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ORDINANZA N. 5181

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 676

LOCALITÀ via Figlie dei Militari

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 11.11.2008

GI/VARIE08/Figlie dei Militari

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 2340 prot. 480 del 24.07.2000, con la quale nelle vie comprese nel perimetro dell'area Gran Madre erano state istituite aree riservate al servizio dei veicoli di persone disabili ed in particolare, alla lettera P) comma a) in via Figlie dei Militari veniva istituita un'area a m 15.00 circa ad OVEST del n.c. 25, procedendo verso OVEST;

Vista la segnalazione dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Ada Gobetti Marchesini";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Figlie dei Militari

1)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e precisamente a m 20.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST di via Asti;

2) la revoca della lettera P) comma a) dell'ordinanza n. 2340 prot. 480 del 24.07.2000, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio