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ORDINANZA N. 5806 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 763 |
LOCALITÀ via Asti |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 17/12/08 |
GI/VARIE08/
Asti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
n. 5 prot. 2650 del 19.01.1982, con la quale in via Asti veniva istituita
un'area per la sosta per gli
"scuolabus", lungo il lato SUD-EST della via per un tratto di m 15.00 circa a
cavallo del n.c. 32, ingresso dell'"Istituto Pro Infantia Derelicta" e la
successiva ordinanza n. 2150 prot. 382 del 10.07.2000 con la quale si riduceva
l'estensione dell'area stessa;
Vista la segnalazione della Divisione Servizi
Educativi - Settore Acquisto Beni e Servizi Ufficio Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Asti
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli
scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa degli allievi,
sul lato EST della via, immediatamente a NORD del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 32/a, procedendo verso NORD per un tratto di m 10.70
con disposizione "in fila";
2)
la revoca della sosta a pagamento nel tratto e negli orari in
cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;
3)
la revoca dell'ordinanza n. 5 del 19.01.1982 e successiva ordinanza n. 2150
prot. 382 del 10.07.2000, meglio specificate in premessa;
4)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.