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ORDINANZA N. 5765 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
749 |
LOCALITÀ Corso DE GASPERI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
15.12.2008 |
SB/VARIE08/degasperi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
la richiesta del Consolato Onorario d'Austria con sede in corso De Gasperi, 46;
Vista
la relazione del Comando di Polizia Municipale Sezione 1 Centro - Crocetta;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
corso De Gasperi
- l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
Onorario d'Austria muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la
rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato ovest del
corso, per un posto auto, immediatamente a nord del n.c. 46 e procedendo verso
nord, con disposizione "a spina", e la contestuale revoca della sosta
a pagamento;
- la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.