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ORDINANZA N. 25 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
nro progr. 17 T |
LOCALITÀ: centro abitato |
data 09.01.2009 |
CIRCOSCRIZIONE N. tutte |
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AS/quadropiattaforme |
Oggetto: occupazione suolo pubblico per
stazionamento di piattaforme aeree e di trabattelli per lavori urgenti di
piccola manutenzione, nonché di veicoli utilizzati per il carico/scarico materiali edili.
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo
Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P. e delibere
attuative;
Preso atto che la norma disciplina una procedure abbreviata per le occupazioni che presentano le seguenti caratteristiche:
·
lavori di
piccola manutenzione edilizia ed altri interventi manutentivi, ai quali vengono
equiparati, per analogia, i piccoli interventi che non richiedono la
manomissione del manto bituminoso, da effettuarsi prevalentemente con:
piattaforme aeree, trabattelli, beton car, canal jet, autospurgo;
·
trasporto e
smaltimento delle macerie e dei rifiuti assimilabili, derivanti da opere edili,
da effettuarsi prevalentemente con cassoni scarrabili e veicoli per carico e
scarico materiale edile;
·
durata non
superiore a sei giorni consecutivi;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori
di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, nonché di smaltimento di macerie e di rifiuti assimilabili,
derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, di modo
che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale;
Ritenuta quindi la necessità di modificare la vigente disciplina della
circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a revoca del medesimo
A) su
tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo
stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola
manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, come: piattaforme aeree, trabattelli, beton
car, canal jet, autospurgo, compresi gli autoveicoli di supporto
agli stessi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare
circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per
un massimo di giorni 6 (sei) consecutivi, per effettuare le operazioni di
pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei
veicoli eventualmente in sosta;
B) su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei
veicoli o di cassoni scarrabili utilizzati per lo smaltimento di
macerie, e rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri
interventi manutentivi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire
la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è
vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo
di giorni 6 (sei) consecutivi, per effettuare le operazioni di pertinenza
indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli
eventualmente in sosta;
con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
§
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto
ore prima dell'intervento;
§
l'area occupata dovrà essere materialmente delimitata
come prescritto dalle norme vigenti e dovrà essere lasciata tassativamente una
fascia di almeno m 3,50 per il traffico veicolare, per le carreggiate a senso
unico di circolazione, e m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di
circolazione; tale occupazione inoltre non dovrà arrecare eccessivo intralcio
alla circolazione pedonale;
§
l'area occupata non potrà superare una superficie
rispettivamentedi: mq 40 per le occupazioni di cui al punto A) e
di mq 20 per le occupazioni di cui al punto B) suddetti;
§
il presente provvedimento non è valido:
a)
nelle vie e piazze centrali: via Roma, piazza San
Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza
Carignano, via Lagrange, via Carlo Alberto, via Accademia Albertina, via
Rossini, via Accademia delle Scienze, via P. Micca, via Arsenale, via XX
Settembre, via San Tommaso, tratto: via S. Teresa - via P. Micca, via Milano,
via San Francesco d'Assisi, via Cernaia, tratto: corso Palestro - piazza XVIII
Dicembre, via Garibaldi, via Po e corso Inghilterra;
b)
nelle aree riservate ai taxi;
c)
nelle corsie riservate ai veicoli GTT;
d)
per ingombri stradali per i quali occorra interdire la
circolazione veicolare (quando cioè non si possa garantire la condizione di
lasciare libera, per il traffico veicolare, una fascia di almeno m 3,50 per le
carreggiate a senso unico di circolazione, e di almeno m 6,00 per le
carreggiate a doppio senso di circolazione);
C) la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso
ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei
lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
dott.ssa Luisella
Nigra