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ORDINANZA N. 5104 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
664 |
LOCALITÀ Corso ROSSELLI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del
5.11.2008 |
SB/VARIE08/rosselli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione
pervenuta, nonché l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Corso Rosselli .
1)
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla
carreggiata NORD e sulla carreggiata SUD di Corso Rosselli nel tratto: Corso
Rosselli int.123 - Corso Rosselli int.99;
2)
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto
ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a)
sulla
carreggiata SUD, a partire da m 2.50 circa dal filo marciapiede Est di Corso
Rosselli int.123;
b)
sulla
carreggiata SUD, a partire da m 40.00 circa dal filo marciapiede Est di Corso
Rosselli int.115;
c)
sulla
carreggiata NORD, a partire da m 100.00 circa dal filo marciapiede Ovest della
carreggiata Ovest di Corso Mediterraneo;
d)
sulla
carreggiata NORD, a partire da mt.200.00 circa dal filo marciapiede Ovest della
carreggiata Ovest di Corso Mediterraneo;
3)
la realizzazione di n 2 attraversamenti pedonali rialzati con funzione
di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, rispettivamente:
a)
a
partire da mt. 2.00 circa dal filo marciapiede Ovest di Corso Rosselli int.
115;
b)
a
partire da mt. 2.00 circa dal filo marciapiede Est di Corso Rosselli int. 105;
4) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.