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ORDINANZA N.
5802 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 759 |
LOCALITÀ Via
CASTELLINO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 17/12/08 |
SB/DISABILI08/castellino |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 1836 del 9.10.1997 che in via Castellino istituiva il divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con sosta consentita ai
veicoli adibiti al trasporto dei disabili o non vedenti, muniti di apposito
simbolo di accessibilità, sul lato ovest della via, per un tratto di m 5
immediatamente a nord del n.c. 10;
Vista
la richiesta della Direzione Didattica Statale Pietro Baricco con sede in corso
Peschiera, 380;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Castellino
1)
l'istituzione
del divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì dei giorni feriali, con fermata consentita ai veicoli adibiti al
trasporto disabili muniti di simbolo di accessibilità, esclusivamente per
effettuare la salita e discesa, sul lato ovest della via, per un tratto di m 6
circa a partire da m 1.50 a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c.
10 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1836 del 9.10.1997, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della
prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica
segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la
cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che
la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.