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ORDINANZA N. 5335 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 692 |
LOCALITÀ corso Mortara |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del 19 nov. 2008 |
GI/VARIE08/mortara |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1203 prot. 140 del 19.03.2008,
con la quale era stato regolamentato il parcheggio per autoveicoli realizzato
ad EST della rotonda esistente in corso Mortara alla confluenza della via Livorno, via Orvieto e il corso stesso;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Mortara
1) l'istituzione di un parcheggio per
autoveicoli, nell'area situata ad EST della rotonda dove confluiscono via
Livorno, via Orvieto e il corso stesso, nel tratto compreso tra la rotonda
stessa e la rampa di collegamento con il corso Mortara;
2) l'istituzione del limite massimo di
velocità di 30 km/h in tutta l'area di parcheggio, compresa la rampa di
collegamento tra corso Mortara e l'area di parcheggio stessa;
3) l'istituzione del divieto di sosta
permanente, con rimozione coatta all'interno area di parcheggio di cui al punto
1), con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con
disposizione "a spina";
4) l'istituzione del diritto di precedenza
per i veicoli che percorrono le corsie NORD
e SUD rispetto alle intersezioni nel tratto compreso tra la rotonda dove
confluiscono corso Mortara, via Livorno e via Orvieto e la rampa di
collegamento tra corso Mortara e l'area di parcheggio;
5) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:
·
con direzione da OVEST verso EST nella corsia SUD
dell'area di parcheggio suddetta;
·
con
direzione EST verso OVEST nella corsia NORD dell'area di parcheggio suddetta;
·
con
direzione da SUD verso NORD nel varco di collegamento EST tra la corsia
laterale SUD e la corsia laterale NORD dell'area parcheggio suddetta;
·
con
direzione NORD-SUD nel varco di collegamento OVEST tra la corsia NORD e la
corsia SUD dell'area di parcheggio suddetta;
6)
la revoca
dell'ordinanza n. 1203 prot. 140 del 19.03.2008, meglio specificata in
premessa;
7) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.