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ORDINANZA N. 5800

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 757

LOCALITÀ via Nomaglio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 17/12/08

GI/VARIE08/nomefile

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 77/52 prot. 456/75 del 15/05/75, con la quale in via Nomaglio veniva istituito il divieto di sosta durante le funzioni religiose sul lato EST di via Nomaglio, per un tratto di m 10 a cavallo dell'ingresso della sala di culto della Comunità Valdese, sito tra i civici n. 6 e 8;

Vista la richiesta della Chiesa Evangelica Valdese;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Nomaglio

1)   l'istituzione del divieto di sosta nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato EST della via, a SUD del n.c. 10 per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";

2) la revoca dell'ordinanza n. 52/75 prot. 456/75 del 15/05/75, meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio