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ORDINANZA N. 5099 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
659 |
LOCALITÀ via Bonzanigo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del
5.11.2008 |
GI/VARIE08/bonzanigo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2361 prot. 290 del 20.05.2008, con la quale sul lato OVEST di via Bonzanigo veniva
istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, a partire da m. 1.00 circa a SUD del f. passo carrabile
contrassegnato con il n.c. 5/b e procedendo verso SUD per un tratto di m 10.00
circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta
a pagamento;
Vista la segnalazione del
Settore Mobilità relativa ad una nuova eventuale collocazione dell'area
predetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via BONZANIGO
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato
OVEST della via, a partire da m 1.00
circa a SUD dell'ingresso pedonale SUD contraddistinto dal n.c. 5/G per un
tratto di m 6.00 con disposizione "in fila;
2) la revoca, per
la parte istitutiva, dell'ordinanza n. 2361 prot. 290 del 20.05.2008, meglio
specificato in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimento
mediante la collocazione e la rimozione
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del provvedimento di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dissuasori e il dosso,
in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.