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ORDINANZA N. 5790 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1054
trc |
LOCALITÀ via Nizza |
Data16/12/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
prot. n. |
FB/B/GTTMetro/nizza50000 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A., per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto2 - Marconi - Lingotto - Pozzo PL6;
Vista l'ordinanza n. 3532 prot. n. 631 trc del 21 luglio 2008, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico;
ORDINA
a far tempo dalla data
del presente provvedimento e sino al 15.03.09
in via Nizza, lato Est
per un tratto di m 50 circa in prossimità dell'intersezione con via Baiardi
·
l'istituzione
del divieto di fermata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Ing. Roberto
BERTASIO)