ORDINANZA N. 25

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 17 T

LOCALITÀ: centro abitato

data 09.01.2009

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

 

AS/quadropiattaforme

 

Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di piattaforme aeree e di trabattelli per lavori urgenti di piccola manutenzione, nonché di veicoli utilizzati per il carico/scarico materiali edili.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P. e delibere attuative;

Preso atto che la norma disciplina una procedure abbreviata per le occupazioni che presentano le seguenti caratteristiche:

·        lavori di piccola manutenzione edilizia ed altri interventi manutentivi, ai quali vengono equiparati, per analogia, i piccoli interventi che non richiedono la manomissione del manto bituminoso, da effettuarsi prevalentemente con: piattaforme aeree, trabattelli, beton car, canal jet, autospurgo;

·        trasporto e smaltimento delle macerie e dei rifiuti assimilabili, derivanti da opere edili, da effettuarsi prevalentemente con cassoni scarrabili e veicoli per carico e scarico materiale edile;

·        durata non superiore a sei giorni consecutivi;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, nonché di smaltimento di macerie e di rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale;

Ritenuta quindi la necessità di modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a revoca del medesimo

A)    su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, come: piattaforme aeree, trabattelli, beton car, canal jet, autospurgo, compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei) consecutivi, per effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;

B)    su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli o di cassoni scarrabili utilizzati per lo smaltimento di macerie, e rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei) consecutivi, per effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;

con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

§         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

§         l'area occupata dovrà essere materialmente delimitata come prescritto dalle norme vigenti e dovrà essere lasciata tassativamente una fascia di almeno m 3,50 per il traffico veicolare, per le carreggiate a senso unico di circolazione, e m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di circolazione; tale occupazione inoltre non dovrà arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

§         l'area occupata non potrà superare una superficie rispettivamentedi: mq 40 per le occupazioni di cui al punto A) e di mq 20 per le occupazioni di cui al punto B) suddetti;

§         il presente provvedimento non è valido:

a)      nelle vie e piazze centrali: via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via Lagrange, via Carlo Alberto, via Accademia Albertina, via Rossini, via Accademia delle Scienze, via P. Micca, via Arsenale, via XX Settembre, via San Tommaso, tratto: via S. Teresa - via P. Micca, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Cernaia, tratto: corso Palestro - piazza XVIII Dicembre, via Garibaldi, via Po e corso Inghilterra;

b)      nelle aree riservate ai taxi;

c)      nelle corsie riservate ai veicoli GTT;

d)      per ingombri stradali per i quali occorra interdire la circolazione veicolare (quando cioè non si possa garantire la condizione di lasciare libera, per il traffico veicolare, una fascia di almeno m 3,50 per le carreggiate a senso unico di circolazione, e di almeno m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di circolazione);

C)    la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

dott.ssa Luisella Nigra