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ORDINANZA N. 5611 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
nro progr. 1029 trc |
LOCALITÀ: centro abitato |
data 05/12/2008 |
CIRCOSCRIZIONI: tutte |
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FB45/B/quadrocantieri2008 |
Oggetto: cantieri
stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada, nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);
Visto l'art. 190, comma 1, del suddetto suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispone: "i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione";
Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi;
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo
ORDINA
a far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino al 31.12.08
A) ferme restando le prescrizioni
di cui all'articolo 157, commi 2 e 4, all'articolo 159, comma 1, e all'articolo
190, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa :
1. è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. d), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima:
· nelle aree dei cantieri stradali che comportino una parzializzazione del traffico (ossia qualunque occupazione della carreggiata, preventivamente concordata ed autorizzata dagli uffici comunali, opportunamente delimitata a norma dell'art.21 del Codice della Strada e degli artt. dal 30 al 36 del Regolamento di attuazione, entro cui debbano svolgersi lavori, pubblici o privati, di manomissione del suolo pubblico che causino rallentamenti del traffico), durante l'allestimento del cantiere;
2. è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. a), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale:
·
lungo il filo esterno del medesimo cantiere e per tutta
la sua lunghezza, durante la permanenza in opera del cantiere;
3. è inoltre vietata la sosta, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto al cantiere stradale, sulla proiezione del cantiere e per m 5 prima e m 5 dopo:
a. se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in presenza del cantiere, è compresa tra m 3,50 e m 5,49, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;
b. se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza del cantiere, è compresa tra m 5,60 e m 7,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;
4. è istituito il senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la semicarreggiata sgombra, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione di cantieri stradali, per tratti non superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada, quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e il cantiere sia inferiore a m 3,50;
5. è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione di cantieri stradali, per tratti superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e il cantiere sia inferiore a m 3,50;
6. è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità dei cantieri stradali di specie.
7. è temporaneamente sospeso il tratto di corsia riservata ai mezzi pubblici, ove in atto, se la sezione della carreggiata utile, tra il cantiere stradale e il filo esterno della corsia stessa, è inferiore a m 5,60 per le strade a doppio senso e m 3,00 per le strade a senso unico;
8. è vietato aprire e mantenere cantieri stradali "mobili" tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali, fatte salve le esigenze improcrastinabili di pronto intervento;
9. è istituito il divieto di circolazione dei pedoni sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti per essi, ove la loro sezione utile, in presenza di un cantiere, sia inferiore a m 1,00;
10. nei casi
in cui la sezione utile delle carreggiate veicolari, in presenza di un cantiere
stradale, sia inferiore a m 3,50 dovranno essere adottate specifiche
ordinanze di chiusura al traffico veicolare, prevedendo itinerari
alternativi che verranno concordati con gli uffici comunali competenti e
attuati mediante opportuna segnaletica;
B) la revoca
dell'ordinanza n. 5406, prot. 623 trc
del 12.12.07;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dei lavori e all'adozione di specifica ordinanza di viabilità, ove necessaria;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine
delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing. Roberto BERTASIO)