, tratto: Corso San Maurizio - Via Verdi;
· "ZTL Pedonale" ossia le seguenti aree pedonali:
via Garibaldi, nel tratto tra corso Palestro e piazza Castello, eccetto le intersezioni con le vie Perrone, Assarotti, Bligny, della Consolata, San Francesco d'Assisi e XX Settembre; via Cappel Verde, dal f.f. OVEST di via XX Settembre al f.f. EST di via Porta Palatina; via Barbaroux, dal f.f. OVEST di via XX Settembre al f.f. EST di via San Francesco d'Assisi e dal f.f. OVEST di via San Francesco d'Assisi al f.f. EST di via San Dalmazzo; via Barbaroux, tratto: via Pietro Micca/via XX Settembre; via della Misericordia, dal f.f. NORD di via Barbaroux a via Garibaldi; via San Dalmazzo, dal f.f. NORD di via Barbaroux a via Garibaldi; via delle Orfane, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Corte d'Appello; via Stampatori, dal f.f. NORD di via Santa Maria a via Garibaldi compresa la piazzetta Viglongo; via Sant'Agostino, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Corte d'Appello; carreggiata di collegamento tra il f.f. EST della Piazzetta Viglongo e il vicolo Santa Maria; vicolo Santa Maria, dal f.f. NORD della via omonima a via Barbaroux; via Botero, dal f.f. NORD delle vie Santa Maria/Monte di Pietà a via Garibaldi; via Bellezia, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Corte d'Appello; via dei Mercanti, da m 35 a NORD del f.f. NORD di via Monte di Pietà a via Garibaldi; via Conte Verde, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Palazzo di Città; via San Tommaso, da m 30 a NORD del prolungamento del f.f. NORD di via Monte di Pietà a via Garibaldi; via Porta Palatina, da via Garibaldi al f.f. SUD di piazza Corpus Domini;
via Sant'Agostino, tratti: piazza Emanuele Filiberto-via Bonelli, via Bonelli-via Santa Chiara; via Tre Galline; piazza Palazzo di Città; via Palazzo di Città, tratti: piazza Palazzo di Città-via Conte Verde, via Conte Verde-piazza Corpus Domini, via XX Settembre-piazza Castello; piazza Corpus Domini; via San Francesco d'Assisi, tratto: via P.Micca - via Santa Teresa; piazza San Giovanni, settori a NORD/EST ed a SUD/EST di via XX Settembre;piazza Cesare Augusto; via Monte di Pietà, tratto: da m 8 dal f.m. Ovest di via XX Settembre a via Pietro Micca; piazza Castello, settori Nord e Ovest, tra il filo recinzione della piazzetta Reale ed il f.f. Ovest della piazza; piazzetta Mollino; piazza San Carlo; via Roma, tra piazza CLN e via Alfieri; via Sant'Ottavio: tratto: via Gaudenzio Ferrari, esclusa - piazzale Aldo Moro, compreso; via Verdi nel tratto compreso tra il piazzale Aldo Moro e via Montebello; via Riberi, nel tratto: via Verdi - via Gaudenzio Ferrari; via Montebello nel tratto: via Verdi-via Gaudenzio Ferrari; via Nino Costa; p.zza della Consolata; via Cesare Battisti, tratto: v. Carlo Alberto-v. Roma; P.za Carignano; via Accademia delle Scienze; via Lagrange, nel tratto compreso tra via Maria Vittoria e piazza Lagrange; via Teofilo Rossi di Montelera, nel tratto compreso tra via Gobetti e via Lagrange; via Soleri, a partire da m 12 in direzione est dalla intersezione con via Gobetti fino alla intersezione con via Lagrange; via Lovera, a partire da m 12 in direzione est dalla intersezione con via Gobetti fino alla intersezione con via Lagrange; via Mazzini, nel tratto compreso tra via Lagrange e via Rattazzi; piazza Carlo Alberto; via Buozzi, tratto: v. XX Settembre-v. Roma; via Amendola, tratto: v. Gramsci-v. Arcivescovado.
