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ORDINANZA N. 5894 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1062 trc |
LOCALITÀ corso Agnelli, corso Rosselli, corso Palermo, corso Vercelli |
Dat23/12/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - 3 - 6 |
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FB45/B/GTT/agnelli10 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla G:T.T. S.p.A, relativa ai lavori di adeguamento fermate GTT;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A)
in :
§ Corso Agnelli, lato Est della carreggiata laterale Ovest per un tratto di m 20 circa a Nord di corso Cosenza dal 07.01.09 al 16.01.09;
§ Corso Vercelli, lato Nord della carreggiata Nord per un tratto di m 50 circa ad Est dell'interno 483 di corso Vercelli, dal 19.01.09 al 13.02.09;
· l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
B)
in :
§
corso Rosselli, lato Sud della carreggiata Sud per
un tratto di m 20 circa ad Ovest del n.c. 1, dal 07.01.09 al 31.01.09;
§
corso Palermo, lato Ovest per un tratto di m 30
circa a Nord di via Baltea, dal 19.01.09 al 13.02.09;
§
corso Palermo, lato Est per un tratto di m 50 circa
a Sud di corso Novara, dal 19.01.09 al 13.02.09;
· l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli GTT per la salita e la discesa dei passeggeri;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente
ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382,
art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto
ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto
ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei
lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
Il Dirigente
del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing.
Roberto BERTASIO)