ORDINANZA N. 5766

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 750

LOCALITÀ Via COTTOLENGO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15.12.2008

SB/VARIE08/cottolengo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2505 del 29.6.2005 che in via Cottolengo, tra l'altro, nel tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica, istituiva il divieto di fermata sul lato SUD;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. necc. 200809090/119 del 10.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: " istituzione sosta a pagamento in via Cottolengo - approvazione";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cottolengo

nel tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica, escluse

1)      l'istituzione della sosta a pagamento, su ambo i lati del tratto di via, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, con tariffa centro storico (sottozona A3);

2)      la revoca dell'ordinanza n. 2505 del 29.6.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio