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ORDINANZA N. 5208 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
680 |
LOCALITÀ Piazza BORROMINI -Corso CASALE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
12.11.2008 |
SB/VARIE08/borromini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 987 del 28.3.2002 che alla lettera A) in piazza Borromini, tra l'altro, al punto 2) istituiva il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita agli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato NORD della carreggiata perimetrale SUD della piazza, nel tratto compreso tra corso Gabetti e via Bardassano; e alla lettera B) in corso Casale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita agli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato SUD del corso, in corrispondenza di piazza Borromini, nel tratto compreso tra i due distributori di carburanti;
Vista la
delibera della Giunta Comunale del 30.9.2008 n. meccanografico 200806041/106,
avente per oggetto:"Area mercatale Casale-piazza Borromini- individuazione
spazi di sosta pertinenziali e modifiche banchina mercatale", dichiarata
immediatamente eseguibile;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nell'area mercatale di piazza Borromini e corso Casale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
l'istituzione
del divieto sosta dalle ore 5.30 alle ore 15 dei giorni feriali e prefestivi,
con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, ai veicoli
degli operatori del mercato muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal
Settore Mercati Rionali, con esclusione delle aree di pertinenza degli impianti
di distribuzione carburanti:
A) in piazza Borromini
sul lato nord della carreggiata perimetrale
sud, nel tratto compreso tra via Bardassano e corso Gabetti, con disposizione
"in fila";
B) in corso Casale
sul lato sud del corso, nel tratto confinante
con piazza Borromini, con disposizione "a pettine";
2) la revoca parziale dell'ordinanza n. 987 del 28.3.2002, limitatamente ai punti A) 2) e B) 1), meglio specificati in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.