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ORDINANZA N. 2397 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro progr. 1203 T |
LOCALITÀ: AREA CENTRALE |
data 27.05.2009 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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AS/ecologica31maggio2009
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Oggetto: Ordinanza per il blocco della
circolazione veicolare nel giorno di domenica 31 maggio 2009
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.
Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di
tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata
dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di
Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare
sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto
attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie
giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana
previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare
provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 21.04.2009, mecc.
n. 2009 02169/021 recante l'oggetto: "Domeniche ecologiche anno 2009.
Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione di
una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche
della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
il giorno 31 maggio 2009
·
l'istituzione del divieto di circolazione
(intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli
mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'
area della ZTL Ambientale attualmente in vigore, come da ordinanza n. 120 del
10.01.2007, e precisamente nella zona all'interno del seguente perimetro:
piazza
Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele
Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore
SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di
piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della
Repubblica; via Egidi lato OVEST; via Basilica lato NORD; via Conte Verde lato
OVEST; largo IV Marzo lato SUD e lato SUD/EST; via IV Marzo lato SUD; piazza
San Giovanni lato SUD e lato EST, prolungamento lato EST di via XX Settembre;
via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio
lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via
Roero di Cortanze lato OVEST; via G.Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato
SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato
OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso
Cairoli lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD; via San Francesco da
Paola lato EST; via Andrea Doria lato SUD; via Accademia Albertina lato EST;
via Cavour lato NORD; via Pomba lato OVEST; via Andrea Doria lato NORD; via
Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Rattazzi lato OVEST; via
Guarini lato NORD; via Lagrange lato EST; piazza Lagrange lato NORD; piazza
Carlo Felice lato NORD; piazza Paleocapa lato NORD, lato EST e SUD; piazza
Carlo Felice lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD; corso Re Umberto
lato EST; corso Matteotti lato NORD; corso Vinzaglio lato EST; via Cernaia lato
SUD; corso Palestro lato EST; corso Valdocco lato EST; via Giulio lato SUD.
Fanno eccezione, e quindi possono circolare,
le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla citata
deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2009:
a.
taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
b.
veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli
Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in
stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso
speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
c.
veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap documentati da certificazione;
d.
veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la
trazione elettrica;
e.
veicoli a metano e a GPL;
f.
veicoli del servizio car sharing;
g.
veicoli di cittadini residenti nella zona centrale
vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal
divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.
Fanno inoltre eccezione le seguenti
categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto
dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2009:
a.
veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico
in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad
interventi tecnico-operativi indilazionabili;
b.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa
certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona
che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario
esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale
il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c.
veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o
ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita
domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei
rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
d.
veicoli utilizzati da medici veterinari in visita
domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
e.
veicoli utilizzati da operatori assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone
affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli
utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone
affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli
Enti competenti o dal medico di famiglia;
f.
veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i
mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio
negli orari del blocco;
g.
veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o
dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di
emergenza previa documentazione adeguata;
h.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che
partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono
nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata
documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le
attestazioni rilasciate dai ministri officianti per battesimi, cresime e
comunioni);
i.
veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione
nello svolgimento delle proprie funzioni;
j.
veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per
i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione
di suolo pubblico dagli uffici competenti;
k.
veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del
Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati
con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per
interventi su sottoservizi;
l.
veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative
promosse dal Comune di Torino forniti di apposita documentazione rilasciata dai
Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
m. veicoli
utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state
precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico,
forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
n.
veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che
organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al
traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e
orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con
il proprio veicolo;
o.
veicoli della Protezione Civile in uso a personale
preposto alla consegna di "pass" per i volontari che presidiano la
zona interdetta al traffico veicolare;
p.
veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento
di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
q.
veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e
furgoni per consegna feretri;
r.
veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori
ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in
possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato
dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
s.
veicoli utilizzati da edicolanti di turno con
certificazione;
t.
veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per
fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione
rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
u.
veicoli di residenti in altre regioni italiane o
all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del
perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
v.
veicoli delle Associazioni o Società sportive
appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute
ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del
Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori
di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva
Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato;
l'orario ed il tragitto per
cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero
·
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni
impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.TA DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO