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ORDINANZA N. 5343 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 700 |
LOCALITÀ Piazza C.L.N. |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 19
nov. 2008 |
SB/VARIE08/cln |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1.a Centro;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza CLN
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sull'area centrale della
carreggiata laterale ovest della piazza, per un tratto di m 3 circa
immediatamente a sud dell'ideale protendimento del n.c. 236 bis;
2)
la
posa in opera di una transenna parallelamente al lato nord del tratto di cui al
punto 1) ed al passaggio pedonale in corrispondenza del n.c. 236 bis;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.