C) nella Zona a
Traffico Limitato denominata "ZTL Trasporto Pubblico"
a.
fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano
la sosta e la fermata, la circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice
della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è
vietata dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni,
compresi i festivi fatta eccezione
per i
velocipedi e le biciclette a pedalata assistita (con
esclusione delle vie Pietro Micca e Rossini) e per i
veicoli muniti di permesso di circolazione nonché i veicoli esenti di seguito
elencati
b. durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata (art. 158, comma 2, lett. l del Codice della Strada) per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la rimozione coatta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. b del Codice della Strada;
c. la validità dei permessi di
transito/sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno
sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa
o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni
previste per il transito e/o la sosta in assenza di autorizzazione.
Veicoli esenti
nella ZTL Trasporto Pubblico (escluse le vie P. Micca e Rossini)
possono
transitare, senza necessità di permesso di circolazione, i seguenti veicoli:
a) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;
b) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
c) veicoli di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
d) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
e) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia e delle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino;
f) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
g) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;
possono inoltre transitare e sostare,
senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno euro
1, se a benzina, e, se diesel, almeno euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni, i seguenti veicoli:
h) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
i) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
j) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città.
k) veicoli del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
l) veicoli di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
m) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
n) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
o) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato Limitato;;
p) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
r) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
s) motocicli e ciclomotori;
possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione, i seguenti veicoli:
a) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
b) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;
c) veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
d) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia e delle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino
e) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
possono inoltre transitare e sostare,
senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno euro
1, se a benzina, e, se diesel, almeno euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni, i seguenti veicoli:
f) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
g) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
h) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città.
i) veicoli del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
j) veicoli di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
k) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
l)
veicoli dei concessionari dei servizi postali,
individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
Carico-scarico
merci nella ZTL Trasporto Pubblico
dalle ore 10.30 alle ore 12,30 è
consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose
(autocarri, van ed uso promiscuo) il carico - scarico merci nella "ZTL
Trasporto Pubblico", avvalendosi degli stalli a ciò riservati.
a. fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, la circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è vietata dalle ore 0.00 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi inclusi fatta eccezione per i velocipedi e le biciclette a pedalata assistita e per i veicoli muniti di permesso di circolazione nonché i veicoli esenti di seguito elencati;
b. durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata (art. 158, comma 2, lett. l del Codice della Strada) per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la rimozione coatta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. b del Codice della Strada;
c. la validità dei permessi di transito e
sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul
parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o
inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni
previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.
Veicoli esenti
nella ZTL Pedonale
possono
transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione, i seguenti
veicoli:
a) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
b) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino;
c) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
d)
veicoli di noleggio con conducente e taxi, il cui
servizio abbia origine o destinazione nella "ZTL Pedonale";
e)
veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura
animali vaganti e raccolta spoglie;
possono inoltre transitare e sostare,
senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno euro
1, se a benzina, e, se diesel, almeno euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni, i seguenti veicoli:
f) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
g) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
h) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
i) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella "ZTL Pedonale";
per la circolazione di tutti i veicoli è
istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;
Carico-scarico
merci nella ZTL Pedonale
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 è
consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose
(autocarri, van ed uso promiscuo) il carico - scarico merci nella "ZTL
Pedonale".
a. fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, la circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi fatta eccezione per i soli autoveicoli muniti di permesso di circolazione in ZTL Centrale o esenti, nonché per i ciclomotori, ed i motoveicoli dei residenti e di coloro che hanno il legittimo uso di autorimesse.
a. il divieto nella piazza
Emanuele Filiberto è operante dalle ore 19,30 alle ore 7,30 del
giorno successivo, esclusi gli attraversamenti di via Bellezia e via delle
Orfane, con le eccezioni di cui al punto precedente e con l'ulteriore deroga
per i veicoli semoventi allestiti a banco vendita assimilabili a macchine
operatrici con conducente a terra, esclusivamente per il tempo strettamente
necessario a raggiungere i locali di via delle Orfane, utilizzati a rimessaggio
delle strutture stesse;
b. durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata (art. 158, comma 2, lett. l del Codice della Strada) per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la rimozione coatta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. b del Codice della Strada;
c. la validità dei permessi di
transito/sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno
sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa
o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni
previste per il transito e/o la sosta in assenza di autorizzazione.
Veicoli esenti nella ZTL Area Romana
possono transitare e sostare, senza
necessità di permesso di circolazione, i seguenti veicoli:
a) velocipedi e biciclette a pedalata assistita;
b) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
d) veicoli dei soggetti destinatari del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
e) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) durante l'orario di pubblico servizio;
f) veicoli del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
g) veicoli di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
h) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
i) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
j) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
k) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato
l) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
m) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
n) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
o) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
p) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia e alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte;
q) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
r) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;
F) Disposizioni comuni:
Permessi di
circolazione
il rilascio dei nuovi permessi di
circolazione e il rinnovo dei permessi in corso di validità sono subordinati
all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno Euro 3 e s.m.i. o a veicoli
funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati
successivamente all'immatricolazione ed ai veicoli elettrici;
Esenti a priori
i titolari (o chi ne ha il legittimo uso)
dei veicoli a vario titolo esenti hanno l'onere di comprovare al GTT Spa
l'appartenenza dei medesimi alle categorie indicate tra quelle esenti di ogni
tipologia di ZTL, nonché alle rispettive omologazioni (euro 1, 2, ecc.),
avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 DPR 445/2000;
l'inserimento nelle liste delle targhe
dei veicoli esenti ha validità perentoria di massimo un anno, dalle ore 0.00
del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente
alle ore 24 del giorno di scadenza; trascorso l'anno, o la frazione di anno, in
caso di perdita dello status di esente, il transito dei veicoli non
esentati, secondo queste disposizioni, sarà sanzionato.
Esenti a
posteriori
possono altresì transitare e sostare, in
via occasionale, nelle Zone a Traffico Limitato in argomento i veicoli indicati
nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione
dirigenziale.
Veicoli con massa complessiva superiore a
11,5 t
possono inoltre circolare nelle Zone a Traffico Limitato di cui sopra i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa del veicolo.
G) la conferma delle seguenti ordinanze:
n. 2087
del 07.05.2004,
che integra e parzialmente modifica l'ordinanza n. 523 prot. 68 del 12.02.2004
e con la quale:
a) si consente il transito e la sosta
sull'area oggetto dell'occupazione, ove vi sia concessione di occupazione
temporanea suolo pubblico, per i veicoli utilizzati dai soggetti detentori di
una o più delle seguenti documentazioni:
-
permesso di
costruzione o ricevuta di presentazione condono edilizio;
- dichiarazione inizio attività (DIA);
- concessione occupazione temporanea suolo pubblico;
- autorizzazione ex art. 21 del codice della strada;
- nulla-osta occupazione suolo pubblico (per: autotraslochi, piattaforme aeree, ecc.);
per l'effettuazione degli interventi
coerenti con la documentazione medesima, nelle ZTL comprese all'interno delle
Zone a Traffico Limitato "ZTL Centrale", "ZTL Trasporto Pubblico,
"ZTL Pedonale", "ZTL Area Romana",
purché di tali veicoli vengano comunicate dagli interessati le targhe in
via preventiva o entro 20 gg dal transito nelle suddette ZTL;
b) si conferma, a favore dei veicoli di
servizio della RAI muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento o
altrimenti autorizzati, ossia muniti di permessi di circolazione, il consenso
al transito da nord verso sud nella via Rossini, tratto: carreggiata laterale
sud di c.so San Maurizio - via Po, costituente la corsia riservata ai mezzi di
trasporto pubblico della semicarreggiata ovest della via stessa, come istituito
con l'ordinanza dirigenziale n. 3923 del 13 dicembre 2002;
c) si conferma, a favore dei veicoli dei
residenti di p.zza della Repubblica 1 e 1 bis il consenso al transito sulla via
Milano, via riservata ai mezzi di trasporto pubblico, per svoltare in via della
Basilica come istituito con l'ordinanza dirigenziale n. 5015 del 19 dicembre
2003;
n. 4727 del 07.12.2005 che integra e parzialmente modifica
l'ordinanza n. 523 prot. 68 del 12.02.2004 nella "ZTL Pedonale" con
l'istituzione dell'Area denominata "Musei" comprendente le seguenti
vie:
piazza Carlo Alberto;
piazza Carignano;
via Cesare Battisti, nel tratto compreso
tra via Roma e sino alla carreggiata OVEST via Carlo Alberto compresa;
via Accademia della Scienze, ad
esclusione dell'attraversamento di via Principe Amedeo;
n. 2433 del 05.06.2006 che integra e parzialmente modifica
l'ordinanza n. 523 prot. 68 del 12.2.2004 nella "ZTL Pedonale" con
l'istituzione dell' Area denominata "San Carlo" comprendente:
-
piazza San
Carlo (ad esclusione dell'asse di attraversamento di via Santa Teresa - via
Maria Vittoria);
-
via Roma
nel tratto compreso tra piazza C.L.N. e piazza San Carlo;
n. 5096 del 05.11.2008 che integra e parzialmente modifica il punto 1) dell'ordinanza n. 523 prot. prot. 68 del 12.02.2004 nella "ZTL Pedonale"
con l'istituzione dell'Area denominata "Lagrange" comprendente:
-
via Lagrange, nel tratto compreso tra via Maria
Vittoria e piazza Lagrange;
-
via Teofilo Rossi di Montelera, nel tratto compreso tra
via Gobetti e via Lagrange;
-
via Soleri, a partire da m 12 in direzione est dalla
intersezione con via Gobetti fino alla
ntersezione con via Mazzini;
- via Lovera, a partire da m 12 in direzione est dalla intersezione con via Gobetti fino alla intersezione con via Mazzini;
-
via Mazzini, nel tratto compreso tra via Lagrange e via
Rattazzi;
n. 3576 del 12.08.2009, n. 3577 del 12.08.2009 e n. 4370 del 09.10.2009, che dispongono:
a) il consenso al transito e alla sosta nell'Area Pedonale di p.zza Castello e nel tratto di via Montebello interdetto alla circolazione veicolare, al solo veicolo che ha a bordo uno o entrambi gli sposi e ad un secondo veicolo al seguito dei matrimoni, che si svolgono all'interno del Palazzo Madama o del Museo Nazionale del Cinema, nonché, per la sola fermata, ai veicoli al servizio delle persone, partecipanti alla cerimonia, che evidenzino limitate o impedite capacità motorie;
b) il consenso alla sosta a detti veicoli (per il trasferimento degli sposi ed al seguito del matrimonio) nell'area antistante il Palazzo Madama o il Museo Nazionale del Cinema, ossia l'area raggiungibile percorrendo il tratto più breve della zona pedonale, per il tempo dell'intera cerimonia;
c) i veicoli (per il trasferimento degli sposi ed al seguito del matrimonio) dovranno essere identificati con idonea documentazione, rilasciata dalla Direzione Servizi Civici, in cui venga precisata la data e l'ora di prenotazione della sala adibita alla celebrazione;
H) la revoca delle seguenti ordinanze:
n. 4093 del 30.09.2004;
n. 118
del 13.01.2005;
n.
314 del 31.01.2005;
n. 2676 dell'11.07.2005;
n. 5284 del 14.11.2008;
n. 5762 del 15.12.2008;
I) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.
37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO