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ORDINANZA N. 5909 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 781 |
LOCALITÀ Via XX SETTEMBRE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 29.12.2009 |
SB/VARIE08/settembre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1376 del 16.7.1997 che in via xx Settembre, tra l'altro, al
punto 7 istituiva il divieto di fermata eccetto che dalle ore 9 alle ore 16 dei
giorni feriali, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato ovest, per un tratto di m 5 circa a partire da m 5 a sud del
filo fabbricato sud di via Bertola;
Vista
l'ordinanza n. 2692 del 4.12.1998 che in via xx Settembre, tra l'altro, al
punto 3), ad integrazione dell'ordinanza n. 1376 del 16.7.1997, estendeva la
fascia oraria dalle ore 0.00 alle ore 24.00 sul lato ovest della via a m 5
circa dal filo marciapiede sud di via Bertola, per un tratto di m 5, con
disposizione "in fila";
Visto
l'elaborato progettuale del civico Settore Mobilità nel quale si evidenzia lo
spostamento dell'area di sosta per carico e scarico di cui alla sopraccitata
ordinanza n. 1376 del 16.7.1997;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via XX Settembre
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 5 a partire da m 13
circa a sud dell'intersezione con via Bertola e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca parziale delle ordinanze n, 1376 del 16.7.1997, limitatamente al punto
7, e n. 2692 del 4.12.1998, limitatamente al punto 3, meglio specificati in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.