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ORDINANZA N. 5623 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
733 |
LOCALITÀ Via COTTOLENGO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
5.12.2008 |
SB/VARIE08/cottolengo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2504 del 29.6.2005 che in via Cottolengo istituiva il divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato ovest della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 5
circa a sud del filo marciapiede sud all'intersezione con via Bertola e
procedendo verso sud, con disposizione "in fila", e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
Vista l'ordinanza n. 2505 del 29.6.2005 che
in via Cottolengo nel tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica, tra
l'altro, istituiva il divieto di fermata sul lato SUD;
Vista la richiesta della civica Divisione Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cottolengo
nel tratto: via Cagliero - piazza della Repubblica
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da ovest verso est;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 2504 del29.6.2005 e n. 2505 del 29.6.2005, meglio
specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.