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ORDINANZA N. 5181 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
676 |
LOCALITÀ via Figlie dei Militari |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del 11.11.2008 |
GI/VARIE08/Figlie
dei Militari |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2340 prot. 480 del 24.07.2000, con la quale nelle vie comprese nel perimetro dell'area Gran Madre erano state istituite aree riservate al servizio dei veicoli di persone disabili ed in particolare, alla lettera P) comma a) in via Figlie dei Militari veniva istituita un'area a m 15.00 circa ad OVEST del n.c. 25, procedendo verso OVEST;
Vista la segnalazione dell'Istituto Professionale
Statale per l'Industria e l'Artigianato "Ada Gobetti Marchesini";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Figlie
dei Militari
1) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada e precisamente a m 20.00 circa ad EST del f.m. (filo
marciapiede) EST di via Asti;
2) la revoca della lettera P) comma a) dell'ordinanza n. 2340 prot. 480 del
24.07.2000, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.