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ORDINANZA N. 5104

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 664

LOCALITÀ Corso ROSSELLI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 5.11.2008

SB/VARIE08/rosselli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione pervenuta, nonché l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Corso Rosselli .

1)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla carreggiata NORD e sulla carreggiata SUD di Corso Rosselli nel tratto: Corso Rosselli int.123 - Corso Rosselli int.99;

 

2)      la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

 

a)                                sulla carreggiata SUD, a partire da m 2.50 circa dal filo marciapiede Est di Corso Rosselli int.123;

 

b)                               sulla carreggiata SUD, a partire da m 40.00 circa dal filo marciapiede Est di Corso Rosselli int.115;

 

c)                                sulla carreggiata NORD, a partire da m 100.00 circa dal filo marciapiede Ovest della carreggiata Ovest di Corso Mediterraneo;

 

d)                               sulla carreggiata NORD, a partire da mt.200.00 circa dal filo marciapiede Ovest della carreggiata Ovest di Corso Mediterraneo;

 

3)      la realizzazione di n 2 attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, rispettivamente:

 

a)                                a partire da mt. 2.00 circa dal filo marciapiede Ovest di Corso Rosselli int. 115;

 

b)                               a partire da mt. 2.00 circa dal filo marciapiede Est di Corso Rosselli int. 105;

4)      la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio