ORDINANZA N. 283

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE

SETTORE TUTELA AMBIENTE

nro progr. 768

LOCALITÀ: Territorio Comunale

 

data 26-01-2010

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

 

 

 

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

 

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che:

all'art. 2 prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;

all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

 

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

 

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

 

Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 - 413881.

 

Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.

 

Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 o precedenti all'EURO 3 immatricolati da più di 10 anni se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021 dichiarata immediatamente esecutiva) con la quale il Comune di Torino ha revocato la deliberazione di giunta comunale del 19 gennaio 2010 (mecc 2010 00161/021) ha esteso le limitazioni alla circolazione veicolare ai veicoli diesel euro 2 immatricolati da più di dieci anni modificando ed integrando la deliberazione di giunta comunale del 23/10/2007 (mecc 2007/07009/021), prevedendo le relative esclusioni, deroghe, esenzioni e demandando ad apposita ordinanza dirigenziale l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.

 

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.

 

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.

 

 

ORDINA

 

Sul territorio della Città di Torino dal 01 febbraio 2010 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:

-        di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1;

-        di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'EURO 2

-        di tutti i veicoli diesel con omologazione EURO 2 ed immatricolati da più di 10 anni;

-        di tutti i ciclomotori e i motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all'EURO 1 ed immatricolati da più di 10 anni;

 

secondo le modalità e con le esenzioni riportate nei paragrafi seguenti.

 

Dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, a partire dal 01 febbraio 2010, non potranno circolare:

 

TRASPORTO PERSONE - VEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL E EURO 1 DIESEL

dalle 8 alle 19 tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CE) e tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'Euro 2 (Direttiva 94/12/CE).

I veicoli interessati dalle limitazioni veicolari, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, sono perciò i veicoli a benzina appartenenti alla categoria "pre-euro" o "euro 0" ed i veicoli diesel appartenenti alle categorie "pre-euro" o "euro 0", "euro 1" .

È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

 

TRASPORTO PERSONE - VEICOLI EURO 2 DIESEL IMMATRICOLATI DA PIU' DI DIECI ANNI

dalle 9 alle 17 tutti i veicoli diesel per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazione Euro 2 e immatricolati da più di 10 anni, condotti da residenti nel comune di Torino.

 

dalle 8 alle 19 tutti i veicoli diesel per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazione Euro 2 e immatricolati da più di 10 anni, condotti da non residenti nel comune di Torino.

 

 

TRASPORTO MERCI - VEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL, EURO 1 DIESEL, EURO 2 DIESEL IMMATRICOLATI DA PIU' DI DIECI ANNI

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CE) e tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'Euro 3 (Direttiva 1999/96/CE) immatricolati da più di dieci anni.

I veicoli interessati dalle limitazioni veicolari, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, sono perciò i veicoli a benzina appartenenti alla categoria "pre-euro" o "euro 0" ed i veicoli diesel appartenenti alle categorie "pre-euro" o "euro 0", "euro 1" ed "euro 2" se immatricolati da più di dieci anni.

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio

 

TERRITORIO INTERESSATO

Il territorio interessato dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

Strada Aeroporto;

corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);

strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);

via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);

piazza Bengasi;

via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);

corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);

via Felice Casorati;

Strada Cascinette

strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);

strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);

via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);

strada Cuorgnè;

corso Dogliotti;

strada del Drosso;

via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);

corso Francia (tratto corso Marche / confine );

Corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)

corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);

lungostura Lazio;

sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi);

corso Marche;

corso Maroncelli;

corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);

via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);

corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);

via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);

strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);

via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);

viale Puglia;

piazza Rebaudengo;

ponte Regina Margherita;

piazzale Regina Margherita;

corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);

corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;

via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);

corso Romania;

corso Sacco e Vanzetti;

via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);

corso Settembrini;

strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);

strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);

sottopasso Spezia;

via Stampini;

corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);

corso Traiano;

corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);

corso Unità d'Italia;

corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);

strada del Villaretto;

bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;

tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.

 

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

a)      veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;

b)      veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl o idrogeno;

c)      motocicli e ciclomotori a quattro tempi;

d)      motocicli e ciclomotori a due tempi euro 0 immatricolati da meno di dieci anni;

e)      veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);

f)        veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);

g)      veicoli diesel con omologazione Euro 2 dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;

h)      veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche;

i)        taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

j)        veicoli oltre 3,5 ton, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera.

k)      le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età;

l)        I veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale"

"Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

  1. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  2. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
  3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  4. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
  5. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

"Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

  1. attrezzati con scala;
  2. attrezzati con pompa;
  3. attrezzati con gru;
  4. attrezzati con pedana o cestello elevabile;
  5. attrezzati per mostra pubblicitaria;
  6. attrezzati con spazzatrici;
  7. attrezzati con innaffiatrici;
  8. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
  9. attrezzati con saldatrici;
  1. attrezzati con scavatrici;
  2. attrezzati con perforatrici;
  3. attrezzati con sega;
  4. attrezzati con gruppo elettrogeno;
  5. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

m)    I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

"Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

"Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

n)      fino al 31 luglio 2010 sono esentati dalle limitazioni i veicoli diesel con omologazione Euro 2 accompagnati da documentazione attestante l'avvenuto ordine di acquisto di un efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili; la documentazione deve essere rilasciata su carta intestata dell'officina autorizzata all'installazione del sistema e deve indicare la targa del veicolo;

o)      fino al 31 luglio 2010 sono esentati dalle limitazioni i veicoli diesel con omologazione Euro 2 accompagnati da documentazione attestante l'avvenuto ordine di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve essere riportato come acquirente il proprietario del veicolo circolante;

p)      veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo del gas di scarico (bollino blu) o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;

q)      veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

r)       veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

s)       veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

t)        veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;

u)      veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

v)      veicoli collegati a permessi di circolazione ZTL (sarà necessario esibire il permesso di circolazione ZTL)

w)    veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 300m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;

x)      Casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del provvedimento.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n° 4665 del 30/10/2007.

 

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

 

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

 

 

LA DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE