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ORDINANZA N. 5912 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
784 |
LOCALITÀ Piazza GALVAGNO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del
29.12.2008 |
SB/VARIE08/galvagno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la relazione del Corpo
di Polizia Municipale Sezione Territoriale Circoscrizionale 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Piazza Galvagno
- l'istituzione del divieto di fermata:
·
sul
lato nord/ovest di via San Paolo, per un tratto di m 20 circa a partire da m 15
circa a sud/ovest del n.c. 60 e procedendo verso sud/ovest;
·
sul
lato sud/est di via San Paolo, per un tratto di m 15 circa a partire
dall'ideale proiezione del n.c. 60 e procedendo verso sud/ovest;
·
sul
lato nord della carreggiata di collegamento tra via Malta e via San Paolo, per
un tratto di m 20 circa a partire dall'intersezione con via San Paolo e
procedendo verso est;
·
sul
lato ovest di via Malta, per un tratto di m 20 circa a partire
dall'intersezione con la carreggiata di collegamento tra via Malta e via San
Paolo e procedendo verso nord;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.