CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 775 H[DC2] |
LOCALITÀ: Piazza Montale |
Del 02/12/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
|
GB/rettifica/disabile/ad
personam/P.zza Montale
|
|
|
OGGETTO: Revoca parcheggio riservato
("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 4299 del
18.12.2001 che ha istituito in Piazza Montale, il divieto di sosta
permanente con sosta "in fila" dalle ore 07:30 alle ore 17:00 dei giorni
feriali eccetto il sabato, riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno rilasciato dal Comune di Torino n. 169 , per un
posto auto, sul lato NORD della piazza, a partire da mt. 38 ad OVEST del n.c.
10;
Considerato
che il titolare del suddetto contrassegno a seguito del trasferimento della
propria residenza dal Comune di Torino al Comune di Pianezza, ha richiesto e
ottenuto dal Comune di Pianezza un nuovo contrassegno invalidi, il n. 52,
occorre aggiornare la palina segnaletica con il nuovo numero di contrassegno
indicando quindi il n. 52 anziché il n. 169
§ la revoca dell'ordinanza n. 4299 del 18.12.2001, meglio specificata in premessa;
B) in Piazza Montale
§ l'istituzione del divieto di sosta permanete con sosta "in fila" dalle ore 07:30 alle ore 17:00 dei giorni feriali eccetto il sabato, riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 52, per un posto auto, sul lato NORD della piazza, a partire da mt. 38 ad OVEST del n.c. 10;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che
avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio