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ORDINANZA N. 5766 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
750 |
LOCALITÀ Via COTTOLENGO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
15.12.2008 |
SB/VARIE08/cottolengo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2505 del 29.6.2005 che in via Cottolengo, tra l'altro, nel
tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica, istituiva il
divieto di fermata sul lato SUD;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. necc. 200809090/119 del 10.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: " istituzione sosta a pagamento in via Cottolengo - approvazione";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cottolengo
nel tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica, escluse
1) l'istituzione della sosta a pagamento, su ambo i lati del tratto di via, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, con tariffa centro storico (sottozona A3);
2) la revoca dell'ordinanza n. 2505 del 29.6.2005, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.