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ORDINANZA N. 5096 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
656 |
LOCALITÀ Area Pedonale "LAGRANGE" |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
5.11.2008 |
SB/VARIE08/lagrange |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 523 prot. n. 68 del 12.02.2004, con la quale veniva disposto il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale nonché della "ZTL Area Romana" posta all'interno della "ZTL Centrale", delle aree pedonali, delle vie e corsie riservate site in ZTL Centrale;
Vista la delibera del 29/7/2008 n. meccanografico 200804920/119 immediatamente eseguibile, avente per oggetto: - Istituzione Area Pedonale "LAGRANGE" -;
Vista la delibera del 04/11/2008 n. meccanografico 200807146/119, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: - Estensione Area Pedonale "LAGRANGE" -;
Visto l'elaborato progettuale del civico Settore Mobilità relativo al nuovo assetto viabile sull'asse di via Lagrange;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ad integrazione e parziale
modifica del punto 1) dell'ordinanza n. 523 prot. 68 del 12.02.2004
nella "ZTL " Pedonale:
1)
l'istituzione dell'Area Pedonale denominata "Lagrange"
comprendente le seguenti vie:
via Lagrange, nel tratto
compreso tra via Maria Vittoria e piazza Lagrange;
via Teofilo Rossi di
Montelera, nel tratto compreso tra via Gobetti e via Lagrange;
via Soleri, a partire da m
12 in direzione est dalla intersezione con via Gobetti fino alla intersezione con via Mazzini;
via Lovera, a partire da m 12 in direzione est dalla intersezione con via Gobetti fino alla intersezione con via Mazzini;
via Mazzini, nel tratto
compreso tra via Lagrange e via Rattazzi;
2)
la
revoca di tutti i provvedimenti viabili in contrasto con la presente ordinanza;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.