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ORDINANZA N. 5359 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2683 T |
LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio |
data 19.11.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
PP/Ord.
Varie/dazeglio18 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Settore Mobilità per conto della G.T.T. S.p.a. relativa ai lavori di realizzazione della Metropolitana;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
in corso
Massimo d'Azeglio
1) l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico a senso unico di circolazione sul lato OVEST della carreggiata OVEST del corso con direzione da NORD verso SUD nel tratto compreso tra corso Marconi e via Bidone, fatta eccezione dei veicoli autorizzati di cui al successivo punto 2.;
2) l'istituzione del divieto di circolazione su detta corsia, eccetto:
- i veicoli G.T.T. in servizio pubblico;
- i veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T.;
- gli autobus in servizio di linea intercomunale;
- le autovetture in servizio pubblico di piazza
(taxi);
- i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane;
- i veicoli delle Forze di Polizia, della
Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi
previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- i veicoli AMIAT;
- le autovetture di Car Sharing (ed altri
veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti
dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di
segno distintivo;
- le autovetture del Corpo Diplomatico della Città del
Vaticano munite di segni distintivi;
- i veicoli della Città di
Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese
l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicap psico-fisici
oppure gravemente ammalati;
3) l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata OVEST del corso nel tratto compreso tra via Bidone e corso Raffaello;
4) la sospensione dell'ordinanza n. 882 del 22.02.2007, con la quale veniva istituita una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico nel tratto compreso tra via Bidone e corso Raffaello;
5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
f.to il Dirigente Settore Esercizio