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ORDINANZA N. 5796 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 753 |
LOCALITÀ Via BERTOLA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 17/12/08 |
SB/VARIE08/bertola |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;
Vista l'ordinanza n. 4987
del 27.12.2005 che in via San Dalmazzo istituiva il divieto di sosta
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
ovest della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 5 circa a sud del
filo marciapiede sud all'intersezione con via Bertola e procedendo verso sud,
con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bertola
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 6 circa a partire da m
5 ad ovest dell'intersezione con via San Dalmazzo e procedendo verso ovest, con
disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 4987 del 27.12.2005, meglio specificata in premessa,
ed il contestuale ripristino della
sosta a pagamento;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.