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ORDINANZA N. 5760 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
744 |
LOCALITÀ Via ASSAROTTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
15.12.2008 |
SB/VARIE08/assarotti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta della Farmacia "Santa Barbara" ubicata in via Cernaia, 24;
Vista la mozione approvata dal Consiglio Comunale n. mecc.
2007 035751/002 dell'8 ottobre 2007 recante l'oggetto: "Istituzione di
parcheggi nei pressi delle farmacie";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Assarotti
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato est della via, per un tratto di m 7 circa a partire da m
6 circa a nord del fornice di via Cernaia e procedendo verso nord, con
disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.