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ORDINANZA N. 5806

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 763

LOCALITÀ via Asti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 17/12/08

GI/VARIE08/ Asti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 5 prot. 2650 del 19.01.1982, con la quale in via Asti veniva istituita un'area per la sosta per gli "scuolabus", lungo il lato SUD-EST della via per un tratto di m 15.00 circa a cavallo del n.c. 32, ingresso dell'"Istituto Pro Infantia Derelicta" e la successiva ordinanza n. 2150 prot. 382 del 10.07.2000 con la quale si riduceva l'estensione dell'area stessa;

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Educativi - Settore Acquisto Beni e Servizi Ufficio Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Asti

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa degli allievi, sul lato EST della via, immediatamente a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 32/a, procedendo verso NORD per un tratto di m 10.70 con disposizione "in fila";

2) la revoca della sosta a pagamento nel tratto e negli orari in cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 5 del 19.01.1982 e successiva ordinanza n. 2150 prot. 382 del 10.07.2000, meglio specificate in premessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio