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ORDINANZA N. 5805 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 762 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 17/12/08 |
GI/VARIE08/cristina carico/scarico |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Vista la segnalazione del
Settore Servizi Territoriali della Circoscrizione 8;
Vista l'ordinanza n. 4446
prot. 574 del 22.11.2005, con la quale sul lato EST di via Madama Cristina
veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, a
partire da m 3.00 circa a NORD del f. passo carrabile NORD contrassegnato dal
n.c. 17 e, procedendo verso NORD con disposizione "in fila" per un
tratto di m 5.00 circa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama Cristina
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 giorni feriali , con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato EST della via, a partire da m 7.80 a NORD del f. passo carrabile NORD contrassegnato dal
n.c. 17 e, procedendo verso NORD per un
tratto di m 5.00 con disposizione "in fila";
2)
la revoca dell'ordinanza n. 4446 prot. 574 del 22.11.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.