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ORDINANZA N. 5612 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 722 |
LOCALITÀ via Canova |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 05/12/2008 |
GI/VARIE08/via
Canova |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1314 prot. 235 dell'8.05.2000, con la quale in via Canova veniva
istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico cose, sul lato SUD della via a m 6.00 circa OVEST del n.c. 28, per un
tratto di m 12.00 circa procedendo verso OVEST;
Considerato che recentemente il Settore Parcheggi e
Suolo ha realizzato in via Canova un attraversamento rialzato, in conseguenza
del quale è prevista una nuova razionalizzazione della viabilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Canova
1)
la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità
avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c),
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada, in corrispondenza del n.c. 28;
2)
l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h, da m 30 circa ad
EST di piazza Arturo Graf e procedendo verso EST sino a via Giotto;
3)
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 17.00 circa ad OVEST dal passo carrabile contraddistinto
dal n.c. 28;
4)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST Del n.c. 28
per un tratto di m 12.00, con disposizione "in fila" e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
5)
l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato SUD della via, a m 13.00 circa ad
OVEST del n.c. 28, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso OVEST, con le
modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003;
6)
la revoca dell'ordinanza n. 1314 prot. 235 dell'8.05.2000, meglio specificata in
premessa;
7)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e
dell'attraversamento rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.