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ORDINANZA N. 5855 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
768 |
LOCALITÀ via Noasca |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
19.12.2008 |
GI/VARIE08/noasca |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3735 prot. 488 del 4.08.2008,
con la quale sul lato NORD di via Noasca era stata istituita un'area destinata
alle operazioni di carico e scarico merci, immediatamente ad OVEST del passo
carrabile contraddistinto dal n.c. 19 e procedendo verso OVEST per un
tratto di m. 5.00 circa con
disposizione "in fila";
Accertato che l'area suddetta risulta insufficiente;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Noasca
1.
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST del passo
carrabile contraddistinto dal n.c. 19 e procedendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa con
disposizione "in fila";
2.
la revoca dell'ordinanza n. 3735 prot. 488 del 4.08.2008, meglio specificata in
premessa;
3.
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.