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ORDINANZA N. 5098 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
658 |
LOCALITÀ corso Taranto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
5.11.2008 |
GI/VARIE08/corso
Taranto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta di alcuni gestori di esercizi
commerciali ubicati in corso Taranto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Taranto
1)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 30 km/h, a partire dall'intersezione tra la via Corelli e la
carreggiata che collega via Corelli con la carreggiata NORD di corso Taranto, e
procedendo verso OVEST per un tratto di m 180.00 circa;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata NORD del corso e, precisamente:
sulla carreggiata di collegamento tra via Corelli e la carreggiata NORD di
corso Taranto, a m 5.00 circa ad OVEST del f.f. (filo fabbricato) OVEST di via Corelli
a
m 21.00 circa ad EST del passo
carrabile contraddistinto dal n. c.105;
a
m 45.00 circa ad OVEST del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 105 del corso;
3) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata NORD, nei tratti sottoelencati:
- a m 25.00 circa ad EST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 105;
- a m 30.00 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 105;
4)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori di
velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.