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ORDINANZA N. 5493 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
718 |
LOCALITÀ Via ISONZO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
27.11.2008 |
SB/VARIE08/isonzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Territoriale
Circoscrizionale 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Isonzo
1)
la
posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
a) 1 a m 25.00 circa a nord del
filo marciapiede nord di via Cognasso;
b) 1 a m 30.00 circa a sud del
filo marciapiede sud di via Cognasso;
2)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Lancia e
corso Rosselli, esclusi;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice
della strada e precisamente:
a)
sulla
semicarreggiata ovest, a m 45 circa a nord del filo marciapiede nord di via Cognasso;
b)
sulla
semicarreggiata est, a m 50 circa a sud del filo marciapiede sud di via Cognasso;
4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dossi e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.