|
ORDINANZA N. 5769 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2904 T |
LOCALITÀ area ex Venchi Unica, Eritrea, Vandalino |
data 15.12.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
sr/24//Ord.
Varie/Cant. Pubbl. Vari/venchi
unica.doc |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità relativa alla realizzazione di passi carrai temporanei per l'accesso all'area ex Venchi Unica di pertinenza del cantiere per i lavori; di realizzazione del parcheggio pubblico di interscambio;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dalla
data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze
nell'area Area
ex Venchi Unica
· l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta a cavallo degli accessi veicolari all'area di cantiere per il parcheggio d'interscambio nell'area ex Venchi Unica posizionati su Via Eritrea e su Via Vandalio interno;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio