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ORDINANZA
N. 5105 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 665 |
LOCALITÀ
via Nole |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
del
5.11.2008 |
GI/DISABILI08/nole |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Accertata l'opportunità di riservare la fermata ai veicoli utilizzati da disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Vista l'ordinanza n. 3764 prot. 627 del 2.10.2003, con la quale in via Thouar veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al servizio di persone motulese o non vedenti, per il tempo necessario alla salita e discesa, sul lato EST della via a partire da m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Nole e procedendo verso NORD per un tratto di m 6.00 circa con disposizione "in fila";
Vista la richiesta dell'Istituto Comprensivo - Padre
A. Gemelli;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Nole
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al
servizio di persone motulese o non vedenti, per il tempo necessario alla salita
e discesa, sul lato NORD della via, per un tratto di m 7.00 circa a m 4.00 circa ad OVEST del passo carrabile
contraddistinto con il n.c 66 sede della scuola elementare "Margherita di
Savoia" con disposizione "in fila";
la revoca dell'ordinanza n. 3764 prot. 627 del 2.10.2003, meglio specificata in premessa;
- la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la fermata nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.